Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2025, proposto dalla Società Immobiliare 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Emiliano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Comune di Cassino, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
della Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
-del provvedimento del Comune di Cassino del 19 marzo 2025, recante il diniego del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente il 23 luglio 2015;
- del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-Rischio Idraulico (di seguito anche “PSAIRI”) adottato il 5 aprile 2006 dall’Autorità di Bacino dell'Appennino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nella parte in cui, all’art. 4 delle NTA, ha incluso erroneamente l’area di proprietà della ricorrente nella fascia di esondazione fluviale B (sottofascia B2).
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. NO LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha impugnato: i) il provvedimento del Comune di Cassino del 19 marzo 2025, recante il diniego del permesso di costruire richiesto il 23 luglio 2015; ii) il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-Rischio Idraulico dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale del 5 aprile 2006 (di seguito “PSAIRI”), nella parte in cui ha incluso l’area di proprietà della ricorrente nella fascia di esondazione fluviale B (sottofascia B2).
2 – In particolare, la ricorrente ha, fra l’altro, rappresentato:
- di aver chiesto e ottenuto nel maggio dell’anno 2015 dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (di seguito anche “Consorzio” o “Cosilam”) l’assegnazione di un’area di circa 14.000 mq., sita in Cassino, in località Sferracavalli, per la “ costruzione di un opificio tecnicamente diretto a produrre materiali di finitura per l'edilizia, edificio - opificio polifunzionale (nel rispetto delle categorie merceologiche di sua competenza ”;
- di aver quindi presentato il 23 luglio 2015 al Comune di Cassino l’istanza volta a conseguire il permesso di costruire e di aver poi ottenuto il nulla-osta consortile;
- di essere, poi, insorta avverso l’inerzia del Comune nell’esprimersi sull’istanza di permesso, nonostante che fossero decorsi circa due anni dal rilascio del nulla-osta consortile e di aver gravato con motivi aggiunti il diniego sopravvenuto;
- che questo Tribunale con sentenza n. 320/2021 ha: i) accertato l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire; ii) ha dichiarato l’inefficacia del diniego successivamente intervenuto, a motivo del contrasto del progetto con l’assetto urbanistico-edilizio della zona;
- che detta pronuncia è stata appellata dal Comune dinanzi al Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2059/2022, da un lato, ha accertato la mancata formazione nella specie del silenzio-assenso e, dall’altro, ha ritenuto che “ spetta esclusivamente al Consorzio, attraverso il rilascio del nulla osta, verificare la conformità dell'intervento edilizio da assentire con le NTA ed il Comune non può che prendere atto del provvedimento del Consorzio, che è l’unico ente a poter valutare la compatibilità dell'intervento edilizio rispetto alle previsioni del piano, rivestendo la potestà del Consorzio natura obbligatoria e carattere vincolante per il Comune ”;
- di aver agito in ottemperanza dinanzi al Giudice d’Appello, a fronte di tale sentenza e dell’inerzia del Comune nel rilascio del titolo edilizio;
- che, nel corso del giudizio, il Comune ha emanato il preavviso di rigetto e il nuovo diniego del permesso di costruire, ponendo a base di tale determinazione questa volta l’incompatibilità fra tale titolo e la disciplina vincolistica di natura idrogeologica;
- di essere, conclusivamente insorta avverso tale provvedimento.
3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
i) violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990, in relazione all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento;
ii) nullità o illegittimità del provvedimento impugnato per elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2059/2022;
iii) violazione e falsa applicazione delle NTA dell’Autorità di Bacino nonché delle norme poste a tutela del c.d. rischio idraulico: in tesi, le NTA adottate dall’Autorità di Bacino troverebbero applicazione solo se previamente recepite nello strumento urbanistico e, nella specie, ciò non sarebbe avvenuto; inoltre, il privato sarebbe stato impossibilitato ad interloquire con l’Autorità di Bacino;
iv) erronea qualificazione da parte dell’Autorità di Bacino dell’area oggetto del richiesto intervento edilizio in quelle appartenenti alla Fascia di esondazione fluviale B (sottofascia B2): in tesi, i terreni oggetto dell’istanza di permesso di costruire non sarebbero soggetti a rischio di inondazione; il PSAIRI non avrebbe tenuto conto dello stato di fatto dei luoghi.
4 – L’autorità di Bacino si è costituita in resistenza al ricorso e con memoria ne ha sostenuto l’infondatezza.
5 – In vista dell’udienza, la ricorrente ha ribadito e articolato le proprie tesi, alla luce delle deduzioni svolte dall’Autorità di Bacino. Il Comune di Cassino, così come la Regione Lazio anch’essa evocata in giudizio, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti.
6 – All’udienza pubblica del 26 marzo 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
7 – Il ricorso va respinto, in quanto è infondato.
8 – Per una migliore intelligenza dei fatti, giova focalizzarsi sul nucleo motivazionale del provvedimento impugnato: quest’ultimo, dopo aver richiamato in premessa le vicende pregresse relative al primo diniego annullato nonché il nulla-osta validamente rilasciato dal Consorzio, ha fondato il nuovo diniego sul contrasto dell’istanza di permesso di costruire con la disciplina in tema di vincolo idrogeologico.
In particolare, il provvedimento, da un lato, ha richiamato gli adempimenti di sostanza e di procedura prefigurati dalle previsioni delle NTA del PSAIRI, regolatrici dell’attività edilizia nelle zone collocate nella fascia fluviale B2 e in zona a rischio idraulico R2 (cfr. artt. 9, comma 2, 32, commi 6 e 11, 38 e 39); d’altro lato ha rilevato che il progetto posto a base dell’istanza presentata, seppure fosse congruente con l’assetto regolamentare edilizio e urbanistico, risultava comunque preordinato alla realizzazione di un intervento di costruzione in un’area sita nelle predette fascia e zona di rischio; pertanto, detto progetto avrebbe dovuto risultare provvisto: i) degli elementi tecnici atti a dimostrare la compatibilità del progetto con la surrichiamata disciplina; ii) del nulla osta idraulico da parte dell’Autorità competente.
Sennonché, ciò non è avvenuto perché la documentazione presentata a corredo del permesso di costruire è risultata priva delle predette componenti, le quali non sono state fornite dalla ricorrente nemmeno a seguito della ricezione del preavviso di rigetto e della non fruttuosa interlocuzione che ne è seguita con l’ente locale.
Conseguentemente l’istanza presentata è risultata non conforme alla richiamata disciplina normativa stabilita in relazione all'assetto idrogeologico della zona.
In secondo luogo, mette conto precisare che il provvedimento impugnato:
- è intervenuto successivamente alla caducazione del precedente provvedimento di diniego del 7 agosto 2020, caducazione disposta in sede giurisdizionale;
- è espressione non già della funzione di autotutela su detto provvedimento (già caducato nel corso del precedente giudizio amministrativo) ma è frutto della riedizione del potere amministrativo (e quindi di quello stesso potere che ha condotto all’atto caducato) a fronte dell’istanza originariamente presentata dalla ricorrente;
- ha una motivazione involgente aspetti dell’azione amministrativa diversi da quelli considerati nel diniego del 7 agosto 2020: mentre quest’ultimo, infatti, era stato adottato a motivo della non conformità dell’istanza volta a conseguire il titolo edilizio allo strumento di pianificazione consortile, la cui valutazione è stata ritenuta dal Giudice Amministrativo dominio esclusivo del Consorzio in sede di rilascio del nulla osta, il provvedimento impugnato è intervenuto in conseguenza della difformità della medesima istanza con la disciplina in materia di assetto idrogeologico e di rischio idraulico.
9 – Ciò posto, non convince il primo mezzo, teso a lamentare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
In proposito - nel richiamare le precedenti osservazioni sulla fisionomia dell’atto impugnato quale legittima espressione della riedizione dell’originario potere amministrativo di valutazione dell’originaria istanza della ricorrente a fronte della caducazione in sede giurisdizionale del precedente diniego del 7 agosto 2020 – risulta dirimente considerare che nella specie ha avuto luogo l’effettivo contraddittorio endoprocedimentale.
Ciò in conseguenza della comunicazione, da parte del Comune, del preavviso di rigetto, attraverso il quale la ricorrente è stata messa pienamente al corrente degli aspetti di non accoglibilità della sua istanza ed è stata quindi messa nelle condizioni di controdedurre rispetto agli stessi, sebbene poi, per scelta consapevole e autoresponsabile, non abbia interloquito.
Di tale interlocuzione reca un congruo riferimento il provvedimento avversato a pag. 4, lì dove si fa riferimento all’inoltro da parte del Comune il 25 febbraio 2025 di una comunicazione del preavviso di rigetto, con la concessione in favore della ricorrente del termine di legge per produrre le sue osservazioni nonché all’inerzia nel predetto termine da parte della stessa.
Sul punto, il Collegio richiama l’orientamento giurisprudenziale consolidato che, individua nella comunicazione del preavviso di rigetto la funzione di realizzazione del contraddittorio nel procedimento di valutazione del permesso di costruire (cfr. ex multis , Cons. St., VII, n. 9437/2023; T.A.R. Lazio, Roma, IV, n. 17200 /2023; T.A.R. Campania, Napoli, II n. 6376/2021).
A tale stregua, risulta agli atti che la scansione procedimentale che condotto al provvedimento impugnato ha, ad avviso del Collegio, seguito modalità tali da salvaguardare comunque il contraddittorio e la partecipazione della ricorrente, valori questi da interpretarsi sulla base della loro portata sostanziale e non già in senso formale e meccanicistico.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che oltre tutto il procedimento in discorso è stato attivato su impulso del privato (che in tal modo ne ha avuto piena conoscenza) e risulta preordinato all’adozione di un provvedimento vincolato.
In tale quadro, il Collegio non può non riportarsi al consolidato l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui spetta alla ricorrente, che lamenti l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990, indicare gli elementi conoscitivi, che avrebbe introdotto in sede procedimentale, in grado di incidere sulla determinazione dell'Amministrazione (cfr. ex multis , Cons. St., VI, n. 10790/2022).
E nel caso di specie tale onere non è stato assolto, non avendo parte ricorrente prodotto alcun concreto elemento suscettibile di influire sul contenuto del provvedimento di esclusione avversato.
10 – Altrettanto infondato risulta il secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la nullità o illegittimità del provvedimento impugnato per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2059/2022.
Sul punto, il Collegio non può non riportarsi a quanto già affermato dal Giudice d’Appello che, adìto dal ricorrente in sede d’ottemperanza, con sentenza, IV Sezione n. 6293/2025 (depositata in giudizio dalla ricorrente il 21 luglio 2025), ha respinto il gravame, ritenendo l’atto oggi impugnato immune da censure sotto il profilo testé rilevato.
In particolare il Consiglio di Stato ha avuto modo di ritenere condivisibilmente che:
- la sentenza ottemperanda (ossia la pronuncia n. 2059/2022), nonostante quanto risulta dal dispositivo, ove si legge “ lo rigetta ai sensi di cui in parte motiva ”, ha in realtà espressamente accolto il motivo di appello formulato dal Comune di Cassino relativo alla formazione del silenzio-assenso, affermando che “ l’unico motivo di ricorso proposto dal Comune per contestare che si fosse formato un provvedimento tacito per silenzio-assenso è fondato ” e ha, poi, esaminato i motivi del ricorso originario, ritenendo che: “ spetta esclusivamente al Consorzio, attraverso il rilascio del nulla osta, verificare la conformità dell'intervento edilizio da assentire con le NTA ed il Comune non può che prendere atto del provvedimento del Consorzio, che è l’unico ente a poter valutare la compatibilità dell'intervento edilizio rispetto alle previsioni del piano, rivestendo la potestà del Consorzio natura obbligatoria e carattere vincolante per il Comune ”;
- dalla motivazione della sentenza ottemperanda non è possibile desumere un vincolo conformativo di portata tale da imporre in via immediata e diretta al Comune di Cassino il rilascio del titolo edilizio richiesto dalla ricorrente;
- ivi è stato precisato che “ spetta esclusivamente al Consorzio, attraverso il rilascio del nulla osta, verificare la conformità dell’intervento edilizio da assentire con le N.T.A. ed il Comune non può che prendere atto del provvedimento del Consorzio, che è l’unico ente a poter valutare la compatibilità dell’intervento edilizio rispetto alle previsioni del piano, rivestendo la potestà del Consorzio natura obbligatoria e carattere vincolante per il Comune ” ed, altresì, che, a fronte del rilascio del nulla osta da parte del Consorzio, “ il Comune si doveva limitare a prenderne atto ed a verificare la mera legittimità formale della documentazione presentata ”:
- a tale stregua, il vincolo conformativo derivante da tale sentenza preclude al Comune di Cassino le sole valutazioni di carattere edilizio e urbanistico, ma non impone, di per sé, il rilascio del permesso di costruire;
- conseguentemente, il provvedimento di diniego prot. n. 17886 del 19 marzo 2025 non risulta adottato in violazione o elusione del giudicato, poiché – come già in precedenza anticipato - si fonda su un profilo estraneo al perimetro del giudicato stesso, posto che riguarda non già la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, bensì il diverso profilo dell’incompatibilità del progetto con il PSAIRI dell’Autorità di bacino dell’Appennino meridionale, che, per l’appunto, riguarda un aspetto che non è stato preso in considerazione dalla pronuncia ottemperanda.
11 – Neppure convince, poi, il terzo motivo, con cui la ricorrente ha censurato la violazione e la falsa applicazione delle NTA del PSAIRI nonché delle norme poste a tutela del c.d. rischio idraulico: in tesi, le NTA adottate dall’Autorità di Bacino troverebbero applicazione solo se previamente recepite nello strumento urbanistico e ciò, nella specie, non sarebbe avvenuto; inoltre, il privato sarebbe impossibilitato ad interloquire con l’Autorità di Bacino.
La tesi del ricorrente, innanzitutto, è tutta basata sul tenore dell’art. 31 delle NTA del PSAIRI che tuttavia, riguarda la disciplina prescrittiva dei terreni posti in fascia A e quindi non certamente quella relativa alla fascia di appartenenza del terreno della ricorrente (Fascia B2).
Per converso, la disciplina qui rilevante, come ben evidenziato nella parte motiva dell’atto impugnato, è quella diversa e immediatamente precettiva stabilita nell’art. 32 delle NTA del PSAIRI, che delinea un quadro prescrittivo più ampio e composito, del quale il richiamo al solo comma 7 dell’art. 31 costituisce un mero tassello.
In ogni caso, ritenere – come pretenderebbe la ricorrente - anche la disciplina recata dall’art. 32 delle NTA del PSAIRI operante solo previo suo formale ed espresso recepimento negli atti pianificatori comunali equivarrebbe: i) da un lato, a tradire la portata e la natura del PSAIRI, costituente atto pianificatorio immediatamente efficace e operante, che assume una valenza cruciale nel conformare l’attività edilizia nelle zone a rischio idrogeologico; ii) dall’altro, a svilirne la funzione, subordinando la sua immediata operatività alla mera volontà e alla solerzia dei Comuni nel recepirne la disciplina.
Inoltre, contrariamente a quanto evidenziato dalla ricorrente, la facoltatività del parere dell’autorità competente è riferita ad una fattispecie affatto peculiare (quella in cui residuino “ dubbi sulla necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale ” cfr. art. 39 comma 4 delle NTA del PSAIRI) mentre i primi 3 commi dell’art. 39 riaffermano l’obbligatorietà (e nel caso di opere da realizzare nelle aree a rischio idraulico molto elevato ed elevato) anche la vincolatività del predetto parere.
Inoltre, la puntualizzazione effettuata dalla difesa erariale, secondo cui non è l’Autorità di Bacino, ma la Regione Lazio quale autorità idraulica ai sensi dell’art. 89 d.lgs. 112/1998, ad essere competente al rilascio del nulla-osta idrogeologico, lungi dal lumeggiare l’illegittimità dell’atto impugnato, riafferma la necessità nella specie che detto nulla osta fosse comunque previamente acquisito dall’autorità competente in vista del rilascio del titolo edilizio.
Dalla immediata precettività delle NTA del PSAIRI rilevanti nella specie nonché dalla necessità della previa acquisizione del nulla-osta idrogeologico consegue che la ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per acquisirlo o quanto meno corredare l’istanza con la documentazione idonea a consentire al Comune di determinarsi sul punto.
Sennonché, la ricorrente non solo non ha chiesto detto nulla-osta ma risulta aver presentato un’istanza del tutto carente sotto il profilo qui rilevante né l’ha integrata a seguito della ricezione del preavviso di rigetto.
12 – Del pari privo di pregio risulta, infine, il quarto e ultimo motivo, teso a contestare l’erronea qualificazione da parte dell’Autorità di Bacino dell’area oggetto del richiesto intervento edilizio in quelle appartenenti alla Fascia di esondazione fluviale B (sottofascia B2).
In tesi, i terreni oggetto dell’istanza di permesso di costruire non sarebbero soggetti a rischio di inondazione e il PSAIRI non avrebbe tenuto conto dello stato di fatto dei luoghi.
Sul punto, va subito evidenziato come i rilievi mossi siano in realtà preordinati a dimostrare l’inattendibilità della valutazione cartografica compiuta dal PSAIRI in sede di classificazione della zona interessata dall’intervento edilizio, valutazione: i) espressione di discrezionalità tecnica; ii) obiettivamente suffragata dal dato della fisica vicinanza di tale zona rispetto ad un corso d’acqua a rischio esondazione; iii) non contestata né in occasione delle procedure di consultazione prodromiche all’approvazione del piano né tanto meno successivamente con un’istanza di riperimetrazione ex art. 35 delle NTA del PSAIRI.
Ciò premesso, il Collegio osserva che le valutazioni di organi tecnici come quelle in esame sono sindacabili, per il loro contenuto squisitamente tecnico-discrezionale, solo entro ben ristretti limiti, in relazione alla eventuale emersione degli estremi - che in questa sede non si profilano - delle figure sintomatiche dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà (cfr. Cons. St., VI, n. 5590/2001 e n. 1/2004).
La legittimità dell'azione amministrativa non può quindi che essere valutata “ nei limiti che incontra il sindacato giurisdizionale dinanzi all'operato della pubblica amministrazione nel caso in cui, come nella fattispecie, sia stata chiaramente esercitata una discrezionalità prevalentemente di tipo tecnico. Come noto, infatti, il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio tecnico a quello formulato dall'amministrazione a meno che lo stesso non risulti essere viziato da un errore materiale ovvero da palese illogicità, irragionevolezza e manifesta incongruenza ”, profili questi nella specie insussistenti (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, II, n.2910/2022).
Quanto poi, alla relazione tecnica depositata dalla ricorrente a supporto della sua tesi, il Collegio non può che aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- non è consentito chiedere al giudice di sostituirsi alle valutazioni riservate alle amministrazioni per giungere ad esiti diversi fondati, ad esempio, su una c.t.u. o una verificazione sollecitate dalla parte (cfr. Cons. Stato, IV, n. 3500/2009), ovvero sulle perizie tecniche di parte o con il richiamo a studi predisposti da propri esperti (cfr. Cons. Stato, V, n. 2524/2021; Cons Stato, IV, n. 4331/2021); studi e perizie, infatti, secondo logica, potrebbero essere valutabili solo se ritualmente introdotti all’interno del procedimento amministrativo (nella specie, nel procedimento di riperimetrazione ex art. 35 delle NTA del PSAIRI) e condivisi espressamente dall’autorità competente; ma ciò non è avvenuto nel caso di specie, in quanto la relazione tecnica di parte è stata appositamente redatta soltanto a supporto della censura articolata con il ricorso in esame;
- “il parere tecnico redatto per conto della parte ricorrente da un soggetto terzo e depositato in giudizio a supporto delle censure articolate avverso i quesiti contestati, non risulta dotato di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, potendo valere solo a fini indiziari come qualsiasi altro documento proveniente da un terzo e il cui apprezzamento risulta affidato alla valutazione discrezionale del giudice che, pertanto, non è vincolato alle risultanze contenute negli stessi” (cfr., in argomento, Tar Lazio, Roma, III, n. 16899/2022; Cons. St., IV, n. 2579/2009);
- in materie tecnico-scientifiche, quale è indubbiamente quella in esame, si applica il principio per cui le valutazioni delle Autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori; non è invece consentito chiedere al Giudice di sostituirsi alle valutazioni riservate alle Amministrazioni, giungendo ad esiti diversi fondati sulle perizie tecniche di parte o con il richiamo a studi predisposti da propri esperti (cfr. sul principio Cons. St., V, n. 2524/2021, e per il caso particolare del parere di un esperto di parte, id., IV, n.4331/2021).
Ciò vale vieppiù nella specie, in cui nella relazione prodotta in atti per confutare le valutazioni obiettive e connesse alle caratteristiche del territorio, a supporto delle evidenze cartografiche ha adotto una circostanza (il lieve rialzo della quota dei terreni) già presente prima della formazione del piano ed evidentemente già considerata nonché ipotesi e assunti congetturali e non adeguatamente supportati.
13 – In definitiva, il ricorso va respinto, in quanto è infondato sulla base di quanto in precedenza illustrato.
14 – Nondimeno, sussistono giusti motivi, in conseguenza della peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE MO CO PI, Presidente
NO LI, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LI | NE MO CO PI |
IL SEGRETARIO