TAR Latina, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 408
TAR
Sentenza 16 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7, l. n. 241/1990, in relazione all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione del preavviso di rigetto abbia garantito il contraddittorio endoprocedimentale, conformemente all'orientamento giurisprudenziale consolidato che individua in tale comunicazione la funzione di realizzazione del contraddittorio nel procedimento di valutazione del permesso di costruire. Inoltre, la ricorrente non ha indicato elementi conoscitivi che avrebbero potuto incidere sulla determinazione dell'Amministrazione.

  • Rigettato
    Nullità o illegittimità del provvedimento impugnato per elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2059/2022

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di diniego non viola il giudicato, poiché si fonda su un profilo estraneo al perimetro del giudicato stesso, riguardante l'incompatibilità del progetto con il PSAIRI dell'Autorità di bacino, aspetto non considerato nella pronuncia ottemperanda. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6293/2025, ha respinto l'appello in ottemperanza, ritenendo l'atto impugnato immune da censure sotto questo profilo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle NTA del PSAIRI e delle norme poste a tutela del rischio idraulico

    Il Tribunale ha chiarito che la disciplina rilevante è quella dell'art. 32 delle NTA del PSAIRI, non l'art. 31 come sostenuto dalla ricorrente. Ha inoltre affermato che il PSAIRI è immediatamente efficace e non richiede un recepimento formale negli strumenti urbanistici comunali per operare. Ha anche precisato che, sebbene la Regione Lazio sia l'autorità competente per il nulla osta idrogeologico, l'acquisizione di tale nulla osta o della documentazione idonea era comunque necessaria per il rilascio del titolo edilizio. La ricorrente non ha attivato le procedure per ottenerlo né ha integrato la documentazione.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione dell’area come appartenente alla Fascia di esondazione fluviale B (sottofascia B2)

    Il Tribunale ha ritenuto che le contestazioni mosse riguardano la valutazione cartografica del PSAIRI, espressione di discrezionalità tecnica, obiettivamente suffragata dalla vicinanza a un corso d'acqua a rischio esondazione e non contestata nelle procedure di consultazione o con istanza di riperimetrazione. Le valutazioni tecniche sono sindacabili solo entro limiti ristretti per illogicità manifesta o contraddittorietà, che non ricorrono nel caso di specie. La relazione tecnica di parte non ha efficacia probatoria vincolante e non può sostituire il giudizio tecnico dell'amministrazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 408
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 408
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo