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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4086 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Colla, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Achille Corrias, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO formulava opposizione al decreto ingiuntivo n. 951 emesso Parte_1 in data 25.05.2021 con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto al Pt_1 unitamente a , di pagare in favore di CP_2 Controparte_1[...
l'importo complessivo di € 16.991,94, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 582198 stipulato in data
04.04.2018. Parte opponente eccepiva in via preliminare la inesigibilità della somma ingiunta in mancanza della preventiva costituzione in mora, l'infondatezza della pretesa creditoria avversa per difetto di prova del credito da parte dell'opposta, la illegittima determinazione del credito per applicazione di tassi di interesse anatocistici, di illeciti tassi superiori al tasso soglia usura, la non corretta applicazione di commissioni di massimo scoperto, nonché la violazione da parte dell'istituto di credito della buona fede contrattuale. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese dell'opposta. Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- In via preliminare, accertata e dichiarata la non esigibilità delle somme ingiunte da e la contrarietà del ricorso della Controparte_1 medesima alla procedura monitoria opposta a buona fede oggettiva, revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 951/2021, emesso dal Tribunale di Latina, Dott. Gaetano Negro nel procedimento N.R.G.
2153/2021.
- In subordine, nel merito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non concedendosi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo oggi opposto, previo accertamento e conseguente declaratoria: A) dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
1 opposto per i motivi come sopra esposti;
B) in via subordinata, accertarsi in corso di causa la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica
d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi ex art. 210 c.p.c. da parte dell'istituto finanziario opposto con riferimento al rapporto contrattuale intercorso per cui è causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
costituendosi ritualmente in giudizio, chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite. Così concludeva: “In via preliminare:
- stante quanto esposto, voglia l'Ill.mo Tribunale concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. e con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ex adverso opposto;
Nel merito: - voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione avversaria e le domande ivi svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, e, di conseguenza, confermare in ogni sua parte il decreto ex adverso opposto;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, voglia il Tribunale Pace adito condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa;
- condannare controparte ex articolo 96 c.p.c. alla corresponsione di un risarcimento da stabilirsi secondo equità per aver intrapreso la presente lite con il solo intento di procrastinare i pagamenti dovuti e dunque in palese malafede”. Conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 01.10.2024, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. Il fascicolo è stato trasmesso al giudice per la decisione in data 07.01.2025.
L'opposizione non può essere accolta.
Il credito vantato in sede monitoria ha trovato adeguata ed esaustiva dimostrazione nella documentazione prodotta da parte opposta.
Sin dal procedimento per decreto ingiuntivo e con successiva integrazione nel presente giudizio di opposizione la parte creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto in data 04 aprile 2018, il piano di ammortamento, la certificazione ex art. 50 TUB relativa al contratto di finanziamento, la lettera di messa in mora, nonché l'estratto conto relativo all'intera durata del rapporto contrattuale. Introducendo il presente giudizio, parte opponente, con comportamento rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato in modo specifico di aver concluso il contratto di finanziamento, non ha contestato di aver effettivamente ricevuto dall'opposta la somma oggetto del contratto né ha contestato l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento di tutte le rate mensili contrattualmente previste.
Tenendo conto della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di tale esaustiva produzione documentale da parte della creditrice opposta, gravava sulla parte opponente l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito.
2 L'opponente ha in primo luogo eccepito la inesigibilità del credito opposto per omessa preventiva costituzione in mora da parte della banca. L'eccezione è infondata. Esaminando la documentazione in atti emerge che a mezzo del servizio postale, con lettera raccomandata a.r., parte opposta notificava nei confronti dell'odierno opponente lettera di messa in mora per omesso pagamento del debito con spedizione dell'apposito avviso in data
31.01.2020 e con ritiro del plico da parte dello stesso opponente in data 18.02.2020. L'eccezione è quindi destituita di fondamento.
In secondo luogo l'opponente ha eccepito la illegittima determinazione del credito, contestando l'applicazione di tassi di interessi anatocistici per effetto della utilizzazione del c.d. piano di ammortamento alla “francese”. Sul punto è utile precisare che il piano di ammortamento alla “francese” prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa in cui la quota interessi risulta decrescente nel tempo ed in cui, con un meccanismo inverso, cresce la quota capitale.
Tale sistema di ammortamento, quindi, si caratterizza, per il fatto di modulare il rimborso del prestito mediante il pagamento di rate dall'importo tendenzialmente costante, ove la quota interessi di ciascuna rata risulta nel tempo decrescente a fronte del correlato andamento crescente della quota capitale.
Il metodo di calcolo così delineato non determina alcuna forma di capitalizzazione degli interessi.
Tale conclusione si fonda su una duplice ragione: in primo luogo, occorre rilevare che gli interessi inglobati nelle rate del piano sono calcolati unicamente sulla quota di capitale non ancora rimborsato, non anche sugli interessi già maturati;
in secondo luogo, è necessario evidenziare che alla scadenza di ciascuna rata gli interessi già maturati non sono capitalizzati, ma sono pagati dal mutuatario come quota interessi della rata medesima
(cfr. ex multis, Tribunale Bologna sez. III, 06 marzo 2018, n.20222;
Tribunale Parma sez. II, 21 febbraio 2019, n.305; Tribunale Torino sez. I, 20 dicembre 2018; Tribunale Milano sez. VI, 27 giugno 2019, n.6299;
Corte di Appello di Venezia n. 1325/2021; Corte di Appello di Torino n.
487/2020; Corte di Appello di Venezia n. 44/2021). Come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, ormai consolidata sul punto, il piano di ammortamento “alla francese” non implica di per sé alcun effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata: dunque, non vi sono interessi “scaduti” che producono ulteriori interessi.
Tale meccanismo restitutorio, pertanto, non può in alcun modo considerarsi connotato da indeterminatezza e assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
La Suprema Corte ha infatti precisato che l'applicazione di interesse composto non necessariamente conduce alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. (Cfr. ex multi. Cass. n. 34677 del 2022, in motivazione;
Cass. n. 14166 del 2021; Cass. n. 9237 del 2020, in motivazione). Ciò esclude che vi sia anatocismo.
Tanto premesso, facendo applicazione dei principi in precedenza richiamati, deve escludersi che per effetto della utilizzazione del c.d. piano
3 di ammortamento alla “francese” si verifichi un effetto anatocistico sugli interessi attivi e passivi previsti dal contratto di finanziamento. Ne consegue che anche sotto questo profilo l'opposizione non è fondata.
Parte opponente ha altresì eccepito la illegittima determinazione del credito per applicazione di interessi usurari. Dalla documentazione prodotta emerge che in data 04.04.2018 l'opponente stipulava con il contratto di finanziamento n. Controparte_1 582198 per un importo di € 24.956,00 da rimborsarsi mediante il pagamento di 60 rate da € 414,00 ciascuna con un tasso annuale nominale TAN fisso del 8,50%, un tasso annuo effettivo globale TAEG pari almeno al 9,48% ed un tasso di mora pari a 1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata.
È contrattualmente prevista una clausola di salvaguardia, secondo cui “se al momento della conclusione del contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 L. 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge” (cfr. art. 10 contratto di finanziamento).
Occorre sul punto richiamare i principi di diritto espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 18/09/2020, ribaditi in sentenza n. 16526 del 13/06/2024, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali”. Ne consegue che “in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno
o l'altro rimedio”. Nel caso in esame, tuttavia, l'eccezione non merita accoglimento in quanto meramente enunciata nell'atto di opposizione, senza alcuno specifico richiamo alle previsioni contrattuali rilevanti nel caso concreto e priva di ogni necessaria puntuale allegazione e riscontro probatorio. Parte opponente, invero, deduce il superamento dei tassi soglia usura, ma non fa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità
e di merito in materia né descrive puntualmente il metodo di calcolo utilizzato e le ragioni per cui possa dirsi integrata nel caso in esame una ipotesi di c.d. “usura originaria”. Manca inoltre una specifica allegazione delle somme asseritamente richieste in modo illegittimo dalla banca.
4 Ne consegue che anche tale motivo di opposizione è infondato.
Gli ulteriori motivi di opposizione, relativi alla dedotta illegittima determinazione del credito per la non corretta applicazione di commissioni di massimo scoperto, la nullità delle clausole contrattuali per mancata informativa precontrattuale e assoluta indeterminatezza, nonché la violazione da parte dell'istituto di credito della buona fede contrattuale, da esaminare congiuntamente per le ragioni di seguito esposte, non possono trovare accoglimento.
Tutte le richiamate eccezioni infatti sono state formulate in modo teorico ed astratto, senza alcuno specifico richiamo alle previsioni contrattuali rilevanti nel caso concreto.
Appaiono radicalmente prive di ogni necessaria puntuale allegazione e riscontro probatorio e di un conferente richiamo in modo dettagliato e preciso al contratto di finanziamento n. 582198 posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo.
Come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, l'innegabile valore della ctu nell'ambito delle cause che vertono in materia di diritto bancario non solleva la parte dal suo onere di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019; Cass. Sez. U - Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).
Aderisce, infatti, il Tribunale al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico-scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un''indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013;
Cass. sent. n. 11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa.
In conclusione, ritiene il Tribunale che parte opposta abbia adeguatamente provato in via documentale la sussistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e che l'opponente, viceversa, non abbia introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo n. 951/2021 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., si osserva che, come sostenuto da un costante orientamento giurisprudenziale, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria -che ha natura extracontrattuale- la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “quantum debeatur”
o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013).
Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata specificamente dedotta dalla parte opposta senza tuttavia prova del
“quantum debeatur” e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa non emerge 5 la piena prova della mala fede ovvero della colpa grave della parte opponente, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Sotto tale profilo, pertanto, la domanda di non Controparte_1 può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della istruttoria di natura documentale, dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 951/2021, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna alla refusione in favore della parte opposta delle Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.500,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 29.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4086 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Colla, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Achille Corrias, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO formulava opposizione al decreto ingiuntivo n. 951 emesso Parte_1 in data 25.05.2021 con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto al Pt_1 unitamente a , di pagare in favore di CP_2 Controparte_1[...
l'importo complessivo di € 16.991,94, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 582198 stipulato in data
04.04.2018. Parte opponente eccepiva in via preliminare la inesigibilità della somma ingiunta in mancanza della preventiva costituzione in mora, l'infondatezza della pretesa creditoria avversa per difetto di prova del credito da parte dell'opposta, la illegittima determinazione del credito per applicazione di tassi di interesse anatocistici, di illeciti tassi superiori al tasso soglia usura, la non corretta applicazione di commissioni di massimo scoperto, nonché la violazione da parte dell'istituto di credito della buona fede contrattuale. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese dell'opposta. Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- In via preliminare, accertata e dichiarata la non esigibilità delle somme ingiunte da e la contrarietà del ricorso della Controparte_1 medesima alla procedura monitoria opposta a buona fede oggettiva, revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 951/2021, emesso dal Tribunale di Latina, Dott. Gaetano Negro nel procedimento N.R.G.
2153/2021.
- In subordine, nel merito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non concedendosi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo oggi opposto, previo accertamento e conseguente declaratoria: A) dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
1 opposto per i motivi come sopra esposti;
B) in via subordinata, accertarsi in corso di causa la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica
d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi ex art. 210 c.p.c. da parte dell'istituto finanziario opposto con riferimento al rapporto contrattuale intercorso per cui è causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
costituendosi ritualmente in giudizio, chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite. Così concludeva: “In via preliminare:
- stante quanto esposto, voglia l'Ill.mo Tribunale concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. e con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ex adverso opposto;
Nel merito: - voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione avversaria e le domande ivi svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, e, di conseguenza, confermare in ogni sua parte il decreto ex adverso opposto;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, voglia il Tribunale Pace adito condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa;
- condannare controparte ex articolo 96 c.p.c. alla corresponsione di un risarcimento da stabilirsi secondo equità per aver intrapreso la presente lite con il solo intento di procrastinare i pagamenti dovuti e dunque in palese malafede”. Conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 01.10.2024, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. Il fascicolo è stato trasmesso al giudice per la decisione in data 07.01.2025.
L'opposizione non può essere accolta.
Il credito vantato in sede monitoria ha trovato adeguata ed esaustiva dimostrazione nella documentazione prodotta da parte opposta.
Sin dal procedimento per decreto ingiuntivo e con successiva integrazione nel presente giudizio di opposizione la parte creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto in data 04 aprile 2018, il piano di ammortamento, la certificazione ex art. 50 TUB relativa al contratto di finanziamento, la lettera di messa in mora, nonché l'estratto conto relativo all'intera durata del rapporto contrattuale. Introducendo il presente giudizio, parte opponente, con comportamento rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato in modo specifico di aver concluso il contratto di finanziamento, non ha contestato di aver effettivamente ricevuto dall'opposta la somma oggetto del contratto né ha contestato l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento di tutte le rate mensili contrattualmente previste.
Tenendo conto della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di tale esaustiva produzione documentale da parte della creditrice opposta, gravava sulla parte opponente l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito.
2 L'opponente ha in primo luogo eccepito la inesigibilità del credito opposto per omessa preventiva costituzione in mora da parte della banca. L'eccezione è infondata. Esaminando la documentazione in atti emerge che a mezzo del servizio postale, con lettera raccomandata a.r., parte opposta notificava nei confronti dell'odierno opponente lettera di messa in mora per omesso pagamento del debito con spedizione dell'apposito avviso in data
31.01.2020 e con ritiro del plico da parte dello stesso opponente in data 18.02.2020. L'eccezione è quindi destituita di fondamento.
In secondo luogo l'opponente ha eccepito la illegittima determinazione del credito, contestando l'applicazione di tassi di interessi anatocistici per effetto della utilizzazione del c.d. piano di ammortamento alla “francese”. Sul punto è utile precisare che il piano di ammortamento alla “francese” prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa in cui la quota interessi risulta decrescente nel tempo ed in cui, con un meccanismo inverso, cresce la quota capitale.
Tale sistema di ammortamento, quindi, si caratterizza, per il fatto di modulare il rimborso del prestito mediante il pagamento di rate dall'importo tendenzialmente costante, ove la quota interessi di ciascuna rata risulta nel tempo decrescente a fronte del correlato andamento crescente della quota capitale.
Il metodo di calcolo così delineato non determina alcuna forma di capitalizzazione degli interessi.
Tale conclusione si fonda su una duplice ragione: in primo luogo, occorre rilevare che gli interessi inglobati nelle rate del piano sono calcolati unicamente sulla quota di capitale non ancora rimborsato, non anche sugli interessi già maturati;
in secondo luogo, è necessario evidenziare che alla scadenza di ciascuna rata gli interessi già maturati non sono capitalizzati, ma sono pagati dal mutuatario come quota interessi della rata medesima
(cfr. ex multis, Tribunale Bologna sez. III, 06 marzo 2018, n.20222;
Tribunale Parma sez. II, 21 febbraio 2019, n.305; Tribunale Torino sez. I, 20 dicembre 2018; Tribunale Milano sez. VI, 27 giugno 2019, n.6299;
Corte di Appello di Venezia n. 1325/2021; Corte di Appello di Torino n.
487/2020; Corte di Appello di Venezia n. 44/2021). Come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, ormai consolidata sul punto, il piano di ammortamento “alla francese” non implica di per sé alcun effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata: dunque, non vi sono interessi “scaduti” che producono ulteriori interessi.
Tale meccanismo restitutorio, pertanto, non può in alcun modo considerarsi connotato da indeterminatezza e assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
La Suprema Corte ha infatti precisato che l'applicazione di interesse composto non necessariamente conduce alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. (Cfr. ex multi. Cass. n. 34677 del 2022, in motivazione;
Cass. n. 14166 del 2021; Cass. n. 9237 del 2020, in motivazione). Ciò esclude che vi sia anatocismo.
Tanto premesso, facendo applicazione dei principi in precedenza richiamati, deve escludersi che per effetto della utilizzazione del c.d. piano
3 di ammortamento alla “francese” si verifichi un effetto anatocistico sugli interessi attivi e passivi previsti dal contratto di finanziamento. Ne consegue che anche sotto questo profilo l'opposizione non è fondata.
Parte opponente ha altresì eccepito la illegittima determinazione del credito per applicazione di interessi usurari. Dalla documentazione prodotta emerge che in data 04.04.2018 l'opponente stipulava con il contratto di finanziamento n. Controparte_1 582198 per un importo di € 24.956,00 da rimborsarsi mediante il pagamento di 60 rate da € 414,00 ciascuna con un tasso annuale nominale TAN fisso del 8,50%, un tasso annuo effettivo globale TAEG pari almeno al 9,48% ed un tasso di mora pari a 1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata.
È contrattualmente prevista una clausola di salvaguardia, secondo cui “se al momento della conclusione del contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 L. 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge” (cfr. art. 10 contratto di finanziamento).
Occorre sul punto richiamare i principi di diritto espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 18/09/2020, ribaditi in sentenza n. 16526 del 13/06/2024, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali”. Ne consegue che “in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno
o l'altro rimedio”. Nel caso in esame, tuttavia, l'eccezione non merita accoglimento in quanto meramente enunciata nell'atto di opposizione, senza alcuno specifico richiamo alle previsioni contrattuali rilevanti nel caso concreto e priva di ogni necessaria puntuale allegazione e riscontro probatorio. Parte opponente, invero, deduce il superamento dei tassi soglia usura, ma non fa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità
e di merito in materia né descrive puntualmente il metodo di calcolo utilizzato e le ragioni per cui possa dirsi integrata nel caso in esame una ipotesi di c.d. “usura originaria”. Manca inoltre una specifica allegazione delle somme asseritamente richieste in modo illegittimo dalla banca.
4 Ne consegue che anche tale motivo di opposizione è infondato.
Gli ulteriori motivi di opposizione, relativi alla dedotta illegittima determinazione del credito per la non corretta applicazione di commissioni di massimo scoperto, la nullità delle clausole contrattuali per mancata informativa precontrattuale e assoluta indeterminatezza, nonché la violazione da parte dell'istituto di credito della buona fede contrattuale, da esaminare congiuntamente per le ragioni di seguito esposte, non possono trovare accoglimento.
Tutte le richiamate eccezioni infatti sono state formulate in modo teorico ed astratto, senza alcuno specifico richiamo alle previsioni contrattuali rilevanti nel caso concreto.
Appaiono radicalmente prive di ogni necessaria puntuale allegazione e riscontro probatorio e di un conferente richiamo in modo dettagliato e preciso al contratto di finanziamento n. 582198 posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo.
Come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, l'innegabile valore della ctu nell'ambito delle cause che vertono in materia di diritto bancario non solleva la parte dal suo onere di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019; Cass. Sez. U - Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).
Aderisce, infatti, il Tribunale al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico-scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un''indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013;
Cass. sent. n. 11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa.
In conclusione, ritiene il Tribunale che parte opposta abbia adeguatamente provato in via documentale la sussistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e che l'opponente, viceversa, non abbia introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo n. 951/2021 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., si osserva che, come sostenuto da un costante orientamento giurisprudenziale, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria -che ha natura extracontrattuale- la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “quantum debeatur”
o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013).
Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata specificamente dedotta dalla parte opposta senza tuttavia prova del
“quantum debeatur” e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa non emerge 5 la piena prova della mala fede ovvero della colpa grave della parte opponente, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Sotto tale profilo, pertanto, la domanda di non Controparte_1 può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della istruttoria di natura documentale, dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 951/2021, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna alla refusione in favore della parte opposta delle Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.500,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 29.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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