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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 9050 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9050 del Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. RIVELLINI ROBERTA presso C.F._1 la quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO C.F._2 presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/05/2025 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da CP_1 loro contratto in NAPOLI il 21/07/2001 (atto n.146, P. II, S. A, sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 2001). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate le figlie del 6/06/2002, Per_1 maggiorenne, e del 22/04/2010, minorenne. Per_2
1 Le parti comparivano all'udienza del 28/10/2025 e dichiaravano di volersi separare consensualmente alle condizioni e ai patti in udienza specificati, di cui al verbale.
Il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
rilascia con effetto immediato la casa familiare in Ponticelli, Controparte_1
Napoli alla via principe di Napoli Ponticelli n. 52 int sx piano primo ove, previo anche intervento di un fabbro per il debito cambio della serratura della porta di caposcala, continuerà ad abitare esclusivamente con impegno dello a non fare ingresso Parte_1 CP_1 all'interno del fabbricato ove è sita la ex residenza coniugale, limitandosi a sostare all'esterno del portone del fabbricato allorché' lo stesso eserciterà' il diritto di visita della figlia minore di età' e/o procederà' al ritiro dei propri residui effetti personali vestiti e scarpe. Per_2
La figlia minore di età' (nata a [...] il [...]) rimane Persona_3 affidata congiuntamente ai genitori.
La figlia minore di età' avrà' residenza privilegiata presso la madre Per_2 [...]
e continuerà' ad abitare con la madre e la sorella (nata a [...] Pt_1 Persona_4
Trocchia, Napoli, il 6.6.2002), tuttora inoccupata e non autosufficiente economicamente presso la casa già' adibita a residenza familiare in Ponticelli, Napoli alla via principe di Napoli
Ponticelli n. 52 int sx).
Il padre potrà' tenere con sé la figlia minore di età' giusto calendario ed il piano genitoriale già' depositato che si condivide, con esclusivo riferimento alle modalità' e tempi per l'esercizio del diritto di visita della minore, le cui esigenze di studio avranno sempre priorità' e dovranno essere ritenute essenziali.
Il Piano genitoriale si riporta di seguito: il Sig. potrà vedere la figlia un pomeriggio alla settimana Controparte_1 Per_2 dalle 16 alle 20, previo accordo con l'altro genitore;
inoltre potrà tenere la figlia con sé, a fine settimana alterni, dalle ore 16:00 del sabato alle 20:00 della domenica. E' nella facoltà del padre di vedere la figlia anche più di una volta alla settimana, sempre previo accordo con la madre e subordinatamente agli impegni della minore;
la minore inoltre trascorrerà con il padre, previo accordo con la madre, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il
2 giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, nonché 15 giorno consecutivi nel mese di luglio o nel mese di agosto. La minore trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno e dell'onomastico della minore sarà trascorso, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi.
A titolo di contributo al mantenimento delle figlie e Persona_3 [...]
, si obbliga a versare come verserà' a a partire Persona_4 Controparte_1 Parte_1 dal giorno 1 novembre 2025 la somma mensile di euro 650,00 complessivi (di cui euro 500,00 per la figlia minore ed euro 150,00 per la figlia maggiorenne) da maggiorare annualmente giusta indice istat a far data da novembre 2026. Tale somma mensile come di volta in volta aggiornata in quanto computata tenuto conto delle spese fisse e ricorrenti sarà' irriducibile anche durante i periodi più' o meno brevi di permanenza della minore presso il padre. L'importo del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e' stato determinato per favorire l'impegno di Per_1 diplomata in scienze umane al reperimento di attività' di lavoro sia pure occasionale o Per_1 saltuaria.
Il canone di locazione per l'immobile di proprietà' comune ed indivisa tra i coniugi in
Portici Napoli al viale Melina traversa II n 23 di circa mq 16 verrà percepito interamente, come di fatto già accade, da Controparte_1
Per quanto attiene le spese straordinarie e segnatamente le spese mediche non coperte da SSN e le spese per l'acquisto di libri scolastici e materiale scolastico e/o per corsi di formazione specialistica per la attività' sportiva (piscina) e per l'acquisto di vestiti e scarpe (due cambi stagione all'anno) questi saranno equamente divisi tra i coniugi nella misura del 50 per cento cadauno. L'assegno mensile di mantenimento a carico di dovrà' Controparte_1 essere erogato entro e non oltre il giorno 1 di ciascun mese mediante vaglia postale ovvero accredito diretto in favore di essa sulla carta e/o con le modalità' che la Parte_1 Pt_1 si riserva di comunicare direttamente all' avv. Giliberti a mezzo pec. La sig.ra Parte_1 percepirà' inoltre l'intero assegno unico in corso di erogazione per le figlie e/o per la sola figlia minore per essersi di tanto espressamente tenuto conto nella determinazione del contributo al mantenimento delle figlie.
si obbliga a comunicare alla l'indirizzo ove dimorera' ed Controparte_1 Pt_1 ogni successivo eventuale cambiamento .
I coniugi formalmente ed irretrattabilmente si danno reciproco atto e riconoscono:
a)- che tutti i mobili gli arredi e le suppellettili della casa già' adibita a residenza familiare si appartengono in proprietà' esclusiva di essa in quanto alla stessa Parte_1 donati dalla famiglia di origine.
3 b)- che il negozio in Portici , Napoli, al viale Melina traversa II n. 23 Rip. in catasto sez urbana folio 2 p.lla 1120 sub 4 ctu C1 mq 16 in quanto acquistato con i risparmi familiari si appartiene in proprietà' comune ed indivisa di essi coniugi e Controparte_1 Parte_1
i quali con la presente si obbligano a trasferire come trasferiranno la proprietà' alle figlie ed . Per_2 Persona_4
c) curerà' di ritirare i propri effetti personali, abiti e scarpe entro e Controparte_1 non oltre giorni trenta da oggi comunicando la data e l'ora in cui procederà' al relativo ritiro con anticipo di almeno giorni due a mezzo pec direttamente all'avv. Rivellini;
tali abiti ed effetti personali, di risibile valore, riposti in appositi cartoni saranno deposti presso il portone del fabbricato ove è la residenza della la quale ultima curerà' di consegnarli direttamente Pt_1 allo documentandone la consegna con foto o con ricevuta . CP_1
Con la sottoscrizione della presente i coniugi si danno atto che nel cespite già' usato come casa familiare non vi sono beni di valore. dichiara di non pretendere nulla a titolo di contributo al proprio Parte_1 mantenimento;
e per effetto di quanto pattuito innanzi dichiarano di Controparte_1 Parte_1 non avere come non hanno null'altro da dividere tra gli stessi e chiedono autorizzarsi la loro separazione personale ai patti ed alle condizioni innanzi precisati.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto manifestamente superfluo in ragione del contenuto dell'accordo e della sua età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 • pronunzia, omologando le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.146, P. II, S.
A, sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9050 del Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. RIVELLINI ROBERTA presso C.F._1 la quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO C.F._2 presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/05/2025 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da CP_1 loro contratto in NAPOLI il 21/07/2001 (atto n.146, P. II, S. A, sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 2001). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate le figlie del 6/06/2002, Per_1 maggiorenne, e del 22/04/2010, minorenne. Per_2
1 Le parti comparivano all'udienza del 28/10/2025 e dichiaravano di volersi separare consensualmente alle condizioni e ai patti in udienza specificati, di cui al verbale.
Il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
rilascia con effetto immediato la casa familiare in Ponticelli, Controparte_1
Napoli alla via principe di Napoli Ponticelli n. 52 int sx piano primo ove, previo anche intervento di un fabbro per il debito cambio della serratura della porta di caposcala, continuerà ad abitare esclusivamente con impegno dello a non fare ingresso Parte_1 CP_1 all'interno del fabbricato ove è sita la ex residenza coniugale, limitandosi a sostare all'esterno del portone del fabbricato allorché' lo stesso eserciterà' il diritto di visita della figlia minore di età' e/o procederà' al ritiro dei propri residui effetti personali vestiti e scarpe. Per_2
La figlia minore di età' (nata a [...] il [...]) rimane Persona_3 affidata congiuntamente ai genitori.
La figlia minore di età' avrà' residenza privilegiata presso la madre Per_2 [...]
e continuerà' ad abitare con la madre e la sorella (nata a [...] Pt_1 Persona_4
Trocchia, Napoli, il 6.6.2002), tuttora inoccupata e non autosufficiente economicamente presso la casa già' adibita a residenza familiare in Ponticelli, Napoli alla via principe di Napoli
Ponticelli n. 52 int sx).
Il padre potrà' tenere con sé la figlia minore di età' giusto calendario ed il piano genitoriale già' depositato che si condivide, con esclusivo riferimento alle modalità' e tempi per l'esercizio del diritto di visita della minore, le cui esigenze di studio avranno sempre priorità' e dovranno essere ritenute essenziali.
Il Piano genitoriale si riporta di seguito: il Sig. potrà vedere la figlia un pomeriggio alla settimana Controparte_1 Per_2 dalle 16 alle 20, previo accordo con l'altro genitore;
inoltre potrà tenere la figlia con sé, a fine settimana alterni, dalle ore 16:00 del sabato alle 20:00 della domenica. E' nella facoltà del padre di vedere la figlia anche più di una volta alla settimana, sempre previo accordo con la madre e subordinatamente agli impegni della minore;
la minore inoltre trascorrerà con il padre, previo accordo con la madre, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il
2 giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, nonché 15 giorno consecutivi nel mese di luglio o nel mese di agosto. La minore trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno e dell'onomastico della minore sarà trascorso, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi.
A titolo di contributo al mantenimento delle figlie e Persona_3 [...]
, si obbliga a versare come verserà' a a partire Persona_4 Controparte_1 Parte_1 dal giorno 1 novembre 2025 la somma mensile di euro 650,00 complessivi (di cui euro 500,00 per la figlia minore ed euro 150,00 per la figlia maggiorenne) da maggiorare annualmente giusta indice istat a far data da novembre 2026. Tale somma mensile come di volta in volta aggiornata in quanto computata tenuto conto delle spese fisse e ricorrenti sarà' irriducibile anche durante i periodi più' o meno brevi di permanenza della minore presso il padre. L'importo del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e' stato determinato per favorire l'impegno di Per_1 diplomata in scienze umane al reperimento di attività' di lavoro sia pure occasionale o Per_1 saltuaria.
Il canone di locazione per l'immobile di proprietà' comune ed indivisa tra i coniugi in
Portici Napoli al viale Melina traversa II n 23 di circa mq 16 verrà percepito interamente, come di fatto già accade, da Controparte_1
Per quanto attiene le spese straordinarie e segnatamente le spese mediche non coperte da SSN e le spese per l'acquisto di libri scolastici e materiale scolastico e/o per corsi di formazione specialistica per la attività' sportiva (piscina) e per l'acquisto di vestiti e scarpe (due cambi stagione all'anno) questi saranno equamente divisi tra i coniugi nella misura del 50 per cento cadauno. L'assegno mensile di mantenimento a carico di dovrà' Controparte_1 essere erogato entro e non oltre il giorno 1 di ciascun mese mediante vaglia postale ovvero accredito diretto in favore di essa sulla carta e/o con le modalità' che la Parte_1 Pt_1 si riserva di comunicare direttamente all' avv. Giliberti a mezzo pec. La sig.ra Parte_1 percepirà' inoltre l'intero assegno unico in corso di erogazione per le figlie e/o per la sola figlia minore per essersi di tanto espressamente tenuto conto nella determinazione del contributo al mantenimento delle figlie.
si obbliga a comunicare alla l'indirizzo ove dimorera' ed Controparte_1 Pt_1 ogni successivo eventuale cambiamento .
I coniugi formalmente ed irretrattabilmente si danno reciproco atto e riconoscono:
a)- che tutti i mobili gli arredi e le suppellettili della casa già' adibita a residenza familiare si appartengono in proprietà' esclusiva di essa in quanto alla stessa Parte_1 donati dalla famiglia di origine.
3 b)- che il negozio in Portici , Napoli, al viale Melina traversa II n. 23 Rip. in catasto sez urbana folio 2 p.lla 1120 sub 4 ctu C1 mq 16 in quanto acquistato con i risparmi familiari si appartiene in proprietà' comune ed indivisa di essi coniugi e Controparte_1 Parte_1
i quali con la presente si obbligano a trasferire come trasferiranno la proprietà' alle figlie ed . Per_2 Persona_4
c) curerà' di ritirare i propri effetti personali, abiti e scarpe entro e Controparte_1 non oltre giorni trenta da oggi comunicando la data e l'ora in cui procederà' al relativo ritiro con anticipo di almeno giorni due a mezzo pec direttamente all'avv. Rivellini;
tali abiti ed effetti personali, di risibile valore, riposti in appositi cartoni saranno deposti presso il portone del fabbricato ove è la residenza della la quale ultima curerà' di consegnarli direttamente Pt_1 allo documentandone la consegna con foto o con ricevuta . CP_1
Con la sottoscrizione della presente i coniugi si danno atto che nel cespite già' usato come casa familiare non vi sono beni di valore. dichiara di non pretendere nulla a titolo di contributo al proprio Parte_1 mantenimento;
e per effetto di quanto pattuito innanzi dichiarano di Controparte_1 Parte_1 non avere come non hanno null'altro da dividere tra gli stessi e chiedono autorizzarsi la loro separazione personale ai patti ed alle condizioni innanzi precisati.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto manifestamente superfluo in ragione del contenuto dell'accordo e della sua età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 • pronunzia, omologando le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.146, P. II, S.
A, sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
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