Articolo 2 della Legge 19 dicembre 1956, n. 1442
Articolo 1Articolo 3
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1 febbraio 1957
Art. 2. Richieste delle parti - Depositi.

Il testo dell' art. 136 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dal seguente:
"Le parti debbono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennita' di trasferta.
"Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti debbono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 6 dell'art. 101 e rilasciare ricevuta alla parte.
"Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti debbono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139 , 140 e 660 del Codice di procedura civile ".
Il testo dell' art. 140 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennita' a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'art. 141, nonche' delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve, nei primi cinque giorni di ogni mese, depositare, in conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto.
"Entro sei mesi dalla data del deposito di cui allo art. 136, la parte, con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, puo' ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale.
"Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario oltre il 10 luglio e il 10 gennaio di ciascun anno.
"Gli interessi maturati sui depositi sono sempre devoluti allo Stato".
Entrata in vigore il 1 febbraio 1957