Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00859/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, UTG Prefettura di Perugia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato e/o per attesa occupazione trasmessa dalla Prefettura di Caserta in data -OMISSIS- alla Prefettura di Perugia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, UTG Prefettura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa NI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Riferisce l’odierno ricorrente, cittadino extracomunitario, di aver fatto ingresso in Italia in data -OMISSIS-, previo rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato nr. 043021174 dell’11 giugno 2023, con durata dal 20/07/2023 al 30/01/2024, a seguito di nulla osta P-PG/L/Q/2023/100546 rilasciato dalla Prefettura di Perugia in data -OMISSIS-.
Stante l’irreperibilità del datore di lavoro ed essendosi medio tempore stabilito a Caserta, il sig. -OMISSIS- comunicava in data 25 novembre 2023 alla Prefettura di Caserta la propria presenza in Italia ex art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, chiedendo al contempo un appuntamento ai fini del rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione; in riscontro, in data -OMISSIS- la Prefettura di Caserta comunicava all’istante la trasmissione della predetta istanza alla competente Prefettura di Perugia.
Riferisce l’odierno ricorrente di aver, nelle more, adito il T.A.R. Campania ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, giudizio conclusosi con sentenza n. 1966/2025 dichiarativa della cessazione della materia del contendere, stante la successiva adozione dell’atto conclusivo del relativo procedimento.
In data 13 dicembre 2023, il sig. -OMISSIS- compilava kit postale per il rilascio del titolo di soggiorno e, a partire dal gennaio 2024, veniva assunto dalla “APE CASA s.r.l.s.” con sede in Napoli, con contratto a tempo determinato rinnovato con comunicazione UNILAV dell’8 maggio 2025 e rapporto di lavoro tuttora in essere.
Riferisce, infine, la parte ricorrente di aver presentato in data 23 maggio 2025 richiesta di accesso agli atti con riferimento a tutta la documentazione relativa alla predetta comunicazione del 25 novembre 2023, riscontrata dalla resistente amministrazione con comunicazione dell’8 luglio 2025, con la quale è stata inviata, tra l’altro, la c.d. scheda riepilogo dati.
1.1. Stante l’asserita perdurante inerzia della Prefettura di Perugia in merito all’istanza del 25 novembre 2023 di cui era stata investita in data -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, con ricorso notificato e depositato in data 16 settembre 2025, ha agito ai sensi degli artt. 31, commi 1 e 2, e 117 cod. proc amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato e/o per attesa occupazione.
1.2. Con unico ed articolato motivo in diritto, il ricorrente ha lamentato la violazione art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 in riferimento al termine di conclusone del procedimento ex art. 2 l. n. 241 del 1990.
2. Si è costituito per resistente in giudizio il Ministero dell’interno, negando che la Prefettura di Perugia abbia serbato silenzio rispetto alla definizione della posizione dell’odierno ricorrente.
La difesa resistente ha puntualizzato, in punto di fatto, che a seguito di istanza di ingresso di lavoratore straniero per lavoro subordinato non stagionale presentata in data -OMISSIS- presso lo Sportello unico per l’immigrazione di Perugia (nell’ambito del Decreto flussi 2022, d.P.C.M. 29 dicembre 2022) dal sig. -OMISSIS-, rappresentante legale della Edilservice s.r.l.s., in favore dell’odierno ricorrente, lo Sportello unico ha proceduto al rilascio, in data 2 maggio 2023, del relativo nulla osta al lavoro, necessario al conseguente rilascio del visto d’ingresso da parte delle autorità consolari, avvenuto in data 11 giugno 2023. Ciò posto, ai sensi dell’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, a seguito del rilascio del visto d’ingresso sarebbe stato onere del datore di lavoro contattare, entro otto giorni dall’ingresso in Italia del lavoratore, lo Sportello unico presso il quale è stata presentata l’istanza per procedere alla firma del contratto di soggiorno; nel caso in esame tale adempimento non è avvenuto, non avendo il datore di lavoro (sig. -OMISSIS-) mai contattato lo Sportello unico per l’immigrazione di Perugia.
Diversamente, data 13 ottobre 2023 veniva inviata all’indirizzo pec della Prefettura di Perugia con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente la richiesta “di cambiare il datore di lavoro” indicato originariamente in domanda (prot. n. 0109843/2023), richiesta inviata dallo “Studio Pezone” e proveniente da un indirizzo pec non associabile all’istanza in oggetto in quanto non risultante tra gli indirizzi indicati all’interno della stessa.
Il -OMISSIS- la Prefettura di Caserta trasmetteva alla Prefettura di Perugia la documentazione inviata dal legale dell’odierno ricorrente in data 25 novembre 2023, dove si precisava, tra l’altro, che il datore di lavoro risultava irreperibile e si chiedeva la convocazione per il sig. -OMISSIS-. Il 26 maggio 2025 la Prefettura di Perugia riceveva la richiesta di accesso agli atti da parte del legale dell’odierno ricorrente, riscontrata in data 8 luglio 2025 chiedendo, contestualmente, di rendere noto se il sig. -OMISSIS- fosse interessato al rilascio di un permesso di attesa occupazione, specificando anche che, in tal caso, la richiesta sarebbe stata prontamente valutata; l’istante non ha fornito riscontro.
3. La parte ricorrente non ha replicato.
4. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025 il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso in ragione dell’intervenuto procedimento della Prefettura di Caserta datato 19 marzo 2025, depositato in atti dalla stessa parte ricorrente e di cui non risulta l’impugnazione; uditi per le parti i difensori, come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Evidenzia il Collegio che dall’esame degli atti di causa – depositati dalla stessa difesa attorea – emergono talune imprecisioni e lacune nella ricostruzione in fatto fornita dalla parte ricorrente.
In particolare, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il T.A.R. Campania con sentenza 10 marzo 2025 n. 1966 non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il « silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato del 25/11/2023 », bensì ha accolto il ricorso, riconoscendo la sussistenza di una illegittima inerzia dell’Amministrazione ed ordinando alla Prefettura di Caserta di «definire il procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza mediante adozione di un provvedimento espresso, quale ne sia il segno ».
La sentenza del T.A.R. campano non risulta essere stata appellata nel termine di cui all’art. 92, comma 3, cod. proc. amm. ed è, pertanto, passata in giudicato.
Per contro, in ottemperanza alla citata sentenza la Prefettura di Caserta con provvedimento del 19 marzo 2025 (cfr. doc. 2 deposito di parte ricorrente) – che non risulta gravato dall’interessato – pur ribadendo la propria incompetenza, ritenendo il procedimento di cui trattasi nella disponibilità della Prefettura di Perugia (alla quale l’atto è indirizzato per conoscenza), ha espresso il proprio diniego riferito alla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione formulata dal sig. -OMISSIS-, evidenziando che « non risulta sussistente un meccanismo automatico che consenta allo straniero – in palese elusione dell’art 22, c. 11, TUI e della normativa in materia di flussi d’ingresso – di conseguire il permesso di soggiorno “per attesa occupazione” per il solo fatto della mancata reperibilità e/o mancata presentazione presso il SUI del datore di lavoro già richiedente nulla osta, dovendosi invece indagare e vagliare le cause sottese alla mancata formalizzazione del rapporto di lavoro (riconducibili, a titolo meramente esemplificativo, al decesso del datore di lavoro, al fallimento dell’azienda, etc.) ».
6. Da quanto sopra discende che non sussisteva al momento dell’instaurazione del presente giudizio una inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione presentata dal sig. -OMISSIS-.
7. Il ricorso deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
Le circostanze sopra richiamate inducono il Collegio a disporre la revoca del gratuito patrocinio a cui la parte ricorrente era stata previamente ammessa, sulla base di una parziale conoscenza dei fatti da parte della competente Commissione.
Si ravvisano, tuttavia, giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese in ragione della peculiarità del caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Dispone la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di altri dati idonei ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CO AR, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
NI CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CA | CO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.