Ordinanza cautelare 15 maggio 2024
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00309/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2024, proposto da
IM GR, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Copertino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-dell’ordinanza di demolizione n. 168 del 20.12.2023, notificata il 24.1.2024;
- del verbale di sopralluogo datato 19.12.2023, con il quale sarebbe stato accertato il carattere abusivo delle opere contestate;
-nonché di ogni atto presupposto e connesso, anche se allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. GR IM, ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 168 del 20.12.2023, notificata il 24.01.2024, a firma del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Copertino, avente ad oggetto “ Ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi (art. 27 e 31 D.P.R., 6 giugno 2001, n. 380 e art. 41 Legge regionale n. 56 del 31 maggio 1980) Pratica abuso n. 15/2023” e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi incluso il verbale di sopralluogo del 19.12.2023.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi.
1)Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e carenza di istruttoria - Violazione del principio di legittimo affidamento.
2)Violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 07.08.1990, n. 241 - Violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo - Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.
3)Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 38 e 44 della Legge 47/1985, nonché della Legge 326/2003 e della Legge regionale 28/2003 - Eccesso di potere per violazione dei principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti - Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di buon andamento.
4)Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 delle NTA del PRG del Comune di Copertino - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo.
5)Incompetenza - Violazione dell’art. 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del procedimento, carenza dei presupposti - Violazione dell’art. 41 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56 - Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del procedimento, carenza dei presupposti.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Copertino che, però, ha depositato documentazione in data 02.05.2024.
All’esito della camera di consiglio del 14.05.2024, questo T.A.R., con ordinanza n. 300 del 15.05.2024, ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e, per l’effetto, ha sospeso gli effetti del gravato ordine demolitorio.
Alla pubblica udienza del 19.02.2025, previo deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma c.p.a., la causa è stata introitata in decisione.
Preliminarmente, va respinta la richiesta di rinvio della trattazione della causa, formulata da parte ricorrente in vista dell’udienza pubblica del 19.02.2025 e giustificata dall’aver la stessa concluso dei contratti preliminari finalizzati all’acquisto di terreni confinanti con il lotto oggetto di accertamento.
Il Collegio non ravvisa un’ipotesi eccezionale a norma dell’art. 73, comma1- bis , c.p.a.; l’aver concluso i contratti preliminari di acquisto sopra citati è circostanza inidonea ad incidere sulla valutazione della legittimità o meno dell’ingiunzione demolitoria di che trattasi.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Infondate sono le contestazioni sollevate con il primo motivo di ricorso.
L’ordinanza di che trattasi è stata resa all’esito, per quanto in atti, di una completa ed esaustiva istruttoria.
Né parte ricorrente ha offerto elementi di prova idonei a confutare gli esiti fidefacienti degli accertamenti comunali - relazione di sopralluogo prot. n. 44673 del 20.12.2023 - richiamati per relationem nella gravata ordinanza.
Il provvedimento, poi, risulta sufficientemente motivato; lo stesso contiene la descrizione specifica delle opere contestate e l’esatta individuazione delle norme violate.
Privo di pregio è anche il richiamo attoreo al principio del legittimo affidamento.
Per giurisprudenza consolidata: “non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto” (sentenza della Sezione del 18/5/2020 n. 1826, tra le molteplici dello stesso tenore; da ultimo si è ribadito, con riferimento alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 17/10/2017 n. 9, che “l’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem (Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2017 n. 908 - sentenze della Sezione 29 aprile 2021, n. 2833 e 7 aprile 2021 n. 2305, T.A.R. Campania Napoli, III, 3 ottobre 2022, n. 6044).
Il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento, anche perché non ci si può fondatamente dolere del ritardo con cui l'Amministrazione ripristina la legalità (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. II, 1/09/2021, n.6181).
Infondati, del pari, sono il secondo e terzo motivo di ricorso (da esaminarsi congiuntamente, stante l’identità contenutistica delle doglianze proposte).
Sul punto, è sufficiente ricordare che l’attività di repressione degli abusi edilizi, attraverso l’adozione dell’ordinanza di demolizione, ha natura doverosa e vincolata; la stessa non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati; né del rispetto delle altre garanzie procedimentali (per tutte, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 09.04.2024, n. 3228).
Né parte ricorrente ha indicato gli eventuali apporti collaborativi che avrebbe potuto rendere al fine di orientare diversamente l’agire dell’amministrazione.
Le ulteriori contestazioni sono tutte generiche e indimostrate.
Non colgono nel segno, nemmeno le censure sollevate con il quarto motivo.
L’astratta compatibilità con la normativa urbanistica di riferimento (asserito rispetto dell’indice di fabbricabilità previsto dalla normativa richiamata per la zona in cui insiste l’abuso, dell’altezza massima consentita e del lotto minimo di intervento), non esclude l’onere di premunirsi di un titolo edilizio che, nella specie, per quanto in atti, è mancato.
Né, può rilevare in senso contrario, il richiamo attoreo a dei contratti preliminari di acquisto di altri terreni confinanti o alla presenza di altri edifici residenziali in zona; le stesse sono circostante inidonee ad incidere sulla legittimità degli accertamenti comunali.
Sono poi, infondate le censure sollevate con il quinto ed ultimo motivo di gravame.
Gli artt. 27 e ss del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 assegnano al dirigente o al responsabile dell’ufficio comunale la competenza a vigilare sull’attività urbanistico-edilizia e, di conseguenza, a ordinare la demolizione delle opere abusive.
Il provvedimento sanzionatorio, nella specie, è stato adottato all’esito di un procedimento rispettoso del D.P.R. n. 380/2001 citato.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal richiamo attoreo alla Commissione Edilizia Comunale, stante l’avvenuta soppressione della stessa a norma dell’art. 96 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
Destituito di fondamento è, infine, il richiamo attoreo alle esigenze abitative del nucleo familiare di parte ricorrente.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di stato: “il diritto all'abitazione non ha portata assoluta, tale da rendere illegittimi gli ordini di demolizione degli abusi ogni qualvolta l’immobile sia adibito a casa familiare e non risulti che i proprietari dispongono di un ulteriore immobile da destinare a residenza. L'ordine di demolizione, infatti, è espressione del diritto della collettività a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato dall’abuso, che ben può prevalere sul diritto all’abitazione dei singoli che hanno edificato in violazione degli strumenti urbanistici ed in assenza di un idoneo titolo abilitativo” (Cons. Stato sez. VI, 09.06.2023, n. 5705).
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Nulla va dichiarato sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Copertino.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO