Art. 9.
In caso di esecuzione forzata, l'espropriazione avra' per oggetto l'intera unita' poderale.
Le pertinenze dell'unita' poderale possono essere pignorate solo in difetto di altri mobili.
Il pretore, su istanza del debitore, e sentito il creditore puo', con ordinanza non soggetta a impugnazione, o sottrarre al pignoramento quelle fra le pertinenze la cui utilizzazione diretta sia necessaria per la conduzione del fondo, ovvero adottare altri provvedimenti idonei a conciliare le esignze della produzione con l'interesse del creditore.
In caso di esecuzione forzata, l'espropriazione avra' per oggetto l'intera unita' poderale.
Le pertinenze dell'unita' poderale possono essere pignorate solo in difetto di altri mobili.
Il pretore, su istanza del debitore, e sentito il creditore puo', con ordinanza non soggetta a impugnazione, o sottrarre al pignoramento quelle fra le pertinenze la cui utilizzazione diretta sia necessaria per la conduzione del fondo, ovvero adottare altri provvedimenti idonei a conciliare le esignze della produzione con l'interesse del creditore.