Articolo 9 della Legge 3 giugno 1940, n. 1078
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 agosto 1940
Art. 9.

In caso di esecuzione forzata, l'espropriazione avra' per oggetto l'intera unita' poderale.

Le pertinenze dell'unita' poderale possono essere pignorate solo in difetto di altri mobili.

Il pretore, su istanza del debitore, e sentito il creditore puo', con ordinanza non soggetta a impugnazione, o sottrarre al pignoramento quelle fra le pertinenze la cui utilizzazione diretta sia necessaria per la conduzione del fondo, ovvero adottare altri provvedimenti idonei a conciliare le esignze della produzione con l'interesse del creditore.


Entrata in vigore il 28 agosto 1940
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