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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
UC SI, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 5656/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
con sede legale ad Parte_1
Avellino Via G. Pedicini 17 P.Iva , in persona P.IVA_1 dell'amministratore unico geom. , nato ad Parte_2
Avellino il 29/07/1964, residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 in Salerno al Corso G. Garibaldi, 33 presso lo studio dell'avv. Bice Lorito c.f. insieme all'avv. Paola Volpe, c.f., C.F._2 giusto mandato in calce all'atto di citazione OPPONENTE
con sede in Nocera Inferiore alla Controparte_1
Via Chivoli 2, in persona del titolare nato a [...] CP_1
Inferiore il 23.07.1978 rappresento e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Clara Maria Oliva (CF ) presso la C.F._3 quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via Canale n. 10 OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/6/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
proponeva opposizione Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 1364/2017 del 26/7/2017, notificato l'8/9/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della del rag. , della somma Controparte_2 CP_1 di € 6806,30, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento delle fatture n. 76/16; n. 124/16; n. 171/16; n. 221/16; n. 270/16; n. 328/16, aventi ad oggetto l'acquisto di materiale edile.
La premetteva quanto Parte_1 segue:
- parte opponente riceveva incarico con contratto di appalto del 29/04/2013, dalla Feio srl per la realizzazione di palazzine CP_2 uffici ed opificio industriale siti in Angri;
- tale contratto di appalto prevedeva anche la fornitura di controtelai secondo gli standard industriali europei come da computo metrico Palazzina ed Uffici;
- la commissionava, alla CO Mega edil, la Parte_1 fornitura dei controtelai come da fatture in atti;
- in data 01/06/2016 il Direttore dei Lavori della committenza,
ME , comunicava alla CP_3 Parte_4 Parte_1 formale contestazione in ordine alla mancata conformità dei controtelai agli standard previsti;
- in data 15/12/2016 la odierna opponente, rimettendo alla CP_1 la formale contestazione della Direzione Lavori in persona del ME , per conto della committenza, in ordine alla Parte_4 mancata conformità dei controtelai agli standard, la invitava ad effettuare sopralluogo in contraddittorio, diffidandola dal predisporre tutto quanto necessario onde consentire la realizzazione delle opere così come commissionate;
- tale diffida non otteneva alcun riscontro, determinando la necessità della odierna opponente a predisporre le lavorazioni necessarie per terminare le opere di rifinitura e completamento nei tempi richiesti dalla committenza, onde evitare le penali previste dal contratto di appalto;
- a tal fine, la aveva dovuto effettuare lavori aggiuntivi a Pt_1 quelli commissionati e quindi non riconosciuti né retribuiti dalla committenza, consistenti nella demolizione dei controtelai non conformi forniti dalla e nello smaltimento degli stessi, CP_1
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 stante l'inadempimento della Ditta CO a rimuovere la fornitura inutilizzabile, con evidente aggravio di spese a carico della sola opponente;
- la ditta in seguito alla mancata ottemperanza sia della CP_1 conformità dell'ordine, sia al sopralluogo di verifica, non aveva ulteriormente provveduto a comunicare le modalità circa le procedure di ritiro della merce, determinando, così, la necessità, da parte della onde non dover essa stessa incorrere Parte_1 nelle penali previste dal contratto di appalto con la committenza Feio srl, alla demolizione ed allo smaltimento dei prodotti erroneamente forniti.
Tanto premesso, evidenziava come l'invito al contraddittorio formulato dalla alla ditta andasse qualificato come Pt_1 CP_1 formale diffida ad adempiere attraverso la verifica della mancata conformità dei prodotti consegnati, essendo gli stessi inutilizzabili e configurandosi, pertanto un aliud pro alio, un inadempimento contrattuale legittimante la risoluzione del contratto non soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1495 c.c.
Concludeva, pertanto chiedendo, in accoglimento della opposizione, di revocare/annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Nocera n. 1364/2017, con vittoria di spese e competenze in favore dei difensori antistatari.
In data 22/12/2017, si costituiva la Controparte_1
, che eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per
[...] gli effetti di cui all'art. 164 c.p.c., atteso che il termine a comparire ivi indicato era inferiore a quello previsto dall'art. 163 bis c.p.c. Evidenziava che la ditta aveva agito in giudizio per CP_1 ottenere il pagamento delle fatture n. 76/16; n. 124/16; n. 171/16; n. 221/16; n. 270/16; n. 328/16, aventi ad oggetto l'acquisto del materiale edile in esse meglio specificato, mentre la proponeva la sua opposizione introducendo contestazioni Pt_1 riguardanti beni oggetto di diversi acquisti. Le fatture richiamate dalla nello specifico, erano la n. Pt_1
209/14, n. 227/14, n. 228/14 e n. 456/14, fatture riguardanti beni non solo completamente differenti ma addirittura risalenti all'anno 2014, pagate e quietanzate. Evidenziava che l'opponente non aveva dimostrato alcun
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 collegamento tra il credito vantato dall'opposta e le sue contestazioni, né aveva dimostrato di vantare un controcredito certo, liquido ed esigibile da eccepire in compensazione, che, seppur originante da una diversa prestazione, avrebbe potuto paralizzare la pretesa del creditore, tenuto conto che, se è controversa l'esistenza di un controcredito il giudice non può pronunciarsi sulla compensazione, né legale né giudiziale.
Istruita la causa, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito (fatture, documenti di trasporto controfirmati, estratto autentico scritture contabili ed intimazione di pagamento) ed ha allegato l'inadempimento del debitore, che, invece non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo provato né l'adempimento, né altro fatto estintivo e/o impeditivo dello stesso. Parte opponente si è limitata ad eccepire l'avvenuta risoluzione di altra fornitura, relativa ad altre fatture. La ditta aveva agito in giudizio con il ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo per ottenere il pagamento delle fatture n. 76/16; n. 124/16; n. 171/16; n. 221/16; n. 270/16; n. 328/16, aventi ad oggetto l'acquisto del materiale edile in esse meglio specificato, mentre la aveva proposto la sua opposizione Pt_1 introducendo contestazioni riguardanti beni oggetto di diversi acquisti, di cui alle fatture la n. 209/14, n. 227/14, n. 228/14 e n. 456/14, riguardanti beni completamente differenti e risalenti all'anno 2014, fatture pagate e quietanzate.
Alcun collegamento sussiste tra il credito vantato dall'opposta oggetto del decreto ingiuntivo ed il presunto controcredito dell'opponente, non provato ed in alcun modo collegato alla pretesa del creditore.
La consegna di controtelai non conformi agli standard, qualificata dall'opponente come aliud pro alio, è, in realtà, configurabile, qualora fosse provata, come vizi o mancanza di qualità. L'art. 1497 c.c. dispone che, qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore abbia diritto di esperire l'azione di risoluzione del
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 contratto, ma nei limiti prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1495 c.c. Per contro, l'aliud pro alio consente al compratore di esperire un'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. scevra dei citati limiti temporali. Essa ricorre allorché la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare. In altre parole, la res tradita deve essere difforme per essenza, consistenza, destinazione ed appartenere ad una specie diversa da quella acquistata ovvero difettare delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale (Cass. 2313/2016). Nel caso di specie, la mancata conformità dei controtelai agli standard, comunque non provata, è configurabile come vizio o mancanza di qualità, con conseguente decadenza, nel caso di specie, per superamento dei termini di cui all'art. 1495 c.c.
Non risulta pertanto provato alcun controcredito da eccepire in compensazione. Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificatala ricorrenza dei già menzionati requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o dichiara estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. Nel caso di specie, non essendo provato il credito né nell'an, né nel quantum, è impedita la compensazione, sia legale che giudiziale. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo. Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023) -, non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario della opposizione nel presente giudizio e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5656/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1
[...] Controparte_4
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. rigetta l'opposizione,
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1364/2017, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna al Parte_1 pagamento, in favore di Controparte_4
delle spese di giudizio che si liquidano in € 265,00
[...]
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 6/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC SI
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8
N………………….R.G.
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OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
UC SI, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 5656/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
con sede legale ad Parte_1
Avellino Via G. Pedicini 17 P.Iva , in persona P.IVA_1 dell'amministratore unico geom. , nato ad Parte_2
Avellino il 29/07/1964, residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 in Salerno al Corso G. Garibaldi, 33 presso lo studio dell'avv. Bice Lorito c.f. insieme all'avv. Paola Volpe, c.f., C.F._2 giusto mandato in calce all'atto di citazione OPPONENTE
con sede in Nocera Inferiore alla Controparte_1
Via Chivoli 2, in persona del titolare nato a [...] CP_1
Inferiore il 23.07.1978 rappresento e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Clara Maria Oliva (CF ) presso la C.F._3 quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via Canale n. 10 OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/6/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
proponeva opposizione Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 1364/2017 del 26/7/2017, notificato l'8/9/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della del rag. , della somma Controparte_2 CP_1 di € 6806,30, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento delle fatture n. 76/16; n. 124/16; n. 171/16; n. 221/16; n. 270/16; n. 328/16, aventi ad oggetto l'acquisto di materiale edile.
La premetteva quanto Parte_1 segue:
- parte opponente riceveva incarico con contratto di appalto del 29/04/2013, dalla Feio srl per la realizzazione di palazzine CP_2 uffici ed opificio industriale siti in Angri;
- tale contratto di appalto prevedeva anche la fornitura di controtelai secondo gli standard industriali europei come da computo metrico Palazzina ed Uffici;
- la commissionava, alla CO Mega edil, la Parte_1 fornitura dei controtelai come da fatture in atti;
- in data 01/06/2016 il Direttore dei Lavori della committenza,
ME , comunicava alla CP_3 Parte_4 Parte_1 formale contestazione in ordine alla mancata conformità dei controtelai agli standard previsti;
- in data 15/12/2016 la odierna opponente, rimettendo alla CP_1 la formale contestazione della Direzione Lavori in persona del ME , per conto della committenza, in ordine alla Parte_4 mancata conformità dei controtelai agli standard, la invitava ad effettuare sopralluogo in contraddittorio, diffidandola dal predisporre tutto quanto necessario onde consentire la realizzazione delle opere così come commissionate;
- tale diffida non otteneva alcun riscontro, determinando la necessità della odierna opponente a predisporre le lavorazioni necessarie per terminare le opere di rifinitura e completamento nei tempi richiesti dalla committenza, onde evitare le penali previste dal contratto di appalto;
- a tal fine, la aveva dovuto effettuare lavori aggiuntivi a Pt_1 quelli commissionati e quindi non riconosciuti né retribuiti dalla committenza, consistenti nella demolizione dei controtelai non conformi forniti dalla e nello smaltimento degli stessi, CP_1
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 stante l'inadempimento della Ditta CO a rimuovere la fornitura inutilizzabile, con evidente aggravio di spese a carico della sola opponente;
- la ditta in seguito alla mancata ottemperanza sia della CP_1 conformità dell'ordine, sia al sopralluogo di verifica, non aveva ulteriormente provveduto a comunicare le modalità circa le procedure di ritiro della merce, determinando, così, la necessità, da parte della onde non dover essa stessa incorrere Parte_1 nelle penali previste dal contratto di appalto con la committenza Feio srl, alla demolizione ed allo smaltimento dei prodotti erroneamente forniti.
Tanto premesso, evidenziava come l'invito al contraddittorio formulato dalla alla ditta andasse qualificato come Pt_1 CP_1 formale diffida ad adempiere attraverso la verifica della mancata conformità dei prodotti consegnati, essendo gli stessi inutilizzabili e configurandosi, pertanto un aliud pro alio, un inadempimento contrattuale legittimante la risoluzione del contratto non soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1495 c.c.
Concludeva, pertanto chiedendo, in accoglimento della opposizione, di revocare/annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Nocera n. 1364/2017, con vittoria di spese e competenze in favore dei difensori antistatari.
In data 22/12/2017, si costituiva la Controparte_1
, che eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per
[...] gli effetti di cui all'art. 164 c.p.c., atteso che il termine a comparire ivi indicato era inferiore a quello previsto dall'art. 163 bis c.p.c. Evidenziava che la ditta aveva agito in giudizio per CP_1 ottenere il pagamento delle fatture n. 76/16; n. 124/16; n. 171/16; n. 221/16; n. 270/16; n. 328/16, aventi ad oggetto l'acquisto del materiale edile in esse meglio specificato, mentre la proponeva la sua opposizione introducendo contestazioni Pt_1 riguardanti beni oggetto di diversi acquisti. Le fatture richiamate dalla nello specifico, erano la n. Pt_1
209/14, n. 227/14, n. 228/14 e n. 456/14, fatture riguardanti beni non solo completamente differenti ma addirittura risalenti all'anno 2014, pagate e quietanzate. Evidenziava che l'opponente non aveva dimostrato alcun
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 collegamento tra il credito vantato dall'opposta e le sue contestazioni, né aveva dimostrato di vantare un controcredito certo, liquido ed esigibile da eccepire in compensazione, che, seppur originante da una diversa prestazione, avrebbe potuto paralizzare la pretesa del creditore, tenuto conto che, se è controversa l'esistenza di un controcredito il giudice non può pronunciarsi sulla compensazione, né legale né giudiziale.
Istruita la causa, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito (fatture, documenti di trasporto controfirmati, estratto autentico scritture contabili ed intimazione di pagamento) ed ha allegato l'inadempimento del debitore, che, invece non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo provato né l'adempimento, né altro fatto estintivo e/o impeditivo dello stesso. Parte opponente si è limitata ad eccepire l'avvenuta risoluzione di altra fornitura, relativa ad altre fatture. La ditta aveva agito in giudizio con il ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo per ottenere il pagamento delle fatture n. 76/16; n. 124/16; n. 171/16; n. 221/16; n. 270/16; n. 328/16, aventi ad oggetto l'acquisto del materiale edile in esse meglio specificato, mentre la aveva proposto la sua opposizione Pt_1 introducendo contestazioni riguardanti beni oggetto di diversi acquisti, di cui alle fatture la n. 209/14, n. 227/14, n. 228/14 e n. 456/14, riguardanti beni completamente differenti e risalenti all'anno 2014, fatture pagate e quietanzate.
Alcun collegamento sussiste tra il credito vantato dall'opposta oggetto del decreto ingiuntivo ed il presunto controcredito dell'opponente, non provato ed in alcun modo collegato alla pretesa del creditore.
La consegna di controtelai non conformi agli standard, qualificata dall'opponente come aliud pro alio, è, in realtà, configurabile, qualora fosse provata, come vizi o mancanza di qualità. L'art. 1497 c.c. dispone che, qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore abbia diritto di esperire l'azione di risoluzione del
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 contratto, ma nei limiti prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1495 c.c. Per contro, l'aliud pro alio consente al compratore di esperire un'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. scevra dei citati limiti temporali. Essa ricorre allorché la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare. In altre parole, la res tradita deve essere difforme per essenza, consistenza, destinazione ed appartenere ad una specie diversa da quella acquistata ovvero difettare delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale (Cass. 2313/2016). Nel caso di specie, la mancata conformità dei controtelai agli standard, comunque non provata, è configurabile come vizio o mancanza di qualità, con conseguente decadenza, nel caso di specie, per superamento dei termini di cui all'art. 1495 c.c.
Non risulta pertanto provato alcun controcredito da eccepire in compensazione. Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificatala ricorrenza dei già menzionati requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o dichiara estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. Nel caso di specie, non essendo provato il credito né nell'an, né nel quantum, è impedita la compensazione, sia legale che giudiziale. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo. Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023) -, non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario della opposizione nel presente giudizio e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5656/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1
[...] Controparte_4
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. rigetta l'opposizione,
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1364/2017, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna al Parte_1 pagamento, in favore di Controparte_4
delle spese di giudizio che si liquidano in € 265,00
[...]
N.R.G. 5656/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 6/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC SI
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