Versione
13 agosto 1966
13 agosto 1966
Art. 6. Finanziamento a tasso agevolato alle iniziative turistiche
Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonche' di autostelli, di case per ferie per lavoratori ed ostelli per la gioventu', di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature; sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali interessati allo sviluppo delle attivita' turistiche, mutui a tasso agevolato.
Nelle zone di cui al precedente comma, i mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attivita' turistiche e, comunque, idonei a favorire le attivita' turistiche ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.
Alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.
Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. In ogni caso il tasso anzidetto non puo' essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati dall' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del precedente comma, il Ministro per il turismo e lo spettacolo e' autorizzato a concedere agli Istituti di credito, previo parere degli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalita' fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.
Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonche' di autostelli, di case per ferie per lavoratori ed ostelli per la gioventu', di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature; sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali interessati allo sviluppo delle attivita' turistiche, mutui a tasso agevolato.
Nelle zone di cui al precedente comma, i mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attivita' turistiche e, comunque, idonei a favorire le attivita' turistiche ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.
Alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.
Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. In ogni caso il tasso anzidetto non puo' essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati dall' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del precedente comma, il Ministro per il turismo e lo spettacolo e' autorizzato a concedere agli Istituti di credito, previo parere degli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalita' fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 09/06/1971, n. 121Provvedimento: N. 121 SENTENZA 4 GIUGNO 1971 Deposito in cancelleria: 9 giugno 1971. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 151 del 16 giugno 1971. Pres. BRANCA - Rel. CHIARELLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. PE BRANCA, Presidente - Prof. IC AG - Prof. AN MO - Prof. PE CHIARELLI - Dott. PE RZ - Dott. GI TI TT - Prof. CO OL AC - Dott. GI GG - Dott. NG DE MA - Avv. OL ET - Prof. EN PA - Prof. VINCEN IC AR - Prof. EZ SA - Dott. LA EA - Prof. OL SS, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, …Leggi di più...
- concorrera' ad indicare i principi generali ex art. 117 della costituzione.·
- limitata operativita' anche dopo che le regioni potranno esercitare la loro competenza·
- fattispecie·
- impugnazione di leggi statali·
- difetto di interesse all'impugnativa·
- sent. 121/71 a. regioni a statuto comune·
- inammissibilita' del ricorso·
- competenza legislativa·
- sent. 121/71 b. regioni a statuto comune