Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Paradisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona, Questura di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto Cat. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Ancona e notificato in data 07.02.2025 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia ;
- del decreto -OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia di Ancona e notificato in data 27.02.2025 con il quale dispone il divieto di detenere armi, munizioni o altro materiale esplodente a carico del ricorrente
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e/o ad esso conseguente, anche non conosciuto, che possa comunque ledere diritti ed interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ancona e di Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. FA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 24 settembre 2024 i Carabinieri di -OMISSIS-, a seguito di una segnalazione del giorno precedente, si recavano presso l’abitazione del ricorrente e vi rinvenivano e ritiravano cautelativamente sette fucili da caccia. La segnalazione riguardava la testimonianza oculare di alcuni passanti nei pressi della ridetta abitazione, che avevano notato un uomo che urlava nei confronti di una donna, colpendola con schiaffi e pugni al corpo. L’uomo, alle rimostranze dei passanti, avrebbe anche proferito minacce nei loro confronti.
Il -OMISSIS- veniva notificata al ricorrente una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, precedentemente rilasciata dal Commissariato di pubblica sicurezza di -OMISSIS- il 4 marzo 2024.
Il 7 febbraio 2025 veniva notificato al ricorrente il decreto questorile del -OMISSIS- con il quale era disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Il 27 febbraio 2025 veniva notificato al ricorrente il decreto prefettizio del -OMISSIS- con il quale era disposto il divieto, di detenere armi, munizioni o altro materiale esplodente.
Contro tali atti il ricorrente ha proposto ricorso articolato nei seguenti motivi di diritto.
Primo motivo. Violazione di legge per violazione dell’art 11 e dell’art. 39 del R.D. 773/1931. Eccesso di potere per errata interpretazione ed applicazione delle norme vigenti in materia .
Si deduce che spetta all’Amministrazione l’onere di provare l’assenza di buona condotta in capo all’interessato; che, con riferimento al fatto oggetto della segnalazione, il ricorrente era presso la propria abitazione con sua moglie con la quale stava avendo una normale discussione; che i passanti hanno sicuramente frainteso la situazione e che, non ha, in ogni caso, mai invocato l’uso delle armi; che il ricorrente ha un casellario giudiziale intonso e non ha carichi pendenti; che non vi sono informazioni di polizia a suo carico che lo descrivono come soggetto pericoloso o inaffidabile; che non ha frequentazioni compromettenti.
Secondo motivo. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per erronea valutazione /travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione di legge per violazione dei canoni di cui all’art. 97 Cost., del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.
Si lamenta che le Amministrazioni procedenti hanno adottato le loro decisioni sulla base di una sola mera segnalazione tutta da dimostrare e che non è presente nel caso di specie nemmeno una denuncia/querela. Si ricorda che secondo la giurisprudenza, è necessaria una compiuta istruttoria, non potendo l’autorità di polizia evincere, in termini acritici, dalla presenza di una denuncia-querela la presunta inaffidabilità del soggetto. Si dice che l’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione non può trasformarsi in arbitrio, dovendo esercitarsi sulla scorta di un'attività istruttoria adeguata, svolta nel rispetto delle garanzie partecipative spettanti all'interessato.
Si afferma che il provvedimento di revoca del porto di fucile e quello di divieto di mantenere armi e munizioni o altro materiale esplodente sono ulteriormente viziati sotto il profilo del difetto di motivazione. I due provvedimenti impugnati, secondo il ricorrente, si limitano a prendere atto della presenza di una mera segnalazione di alcuni ciclisti che nel transitare nelle vicinanze dell’abitazione del ricorrente, ritenevano di vederlo assumere condotte violente nei confronti della moglie (di cui però non ci sono prove documentali o denunce o querele pregresse) e lo sentivano proferire minacce nei loro confronti. Tuttavia, non è stata addotta una specifica valutazione dalla quale emerga che l’interessato non sia affidabile circa il corretto uso delle armi e che, quindi, sia da ritenere persona capace di abusarne.
Si sono costituite le Amministrazioni intimate, difendendosi mediante deposito di documenti e relazione sui fatti di causa.
Il mezzo di gravame era assistito da istanza cautelare, oggetto di rinuncia alla udienza in camera di consiglio all’uopo fissata il 7 maggio 2025.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
I motivi di diritto proposti possono essere congiuntamente trattati, essendo connessi e in sintesi riconducibili alla dedotta mancanza dei presupposti legali per l’adozione degli atti impugnati e alla mancanza di adeguata motivazione.
Dagli atti del processo emerge che la moglie del ricorrente è da anni affetta da gravi disturbi psichici (disturbo schizo-affettivo) e che è stata più volte ricoverata presso strutture sanitarie della zona, a partire dal 2009. Il ricorrente stesso ha consegnato ai Carabinieri, che hanno proceduto per i fatti contestati, documentazione sanitaria attestante le cure ed i ricoveri sofferti dalla moglie. Il figlio del ricorrente (verbale di sommarie informazioni testimoniali del 24 settembre 2024) ha confermato la circostanza di un clima di tensione tra i coniugi, connesso allo stato patologico in cui versa la propria madre. Anche la figlia del ricorrente ha evidenziato (verbale di sommarie informazioni testimoniali del 5 ottobre 2024) lo stato di salute della madre e l’esasperazione del padre.
Tale situazione, a parere dell’Amministrazione di pubblica sicurezza, è sintomatica della oggettiva pericolosità "ambientale", che potrebbe essere causa di altri e più gravi episodi violenti. Una situazione rischiosa, aumentata dalla (notevole) disponibilità di armi da parte del ricorrente. Di qui la decisione di adottare i provvedimenti gravati, che non appare al Collegio né illogica, né frutto di inadeguata istruttoria, quindi esente da mende. A prescindere, infatti, dal riscontro circostanziato del fatto da cui è scaturita la segnalazione ai Carabinieri, dall’istruttoria che ne è seguita emerge oggettivamente una situazione che, anche a causa della fragilità in cui versa la moglie del ricorrente, sconsiglia la presenza nell’abitazione coniugale e la disponibilità in capo al ricorrente di armi da fuoco. L’art. 11 Tulps, in chiusura, stabilisce che le autorizzazioni di polizia “ possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione ”. Nel caso di specie sono riscontrabili tali sopraggiunte circostanze, per cui il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia trova legale giustificazione. Così come trova legale giustificazione il divieto di detenzione emanato dal Prefetto, poiché la situazione di esasperazione sopra citata può ben dar adito al rischio di capacità di abuso, di cui all’art. 39 Tulps.
In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza con liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
FA OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA OR | ON Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.