Sentenza 23 gennaio 2025
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, non è delegabile al personale sanitario l'avvertimento al conducente coinvolto in un sinistro del diritto all'assistenza di un difensore ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., anche nel caso in cui l'accertamento del tasso alcolemico sia effettuato, su richiesta della polizia, presso strutture sanitarie di base o accreditate ai sensi dell'art. 186, comma 5, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'atto, per la sua vocazione probatoria, resta riservato alla polizia, il cui operato è sottoposto a controllo giudiziale).
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- 1. Se l’indagato è in stato di incoscienza non occorrono gli avvisi sugli accertamenti alcolemiciAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2026
- 2. Nullità alcoltest per mancato avviso al difensoreAvv. Daniele Mistretta · https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 16 novembre 2025
Cos'è l'avviso del diritto al difensore Quando un conducente è coinvolto in un incidente e viene sottoposto ad accertamenti urgenti sulla persona, la legge prevede una garanzia fondamentale: essere informato del diritto a farsi assistere dal proprio avvocato di fiducia. Questo diritto, previsto dagli artt. 356 del codice di procedura penale e 114 delle disposizioni di attuazione, serve a permettere la presenza di un difensore durante atti che possono incidere sulla libertà e sulla responsabilità penale dell'indagato. In parole semplici: prima di sottoporti al test alcolemico o al prelievo del sangue, un agente deve avvisarti che puoi chiamare il tuo avvocato. Se questo avviso manca, o …
Leggi di più… - 3. Guida in stato di ebbrezza: avviso difensivo non delegabile al personale sanitario (Cass. 37794/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2025
Nell'ambito delle operazioni delegabili ad ausiliari ai sensi dell'art. 348, comma 4, cod. proc. pen., espressamente limitate a quelle prevedenti "specifiche competenze tecniche", non rientrano gli atti e gli avvertimenti riservati dalle disposizioni di rito alla polizia giudiziaria, tra cui quelli conseguenti al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 356 cod. proc. pen. Anche nel caso in cui l'accertamento del tasso alcolemico ex art. 186, comma 5, C.d.s. venga effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie, rimane riservato alla Polizia giudiziaria l'onere di formulare lo specifico avvertimento previsto dall'art. 114 disp. att. …
Leggi di più… - 4. L'omesso avviso della facoltà di nominare un difensore invalida il prelievo ematico su richiesta della polizia giudiziaria (Cass. pen. n. 6277/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 aprile 2025
La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza 23 gennaio 2025, n. 6277, ha affermato che il prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico è inutilizzabile se l'interessato non è stato previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p. La violazione determina una nullità di ordine intermedio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. Il fatto La Corte d'Appello di Ancona aveva confermato la condanna di Ci.Ma. per guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in relazione a un …
Leggi di più… - 5. Guida in stato di ebbrezza: valido l’avviso del difensore dato dai sanitari durante il prelievo ematico (Cass. Pen. n. 18005/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 maggio 2026
Massima In tema di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., nell'ambito di accertamenti ematici eseguiti in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria, può essere validamente comunicato anche dal personale sanitario, che opera quale ausiliario e “longa manus” della p.g.; ciò che rileva è l'effiva conoscenza della garanzia difensiva da parte dell'indagato, non la materiale “paternità vocale” dell'avviso. Vuoi approfondire l'argomento? Il punto centrale della decisione riguarda la validità dell'avviso previsto dagli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2025, n. 6277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6277 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
06277-25 Composta da:
SALVATORE DOVERE Presidente - Sent. n. sez. 105/2025
UP 23/01/2025- SC IG ND
R.G.N. 40133/2024 RelatoreATTILIO MARI
RO D'ND
NA SS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL RT nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
Il Procuratore Generale si riporta alla memoria depositata e chiede l'annullamento con rinvio ai fini della richiesta di conversione in pena pecuniaria e di dichiarare, nel resto,
inammissibile il ricorso.
E' presente l'avvocato GUALTIERI MAURO del foro di RIMINI in difesa di LL
RT, il quale insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 08/02/2023 dal Tribunale di Pesaro, con la quale MA LL era stata giudicata responsabile del reato previsto dall'art.186, commi 1 e 2, lett.c) e comma 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
e condannata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche -
-
alla pena di mesi quatto di arresto ed € 1.000,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale e con applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata sulla base degli atti, rilevando che l'imputata - alla guida di un veicolo di proprietà di terzi in data 26/03/2021 aveva perso il controllo del mezzo lungo la via
-
Battisti, all'interno del Comune di Pesaro, causandone il ribaltamento e la collisione con altri veicoli in sosta;
che, trasportata per le lesioni subìte presso il Pronto soccorso dell'ospedale locale, era stata sottoposta ad accertamento riguardante il tasso alcolemico, al cui esito era risultato un valore di etanolo pari a 2,02 g/l.
La Corte ha quindi osservato che l'accertamento predetto era avvenuto presso il presidio sanitario a seguito di richiesta della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.186, comma 5, C.d.s., previa sottoscrizione di un modello prestampato contenente specifiche indicazioni circa la finalità del prelievo nonché l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia;
osservando che il modello era stato sottoscritto anche dal dirigente medico, investito di funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348, comma
4, cod.proc.pen.; ha quindi ritenuto pienamente rispettosa delle norme processuali di riferimento la modalità di accertamento del tasso alcolemico.
Ha rilevato che la teste escussa previa ordinanza emessa ai sensi dell'art.507 cod. proc.pen., aveva esposto che la procedura medica di accertamento era stata eseguita nel pieno rispetto della prassi e delle prescrizioni, assicurando la corretta conservazione e integrità dei campioni biologici;
ha ritenuto altresì generica la censura inerente all'utilizzazione di provette contenenti una sostanza tale da interferire con il corretto risultato delle analisi anziché provette con stabilizzanti chimici.
Ha, infine, ritenuto non accoglibile l'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria con mantenimento della sospensione condizionale, atteso il disposto dell'art.58, comma 1, 1.689/1981
2 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione
MA LL, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
-ai sensi dell'art. 606, Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen.- l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, 348, 530 e 114, disp.att., cod. proc.pen..
Ha premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'obbligo dell'avviso previsto dall'art.114, disp.att., cod. proc.pen., sussisteva anche nel caso come quello di specie di prelievo ematico
-
eseguito in occasione di cure mediche ed effettuato su richiesta della polizia giudiziaria;
ha quindi censurato l'argomentazione della Corte territoriale secondo la quale l'avvertimento previsto dalla suddetta disposizione poteva essere formulato anche dal personale sanitario, ravvisando in tale conclusione una violazione dell'art.348, comma 4, cod.proc.pen., che consente la cooperazione di persone idonee solo per atti che richiedono specifiche competente tecniche, tra cui non rientra la formulazione di avvisi nei confronti degli indagati;
ha esposto che la richiesta di accertamenti urgenti era stata genericamente indirizzata al personale del Pronto soccorso. dell'Azienda Ospedaliera di Pesaro, mancando in essa qualsiasi riferimento all'avviso previsto dall'art.114, disp.att., cod.proc.pen., risultando l'avviso medesimo solo dal suddetto modello prestampato, atto meramente interno alla struttura ospedaliera;
ha quindi dedotto la sussistenza di profili di abnormità derivanti dall'effettiva omissione del predetto avviso, con conseguente nullità della sentenza.
Con il secondo motivo ha dedotto ai sensi dell'art.606, comma 1,
lett.b), c), ed e), cod.proc.pen. - la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186, commi 1 e 2, lett.c) e 2bis del d.lgs. n.285/1992.
Ha dedotto che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere attendibili gli esiti degli accertamenti etilometrici, rigettando le argomentazioni difensive in ordine alle condizioni dell'imputata al momento dell'incidente e alla non attendibilità della misurazione in considerazione del fatto che, al tasso misurato - sul punto richiamando quanto riferito dal proprio consulente tecnico doveva ritenersi necessariamente corrispondere una perdita di
-
coscienza (nel caso di specie non avvenuta); errando altresì sulla valutazione delle argomentazioni inerenti alla violazione delle prassi in tema di conservazione dei campioni ematici.
Ha argomentato che l'imputata si trovava, al momento del prelievo, in condizioni di lucidità e di autonomia motoria, condizione ritenuta incompatibile con il predetto tasso percentuale sulla base di quanto
3 affermato dal consulente suddetto;
che la procedura di accertamento era stata avviata quindici giorni dopo il prelievo e che, nel caso di specie, erano state utilizzate provette per emocromo, contenenti al loro interno sostanze impeditive della coagulazione e tali da interferire sulle risultanze delle analisi, sulla base di un elemento peraltro attestato dal modello di consegna delle provette;
esponendo come la Corte non avesse quindi fornito idonee argomentazioni al fine di escludere l'attendibilità di quanto dichiarato dal consulente di parte, con conseguente vizio di travisamento della prova.
-Con il terzo motivo ha dedotto ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b)
e c), cod.proc.pen. l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.58, comma 1, della I. n.689/1981, in riferimento al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria;
esponendo che la richiesta di mantenimento della sospensione condizionale non era stata ribadita in sede di conclusioni dell'atto di appello, ove erano state specificate le effettive e definitive richieste.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla questione riguardante la conversione della pena e chiedendo, nel resto, di dichiarare inammissibile il ricorso.
Il difensore dell'imputato ha depositato successiva memoria nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con logico assorbimento dell'esame dei motivi ulteriori.
2. Con il primo motivo di impugnazione, la difesa della ricorrente ha dedotto la complessiva violazione delle garanzie difensive dell'imputata in specifico collegamento con il disposto dell'art.114, disp.att., cod.proc.pen. che impone, in ordine agli atti previsti dall'art.356 in correlazione con l'art.354 cod. proc.pen., che la polizia giudiziaria debba avvertire la persona sottoposta a indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Il motivo è fondato.
3. In relazione alle argomentazioni espresse sul punto dai giudici di merito, va precisato che sulla base di un orientamento già precedentemente consolidato e richiamato dal giudice di primo grado -
4 qualora l'accertamento del tasso alcolemico avvenga nel diverso contesto delle cure approntate dal personale sanitario della struttura, presso la quale il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro venga condotto, seguendo un protocollo che ha fini ben più ampi di quello esclusivo dell'accertamento del tasso di concentrazione alcolica, si verterebbe in attività non finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e che nulla avrebbe a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, cosicché non sussisterebbe alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (cfr. sez.
4. n. 53293 del 27/09/2016, Scuri, Rv. 268690; sez. 6 n.
43894 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268505). TO
Tale orientamento, peraltro, deve ritenersi superato sulla base della più recente lettura in base alla quale la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi (Sez. 4, n.
40807 del 04/07/2019, Pignataro, Rv. 277621; Sez. 4, n. 11722 del
19/02/2019, Ellera, Rv. 275281; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni,
Rv. 278676); dovendosi quindi concludere che sussista comunque la necessità dell'avviso quando, come nel caso di specie e pure in presenza di paziente trasportato presso la struttura sanitaria per necessità di cura, la richiesta del relativo accertamento sia stata operata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 186, comma 5, C.d.s..
4. Deve quindi rilevarsi che l'argomentazione difensiva inerente alla non delegabilità, da parte della polizia giudiziaria, del potere di procedere all'avviso suddetto, è fondata.
Dovendosi, in particolare, prendere le mosse dal riferimento al combinato disposto costituito dalle norme speciali contenute negli artt. 186, commi quarto e quinto, C.d.s.; comma quinto ai sensi del quale «Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche,
l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle
5 strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate».
Il tutto da valutare in rapporto alla specifica disposizione processuale invocata dalla ricorrente e contenuta nell'art.348, comma 4, cod.proc.pen.,
in forza della quale «la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa od a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera».
-Ne consegue che pacificamente e sulla base del predetto quadro normativo la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorché la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità con riferimento alle condotte descritte dall'art. 186 C.d.S., sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, può anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l'esame spirometrico, ma di delegare l'accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto;
personale sanitario la cui fonte di legittimazione, quale soggetto incaricato di pubblico ufficio, si trova quindi direttamente fissata dal complesso delle predette disposizioni
5. Tematica, però, del tutto differente e tanto in relazione all'effettivo punto di doglianza sollevato dalla ricorrente è quello relativo all'individuazione dell'autorità deputata a eseguire lo specifico avvertimento previsto dall'art. 114 disp.att., cod. proc.pen..
A tale proposito, questa Corte non ignora la sussistenza di precedenti giurisprudenziali nel cui ambito è stato ritenuto che l'avviso previsto dall'art. 114, disp.att., cod.proc.pen. possa essere dato anche dal personale sanitario richiesto, essendosi ritenuto che esso non necessiti di formule sacramentali, ma debba essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto; enunciandosi, in tali contesti, che il personale sanitario agirebbe come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria (cfr. Sez.
4, n. 3340 del 22/12/2016, dep. 2017, Tolazzi, Rv. 268885; Sez. 4, n.
51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 271935, in motivazione).
Tale conclusione deve però ritenersi formulata in sede di espressione di obiter dictum e non può condizionare la risoluzione del problema in esame.
In riferimento al quale anche riallacciandosi al disposto dell'art. 348 cod.proc.pen. deve invece ritenersi (enunciandosi correlativamente il
-
conseguente principio di diritto) che, nell'ambito delle operazioni delegabili
6 ad ausiliari ed espressamente limitate a quelle prevedenti "specifiche competenze tecniche" non rientrino gli atti e gli avvertimenti riservati dalle disposizioni di rito alla polizia giudiziaria tra cui, in particolare, quelli conseguenti al compimento degli atti urgenti previsti dall'art.356 cod.proc.pen..
Ne consegue che, anche nel caso in cui l'accertamento del tasso alcolemico venga effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate, rimane riservato alla Polizia giudiziaria l'onere di formulare lo specifico avvertimento previsto dall'art. 114, disp.att., cod. proc.pen..
Sul punto, può altresì essere citato un ulteriore precedente di questa
Corte (Sez. 3, n. 10400 del 11/02/2021, De Biasio, Rv. 281565), in cui è stato ritenuto in parte motiva che il legislatore ha previsto l'avviso ex
- -
art. 114 cit. soltanto in relazione agli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen.
in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria, elemento logico dal quale può quindi trarsi la conclusione che, in presenza di un atto con vocazione probatoria (quale l'accertamento alcolimetrico in questione) non possa configurarsi la possibilità di delegare all'ausiliario la formulazione dell'avviso.
Conseguendone che, nel caso di specie, alcuna equipollenza poteva essere attribuita alla formulazione dell'avvertimento operata, di fatto, dal personale sanitario.
6. Occorre quindi esaminare il profilo attinente alla patologia processuale derivante dall'omissione suddetta.
A tale proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il principio cui si ritiene, in questa sede, di dover dare continuità - in forza
-
del quale l'omissione dell'avviso dà luogo a una nullità a regime intermedio, con la conseguenza che la stessa può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv.
263023).
Questo Collegio non ignora che sussistono precedenti decisioni nell'ambito delle quali è stato rilevato che quando come nella fattispecie in esame il giudizio sia stato celebrato a seguito di opposizione a decreto
-
penale di condanna, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere rilevata d'ufficio vada individuato nell'adozione del decreto medesimo e
7 quello entro il quale invece può essere dedotta dalla parte vada individuato nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso (Sez. 4, n.
58379 del 12/12/2018, Perin, Rv. 274953; Sez. 4, n. 40809 del
04/07/2019, Viotto, Rv. 277622).
Deve infatti aderirsi al diverso orientamento che ha specificamente ritenuto che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte vada individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione e l'art. 180 non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione (Sez. 4, n.
33795 del 17/05/2019, Venditto, Rv. 276675; Sez. 4, n. 52085 del
10/12/2019, Soffiato, Rv. 277511; Sez. 4, n. 21552 del. 29/04/2021,
Garbin, Rv. 281333; mentre a diversa fattispecie concreta si riferisce il precedente espresso da Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv.
282245, attinente alla differente ipotesi in cui l'atto di opposizione al decreto penale sia stato accompagnato dalla richiesta di celebrazione del giudizio secondo le forme del rito abbreviato, con conseguente sanatoria della relativa nullità, in quanto non patologica).
D'altra parte, a sostegno della predetta conclusione, militano argomenti sistematici inerenti alla qualificazione dell'atto di opposizione a decreto penale di condanna;
il quale, pur essendo prevalentemente inquadrato nel genus delle impugnazioni, in quanto espressivo di dissenso rispetto alla condanna inflitta, non è però idoneo a introdurre specifici profili di doglianza rispetto alla medesima ma ha la sola funzione di trasferire la cognizione della regiudicanda nei confronti di un secondo giudice, tanto che non è necessaria l'esposizione dei correlativi motivi sottesi all'opposizione stessa, qualificandosi quindi specificamente e unicamente come strumento
-
integralmente devolutivo della materia del contendere.
7. Rapportando i predetti principi alla fattispecie in esame, va rilevato
- dopo la proposizione dell'atto di opposizione e la conseguente che instaurazione del giudizio secondo le forme del rito immediato - il difensore della ricorrente aveva tempestivamente eccepito, in sede di prima udienza, la nullità dell'accertamento alcolemico derivante dalla mancanza dell'avviso previsto dall'art.114, disp.att., cod. proc.pen..
Ne consegue che il relativo accertamento, attesa la sussistenza di una for nullità non sanata, non poteva essere utilizzato dai giudici di merito ai fini della decisione;
e che, in mancanza di ulteriori elementi atti a dimostrare
8 l'effettiva consistenza del tasso alcolemico, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con conseguente assorbimento dell'esame degli ulteriori due motivi di ricorso.
Contemporaneamente, va disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Pesaro per le determinazioni di competenza, in relazione al provvedimento di revoca della patente di guida adottato nei confronti della ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Pesaro per le determinazioni di competenza.
Così deciso il 23 gennaio 2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
LV ER TT RI
A TON CANCELLERIA 17 FEB. 2025 cagi.
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Callendo
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