Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2025, n. 6277
CASS
Sentenza 23 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, emessa il 23 gennaio 2025, con il relatore Attilio Mari. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Ancona, sostenendo l'erronea applicazione delle norme riguardanti l'accertamento del tasso alcolemico e la violazione delle garanzie difensive, in particolare l'omissione dell'avviso di assistenza legale. D'altra parte, il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio per la conversione della pena.

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'omissione dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. costituisse una nullità a regime intermedio, non sanata nel corso del processo. La Corte ha argomentato che, nonostante l'accertamento fosse stato effettuato in un contesto di cure mediche, la polizia giudiziaria aveva l'obbligo di informare l'imputato della possibilità di farsi assistere da un difensore. Pertanto, l'accertamento del tasso alcolemico non poteva essere utilizzato come prova, portando all'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per le determinazioni relative alla revoca della patente di guida.

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Massime1

In tema di guida in stato di ebbrezza, non è delegabile al personale sanitario l'avvertimento al conducente coinvolto in un sinistro del diritto all'assistenza di un difensore ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., anche nel caso in cui l'accertamento del tasso alcolemico sia effettuato, su richiesta della polizia, presso strutture sanitarie di base o accreditate ai sensi dell'art. 186, comma 5, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'atto, per la sua vocazione probatoria, resta riservato alla polizia, il cui operato è sottoposto a controllo giudiziale).

Commentari5

  • 1Se l’indagato è in stato di incoscienza non occorrono gli avvisi sugli accertamenti alcolemiciAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2026

  • 2Nullità alcoltest per mancato avviso al difensore
    Avv. Daniele Mistretta · https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 16 novembre 2025

    Cos'è l'avviso del diritto al difensore Quando un conducente è coinvolto in un incidente e viene sottoposto ad accertamenti urgenti sulla persona, la legge prevede una garanzia fondamentale: essere informato del diritto a farsi assistere dal proprio avvocato di fiducia. Questo diritto, previsto dagli artt. 356 del codice di procedura penale e 114 delle disposizioni di attuazione, serve a permettere la presenza di un difensore durante atti che possono incidere sulla libertà e sulla responsabilità penale dell'indagato. In parole semplici: prima di sottoporti al test alcolemico o al prelievo del sangue, un agente deve avvisarti che puoi chiamare il tuo avvocato. Se questo avviso manca, o …

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  • 3Guida in stato di ebbrezza: avviso difensivo non delegabile al personale sanitario (Cass. 37794/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2025

    Nell'ambito delle operazioni delegabili ad ausiliari ai sensi dell'art. 348, comma 4, cod. proc. pen., espressamente limitate a quelle prevedenti "specifiche competenze tecniche", non rientrano gli atti e gli avvertimenti riservati dalle disposizioni di rito alla polizia giudiziaria, tra cui quelli conseguenti al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 356 cod. proc. pen. Anche nel caso in cui l'accertamento del tasso alcolemico ex art. 186, comma 5, C.d.s. venga effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie, rimane riservato alla Polizia giudiziaria l'onere di formulare lo specifico avvertimento previsto dall'art. 114 disp. att. …

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  • 4L'omesso avviso della facoltà di nominare un difensore invalida il prelievo ematico su richiesta della polizia giudiziaria (Cass. pen. n. 6277/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 aprile 2025

    La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza 23 gennaio 2025, n. 6277, ha affermato che il prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico è inutilizzabile se l'interessato non è stato previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p. La violazione determina una nullità di ordine intermedio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. Il fatto La Corte d'Appello di Ancona aveva confermato la condanna di Ci.Ma. per guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in relazione a un …

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  • 5Guida in stato di ebbrezza: valido l’avviso del difensore dato dai sanitari durante il prelievo ematico (Cass. Pen. n. 18005/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 maggio 2026

    Massima In tema di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., nell'ambito di accertamenti ematici eseguiti in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria, può essere validamente comunicato anche dal personale sanitario, che opera quale ausiliario e “longa manus” della p.g.; ciò che rileva è l'effiva conoscenza della garanzia difensiva da parte dell'indagato, non la materiale “paternità vocale” dell'avviso. Vuoi approfondire l'argomento? Il punto centrale della decisione riguarda la validità dell'avviso previsto dagli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2025, n. 6277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6277
Data del deposito : 23 gennaio 2025

Testo completo