Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 12/12/2025, n. 22539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22539 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22539/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03881/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3881 del 2025, proposto da
Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, Associazione Nazionale delle Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali – AN, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Accademia Italiana di Alta Formazione Ferroviaria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato GI Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
(i) del Decreto del Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - NS 19/12/2024, recante “Norme regolamentari sull’esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell’Autorizzazione di sicurezza di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 121/2021” (ansfisa.ansfisa.DECRETI.R.0000199.19-12-2024), nella parte in cui all’art. 3, comma 11, dispone che dal 1° luglio 2025 (come da art. 9 comma 1) “Il personale addetto alle manutenzioni degli ascensori in servizio pubblico deve essere in possesso del patentino di ascensorista rilasciato dalle Prefetture, o, in alternativa, di attestato rilasciato da un centro di formazione già accreditato dall’Agenzia ai sensi del decreto n. 0014 del 14-02-2024, a seguito di specifico corso di formazione i cui contenuti saranno definiti con separato provvedimento. Il personale addetto alle manutenzioni delle scale e tappeti mobili in servizio pubblico deve essere in possesso di attestato rilasciato da un centro di formazione già accreditato dall’Agenzia ai sensi del decreto n. 0014 del 14-02-2024, a seguito di specifico corso di formazione i cui contenuti saranno definiti con separato provvedimento”;
(ii) del Decreto del Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - NS del 31/12/2024, recante approvazione delle “Linee guida per il riconoscimento dei Centri di formazione nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi” (rif. ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.Int.0095872.31-12-2024), nonché delle Linee Guida così approvate (ALLEGATO_1 ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.Int.0095846.31-12-2024), unitamente al Decreto dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - NS del 14/02/2024, recante approvazione delle medesime “Linee guida per il riconoscimento dei Centri di formazione nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi” (ansfisa.ansfisa.DECRETI.R.0000014.14-02-2024), nonché delle Linee Guida dallo stesso approvate (ALLEGATO_1 ansfisa.ansfisa.DECRETI.R.0000014.14-02-2024);
(iii) del Decreto del Dirigente Generale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - NS del 23/01/2025, recante “Disciplina per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale addetto alla manutenzione degli ascensori verticali ed inclinati, delle scale e tappeti mobili in servizio pubblico” (rif. ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.Int.0005710.23-01-2025);
(iv) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali AN, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell; Accademia Italiana di Alta Formazione Ferroviaria S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. GI US;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, la Federazione ANIE (aderente a Confindustria) e l’Associazione Nazionale delle Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori (ANACAM) hanno impugnato i seguenti decreti, adottati dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (di seguito, "NS" o "Agenzia") recanti la nuova disciplina per l’abilitazione dei manutentori di impianti fissi (ascensori, scale e marciapiedi mobili) destinati al servizio pubblico di trasporto: i) decreto direttoriale prot. R.0000199 del 19 dicembre 2024, recante norme sull’esercizio pubblico degli impianti; ii) decreto prot. n. 0095872 del 31 dicembre 2024, recante le Linee Guida per l’accreditamento dei Centri di formazione; iii) decreto prot. n. 5710 del 23 gennaio 2025, che definisce i contenuti dei corsi di formazione e le modalità d’esame per il conseguimento dell’idoneità tecnica.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- Primo Motivo: Violazione di legge: art. 21-septies Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.; art. 97 Cost.; art. 12 D.L. 109/2018; art. 9, co. 5 e 6, Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014; art. 3 Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003; artt. 9 e 11 D.lgs. n. 50/2019. Violazione dell’art. 2, co. 4, dello Statuto di NS.
- Secondo Motivo: Violazione di legge: art. 15 del DPR n. 162/99, art. 23 della Legge n. 167/2017, Direttiva n. 2014/33/UE. Violazione del principio di legalità di cui all’art. 97 cost.
- Terzo Motivo: Violazione di legge: art. 15 DPR n. 162/1999, art. 23 Legge n. 167/2017, artt. 8 e 9 DPR n. 1767/1951.
- Quarto Motivo: Eccesso di potere nelle forme sintomatiche del difetto di istruttoria, del travisamento della situazione di fatto, dello sviamento di potere. Violazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023, dell’art. 18 della Direttiva n. 2014/24/UE, dell’art. 1375 c.c. Eccesso di potere nelle forme tipiche dello sviamento del difetto di istruttoria, dell’illogicità manifesta, della disparità di trattamento e della illogicità.
2. Si sono costituite in giudizio AN e l’Accademia Italiana di Alta Formazione Ferroviaria S.r.l., instando per la reiezione del ricorso ed eccependone l’inammissibilità.
3. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Rilevano le associazioni ricorrenti di rappresentare un comparto industriale di rilevante impatto economico, costituito da oltre 1.600 imprese operanti nella progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti elevatori – che occupa oltre 420.000 addetti e generativo di un fatturato aggregato, per il solo comparto rappresentato da ANIE, di oltre 100 miliardi di euro – e di agire, pertanto, a tutela degli interessi delle imprese associate, molte delle quali prestano servizi di manutenzione su ascensori e scale mobili presenti nelle infrastrutture di trasporto pubblico.
5. La controversia trae origine dal riassetto delle competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture. NS, ente pubblico dotato di autonomia regolamentare e personalità giuridica, istituito con d.l. n. 109/2018, ha acquisito le funzioni precedentemente esercitate dagli Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi (USTIF) e dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF). In particolare, con il d.l. n. 121/2021, sono state trasferite all’Agenzia le competenze in materia di sicurezza sui sistemi di trasporto a impianti fissi, ivi compresi gli ascensori e le scale mobili situati in stazioni ferroviarie, metropolitane e aeroportuali ai sensi dell’art. 12, comma 4-quater , d.l. n. 109 del 2018.
Nell’esercizio di tali attribuzioni, finalizzate a uniformare gli standard di sicurezza e garantire un approccio prestazionale basato sull’analisi del rischio, NS ha adottato i provvedimenti oggetto di gravame:
i) decreto direttoriale prot. R.0000199 del 19 dicembre 2024, recante norme sull’esercizio pubblico degli impianti;
ii) decreto prot. n. 0095872 del 31 dicembre 2024, recante le Linee Guida per l’accreditamento dei Centri di formazione;
iii) decreto prot. n. 5710 del 23 gennaio 2025, che definisce i contenuti dei corsi di formazione e le modalità d’esame per il conseguimento dell’idoneità tecnica.
6. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla difesa della parte controinteressata. Sostiene la difesa di AIAFF che l’impugnativa sarebbe tardiva in quanto le ricorrenti avrebbero dovuto gravare immediatamente il primo Decreto del 19 dicembre 2024, senza attendere i successivi provvedimenti.
Invero, l’eccezione è priva di pregio.
Gli atti amministrativi generali possono essere infatti impugnati “ in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere in via diretta ed immediata le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ovvero assieme all’atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o [comunque] futura... ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1159).
In specie, il decreto del 19.12.2024 costituisce un atto amministrativo generale che, per sua stessa previsione (art. 3, co. 11), demandava a “separati provvedimenti” la definizione degli elementi essenziali per la sua operatività (requisiti dei Centri di Formazione, contenuti dei corsi e modalità d’esame).
La lesività della nuova disciplina, lungi dall’essere immediata, si è concretizzata e attualizzata solo con l’adozione dei decreti attuativi del 31.12.2024 e, segnatamente, del 23.01.2025.
6.1. Parimenti va disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse sollevata dalla difesa di AN. Sostiene l’Amministrazione resistente che i provvedimenti impugnati non lederebbero alcuna posizione giuridica delle ricorrenti, in quanto diretti esclusivamente agli esercenti del trasporto pubblico e non ai produttori o manutentori, configurando l’azione come un tentativo di conservare una posizione di mercato dominante su servizi accessori. Invero, l’eccezione non coglie nel segno. Le Associazioni ricorrenti hanno documentalmente comprovato che le imprese associate operano regolarmente nel mercato delle commesse pubbliche per la manutenzione di impianti infrastrutturali, sicché la nuova normativa, introducendo obblighi formativi specifici (prima assolti solo in house con corsi di formazione interna e abilitazione presso la prefettura) e inediti requisiti di abilitazione (segnatamente per scale e tappeti mobili), potrebbe incidere direttamente sull’organizzazione aziendale e sulle condizioni di accesso al mercato delle imprese rappresentate, legittimando l’interesse ad agire delle ricorrenti quali rappresentanti della relativa categoria.
7. Al fine di una compiuta disamina delle censure proposte, appare opportuno riportare preliminarmente il quadro normativo di riferimento, nonché il tenore testuale delle disposizioni dei decreti NS oggetto di impugnazione.
Rilevano, in primo luogo, le norme istitutive e regolatorie delle competenze dell’Agenzia:
In specie l’art. 12 d.l. 28 settembre 2018, n. 109, istitutivo dell’Agenzia, ha stabilito
- al comma 2 che: “ L’Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare ”;
- al comma 4-quater che: « Sono trasferite all’Agenzia le funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili […]. L’Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall’infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonché, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le modalità per la realizzazione e l’apertura all’esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ».
Il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50, richiamato dal citato art. 12, prevede:
- all’art. 11, comma 2 che: « L’autorizzazione di sicurezza attesta l’accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell’infrastruttura […] e contiene le procedure e le disposizioni per soddisfare i requisiti necessari per la progettazione, la manutenzione e il funzionamento, in condizioni di sicurezza, dell’infrastruttura ferroviaria, compresi la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento »;
- all’art. 8, comma 3, lett. c) che il Sistema di Gestione della Sicurezza deve comprendere « procedure atte a soddisfare gli standard tecnici e operativi in vigore, nonché altre condizioni prescrittive così come previste nelle STI, nelle norme nazionali e all’Allegato II, in altre norme pertinenti o in decisioni dell’NS ».
Sotto il profilo delle fonti secondarie, asseritamente violate dall’AN, rileva poi l’art. 15, comma 1 del d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento attuativo della direttiva 2014/33/UE), il quale dispone che « Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori […] a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata […]. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 ».
L’art. 23, comma 1 Legge 20 novembre 2017, n. 167 prevede poi che: « Al fine di assicurare l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE […], il certificato di abilitazione previsto dall’articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un’apposita commissione esaminatrice dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari […] ».
Infine, si riportano le specifiche disposizioni dei Decreti NS oggetto di contestazione:
i) decreto direttoriale NS prot. R.0000199 del 19 dicembre 2024:
- Art. 3, comma 11: «[…] il personale addetto alle manutenzioni degli ascensori in servizio pubblico deve essere in possesso del patentino di ascensorista rilasciato dalle Prefetture, o, in alternativa, di attestato rilasciato da un centro di formazione già accreditato dall’Agenzia, ai sensi del decreto n. 0014 del 14.2.2024, in esito al superamento di uno specifico corso di formazione, con esame finale ».
ii) decreto direttoriale NS prot. n. 5710 del 23 gennaio 2025:
- art. 2, comma 1: « I corsi di formazione per il personale addetto alla manutenzione degli ascensori verticali ed inclinati, delle scale e tappeti mobili in servizio pubblico, sia iniziale che di aggiornamento, possono essere erogati esclusivamente da Centri di Formazione Accreditati da NS in accordo alle linee guida emesse dall’agenzia ».
- art. 3 (Accertamento dell’idoneità tecnica): Prevede che l’esame consista in una prova scritta « con domande a risposta multipla » e che « la Commissione giudicatrice è composta da due ingegneri, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un dipendente del Centro formativo con funzioni di segreteria, nominati dal medesimo Centro ed autorizzati dall’Agenzia ».
In sostanza, la nuova disciplina regolamentare introduce un doppio regime di abilitazione per il personale addetto alla manutenzione: i) per gli ascensori in servizio pubblico, si prevede che l’attività possa essere svolta da personale in possesso dell’attestato rilasciato da Centri di Formazione accreditati da NS (previo corso ed esame), ferma restando la disciplina generale relativa al patentino prefettizio (ex d.P.R. 162/1999); ii) per le scale e i marciapiedi mobili, in assenza di una precedente normativa specifica di abilitazione, viene introdotto l’obbligo di conseguire un attestato di idoneità rilasciato dai medesimi Centri di Formazione accreditati, all’esito di un corso teorico-pratico (20 ore) e di un esame finale.
8. Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Collegio osserva che la doglianza circa la carenza di potere regolamentare è smentita dal quadro normativo primario di riferimento. Ed invero, il comma 2 dell’art. 12 del d.l. 109/2018 ha espressamente attribuito ad NS, quale ente pubblico dotato di personalità giuridica, una specifica autonomia regolamentare, oltre che amministrativa, patrimoniale, organizzativa e contabile. Inoltre, il successivo comma 4-quater del medesimo art. 12 ha espressamente previsto che « l’agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dell’infrastruttura e dal materiale rotabile nonché […] le modalità per […] l’esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ».
Tali disposizioni delineano pertanto un perimetro di competenza che – estendendosi, in virtù del trasferimento delle funzioni ex USTIF disposto dal medesimo art. 12, co. 4-quater, D.L. 109/2018, alla generalità dei sistemi di trasporto a impianti fissi in servizio pubblico (ivi comprese metropolitane e strutture aeroportuali) – include il potere di NS di dettare norme tecniche per garantire la sicurezza dell’esercizio; potere che l’Agenzia ha legittimamente esercitato nel caso di specie.
Ne discende che l’Agenzia non ha agito sine titulo , ma ha esercitato una potestà normativa secondaria espressamente conferitale dalla legge per la regolazione tecnica del settore “impianti fissi”.
9.1. Né, contrariamente a quanto assunto dalle ricorrenti, il potere regolamentare esercitato esula dalle attribuzioni dell’Agenzia. Si osserva a tal punto che la nozione di infrastruttura ferroviaria e di trasporto a impianto fisso, come definita dall’Allegato II del d.lgs. n. 57/2019, ricomprende espressamente, quali elementi delle stazioni, anche gli ascensori e i marciapiedi mobili quali “ elementi delle stazioni collegati all’uso ferroviario (tra cui accessi, marciapiedi, zone di accesso, zone di servizio, servizi igienici e sistemi informativi e i relativi elementi di accessibilità per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta) ”.
In secondo luogo, l’autorizzazione di sicurezza, di competenza dell’Agenzia attesta l’idoneità del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) del gestore, il quale deve includere procedure atte a soddisfare gli standard operativi previsti non solo dalle norme nazionali, ma anche dalle decisioni dell’NS (art. 8, co. 3, lett. c, d.lgs. n. 50/2019). Ne consegue che la definizione dei requisiti di competenza e formazione del personale manutentore, elemento cardine per la sicurezza dell’esercizio, rientra a pieno titolo nel perimetro dei poteri regolamentari volti a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura, atteso che non si può garantire la sicurezza dell’esercizio della stessa se non si ha il potere di stabilire come e da chi debba essere effettuata la manutenzione degli impianti che ne costituiscono l’ossatura.
9.2. Parimenti, non coglie nel segno la censura relativa alla presunta invasione delle competenze prefettizie o alla violazione della riserva di legge. Le disposizioni del d.P.R. n. 162/1999 e della l. n. 167/2017, che attribuiscono alle Prefetture il potere di rilascio del patentino, costituiscono una disciplina di carattere generale relativa all’immissione in servizio e all’esercizio di tali impianti. Tale disciplina non è incompatibile, ma anzi coesiste, con la normativa speciale di settore affidata alla cura di NS, la quale ha inteso regolare la materia con specifico riferimento ai soli impianti inseriti in un sistema di trasporto pubblico, secondo una logica integrativa e non sostitutiva. L’intervento dell’Agenzia, pertanto, lungi dal configurare un vizio di incompetenza assoluta, mira a colmare un vuoto normativo, garantendo standard uniformi di sicurezza per gli impianti ad uso pubblico attraverso un percorso formativo specialistico, che per gli ascensori si pone in alternativa e non in sostituzione al titolo prefettizio. Infine, va respinta la tesi secondo cui l’Agenzia avrebbe violato il principio di legalità introducendo un monopolio formativo. L’istituzione di un sistema di accreditamento dei Centri di Formazione risponde all’esigenza pubblicistica di garantire l’uniformità e la qualità della formazione su tutto il territorio nazionale, superando le frammentazioni del passato. Tale scelta rientra nell’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, finalizzata al passaggio ad un approccio prestazionale e sostanziale, basato sulla verifica continua delle competenze e sull’analisi del rischio, in linea con gli indirizzi comunitari in materia di sicurezza dei trasporti.
10. Con il secondo motivo di ricorso, le associazioni ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 162/1999, dell’art. 23 della Legge n. 167/2017 e della Direttiva 2014/33/UE, nonché la violazione del principio di legalità e del giusto procedimento. Sostiene parte ricorrente che il legislatore nazionale, nel recepire la normativa comunitaria, avrebbe attribuito in via esclusiva alle Prefetture il potere di rilasciare il certificato di abilitazione per la manutenzione degli ascensori. Di conseguenza, l’introduzione ad opera dei decreti impugnati di un percorso abilitativo "alternativo", gestito da Centri di Formazione privati accreditati da NS, realizzerebbe un illegittimo sovvertimento del sistema delle fonti, sottraendo la verifica dell’idoneità tecnica all’unica autorità pubblica terza ed imparziale individuata dalla legge e demandandola a soggetti privati privi del necessario carattere di terzietà.
10.1. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Il Collegio osserva che la prospettazione di parte ricorrente muove da un’erronea sovrapposizione tra ambiti normativi distinti. La disciplina di cui al d.P.R. n. 162/1999 e alla L. n. 167/2017 regola, in via generale, l’immissione sul mercato e l’esercizio degli ascensori quali "prodotti", applicandosi indistintamente agli impianti installati in edifici privati e pubblici. L’intervento regolatorio di NS, al contrario, si fonda sulla specifica competenza attribuita dall’art. 12, co. 4- quater , del D.L. n. 109/2018 in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi in servizio pubblico. In tale peculiare ambito, caratterizzato da un’intensa fruizione collettiva e da rischi interferenziali complessi (si pensi agli impianti inseriti in stazioni metropolitane o aeroportuali), l’Agenzia è titolare del potere di definire standard di sicurezza aggiuntivi o integrativi rispetto alla disciplina generalista. Ne discende che la previsione di un attestato rilasciato da Centri accreditati non abroga la disciplina relativa al "patentino" prefettizio, che rimane pienamente valido e necessario per il settore privato, introducendo un titolo specialistico, alternativo o complementare, richiesto per operare su infrastrutture pubbliche critiche. Tale assetto non viola il principio di legalità, ma costituisce legittimo esercizio della discrezionalità tecnica volta ad elevare i livelli di sicurezza del trasporto pubblico, in coerenza con la Direttiva 2014/33/UE che non preclude agli Stati membri di adottare misure più rigorose per specifici settori di impiego, lasciando “ impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell’osservanza della legislazione dell’Unione, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone ”.
11. Con il terzo profilo di doglianza, le ricorrenti lamentano la violazione delle norme che disciplinano le modalità d’esame (artt. 8 e 9 D.P.R. n. 1767/1951, richiamati dall’art. 15 d.P.R. n. 162/1999), censurando l’asserita inadeguatezza e l’eccessiva semplificazione del nuovo sistema di verifica. Nello specifico, si contesta che l’abilitazione introdotta da NS sia conseguibile all’esito di un corso di esigua durata (20-25 ore), fruibile anche in modalità telematica (FAD), e di un esame meramente teorico basato su quiz a risposta multipla, privo di una vera prova pratica. Si duole altresì parte ricorrente che la Commissione d’esame, composta da membri interni al medesimo Centro di formazione e priva dei rappresentanti istituzionali (Ministeri, INAIL, ASL) previsti per le commissioni prefettizie, non offrirebbe garanzie di terzietà e rigore.
11.1. La doglianza non merita accoglimento. Il confronto istituito dalle ricorrenti tra il vecchio e il nuovo regime non tiene conto della diversa strutturazione dei due modelli. Il sistema "prefettizio" previgente, pur contemplando una prova pratica, non richiedeva a monte alcun obbligo formativo, consentendo l’accesso all’esame anche a candidati privi di qualsiasi istruzione formale o formati in via meramente fattuale all’interno delle aziende (“ in house ”), senza alcun controllo sulla qualità dell’addestramento, laddove, il sistema introdotto dai decreti impugnati si giustifica proprio alla luce dell’esigenza, rinvenuta dall’amministrazione secondo una propria valutazione discrezionale priva delle dedotte abnormità, di colmare tale lacuna imponendo un percorso formativo obbligatorio e strutturato, erogato esclusivamente da Centri accreditati e vigilati da NS, i cui programmi didattici includono moduli specifici sulla gestione delle emergenze e sulle procedure di sicurezza proprie degli ambienti pubblici.
Parimenti, quanto alle modalità di verifica, non appare abnorme o irrazionale la scelta dell’amministrazione di adottare test a risposta multipla, che è stata ritenuta coerente con le moderne metodologie di certificazione delle competenze che privilegiano l’oggettività e la tracciabilità della valutazione rispetto alla discrezionalità dell’esame orale. Né sussiste la lamentata assenza di una prova pratica, atteso che il percorso formativo prevede ore obbligatorie di esercitazioni pratiche, la cui effettività è garantita dal sistema di accreditamento e vigilanza sui Centri.
Infine, circa la composizione delle Commissioni, non si ravvisa alcuna violazione del principio di imparzialità, atteso che i Centri operano in regime di autorizzazione pubblica e l’Agenzia mantiene penetranti poteri di supervisione, potendo presenziare alle sessioni d’esame e nominare propri rappresentanti, garantendo così la tenuta del sistema.
Il motivo va pertanto respinto.
12. Con un ultimo profilo di doglianza, le parti ricorrenti deducono il vizio di eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, dell’illogicità manifesta, della disparità di trattamento e dello sviamento, nonché la violazione dei principi di concorrenza di cui al d.lgs. n. 36/2023. Assumono le ricorrenti che la nuova disciplina creerebbe ingiustificate disparità tra i manutentori di impianti "privati" (soggetti al regime prefettizio ritenuto più severo) e quelli di impianti "pubblici" (abilitati con percorso semplificato). Inoltre, si denuncia che la limitata disponibilità di Centri di Formazione attualmente accreditati costituirebbe una barriera all’ingresso nel mercato, favorendo un ristretto oligopolio e pregiudicando le imprese che, come quelle associate alle ricorrenti, hanno storicamente investito nella formazione interna del personale.
12.1. Le censure sono infondate, non sussistendo alcuna irragionevole disparità di trattamento, trattandosi di un sistema alternativo/integrativo e non sostitutivo con riferimento alla manutenzione degli ascensori in servizio pubblico.
I provvedimenti impugnati pertanto non hanno alcun contenuto di lesività nei confronti dei ricorrenti, i cui associati potranno accedere al mercato alle vecchie e alle nuove condizioni.
Si rileva, in ogni caso, che il regime alternativo di formazione dei manutentori è giustificato dalla oggettiva diversità degli ambiti di intervento che legittima la richiesta di una formazione dedicata e certificata secondo standard uniformi definiti dall’Autorità di settore.
In secondo luogo, contrariamente a quanto prospettato, la riforma opera in senso pro-concorrenziale. Il sistema previgente era infatti basato esclusivamente su una formazione " in house " non certificata che favoriva di fatto le imprese produttrici o i grandi gruppi già strutturati, laddove il sistema attuale consente, in alternativa, un sistema di formazione terzo, accessibile a qualsiasi operatore economico (previo accreditamento o iscrizione ai corsi) che consente al mercato di basarsi su competenze verificate e trasparenti.
Infine, la doglianza relativa all’attuale esiguità dei Centri accreditati non coglie nel segno, attesa la natura alternativa del percorso di formazione e attenendo la censura ad una fase transitoria di prima applicazione del sistema che non inficia la legittimità astratta dell’impianto regolatorio, compensata da termini transitori adeguati per l’entrata a regime della riforma e da un sistema di accreditamento aperto a chiunque possieda i requisiti, ivi comprese le strutture formative delle associazioni ricorrenti, smentendo così l’ipotesi di un oligopolio chiuso.
Il ricorso va pertanto respinto.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le Federazioni ricorrenti ANIE e ANACAM, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (NS), che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA ME, Presidente
AN Scali, Primo Referendario
GI US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI US | RA ME |
IL SEGRETARIO