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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
RGEN N 1161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA 66Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto : Ricorso ex art. 281 decies
e ss. cpc ex art. 170 dPR 2002, n. 115 e 15 d.lgs. 2011, n. 150 per opposizione avverso provvedimento di rigetto istanza di liquidazione patrocinio a spese dello Stato "
TRA Aw. Parte 1 nato a [...] il [...] ( CF :
C.F. 1
Rappresentato e difeso da se stesso
OPPONENTE
CONTRO
,in persona del ministro pro-tempore Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
Parte opponente conclude come da rispettivi scritti, insistendo nelle domande avanzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art., 15 d.lgs. 2011, n. 150 ed art. 170 dPR 2002, n. 115, datato 5/6/2024, ritualmente notificato a controparte, l' opponente Avv. Parte_1 proponeva opposizione avverso il provvedimento in data 30/5/2024, con il quale il Giudice del
Lavoro aveva rigettato l'istanza di liquidazione depositata nel procedimento di merito con
RG Lav. N 1690/2022 rilevando la non utilizzabilità - a fini liquidatori ed in assenza di nuova ammissione per la fase di merito - della pregressa ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta dell'assistita, Sig.ra nel giudizio Parte 2
ex art. 445 bis cpc di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (RG N. 221/2022), previsto come condizione di procedibilità di ogni controversia per l'accertamento dello stato di invalidità civile.
L'opponente si doleva del provvedimento opposto, sostenendo la non necessità di una nuova ammissione al patrocinio dello Stato, quando - in applicazione del comma VI della norma suddetta ovvero dell'art. 445 bis cpc - il ricorrente in ATP proceda a contestare le risultanze dell'ATP stesso, introducendo il giudizio di merito di contestazione delle risultanze nel termine di trenta giorni dalla formulazione del dissenso.
A sostegno della proposta opposizione, il ricorrente muoveva il convincimento che il giudizio di contestazione dell'ATP é da considerare come sviluppo endoprocedimentale dell'art. 445 bis cpc e come tale non costituente giudizio autonomo con l'effetto che allo stesso possono applicarsi gli effetti estensivi dell'ammissione al gratuito patrocinio previsti dall'art. 75 dPR 30/5/2002, n. 115 prevedente che “l'ammissione al patrocinio é valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse".
All'udienza del 20/2/2025, dopo la discussione orale, il procedimento veniva assunto in decisione, previa indicazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, termine che veniva a scadere in data 22/4/2025.
OSSERVA
Il ricorso é infondato e va rigettato.
Deve osservarsi che l'ammissione al patrocinio estende i suoi effetti, in applicazione dell'art. 75 del dPR 2002 n. 115 ad ogni grado e ad ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse .
Tale carattere estensivo viene, tuttavia, precluso dalla soccombenza riportata nel procedimento, in applicazione dell'art. 120 medesimo dPR dal momento, sulla scorta di ultima previsione, “la parte rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione".
Venendo al particolare procedimento di intervenuta ammissione dell'assistita dell'Avv.
Pt 1 la Sig.ra veniva ammessa al patrocinio nel Parte 2
procedimento per ATP obbligatorio ex art. 445 bis cpc ( RGN 221/2022). Nello stesso procedimento si avvaleva della facoltà ci cui al co. VI ovvero, dopo formale contestazione delle risultanze dell'ATP, instaurava, nei rituali giorni 30, giudizio di contestazione, sul merito della pretesa avanzata ( in esito al giudizio di merito il Giudice del Lavoro rigettava la pretesa per insussistenza dei presupposti percentuali di legge ) .
Deve ritenersi che la domanda del procedimento per ATP investa la determinazione della misura del grado di invalidità, ma nella sostanza é assimilabile all'istituto della soccombenza in senso proprio dal momento che una minore percentuale riconosciuta in
ATP rispetto a quella attesa si traduce in una soccombenza.
Come tale opera, anche in concreto, la cesura degli effetti della ammissione al patrocinio riconducibile alla soccombenza rispetto alle pretese vantate, in conseguenza della previsione dell'art. 120 dPR 2002, n. 115.
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione nel giudizio di merito oggetto di opposizione deve, pertanto, ritenersi legittimo.
Spese del presente giudizio
In ragione della peculiarità della materia ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa :
Rigetta l'opposizione avanzata avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione adottato dal Giudice del Lavoro in data 30/5/2024 nell'ambito del procedimento di merito con RG N. 1690/2022.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio sostenute da parte ricorrente.
Così deciso in Caltanissetta il 3/5/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella