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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2025, n. 24418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24418 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da GA AZ - Presidente - Sent. n. sez. 573/2025 VI NZ CC - 02/04/2025 EMANUELA AI - Relatore - R.G.N. 40013/2024 OR NT CC NI GI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: NA ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/10/2024 del TRIBUNALE di Trapani udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha chiesto che la Corte di cassazione, riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., voglia disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l'ulteriore corso. Letta la memoria difensiva con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 1. NA ER, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, con cui è stata disposta, ad integrazione del dispositivo della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data 10/02/2019, nei confronti del ricorrente, la confisca per equivalente della somma di euro 434.524,00. 2. Deduce il vizio della motivazione in relazione alle ragioni in base alle quali il Tribunale di Trapani, all’esito dell’opposizione, aveva disposto la confisca per equivalente, quale integrazione del dispositivo della sentenza di patteggiamento emessa in data 10/01/2019, evidenziando, in primo luogo, il travisamento delle richieste difensive là dove viene riportato che la difesa aveva chiesto la confisca per equivalente, mentre al Penale Sent. Sez. 3 Num. 24418 Anno 2025 Presidente: AZ GA Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 02/04/2025 2 contrario aveva chiesto l’annullamento di quella già disposta, nelle forme della correzione dell’errore materiale il 2/7/2024. Diversamente da quanto indicato, inoltre, la difesa aveva proposto un solo atto di opposizione, e non due, il secondo atto mirando a chiedere la fissazione dell’udienza per la decisione dell’opposizione o la correzione del provvedimento di non luogo a provvedere emesso il 22/7/2024 dal Presidente di Sezione del medesimo Tribunale, mediante integrazione con una chiara statuizione di annullamento dell’ordinanza opposta. Si ripercorrono e vengono trascritti i motivi dell’opposizione proposta, rilevando, in conclusione, che era stata già disposta la confisca diretta della somma evasa, presente ad oggi sul conto corrente della curatela del fallimento del ricorrente;
si evidenzia, inoltre, che dalle allegate dichiarazioni e dalla pec del curatore si evince l’interesse specifico alla proposizione del ricorso, perché – come peraltro ribadito anche nella stessa ordinanza impugnata –non sono stati venduti tutti i beni appartenenti al NA, che può quindi aspirare a ritornarne in possesso all’esito della procedura fallimentare. Si conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore ha depositato memoria scritta con cui chiede che la Corte di cassazione, riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., voglia disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l'ulteriore corso. 4. Il difensore ha depositato memoria con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 1. Il ricorso è fondato. 2. È necessaria una breve ricostruzione della vicenda processuale. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., in data 10/01/2019, al ricorrente è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione condizionalmente sospesa, in relazione al delitto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso l'01.10.2012. Con sentenza emessa, in data 15/01/2020, la Corte di cassazione annullava la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinviava al Tribunale di Trapani per nuovo esame. Con sentenza emessa in data 20/11/2020, il Tribunale di Trapani rigettava la richiesta di confisca rilevando che NA ER, con sentenza del 11/01/2018, e dunque, in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, era stato dichiarato fallito e, di conseguenza, il provvedimento ablatorio non poteva essere adottato in applicazione di un recente orientamento di legittimità che ha escluso la possibilità di eseguire il sequestro diretto dei beni in caso di dichiarazione di fallimento in quanto quest'ultima determina lo spossessamento ed il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito. 3 Con sentenza emessa in data 03/12/2021, la Corte di cassazione annullava la sentenza impugnata sul punto della confisca e rinviava per nuovo esame al Tribunale di Trapani. Con sentenza dell’8/02/2023, in sede di rinvio operato dalla Corte di cassazione, il Tribunale di Trapani disponeva la confisca della somma di euro 434.524,00, corrispondente al profitto del reato di cui all’art. 4 d. lgs. n. 74 del 2000, per il quale l’imputato aveva patteggiato la pena. La confisca era disposta a seguito di istruttoria con l’esame del curatore del fallimento dell’imputato e l’acquisizione di documentazione bancaria, che consentivano di accertare la presenza di un attivo fallimentare (1.125.113 euro) che rendeva ammissibile la confisca diretta del profitto del reato. In data 24/1/2024 il Pubblico ministero chiedeva al Tribunale di Trapani, quale giudice dell’esecuzione, di integrare ex art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo della sentenza, dichiarando che si trattava di confisca per equivalente riguardante anche i beni immobili del condannato. Il giudice dell’esecuzione, ritenendo sussistente l’errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., senza fissare udienza, con provvedimento del 2/3 luglio 2024 integrava il dispositivo della sentenza emessa nella parte in cui non era stata indicata la confisca del bene immobile o dei beni immobili di proprietà del condannato in relazione all’imposta evasa pari a euro 434.524,00. 3. Avverso tale decisione NA ER proponeva opposizione ex artt. 676, 666 e 667 cod. proc. pen., deducendo con un primo motivo la violazione dell’art. 130 cod. proc. pen. e l’insussistenza dei presupposti per la correzione di errore materiale, nonché la violazione del contraddittorio per essere stata disposta la correzione dell’errore materiale de plano. In data 22 luglio 2024, in calce all’atto di opposizione, il Presidente della Sezione penale del Tribunale di Trapani, disponeva il “non luogo a provvedere dell’atto di opposizione”. Seguiva istanza difensiva con cui si chiedeva la fissazione di udienza per la decisione dell’opposizione già presentata, all’esito della quale, all’udienza del 18/10/2024, il Tribunale di Trapani, decidendo nel contraddittorio delle parti, disponeva l'integrazione della sentenza di patteggiamento ordinando la confisca per equivalente a carico di ER NA della somma di 434.224,00 €. Avverso tale ordinanza NA ER ha proposto ricorso per cassazione. 4. L’ordinanza impugnata è stata emessa a seguito di opposizione in data 12 luglio 2024 avverso l’ordinanza del 18 ottobre 2024, che, come sopra evidenziato, concludeva l’iter processuale istaurato con l’atto di opposizione del 12 luglio 2024 avverso la prima ordinanza de plano, del 2 luglio 2024 del Tribunale di Trapani, quale giudice 4 dell’esecuzione, che aveva disposto la correzione dell’errore materiale disponendo la confisca per equivalente, confisca che era confermata nel provvedimento del 18 ottobre 2024 ora impugnato con il ricorso per cassazione. L’ordinanza è, dunque, ricorribile ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen. 5. Nel merito il ricorso è fondato. Va in primo luogo rilevato che la difesa, all’udienza del 18 ottobre 2024, aveva insistito nell’accoglimento dell’opposizione e quindi nell’annullamento dell’ordinanza del 2 luglio 2024 con la quale era stata disposta la confisca per equivalente con la procedura della correzione dell’errore materiale de plano, richiesta a cui si associava il Pubblico Ministero. Il provvedimento impugnato, all’esito dell’integrazione del contradditorio, ha dapprima travisato le conclusioni, ed ha disposto la confisca per equivalente, integrando il dispositivo della sentenza di patteggiamento, in assenza dei presupposti per la sua applicazione. Occorre muovere, come sopra riepilogato, dalle ragioni del duplice annullamento disposto dalla Corte di cassazione e dalla sentenza, emessa dal Tribunale di Trapani, che nel giudizio di rinvio, previa istruttoria, aveva disposto la confisca diretta del profitto del reato, pari a € 434.224,00, rinvenienti sul conto corrente della società fallita. Al fine di chiarire gli esatti confini entro i quali si inserisce il provvedimento impugnato, dal suo esame in uno con lo sviluppo dell’intero iter procedimentale, come sopra descritto, risulta evidente che si sia inteso provvedere sull’opposizione del 12 luglio 2024, unica opposizione, che aveva ad oggetto l’originario provvedimento del 2/3 luglio 2024 di correzione di errore materiale adottato de plano, istanza di correzione e relativo provvedimento adottato de plano il 2 luglio 2023, che, come tale, è atto abnorme. Di fatti in tema di patteggiamento, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca con il procedimento di correzione degli errori materiali dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in quanto all'omessa pronunzia ablatoria è possibile porre rimedio solo con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di confisca obbligatoria (Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572 – 01). Ma non solo, ricorre un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, che definisce l’opposizione proposta il 12 luglio 2024, in quanto risulta dal provvedimento stesso e dal verbale stenotipico, che il Tribunale di Trapani, decidendo sull’opposizione, ha disposto la confisca (per equivalente) in aggiunta a quella già stabilita in sentenza (solo diretta) in assenza di richiesta di richiesta di applicazione della confisca per equivalente da parte del Pubblico Ministero non potendosi considerare valida richiesta quella formulata, in data 24/01/2024, dal Pubblico Ministero di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza in data 08/02/2023. 5 6. Da tali premesse consegue che l’ordinanza, che ha applicato una ulteriore misura ablativa (la confisca per equivalente), è stata emessa in assenza di domanda e dei presupposti per la sua applicazione, ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che il curatore aveva segnalato che la somma corrispondente all’imposta evasa era stata accantonata in favore dello Stato – come da piano di riparto parziale - ed era sufficiente che l’Ufficio Recupero Crediti indicasse le modalità con cui procedere al pagamento, sicchè l’esecuzione di una ulteriore confisca per equivalente (sui beni immobili del ricorrente) si traduce in una misura eccessiva e in contrasto con l’insegnamento di Questa Terza sezione n. 15776 del 2020, che nel delineare i rapporti tra sequestro preventivo funzionale alla confisca e fallimento, ha chiarito che se “il sequestro penale è destinato a prevalere sugli interessi dei creditori all'integrale salvaguardia dell'attivo fallimentare, è tuttavia altrettanto innegabile che, sul piano pratico, è indispensabile circoscrivere compiutamente l'entità del profitto confiscabile, consentendo di soddisfare le preminenti ragioni di tutela penale, senza però arrecare pregiudizio alle concorrenti pretese creditorie, e tanto soprattutto laddove l'attivo fallimentare sia costituito da somme di denaro. In tema di reati tributari, poi, resta ferma l'esigenza di valutare anche se l'ER abbia già proceduto al recupero delle somme non versate dal contribuente, ciò al fine di evitare un'indebita locupletazione da parte del Fisco, tenuto conto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 12 bis, la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'ER anche in presenza di sequestro”. 7. L’ordinanza impugnata del 18/10/2024 e quella precedentemente emessa in data 02/07/2024, vanno annullate senza rinvio nella parte in cui dispongono la confisca per equivalente del profitto del reato tributario. Resta ferma la confisca diretta del profitto del reato disposta con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 08/02/2023. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza in data 02/07/2024 del Tribunale di Trapani. Così deciso il 02/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI GA AZ
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha chiesto che la Corte di cassazione, riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., voglia disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l'ulteriore corso. Letta la memoria difensiva con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 1. NA ER, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, con cui è stata disposta, ad integrazione del dispositivo della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data 10/02/2019, nei confronti del ricorrente, la confisca per equivalente della somma di euro 434.524,00. 2. Deduce il vizio della motivazione in relazione alle ragioni in base alle quali il Tribunale di Trapani, all’esito dell’opposizione, aveva disposto la confisca per equivalente, quale integrazione del dispositivo della sentenza di patteggiamento emessa in data 10/01/2019, evidenziando, in primo luogo, il travisamento delle richieste difensive là dove viene riportato che la difesa aveva chiesto la confisca per equivalente, mentre al Penale Sent. Sez. 3 Num. 24418 Anno 2025 Presidente: AZ GA Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 02/04/2025 2 contrario aveva chiesto l’annullamento di quella già disposta, nelle forme della correzione dell’errore materiale il 2/7/2024. Diversamente da quanto indicato, inoltre, la difesa aveva proposto un solo atto di opposizione, e non due, il secondo atto mirando a chiedere la fissazione dell’udienza per la decisione dell’opposizione o la correzione del provvedimento di non luogo a provvedere emesso il 22/7/2024 dal Presidente di Sezione del medesimo Tribunale, mediante integrazione con una chiara statuizione di annullamento dell’ordinanza opposta. Si ripercorrono e vengono trascritti i motivi dell’opposizione proposta, rilevando, in conclusione, che era stata già disposta la confisca diretta della somma evasa, presente ad oggi sul conto corrente della curatela del fallimento del ricorrente;
si evidenzia, inoltre, che dalle allegate dichiarazioni e dalla pec del curatore si evince l’interesse specifico alla proposizione del ricorso, perché – come peraltro ribadito anche nella stessa ordinanza impugnata –non sono stati venduti tutti i beni appartenenti al NA, che può quindi aspirare a ritornarne in possesso all’esito della procedura fallimentare. Si conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore ha depositato memoria scritta con cui chiede che la Corte di cassazione, riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., voglia disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l'ulteriore corso. 4. Il difensore ha depositato memoria con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 1. Il ricorso è fondato. 2. È necessaria una breve ricostruzione della vicenda processuale. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., in data 10/01/2019, al ricorrente è stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione condizionalmente sospesa, in relazione al delitto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso l'01.10.2012. Con sentenza emessa, in data 15/01/2020, la Corte di cassazione annullava la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinviava al Tribunale di Trapani per nuovo esame. Con sentenza emessa in data 20/11/2020, il Tribunale di Trapani rigettava la richiesta di confisca rilevando che NA ER, con sentenza del 11/01/2018, e dunque, in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, era stato dichiarato fallito e, di conseguenza, il provvedimento ablatorio non poteva essere adottato in applicazione di un recente orientamento di legittimità che ha escluso la possibilità di eseguire il sequestro diretto dei beni in caso di dichiarazione di fallimento in quanto quest'ultima determina lo spossessamento ed il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito. 3 Con sentenza emessa in data 03/12/2021, la Corte di cassazione annullava la sentenza impugnata sul punto della confisca e rinviava per nuovo esame al Tribunale di Trapani. Con sentenza dell’8/02/2023, in sede di rinvio operato dalla Corte di cassazione, il Tribunale di Trapani disponeva la confisca della somma di euro 434.524,00, corrispondente al profitto del reato di cui all’art. 4 d. lgs. n. 74 del 2000, per il quale l’imputato aveva patteggiato la pena. La confisca era disposta a seguito di istruttoria con l’esame del curatore del fallimento dell’imputato e l’acquisizione di documentazione bancaria, che consentivano di accertare la presenza di un attivo fallimentare (1.125.113 euro) che rendeva ammissibile la confisca diretta del profitto del reato. In data 24/1/2024 il Pubblico ministero chiedeva al Tribunale di Trapani, quale giudice dell’esecuzione, di integrare ex art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo della sentenza, dichiarando che si trattava di confisca per equivalente riguardante anche i beni immobili del condannato. Il giudice dell’esecuzione, ritenendo sussistente l’errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., senza fissare udienza, con provvedimento del 2/3 luglio 2024 integrava il dispositivo della sentenza emessa nella parte in cui non era stata indicata la confisca del bene immobile o dei beni immobili di proprietà del condannato in relazione all’imposta evasa pari a euro 434.524,00. 3. Avverso tale decisione NA ER proponeva opposizione ex artt. 676, 666 e 667 cod. proc. pen., deducendo con un primo motivo la violazione dell’art. 130 cod. proc. pen. e l’insussistenza dei presupposti per la correzione di errore materiale, nonché la violazione del contraddittorio per essere stata disposta la correzione dell’errore materiale de plano. In data 22 luglio 2024, in calce all’atto di opposizione, il Presidente della Sezione penale del Tribunale di Trapani, disponeva il “non luogo a provvedere dell’atto di opposizione”. Seguiva istanza difensiva con cui si chiedeva la fissazione di udienza per la decisione dell’opposizione già presentata, all’esito della quale, all’udienza del 18/10/2024, il Tribunale di Trapani, decidendo nel contraddittorio delle parti, disponeva l'integrazione della sentenza di patteggiamento ordinando la confisca per equivalente a carico di ER NA della somma di 434.224,00 €. Avverso tale ordinanza NA ER ha proposto ricorso per cassazione. 4. L’ordinanza impugnata è stata emessa a seguito di opposizione in data 12 luglio 2024 avverso l’ordinanza del 18 ottobre 2024, che, come sopra evidenziato, concludeva l’iter processuale istaurato con l’atto di opposizione del 12 luglio 2024 avverso la prima ordinanza de plano, del 2 luglio 2024 del Tribunale di Trapani, quale giudice 4 dell’esecuzione, che aveva disposto la correzione dell’errore materiale disponendo la confisca per equivalente, confisca che era confermata nel provvedimento del 18 ottobre 2024 ora impugnato con il ricorso per cassazione. L’ordinanza è, dunque, ricorribile ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen. 5. Nel merito il ricorso è fondato. Va in primo luogo rilevato che la difesa, all’udienza del 18 ottobre 2024, aveva insistito nell’accoglimento dell’opposizione e quindi nell’annullamento dell’ordinanza del 2 luglio 2024 con la quale era stata disposta la confisca per equivalente con la procedura della correzione dell’errore materiale de plano, richiesta a cui si associava il Pubblico Ministero. Il provvedimento impugnato, all’esito dell’integrazione del contradditorio, ha dapprima travisato le conclusioni, ed ha disposto la confisca per equivalente, integrando il dispositivo della sentenza di patteggiamento, in assenza dei presupposti per la sua applicazione. Occorre muovere, come sopra riepilogato, dalle ragioni del duplice annullamento disposto dalla Corte di cassazione e dalla sentenza, emessa dal Tribunale di Trapani, che nel giudizio di rinvio, previa istruttoria, aveva disposto la confisca diretta del profitto del reato, pari a € 434.224,00, rinvenienti sul conto corrente della società fallita. Al fine di chiarire gli esatti confini entro i quali si inserisce il provvedimento impugnato, dal suo esame in uno con lo sviluppo dell’intero iter procedimentale, come sopra descritto, risulta evidente che si sia inteso provvedere sull’opposizione del 12 luglio 2024, unica opposizione, che aveva ad oggetto l’originario provvedimento del 2/3 luglio 2024 di correzione di errore materiale adottato de plano, istanza di correzione e relativo provvedimento adottato de plano il 2 luglio 2023, che, come tale, è atto abnorme. Di fatti in tema di patteggiamento, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca con il procedimento di correzione degli errori materiali dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in quanto all'omessa pronunzia ablatoria è possibile porre rimedio solo con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di confisca obbligatoria (Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572 – 01). Ma non solo, ricorre un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, che definisce l’opposizione proposta il 12 luglio 2024, in quanto risulta dal provvedimento stesso e dal verbale stenotipico, che il Tribunale di Trapani, decidendo sull’opposizione, ha disposto la confisca (per equivalente) in aggiunta a quella già stabilita in sentenza (solo diretta) in assenza di richiesta di richiesta di applicazione della confisca per equivalente da parte del Pubblico Ministero non potendosi considerare valida richiesta quella formulata, in data 24/01/2024, dal Pubblico Ministero di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza in data 08/02/2023. 5 6. Da tali premesse consegue che l’ordinanza, che ha applicato una ulteriore misura ablativa (la confisca per equivalente), è stata emessa in assenza di domanda e dei presupposti per la sua applicazione, ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che il curatore aveva segnalato che la somma corrispondente all’imposta evasa era stata accantonata in favore dello Stato – come da piano di riparto parziale - ed era sufficiente che l’Ufficio Recupero Crediti indicasse le modalità con cui procedere al pagamento, sicchè l’esecuzione di una ulteriore confisca per equivalente (sui beni immobili del ricorrente) si traduce in una misura eccessiva e in contrasto con l’insegnamento di Questa Terza sezione n. 15776 del 2020, che nel delineare i rapporti tra sequestro preventivo funzionale alla confisca e fallimento, ha chiarito che se “il sequestro penale è destinato a prevalere sugli interessi dei creditori all'integrale salvaguardia dell'attivo fallimentare, è tuttavia altrettanto innegabile che, sul piano pratico, è indispensabile circoscrivere compiutamente l'entità del profitto confiscabile, consentendo di soddisfare le preminenti ragioni di tutela penale, senza però arrecare pregiudizio alle concorrenti pretese creditorie, e tanto soprattutto laddove l'attivo fallimentare sia costituito da somme di denaro. In tema di reati tributari, poi, resta ferma l'esigenza di valutare anche se l'ER abbia già proceduto al recupero delle somme non versate dal contribuente, ciò al fine di evitare un'indebita locupletazione da parte del Fisco, tenuto conto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 12 bis, la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'ER anche in presenza di sequestro”. 7. L’ordinanza impugnata del 18/10/2024 e quella precedentemente emessa in data 02/07/2024, vanno annullate senza rinvio nella parte in cui dispongono la confisca per equivalente del profitto del reato tributario. Resta ferma la confisca diretta del profitto del reato disposta con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 08/02/2023. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza in data 02/07/2024 del Tribunale di Trapani. Così deciso il 02/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI GA AZ