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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente
LI AO, Relatore
GRASSO PASQUALE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1156/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV ISC IP n. 04876202400000718000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1149/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in riorso
Resistente/Appellato: come in controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia attuale origina dalla verifica fiscale condotta dalla G.di F. a carico dell'impresa edile di Nominativo_1, per gli anni dal 2011 al 2014.
Posto che il suddetto impreditore decedette in data 29.11.14 la pretesta fiscale avverso lo stesso riusulta resercitata, in larga parte, avverso gli eredi, tra i quali la ricorrente. Solo per il 2014 l'accertamenteo consegunte al verbale di verifica risulta emesso avverso la società succeduta nella gestione dell'azienda, della quale, in ogni caso, la ricorrente è socia paritaria, assieme al fratello, ulteriore erede.
La pretesa tributaria compessiva derivante dalle ragioni suddette è confluita nei segueti titoli :
1) avviso di accertamento TL3013100913/2019 (notificato il 07/06/2019), relativo ad imposte dirette dovute per l'anno 2011 (oggetto della sentenza n. 160/4/2021 della Commissione Tributaria Regionale alla sede depositata in data 08/09/2021, e favorevole all'Ufficio, avverso la quale la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, al momento pendente;
2) avvisi di accertamento TL3012402133/2020, TL3012402377/2020 e TL3012402387/2020 (notificati il
06/10/2021), relativi ad imposte dirette dovute, rispettivamente, per l'anno d'imposta 2012, 2013 e 2014
(atti oggetto della sentenza della Corte Tributaria di II grado alla sede del n. 869/3/2024, depositata il
18/11/2024, favorevole alla contribuente edin corso di esame da parte dell'Agenza, per eventuale impugnazione in cassazione;
le intimazioni relative agli avvisi suddetti, ovvero:
3) intimazione di pagamento TL31PRN003562021 (notificata in data 26/11/2021), non impugnata, relativa al precitato avviso di accertamento TL3013100913/2019;
4) intimazione di pagamento TL3IPPN000162023 (notificata in data 18/01/2023), non impugnata, relativa al precitato avviso di accertamento TL3012402387/2020;
5) intimazione di pagamento TL3IPPN000172023 (notificata in data 18/01/2023), non impugnata, relativa al precitato avviso di accertamento TL3012402377/2020;
6) intimazione di pagamento TL31PPN000202023 (notificata in data 18/01/2023), non impugnata, relativa al precitato avviso di accertamento TL3012402133/2020;
ed ancora a due titoli non contestati nel merito nella presente sede ovvero:
8) cartella di pagamento n. 04820200000634706000, notificata il 20/12/2021 (relativa ad addizione regionale e comunale ad Irpef), non impugnata dalla contribuente e non contestata nel presente contenzioso;
9) avviso di addebito n. 34820220002944388000, notificato il 03/10/2022 (relativa a somme dovute all'Inps), che non forma oggetto del presente contenzioso.
L'opposizione all'avviso di iscrizione ipotecaria, è fondato essenzialmente sulla inopponibilità alla ricorrente del debito fiscale del de cuius, posto che la stessa risulta aver accettato l'eredità con beneficio di inventario (come documentato dal deposito del relativo rogito).
A giudizio dell'Agenzia, anche considerato quanto sopra, ed anche considerando l'effetto della sentenza che di annullamento della maggior parte della pretesa tributria in questione, l'iscrizione ipotecaria potrebbe essere mantenuta per l'effetto della entità complessiva della pretesa e della funzioni di cautela in rapporto alla stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve precisare che, nel caso, è impugnato atto non menzionato tra quelli espressamente indicati dlla legge, come oggetto della giuridizione di questa Corte (art. 19 dlgs 546/92). Nonidmeno il riocorso è ammissibile, sulla base dei principi di seguito specificati ed ormai conformi al quadro generale della giurisprudenza di legittimità.
Cassazione civile , sez. trib. , 17/10/2024 , n. 27000 La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rientra nel novero degli atti impugnabili perché è il provvedimento con cui l'amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria.
Cassazione civile , sez. trib. , 02/09/2024 , n. 23528 In tema di contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.
R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all' art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 , rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario - il quale, in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva - poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca.
Nella sostanza l'impugnazione va considerata sia in ragione della ulteriore disamina della pretesa tributaria che sottende, e che l'amministrazione ha ulteriormene manifestato, sia in rapporto alla sussistenza dei presupposti dell'atto, che comprendono la possibilità teorica della successiva esecuzione.
L'esito dal presente giudizio è tuttavia limitato all'annullamento dell'intimazione limitatamente alle ragioni tributarie, fermo restando che, nell'ipotesi di effettiva iscrizione, atto non ancora emesso, il contribuenti dovrebbe formulare ulteriore impugnazione per ottenerne l'annullamento, anche sulla base dei principi qui stabiliti.
Nella prospettiva esaminata risulta del tutto evidente che l'intimazione non poteva essere emessa in relazione alla prestesa tributaria cui è stata ancorata, e ciò per lo stato attuale del suo vaglio giurisdizionale, e che non risulta emessa in presenza dei presupposti per la successiva attuazione della iscrizione.
In effetti la sentenza di II grado menzionata (869/24) deve ritenersi esecutiva e risulta aver annullato la maggior parte della pretesa tributaria, ritenendo spirati i termini della potestà impositiva, all'atto della emissione degli avvisi di accertamento. (la stessa trascura le successive intimazioni, le queli però risultano emesse in corso di causa). Anche a voler assegnare natura cautelare all' iscrizione ipotecaria difetterebbe il fumus boni iuris a fronte dell'annullamento in II grado. La pretesa tributaria residua, non coinvolta della sentenza detta e raltiva all'anno 2011 non è sufficiente all'iscrizione (crdito inferiore ad euro 20.000).
La pretesa non tributaria (comunque minina) non si considera oggetto del presente giudizio (che è limitato al preavviso) originado la doppia giuridizione e la necessaria declinazione parziale solo in rapporto alla iscrizione effettiva.
cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/09/2025, n. 26444
Le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all' articolo 77 del Dpr 602/1973 , rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero a entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari e trattandosi comunque di controversia attinente l'iscrizione di ipoteca di cui all' articolo 77 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602 .
Ove l'iscrizione avvenisse concretamente per tale pretesa l'opposizione rientrerebbe nella giurisidizione ordinaria e nella competenza del G.E.
In ogni caso l'esecuzione prospettata non portrebbe avvenire conformemente alla finalità dell'iscrizione su beni personali della ricorrente consideratane l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
Il preavviso va senz'altro annullato. Occorre considerare che la stessa Amministrazione ha tempestivamente
"sgravato" la maggior parte dei titoli sottesi all'iscrizione in qualche modo "preconizzando" l'esito dell'attuale giudizio, il che autorizza la disposta compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte, visto l'articolo 36 del Dlg. 546/1992, annulla l'atto impugnato, compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente
LI AO, Relatore
GRASSO PASQUALE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1156/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV ISC IP n. 04876202400000718000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1149/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in riorso
Resistente/Appellato: come in controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia attuale origina dalla verifica fiscale condotta dalla G.di F. a carico dell'impresa edile di Nominativo_1, per gli anni dal 2011 al 2014.
Posto che il suddetto impreditore decedette in data 29.11.14 la pretesta fiscale avverso lo stesso riusulta resercitata, in larga parte, avverso gli eredi, tra i quali la ricorrente. Solo per il 2014 l'accertamenteo consegunte al verbale di verifica risulta emesso avverso la società succeduta nella gestione dell'azienda, della quale, in ogni caso, la ricorrente è socia paritaria, assieme al fratello, ulteriore erede.
La pretesa tributaria compessiva derivante dalle ragioni suddette è confluita nei segueti titoli :
1) avviso di accertamento TL3013100913/2019 (notificato il 07/06/2019), relativo ad imposte dirette dovute per l'anno 2011 (oggetto della sentenza n. 160/4/2021 della Commissione Tributaria Regionale alla sede depositata in data 08/09/2021, e favorevole all'Ufficio, avverso la quale la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, al momento pendente;
2) avvisi di accertamento TL3012402133/2020, TL3012402377/2020 e TL3012402387/2020 (notificati il
06/10/2021), relativi ad imposte dirette dovute, rispettivamente, per l'anno d'imposta 2012, 2013 e 2014
(atti oggetto della sentenza della Corte Tributaria di II grado alla sede del n. 869/3/2024, depositata il
18/11/2024, favorevole alla contribuente edin corso di esame da parte dell'Agenza, per eventuale impugnazione in cassazione;
le intimazioni relative agli avvisi suddetti, ovvero:
3) intimazione di pagamento TL31PRN003562021 (notificata in data 26/11/2021), non impugnata, relativa al precitato avviso di accertamento TL3013100913/2019;
4) intimazione di pagamento TL3IPPN000162023 (notificata in data 18/01/2023), non impugnata, relativa al precitato avviso di accertamento TL3012402387/2020;
5) intimazione di pagamento TL3IPPN000172023 (notificata in data 18/01/2023), non impugnata, relativa al precitato avviso di accertamento TL3012402377/2020;
6) intimazione di pagamento TL31PPN000202023 (notificata in data 18/01/2023), non impugnata, relativa al precitato avviso di accertamento TL3012402133/2020;
ed ancora a due titoli non contestati nel merito nella presente sede ovvero:
8) cartella di pagamento n. 04820200000634706000, notificata il 20/12/2021 (relativa ad addizione regionale e comunale ad Irpef), non impugnata dalla contribuente e non contestata nel presente contenzioso;
9) avviso di addebito n. 34820220002944388000, notificato il 03/10/2022 (relativa a somme dovute all'Inps), che non forma oggetto del presente contenzioso.
L'opposizione all'avviso di iscrizione ipotecaria, è fondato essenzialmente sulla inopponibilità alla ricorrente del debito fiscale del de cuius, posto che la stessa risulta aver accettato l'eredità con beneficio di inventario (come documentato dal deposito del relativo rogito).
A giudizio dell'Agenzia, anche considerato quanto sopra, ed anche considerando l'effetto della sentenza che di annullamento della maggior parte della pretesa tributria in questione, l'iscrizione ipotecaria potrebbe essere mantenuta per l'effetto della entità complessiva della pretesa e della funzioni di cautela in rapporto alla stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve precisare che, nel caso, è impugnato atto non menzionato tra quelli espressamente indicati dlla legge, come oggetto della giuridizione di questa Corte (art. 19 dlgs 546/92). Nonidmeno il riocorso è ammissibile, sulla base dei principi di seguito specificati ed ormai conformi al quadro generale della giurisprudenza di legittimità.
Cassazione civile , sez. trib. , 17/10/2024 , n. 27000 La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rientra nel novero degli atti impugnabili perché è il provvedimento con cui l'amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria.
Cassazione civile , sez. trib. , 02/09/2024 , n. 23528 In tema di contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.
R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all' art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 , rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario - il quale, in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva - poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca.
Nella sostanza l'impugnazione va considerata sia in ragione della ulteriore disamina della pretesa tributaria che sottende, e che l'amministrazione ha ulteriormene manifestato, sia in rapporto alla sussistenza dei presupposti dell'atto, che comprendono la possibilità teorica della successiva esecuzione.
L'esito dal presente giudizio è tuttavia limitato all'annullamento dell'intimazione limitatamente alle ragioni tributarie, fermo restando che, nell'ipotesi di effettiva iscrizione, atto non ancora emesso, il contribuenti dovrebbe formulare ulteriore impugnazione per ottenerne l'annullamento, anche sulla base dei principi qui stabiliti.
Nella prospettiva esaminata risulta del tutto evidente che l'intimazione non poteva essere emessa in relazione alla prestesa tributaria cui è stata ancorata, e ciò per lo stato attuale del suo vaglio giurisdizionale, e che non risulta emessa in presenza dei presupposti per la successiva attuazione della iscrizione.
In effetti la sentenza di II grado menzionata (869/24) deve ritenersi esecutiva e risulta aver annullato la maggior parte della pretesa tributaria, ritenendo spirati i termini della potestà impositiva, all'atto della emissione degli avvisi di accertamento. (la stessa trascura le successive intimazioni, le queli però risultano emesse in corso di causa). Anche a voler assegnare natura cautelare all' iscrizione ipotecaria difetterebbe il fumus boni iuris a fronte dell'annullamento in II grado. La pretesa tributaria residua, non coinvolta della sentenza detta e raltiva all'anno 2011 non è sufficiente all'iscrizione (crdito inferiore ad euro 20.000).
La pretesa non tributaria (comunque minina) non si considera oggetto del presente giudizio (che è limitato al preavviso) originado la doppia giuridizione e la necessaria declinazione parziale solo in rapporto alla iscrizione effettiva.
cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/09/2025, n. 26444
Le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all' articolo 77 del Dpr 602/1973 , rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero a entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari e trattandosi comunque di controversia attinente l'iscrizione di ipoteca di cui all' articolo 77 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602 .
Ove l'iscrizione avvenisse concretamente per tale pretesa l'opposizione rientrerebbe nella giurisidizione ordinaria e nella competenza del G.E.
In ogni caso l'esecuzione prospettata non portrebbe avvenire conformemente alla finalità dell'iscrizione su beni personali della ricorrente consideratane l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
Il preavviso va senz'altro annullato. Occorre considerare che la stessa Amministrazione ha tempestivamente
"sgravato" la maggior parte dei titoli sottesi all'iscrizione in qualche modo "preconizzando" l'esito dell'attuale giudizio, il che autorizza la disposta compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte, visto l'articolo 36 del Dlg. 546/1992, annulla l'atto impugnato, compensa le spese.