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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/04/2024, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2721 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonello Calvelli;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 5043/22. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste relative all'indennità di accompagnamento, il ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
Quindi, all'udienza odierna, il Giudice decideva come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste. Infatti il CTU ha riscontrato che il ricorrente, sebbene affetto da varie patologie, avesse una invalidità medio-grave tra il 67-99% e non fosse in condizioni di accedere ai benefici dell'indennità di accompagnamento, confermando implicitamente quanto accertato dalla Commissione Medica (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente, anche in sede di controdecduzioni alle parti, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Pertanto, su tali basi, va rigettata la domanda proposta.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 5043/22.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse, con esclusione di quelle della CTU, ivi comprese quelle liquidate in favore del CTU nel procedimento 5043/22 in sede di ATP, che sono poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
c) pone definitivamente a carico della resistente le spese in favore CP_1
del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da Persona_1
2 questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico della resistente le spese in favore CP_1
del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio da Persona_2
questi espletata nel procedimento per ATP n. 5043/22, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 22 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2721 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonello Calvelli;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 5043/22. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste relative all'indennità di accompagnamento, il ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
Quindi, all'udienza odierna, il Giudice decideva come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste. Infatti il CTU ha riscontrato che il ricorrente, sebbene affetto da varie patologie, avesse una invalidità medio-grave tra il 67-99% e non fosse in condizioni di accedere ai benefici dell'indennità di accompagnamento, confermando implicitamente quanto accertato dalla Commissione Medica (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente, anche in sede di controdecduzioni alle parti, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Pertanto, su tali basi, va rigettata la domanda proposta.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 5043/22.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse, con esclusione di quelle della CTU, ivi comprese quelle liquidate in favore del CTU nel procedimento 5043/22 in sede di ATP, che sono poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
c) pone definitivamente a carico della resistente le spese in favore CP_1
del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da Persona_1
2 questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico della resistente le spese in favore CP_1
del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio da Persona_2
questi espletata nel procedimento per ATP n. 5043/22, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 22 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
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