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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/11/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 384/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 384/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Doriana Parte_1 C.F._1
Buccarello, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 10 OGGETTO: azione incidentale di querela di falso
CONCLUSIONI
Alla udienza di precisazioni del 15.9.25, parte attrice ha concluso come a verbale:
“In via principale, in accoglimento della domanda attorea accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento denominato “lettera d'incarico” datato 31/07/2009, prodotto come doc. 6 nel Giudizio R.G. 20/21 dinanzi al GDP di Chieti (doc. 8 nel presente Giudizio), in quanto non riconducibile alla sig.ra . Per l'effetto, ordinare la cancellazione totale di Parte_1 detta sottoscrizione ai sensi dell'art. 226, co. 2, c.p.c.; Per l'effetto, dichiarare la totale inefficacia probatoria del suddetto documento contraffatto, con ordine di escluderlo dal compendio probatorio del giudizio n. R.G. 20/21 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Chieti. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi in favore dello Stato ai sensi del D.P.R. 115/2002, stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, come da delibera del COA di Chieti del 22/07/2021 (doc. 15 fascicolo attoreo)”.
Nessuno è comparso per il convenuto contumace.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. – di professione commercialista - chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Chieti CP_1
l'emissione di una ingiunzione (n. 678/20) a carico di per il pagamento della Parte_1 somma di €. 4.863,04 a titolo di compensi per prestazioni professionali che il primo dedusse di avere eseguito – nel triennio 2015/2017 - su incarico e nell'interesse della seconda.
La ropose opposizione al predetto decreto ingiuntivo, contestando, per quanto qui interessa, la Pt_1 erroneità ed indeterminatezza dei criteri con i quali il aveva quantificato e fatturato i compensi CP_1 rivendicati in sede monitoria.
All'esito delle fasi di trattazione e di istruttoria orale, il Giudice di Pace fissò la fase decisoria, nella quale tuttavia - ritenendo necessario l'espletamento di una CTU contabile per la determinazione della misura dei compensi spettanti al – rimise la causa in istruttoria: in questa, il CTU nominato CP_1 provvide al deposito della 1° relazione, nella quale - applicando i parametri normativi di cui al D.M. n. pagina 2 di 10 140/12 - quantificò detto onorario nella misura di €. 1975,00 (+ accessori di legge), ovvero di €.
3.710,00 a seconda che non si ritenessero, ovvero si ritenessero provate talune prestazioni contabili contestate dal cliente.
Il - nel contestare gli esiti della relazione di CTU – produsse, in occasione delle note critiche CP_1 alla predetta relazione, una lettera di incarico professionale del 31.7.09, recante la sottoscrizione delle parti, con cui le stesse avevano pattuito in €. 1200,00 annuali (+ accessori di legge) la misura del compenso del professionista.
Il CTU depositò la relazione definitiva, quantificando i compensi spettanti al in €. 3720,00 CP_1
(oltre accessori di legge), nel caso di applicazione dei compensi di cui alla citata lettera di incarico, ovvero nei diversi importi di cui alla 1° relazione, nel caso di applicazione dei parametri normativi.
A fronte della successiva proposizione di querela di falso incidentale avverso la predetta lettera di incarico, da parte della quale, nell'occasione, denunziò la falsità della firma risultata ivi Parte_2 apposta e la natura contraffatta del documento – il Giudice di Pace, riconoscendo la rilevanza di quest'ultimo e la ammissibilità della querela, sospese il giudizio, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del processo innanzi al Tribunale.
2. A tanto ha provveduto la la quale – con citazione del 27.2.23 – ha domandato al Tribunale Pt_1 di: “a) dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento n. 6 datato 31/07/2009, allegato alle note di udienza del 19/05/2021, nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di
Chieti allibrato al n. R.G. 20/21 ovvero al documento 1 allegato alle osservazioni critiche;
b) ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale e/o dalla copia del documento impugnato;
c) escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal Sig. nel CP_1 giudizio n. R.G. 20/21 del Giudice di Pace di Chieti. Con vittoria di spese e competenze”.
3. Il processo – nel quale il , regolarmente citato, è rimasto contumace – si è articolato nelle CP_1 fasi di trattazione e di istruttoria, nel cui ambito è stata espletata una CTU grafologica, al fine di accertare la autenticità o meno della firma della n calce al summenzionato contratto. Pt_1
All'esito degli accertamenti tecnici disposti, della udienza di precisazione delle conclusioni e dello spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa giunge alla odierna decisione collegiale.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La azione di querela di falso proposta dalla ammissibile e fondata, per le ragioni di seguito Pt_1 esposte.
5. La querela di falso in oggetto è stata proposta – come visto - avverso il contratto di incarico Contr professionale del 31.7.09 (“lettera di incarico professionale”), prodotto in fotocopia dal di innanzi al Giudice di Pace e recante in calce le firme apparentemente riconducibili a quest'ultimo e alla
Pt_1
6. La querela di falso in parola deve innanzitutto ritenersi ammissibile.
6.1 E' infatti noto che “alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15823 del 23/07/2020: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento;
cfr. in senso conforme
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 7681 del 19/03/2019).
6.1 Inoltre, “in caso di documento prodotto in copia (come nella specie: ndr), è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023).
7. Per quel che riguarda il merito della domanda, va osservato che, nel corso della istruttoria, è stato conferito al CTU Dott. (Grafologo Professionale e Peritale) l'incarico di “accertare Persona_1
“la autenticità o meno della firma apparentemente riconducibile all'attrice nella scrittura privata oggetto di causa (lettera di incarico di cui al doc. 6 delle produzioni di parte attrice)”.
pagina 4 di 10 8. All'esito dell'accertamento peritale – espletato dall'Ausiliario del Giudice attraverso un esame circostanziato delle 125 scritture comparative acquisite e del documento impugnato – è stata depositata, in data 12.7.24, la relazione tecnica (da intendersi qui integralmente richiamata per relationem).
8.1 Nella citata relazione, il CTU ha innanzitutto evidenziato come “il documento su cui è stata apposta la firma in verifica sopra rappresentata, evidenziando che lo stesso è disponibile solo in fotocopia e che questa presenta una sottile e frammentata riga orizzontale sopra la firma e un'altra ben più spessa in calce, cosa che potrebbe indifferentemente dipendere – come approfonditamente specificato nelle premesse metodologiche – da un non corretto procedimento di fotocopiatura o da un fotomontaggio, con conseguenti dubbi circa la genuinità del documento”.
Al riguardo, il CTU – con un approccio metodologico corretto – ha evidenziato come l'analisi grafologica di un documento disponibile in fotocopia consente sul piano tecnico di “esprimere solo un giudizio in termini probabilistici anziché certi”.
8.2 Nel contempo, il CTU ha rilevato come, “in presenza di righe (nel caso che ci occupa ve n'è una al di sopra della firma e una in calce al documento), considerato che la relativa causa potrebbe dipendere sia da un non corretto procedimento di fotocopiatura sia da un fotomontaggio o – più in generale – dall'esecuzione di un falso “per composizione” senza che sia tecnicamente possibile distinguere l'una dall'altra, all'espressione del parere in termini probabilistici sull'autografia/apocrifia della firma, deve qui aggiungersi la segnalazione del sospetto di alterazione del documento su cui essa è stata apposta (sospetto rafforzato dal fatto che non è mai stato reso disponibile l'originale)”.
8.3 Tanto premesso, l'Ausiliario ha quindi proceduto - attraverso il cd. “metodo morettiano” (del quale ha dettagliatamente illustrato le caratteristiche) - ad un esame circostanziato delle plurime firme originali acquisite in comparazione e di quella oggetto di querela, espletando delle verifiche
“incrociate” delle relative caratteristiche grafiche e descrivendone gli esiti (cfr. la relazione: “Esiti dell'esame della firma in verifica, dell'esame degli scritti comparativi e del relativo confronto. Firma in verifica - aspetti generali, caratteristiche morfologiche e movimento esecutivo, gesto fuggitivo.
Scritti comparativi – aspetti generali, caratteristiche morfologiche e movimento esecutivo. Firma in verifica – spontaneita' e naturalezza esecutiva. Firma in verifica – livello grafomotorio e personalizzazioni. scritti comparativi – livello grafomotorio. Firma in verifica – ritmo e organizzazione coesiva. firma in verifica – curva/angolosa. Scritti comparativi – curva/angolosa. Firma in verifica – pagina 5 di 10 pressione. Scritti comparativi – pressione. Firma in verifica – andamento dimensionale – distanze.
Scritti comparativi – andamento dimensionale – distanze. Firme in verifica – inclinazione/tenuta rigo/aste scritti comparativi – inclinazione/tenuta rigo/aste […]).
8.4 All'esito di tali approfondite verifiche, il CTU è pervenuto alla motivata conclusione della apocrifia della firma in calce al documento “impugnato”, conclusione espressa in termini di elevata probabilità (e non di certezza) soltanto in ragione della natura di fotocopia (e non di originale) del documento in esame:
“Conclusioni: Come si evince dalla parte di questa relazione dedicata al confronto tra la firma in verifica e le scritture autografe della Sig.ra e come si evince dalle immagini a corredo, Pt_1 nonostante siano presenti varie e suggestive analogie e compatibilità tra le rispettive caratteristiche, ho altresì riscontrato alcune rilevanti differenze – spesso e soprattutto – rappresentate da aspetti sostanziali particolarmente rilevanti a fini identificatori. Esse riguardano, infatti, peculiarità grafiche, minuti dettagli, gesti automatici e inconsci propri della grafomotricità dei rispettivi autori, il livello grafomotorio, il ritmo e l'organizzazione coesiva, l'andamento sul rigo e la “tensione” espressa dalla modalità esecutiva delle aste che – anche singolarmente prese e a maggior ragione nel loro insieme – rendono gli scritti a confronto tra loro incompatibili.
Come estesamente argomentato nelle premesse metodologiche, il margine di approssimazione con cui
è stato possibile rilevare le caratteristiche della firma in verifica per il fatto che il documento è disponibile in semplice fotocopia e – a cascata – il conseguente margine di approssimazione nella rilevazione delle analogie/differenze rispetto alla produzione comparativa, deontologicamente impongono l'espressione del parere in termini probabilistici (quindi non di certezza tecnica).
Risposta al quesito: Le conclusioni portano a un giudizio di apocrifia. Secondo le regole e i principi della Grafologia della Scuola Italiana Morettiana e avendo come termine di raffronto le scritture di comparazione sopra specificate, la firma apposta sulla scrittura privata oggetto di causa (lettera di incarico di cui al doc. 6 delle produzioni di parte attrice), molto probabilmente NON è autentica”.
9. Il Collegio condivide integralmente gli esiti dell'accertamento peritale, in quanto espletato in modo rigoroso e con motivazioni esaustive.
10. Alla luce della considerazione comparata delle risultanze processuali acquisite, deve pertanto concludersi nel senso dell'intervenuto accertamento della falsità della firma risultata Parte_1
pagina 6 di 10 apposta in calce al documento prodotto (in fotocopia) dal innanzi al Giudice di Pace, posto CP_1 che:
-) dal punto di vista tecnico, il giudizio di aprocrifia è stato espresso in termini di elevata probabilità
(e non di certezza) soltanto perché il documento prodotto dal ed oggetto di verifica è una CP_1 fotocopia;
-) la indisponibilità dell'originale del documento non è certamente imputabile alla la quale, Pt_1 infatti – avendo sempre sostenuto (anche innanzi al Giudice di Pace) di non avere mai firmato quel documento, del quale ha denunciato la apocrifia e la contraffazione - non avrebbe mai potuto produrne l'originale;
-) il non ha mai spiegato – innanzi al Giudice di Pace - le ragioni per le quali ha prodotto Pt_1 quell'asserito contratto di incarico professionale soltanto in fotocopia;
-) come evidenziato dal CTU, è “molto probabile” anche che l'intero documento in verifica
(connotato dalla presenza di una riga al di sopra della firma e una in calce al documento), “sia stato il frutto […] di un fotomontaggio”;
-) come evidenziato dalla non è dato di comprendere (a causa del silenzio serbato sul punto Pt_1 dal innanzi al Giudice di Pace) perché il primo – il quale, nè nel ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo, nè nelle fasi introduttive, di trattazione e di istruttoria orale e documentale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nè nella fase decisoria non aveva mai dedotto la esistenza di un contratto scritto tra le parti, anche in ordine alla misura dei compensi professionali spettantegli, essendosi limitato al riguardo a produrre le fatture e a rivendicare la legittimità del relativo importo, alla luce dei parametri suggeriti dalla con apposita Parte_3 tabella (cfr. la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione – soltanto dopo la rimessione della causa in istruttoria e, in particolare, soltanto dopo il deposito della 1° relazione di CTU (che aveva quantificato quei compensi in misura inferiore a quella dallo stesso pretesa in sede monitoria) abbia prodotto quel contratto e lo abbia fatto per chiedere all'Ausiliario del Giudice un nuovo conteggio delle proprie spettanze;
-) dalla scelta processuale di contumacia del nel presente giudizio è inoltre derivata la CP_1 impossibilità per il Tribunale di acquisire elementi di conoscenza della vicenda in esame, diversi da quelli dedotti e comprovati dalla e dalle risultanze tecniche della CTU espletata. CP_1
pagina 7 di 10 11. Pertanto, deve essere dichiarata la falsità della sottoscrizione ad apparente firma di Parte_1 apposta in calce al documento n. 6 datato 31/07/2009, allegato alle note di udienza del
[...]
19/05/2021, nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Chieti allibrato al n. R.G. 20/21.
12. Inoltre, ai sensi dell'art. 226, ultimo comma, c.p.c., deve essere ordinato di procedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 891 del 17/01/2014), alla cancellazione della firma aprocrifa pposta in calce al predetto documento. Parte_1
13. La ulteriore domanda dell'attrice di “escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal Sig. nel giudizio n. R.G. 20/21 del Giudice di Pace di Chieti” esula dalla CP_1 competenza di questo Tribunale, rientrando in quella del giudizio principale.
14. Le spese di lite del presente processo – ivi comprese quelle della CTU – seguono, ex lege, la soccombenza del convenuto, con liquidazione come da dispositivo (per il principio per cui, “in materia di querela di falso, qualora la stessa sia proposta in via incidentale contro una scrittura privata, precedentemente oggetto di verificazione nel giudizio principale - quanto alla provenienza della sottoscrizione - attraverso una c.t.u., la liquidazione delle spese del procedimento incidentale legittimamente include quelle dell'espletata consulenza, in quanto l'attività svoltasi con la verificazione ed il suo esito risultano "ex post" comunque strumentali alla definizione del procedimento incidentale, essendo, pertanto, la liquidazione giustificata dall'applicazione del principio di causalità”, cfr. Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 15642 del 23/06/2017).
La liquidazione dei compensi forensi viene fatta applicando i parametri mediani tra i minimi ed i medi delle cause di valore indeterminato di medio bassa complessità (scaglione fino ad €. 52.000,00) – con successiva dimidiazione di legge, ex DPR n. 115/02 (essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio) - in ragione della natura della controversia e tenendo conto che – nei processi con parti ammesse al gratuito patrocinio (come nella specie l'attrice) - i compensi tabellari medi rappresentato i compensi massimi liquidabili (per il principio per cui “il giudizio incidentale di querela di falso deve essere qualificato quale fase endoprocessuale”, cfr. Cass. 9713/2004; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3832 del
16/02/2018: da ciò consegue l'estensione a tale giudizio degli effetti della ammissione della l Pt_1 gratuito patrocinio per il giudizio principale innanzi al Giudice di Pace).
P.Q.M.
pagina 8 di 10 Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, nella causa iscritta al R.G. n. 384/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
In accoglimento dell'azione di querela incidentale proposta dall'attrice
Pt_4 la apocrifia della sottoscrizione, ad apparente firma di apposta in calce al Parte_1 documento n. 6 datato 31/07/2009, allegato alle note di udienza del 19/05/2021, nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Chieti allibrato al n. R.G. 20/21.
Per l'effetto
ORDINA al passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 226 c.p.c./537
c.p.c., la cancellazione della summenzionata firma aprocrifa “VINCENZA BLASI” dal citato documento.
NN
il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute nel presente giudizio dall'attrice che – previa dimidiazione dei compensi – liquida nel residuo, in favore dello Stato, e quindi in €. 545,00 per esborsi,
€. 2.856,25 (somma già dimidiata), oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese, oltre ulteriori accessori di legge.
PONE le spese di CTU – come già liquidate – a carico definitivo del convenuto.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.11.25
Chieti, 26.11.25
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 384/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Doriana Parte_1 C.F._1
Buccarello, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 10 OGGETTO: azione incidentale di querela di falso
CONCLUSIONI
Alla udienza di precisazioni del 15.9.25, parte attrice ha concluso come a verbale:
“In via principale, in accoglimento della domanda attorea accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento denominato “lettera d'incarico” datato 31/07/2009, prodotto come doc. 6 nel Giudizio R.G. 20/21 dinanzi al GDP di Chieti (doc. 8 nel presente Giudizio), in quanto non riconducibile alla sig.ra . Per l'effetto, ordinare la cancellazione totale di Parte_1 detta sottoscrizione ai sensi dell'art. 226, co. 2, c.p.c.; Per l'effetto, dichiarare la totale inefficacia probatoria del suddetto documento contraffatto, con ordine di escluderlo dal compendio probatorio del giudizio n. R.G. 20/21 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Chieti. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi in favore dello Stato ai sensi del D.P.R. 115/2002, stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, come da delibera del COA di Chieti del 22/07/2021 (doc. 15 fascicolo attoreo)”.
Nessuno è comparso per il convenuto contumace.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. – di professione commercialista - chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Chieti CP_1
l'emissione di una ingiunzione (n. 678/20) a carico di per il pagamento della Parte_1 somma di €. 4.863,04 a titolo di compensi per prestazioni professionali che il primo dedusse di avere eseguito – nel triennio 2015/2017 - su incarico e nell'interesse della seconda.
La ropose opposizione al predetto decreto ingiuntivo, contestando, per quanto qui interessa, la Pt_1 erroneità ed indeterminatezza dei criteri con i quali il aveva quantificato e fatturato i compensi CP_1 rivendicati in sede monitoria.
All'esito delle fasi di trattazione e di istruttoria orale, il Giudice di Pace fissò la fase decisoria, nella quale tuttavia - ritenendo necessario l'espletamento di una CTU contabile per la determinazione della misura dei compensi spettanti al – rimise la causa in istruttoria: in questa, il CTU nominato CP_1 provvide al deposito della 1° relazione, nella quale - applicando i parametri normativi di cui al D.M. n. pagina 2 di 10 140/12 - quantificò detto onorario nella misura di €. 1975,00 (+ accessori di legge), ovvero di €.
3.710,00 a seconda che non si ritenessero, ovvero si ritenessero provate talune prestazioni contabili contestate dal cliente.
Il - nel contestare gli esiti della relazione di CTU – produsse, in occasione delle note critiche CP_1 alla predetta relazione, una lettera di incarico professionale del 31.7.09, recante la sottoscrizione delle parti, con cui le stesse avevano pattuito in €. 1200,00 annuali (+ accessori di legge) la misura del compenso del professionista.
Il CTU depositò la relazione definitiva, quantificando i compensi spettanti al in €. 3720,00 CP_1
(oltre accessori di legge), nel caso di applicazione dei compensi di cui alla citata lettera di incarico, ovvero nei diversi importi di cui alla 1° relazione, nel caso di applicazione dei parametri normativi.
A fronte della successiva proposizione di querela di falso incidentale avverso la predetta lettera di incarico, da parte della quale, nell'occasione, denunziò la falsità della firma risultata ivi Parte_2 apposta e la natura contraffatta del documento – il Giudice di Pace, riconoscendo la rilevanza di quest'ultimo e la ammissibilità della querela, sospese il giudizio, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del processo innanzi al Tribunale.
2. A tanto ha provveduto la la quale – con citazione del 27.2.23 – ha domandato al Tribunale Pt_1 di: “a) dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento n. 6 datato 31/07/2009, allegato alle note di udienza del 19/05/2021, nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di
Chieti allibrato al n. R.G. 20/21 ovvero al documento 1 allegato alle osservazioni critiche;
b) ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale e/o dalla copia del documento impugnato;
c) escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal Sig. nel CP_1 giudizio n. R.G. 20/21 del Giudice di Pace di Chieti. Con vittoria di spese e competenze”.
3. Il processo – nel quale il , regolarmente citato, è rimasto contumace – si è articolato nelle CP_1 fasi di trattazione e di istruttoria, nel cui ambito è stata espletata una CTU grafologica, al fine di accertare la autenticità o meno della firma della n calce al summenzionato contratto. Pt_1
All'esito degli accertamenti tecnici disposti, della udienza di precisazione delle conclusioni e dello spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa giunge alla odierna decisione collegiale.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La azione di querela di falso proposta dalla ammissibile e fondata, per le ragioni di seguito Pt_1 esposte.
5. La querela di falso in oggetto è stata proposta – come visto - avverso il contratto di incarico Contr professionale del 31.7.09 (“lettera di incarico professionale”), prodotto in fotocopia dal di innanzi al Giudice di Pace e recante in calce le firme apparentemente riconducibili a quest'ultimo e alla
Pt_1
6. La querela di falso in parola deve innanzitutto ritenersi ammissibile.
6.1 E' infatti noto che “alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15823 del 23/07/2020: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento;
cfr. in senso conforme
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 7681 del 19/03/2019).
6.1 Inoltre, “in caso di documento prodotto in copia (come nella specie: ndr), è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023).
7. Per quel che riguarda il merito della domanda, va osservato che, nel corso della istruttoria, è stato conferito al CTU Dott. (Grafologo Professionale e Peritale) l'incarico di “accertare Persona_1
“la autenticità o meno della firma apparentemente riconducibile all'attrice nella scrittura privata oggetto di causa (lettera di incarico di cui al doc. 6 delle produzioni di parte attrice)”.
pagina 4 di 10 8. All'esito dell'accertamento peritale – espletato dall'Ausiliario del Giudice attraverso un esame circostanziato delle 125 scritture comparative acquisite e del documento impugnato – è stata depositata, in data 12.7.24, la relazione tecnica (da intendersi qui integralmente richiamata per relationem).
8.1 Nella citata relazione, il CTU ha innanzitutto evidenziato come “il documento su cui è stata apposta la firma in verifica sopra rappresentata, evidenziando che lo stesso è disponibile solo in fotocopia e che questa presenta una sottile e frammentata riga orizzontale sopra la firma e un'altra ben più spessa in calce, cosa che potrebbe indifferentemente dipendere – come approfonditamente specificato nelle premesse metodologiche – da un non corretto procedimento di fotocopiatura o da un fotomontaggio, con conseguenti dubbi circa la genuinità del documento”.
Al riguardo, il CTU – con un approccio metodologico corretto – ha evidenziato come l'analisi grafologica di un documento disponibile in fotocopia consente sul piano tecnico di “esprimere solo un giudizio in termini probabilistici anziché certi”.
8.2 Nel contempo, il CTU ha rilevato come, “in presenza di righe (nel caso che ci occupa ve n'è una al di sopra della firma e una in calce al documento), considerato che la relativa causa potrebbe dipendere sia da un non corretto procedimento di fotocopiatura sia da un fotomontaggio o – più in generale – dall'esecuzione di un falso “per composizione” senza che sia tecnicamente possibile distinguere l'una dall'altra, all'espressione del parere in termini probabilistici sull'autografia/apocrifia della firma, deve qui aggiungersi la segnalazione del sospetto di alterazione del documento su cui essa è stata apposta (sospetto rafforzato dal fatto che non è mai stato reso disponibile l'originale)”.
8.3 Tanto premesso, l'Ausiliario ha quindi proceduto - attraverso il cd. “metodo morettiano” (del quale ha dettagliatamente illustrato le caratteristiche) - ad un esame circostanziato delle plurime firme originali acquisite in comparazione e di quella oggetto di querela, espletando delle verifiche
“incrociate” delle relative caratteristiche grafiche e descrivendone gli esiti (cfr. la relazione: “Esiti dell'esame della firma in verifica, dell'esame degli scritti comparativi e del relativo confronto. Firma in verifica - aspetti generali, caratteristiche morfologiche e movimento esecutivo, gesto fuggitivo.
Scritti comparativi – aspetti generali, caratteristiche morfologiche e movimento esecutivo. Firma in verifica – spontaneita' e naturalezza esecutiva. Firma in verifica – livello grafomotorio e personalizzazioni. scritti comparativi – livello grafomotorio. Firma in verifica – ritmo e organizzazione coesiva. firma in verifica – curva/angolosa. Scritti comparativi – curva/angolosa. Firma in verifica – pagina 5 di 10 pressione. Scritti comparativi – pressione. Firma in verifica – andamento dimensionale – distanze.
Scritti comparativi – andamento dimensionale – distanze. Firme in verifica – inclinazione/tenuta rigo/aste scritti comparativi – inclinazione/tenuta rigo/aste […]).
8.4 All'esito di tali approfondite verifiche, il CTU è pervenuto alla motivata conclusione della apocrifia della firma in calce al documento “impugnato”, conclusione espressa in termini di elevata probabilità (e non di certezza) soltanto in ragione della natura di fotocopia (e non di originale) del documento in esame:
“Conclusioni: Come si evince dalla parte di questa relazione dedicata al confronto tra la firma in verifica e le scritture autografe della Sig.ra e come si evince dalle immagini a corredo, Pt_1 nonostante siano presenti varie e suggestive analogie e compatibilità tra le rispettive caratteristiche, ho altresì riscontrato alcune rilevanti differenze – spesso e soprattutto – rappresentate da aspetti sostanziali particolarmente rilevanti a fini identificatori. Esse riguardano, infatti, peculiarità grafiche, minuti dettagli, gesti automatici e inconsci propri della grafomotricità dei rispettivi autori, il livello grafomotorio, il ritmo e l'organizzazione coesiva, l'andamento sul rigo e la “tensione” espressa dalla modalità esecutiva delle aste che – anche singolarmente prese e a maggior ragione nel loro insieme – rendono gli scritti a confronto tra loro incompatibili.
Come estesamente argomentato nelle premesse metodologiche, il margine di approssimazione con cui
è stato possibile rilevare le caratteristiche della firma in verifica per il fatto che il documento è disponibile in semplice fotocopia e – a cascata – il conseguente margine di approssimazione nella rilevazione delle analogie/differenze rispetto alla produzione comparativa, deontologicamente impongono l'espressione del parere in termini probabilistici (quindi non di certezza tecnica).
Risposta al quesito: Le conclusioni portano a un giudizio di apocrifia. Secondo le regole e i principi della Grafologia della Scuola Italiana Morettiana e avendo come termine di raffronto le scritture di comparazione sopra specificate, la firma apposta sulla scrittura privata oggetto di causa (lettera di incarico di cui al doc. 6 delle produzioni di parte attrice), molto probabilmente NON è autentica”.
9. Il Collegio condivide integralmente gli esiti dell'accertamento peritale, in quanto espletato in modo rigoroso e con motivazioni esaustive.
10. Alla luce della considerazione comparata delle risultanze processuali acquisite, deve pertanto concludersi nel senso dell'intervenuto accertamento della falsità della firma risultata Parte_1
pagina 6 di 10 apposta in calce al documento prodotto (in fotocopia) dal innanzi al Giudice di Pace, posto CP_1 che:
-) dal punto di vista tecnico, il giudizio di aprocrifia è stato espresso in termini di elevata probabilità
(e non di certezza) soltanto perché il documento prodotto dal ed oggetto di verifica è una CP_1 fotocopia;
-) la indisponibilità dell'originale del documento non è certamente imputabile alla la quale, Pt_1 infatti – avendo sempre sostenuto (anche innanzi al Giudice di Pace) di non avere mai firmato quel documento, del quale ha denunciato la apocrifia e la contraffazione - non avrebbe mai potuto produrne l'originale;
-) il non ha mai spiegato – innanzi al Giudice di Pace - le ragioni per le quali ha prodotto Pt_1 quell'asserito contratto di incarico professionale soltanto in fotocopia;
-) come evidenziato dal CTU, è “molto probabile” anche che l'intero documento in verifica
(connotato dalla presenza di una riga al di sopra della firma e una in calce al documento), “sia stato il frutto […] di un fotomontaggio”;
-) come evidenziato dalla non è dato di comprendere (a causa del silenzio serbato sul punto Pt_1 dal innanzi al Giudice di Pace) perché il primo – il quale, nè nel ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo, nè nelle fasi introduttive, di trattazione e di istruttoria orale e documentale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nè nella fase decisoria non aveva mai dedotto la esistenza di un contratto scritto tra le parti, anche in ordine alla misura dei compensi professionali spettantegli, essendosi limitato al riguardo a produrre le fatture e a rivendicare la legittimità del relativo importo, alla luce dei parametri suggeriti dalla con apposita Parte_3 tabella (cfr. la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione – soltanto dopo la rimessione della causa in istruttoria e, in particolare, soltanto dopo il deposito della 1° relazione di CTU (che aveva quantificato quei compensi in misura inferiore a quella dallo stesso pretesa in sede monitoria) abbia prodotto quel contratto e lo abbia fatto per chiedere all'Ausiliario del Giudice un nuovo conteggio delle proprie spettanze;
-) dalla scelta processuale di contumacia del nel presente giudizio è inoltre derivata la CP_1 impossibilità per il Tribunale di acquisire elementi di conoscenza della vicenda in esame, diversi da quelli dedotti e comprovati dalla e dalle risultanze tecniche della CTU espletata. CP_1
pagina 7 di 10 11. Pertanto, deve essere dichiarata la falsità della sottoscrizione ad apparente firma di Parte_1 apposta in calce al documento n. 6 datato 31/07/2009, allegato alle note di udienza del
[...]
19/05/2021, nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Chieti allibrato al n. R.G. 20/21.
12. Inoltre, ai sensi dell'art. 226, ultimo comma, c.p.c., deve essere ordinato di procedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 891 del 17/01/2014), alla cancellazione della firma aprocrifa pposta in calce al predetto documento. Parte_1
13. La ulteriore domanda dell'attrice di “escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal Sig. nel giudizio n. R.G. 20/21 del Giudice di Pace di Chieti” esula dalla CP_1 competenza di questo Tribunale, rientrando in quella del giudizio principale.
14. Le spese di lite del presente processo – ivi comprese quelle della CTU – seguono, ex lege, la soccombenza del convenuto, con liquidazione come da dispositivo (per il principio per cui, “in materia di querela di falso, qualora la stessa sia proposta in via incidentale contro una scrittura privata, precedentemente oggetto di verificazione nel giudizio principale - quanto alla provenienza della sottoscrizione - attraverso una c.t.u., la liquidazione delle spese del procedimento incidentale legittimamente include quelle dell'espletata consulenza, in quanto l'attività svoltasi con la verificazione ed il suo esito risultano "ex post" comunque strumentali alla definizione del procedimento incidentale, essendo, pertanto, la liquidazione giustificata dall'applicazione del principio di causalità”, cfr. Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 15642 del 23/06/2017).
La liquidazione dei compensi forensi viene fatta applicando i parametri mediani tra i minimi ed i medi delle cause di valore indeterminato di medio bassa complessità (scaglione fino ad €. 52.000,00) – con successiva dimidiazione di legge, ex DPR n. 115/02 (essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio) - in ragione della natura della controversia e tenendo conto che – nei processi con parti ammesse al gratuito patrocinio (come nella specie l'attrice) - i compensi tabellari medi rappresentato i compensi massimi liquidabili (per il principio per cui “il giudizio incidentale di querela di falso deve essere qualificato quale fase endoprocessuale”, cfr. Cass. 9713/2004; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3832 del
16/02/2018: da ciò consegue l'estensione a tale giudizio degli effetti della ammissione della l Pt_1 gratuito patrocinio per il giudizio principale innanzi al Giudice di Pace).
P.Q.M.
pagina 8 di 10 Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, nella causa iscritta al R.G. n. 384/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
In accoglimento dell'azione di querela incidentale proposta dall'attrice
Pt_4 la apocrifia della sottoscrizione, ad apparente firma di apposta in calce al Parte_1 documento n. 6 datato 31/07/2009, allegato alle note di udienza del 19/05/2021, nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Chieti allibrato al n. R.G. 20/21.
Per l'effetto
ORDINA al passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 226 c.p.c./537
c.p.c., la cancellazione della summenzionata firma aprocrifa “VINCENZA BLASI” dal citato documento.
NN
il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute nel presente giudizio dall'attrice che – previa dimidiazione dei compensi – liquida nel residuo, in favore dello Stato, e quindi in €. 545,00 per esborsi,
€. 2.856,25 (somma già dimidiata), oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese, oltre ulteriori accessori di legge.
PONE le spese di CTU – come già liquidate – a carico definitivo del convenuto.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.11.25
Chieti, 26.11.25
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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