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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c. NON DEFINITIVA
Nella controversia iscritta al n. 651/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
27.3.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO GIUSEPPE, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo in Via Giovanni Bonanno 73
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– resistente -
rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Roma dd. 21/07/2015, rep. Persona_1
80974, rogito 21569, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di CP_1
Venezia Santa Croce 929
OGGETTO: ricorso per revocazione della sentenza 232/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Il ricorrente agiva in giudizio per la revocazione della sentenza n. 232/2025 che, all'esito del giudizio di opposizione ad ATP ex art. 445 bis c.p.c., dichiarava inammissibile l'opposizione stessa perché tardiva. Esponeva che la pronuncia conseguiva ad errore di fatto consistente, ex art. 395, n. 4, c.p.c., sulla supposizione di un fatto la cui verità è
incontrastabilmente esclusa, avendo ritenuto che il 22.9.2024 costituisse l'ultimo giorno utile per la presentazione dell'opposizione, senza avvedersi che esso cadesse di domenica con ciò determinando lo spostamento del termine al successivo giorno del 23.9.2024 –
data di deposito del ricorso -. Chiedeva dunque che fosse pronunciata la revocazione della sentenza, con rimessione degli atti al primo giudice.
2. Costituendosi in giudizio l' , nella memoria dimessa sia pure tardivamente il CP_1
20.6.2025, negava fondatezza al ricorso in quanto l'opposizione risultava depositata il
24.9.2024, con conseguente effettiva inammissibilità dell'opposizione per tardività.
3. Acquisita da parte ricorrente documentazione riferita al deposito del ricorso in opposizione riferito alla precedente fase, la causa sulla domanda di revocazione perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. E pacifico tra le parti che il termine per il deposito del ricorso in opposizione ex art. 445
bis c.p.c. scadesse, nella fattispecie specifica, al 23.9.2024 in quanto i 30 giorni previsti per legge sarebbero decorsi al 22.9.2024 che era domenica, così determinandosi lo spostamento in avanti del termine al lunedì successivo 23.9.2024.
5. La circostanza che il ricorso sia stato effettivamente depositato il 23.9.2024 risulta provata sia dall'affermazione a questo proposito contenuta nella sentenza di cui si chiede la revocazione, sia dalla documentazione acquista da parte ricorrente relativamente alla cd. seconda pec, attestante l'avvenuta consegna presso l'ufficio di destinazione, conforme alla attestazione di cancelleria. Ai sensi dell'art. 13 DM 44/2011, infatti, “2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite
2 dall'articolo 34. Nel caso previsto dal comma 2 la conferma attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente”. L'eventuale successiva data di iscrizione a ruolo da parte del personale della Cancelleria è irrilevante a questi fini
(si rileva che l'iscrizione non poteva che avvenire il 24.9.2024, posto che l'invio del ricorso via pec è avvenuta in orario di chiusura della cancelleria)
6. Accertato dunque l'errore di fatto in cui è incorso il giudice, consistente nel non avvedersi che il 22.9.2024 cadesse di domenica, ex art. 395 n. 4) c.p.c. va disposta la revocazione della sentenza n. 232/2025.
7. Posto che dall'art. 402 c.p.c. si ricava che il giudice adito per la revocazione sia competente anche per il merito della causa, si provvede alla prosecuzione della stessa come da ordinanza contestuale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro dichiara la revocazione della sentenza n. 232/2025.
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 24/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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