Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 18 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/02/2026, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16565/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16565 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Dealfa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo De Vecchi e Valentina Brovedani, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Sicilia, Regione Sicilia – Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Zimmer Biomet Italia S.r.l., Roche Diagnostics S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
- del Decreto della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 18311 del 14 dicembre 2022 recante “Superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter d.l. 19 giugno n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal d.m. del ministero della salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione e pubblicazione e degli atti alle stesse presupposti, tra cui le Delibere dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici (ASST Niguarda, n. 824/2019; ASST Santi Paolo e Carlo, n. 1751/2019; ASST Fatebenefratelli Sacco, n. 933/2019; Gaetano Pini-CTO, n. 484/2019; ASST Ovest
Milanese, n. 250/2019; ASST Rhodense, n. 817/2019/DG; ASST Nord Milano, n. 542/2019; ASST Melegnano e Martesana, n. 788/2019; ASST Lodi, n. 779/2019; ASST Sette Laghi, n. 513/2019; ASST Valle Olona, n. 932/2019; ASST Valtellina e Alto Lario, n. 622/2019; ASST Monza, n. 1121/2019; ASST Vimercate, n. 914/2019; ASST Papa NN XXIII, n. 1479/2019; ASST Bergamo Ovest, n. 1106/2019; ASST Bergamo Est, n. 726/2019; ASST Civili Brescia, n. 833/2019; ASST Franciacorta, n. 476/2019; ASST Garda, n. 271/2019; ASST Cremona, n. 393/2019; ASST Mantova, n. 928/2019; ASST Pavia, n. 645/2019; INRCA n. 329/DGEN/2019; IRCCS Istituto dei Tumori, n. 324/2019; IRCCS Besta, n. 387/2019; IRCCS San Matteo, n. 5/DG/826/2019; IRCCS Policlinico, n. 1603/2019; ASST Lecco, recante “acquisto di dispositivi medici anni 2015-2018”) e dei relativi allegati, nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento avente ad oggetto “ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, trasmesse ai singoli fornitori a partire dal 14 novembre 2022 a mezzo posta elettronica certificata, la nota trasmessa a mezzo PEC in data 22 dicembre 2022 di evasione parziale dell’istanza di accesso presentata da Dealfa S.r.l. in data 24 novembre 2022 e ogni altra corrispondenza inerente;
- del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto;
- degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; 5 - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati;
nonchè per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente;
nonché con motivi aggiunti depositati dalla ricorrente il 18 luglio 23,
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe, integrato con motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in oggetto;
- si sono costituite in giudizio il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- all’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a., il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse in conseguenza del pagamento delle quote ex art. 7 del d.l. n. 95/2025, non potendosi dichiarare cessata la materia del contendere stante il mancato deposito da parte delle regioni delle attestazioni di pagamento;
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
- sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia e della definizione della causa ex art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 – per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN IU, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | NN IU |
IL SEGRETARIO