TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/11/2025, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 12160/2024 del Ruolo Generale
TRA
nato Napoli il 28.03.1958, rapp.to e difeso dall'avv. Giuliano Ferraro;
Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente allegava che l'istante, quale assistenza di polizia, con decreto del 14.09.2000 reso dal Capo della Polizia, veniva destituito dal servizio nell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza a decorrere dal 16.09.2000; che, avverso tale provvedimento, veniva promossa istanza di sospensione che veniva rigettata dal TAR ma poi accolta dal Consiglio di Stato con ordinanza del 27.02.2001 n.
1412/2001 con conseguente riammissione in servizio del sig. a far data dal 21.05.2001. Pt_1
Aggiungeva che, nelle more, il TAR Lazio con sentenza n. 3299/2005 respingeva nel merito il ricorso promosso dal con la conseguente reviviscenza del decreto del Capo della Polizia del Pt_1
14.09.2000; in ragione di ciò il servizio prestato dal 21.05.2001 (data di riammissione al servizio per effetto dell'accoglimento della sospensione del Consiglio di Stato) e fino alla data di dispensa per inabilità (07.11.2003) non era valido né ai fini giuridici, né a quelle di quiescenza, come indicato nella nota del 20 luglio 2005 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica
Sicurezza (doc. 1): provvedimento quest'ultimo impugnato con ricorso al TAR (RG 3119/2008).
1 Esponeva che con ulteriore provvedimento del 7 novembre 2003 (doc. 2) il Ministero dell'Interno dispensava il ricorrente dal servizio per inabilità fisica (provvedimento poi – come più avanti allegato – riformato in data 13.09.2007, come da ordinanza Consiglio di Stato n. 4732/2007 con cui
è stato accolto l'appello ed annullato il provvedimento reso dal TAR n. 3002/2007); che, per effetto della comunicazione datata 7 novembre 2003 (collocamento a riposo per inabilità fisica), con atto
19 Aprile 2004, la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - comunicava all'Inpdap, e per conoscenza alla ragioneria provinciale dello Stato ed al ricorrente, che al ricorrente sarebbe stato erogato il trattamento provvisorio di pensione di euro annui lordi 9.341,40 a decorrere dal 7 novembre 2003 (doc. 3).
Specificava che l'INPDAP con nota del 22 settembre 2005 comunicava l'interruzione dell'erogazione del trattamento pensionistico a far data dal mese di novembre 2005 in quanto l'accertamento dell'inabilità del ricorrente (2001- 2003) sarebbe avvenuto in un arco temporale che il Ministero dell'Interno aveva considerato privo di effetti (nota del 20.07.2005).
Aggiungeva che, con provvedimento del Consiglio di Stato ordinanza numero 4732 del 2007 del 13 settembre 2007, veniva sospeso il provvedimento di revoca del decreto di dispensa dal servizio per inabilità fisica del 07.11.2003 (doc.5) e di conseguenza l'INPDAP ripristinava il trattamento pensionistico a decorrere dal giugno 2008 in seguito all'emissione dell'ordinanza del Consiglio di
Stato numero 674/2008 con la quale veniva riattivato il trattamento pensionistico in favore del ricorrente (doc.6).
Esponeva che pertanto dal novembre 2005 (data di interruzione del trattamento pensionistico) al giugno 2008 (data di riattivazione) il ricorrente non ha percepito alcuna somma.
Rappresentava che, con sentenza del TAR Lazio n. 5074/2018 pubblicata il 08.05.2018, veniva annullato il provvedimento del 20.07.2005, con cui era stato stabilito che il periodo 21.05.2001 –
06.11.2003 non era valido e veniva annullato il decreto del Ministero dell'Interno che aveva sospeso l'efficacia del provvedimento del 07.11.2003 (doc.7), essendo tale sentenza divenuta cosa giudicata.
Esponeva che, per effetto di tale decisione, con istanza del 28.09.2022, il ricorrente, per il tramite dell'avv. Lepore e avv. Iaccarino, chiedeva all' di provvedere al pagamento delle somme CP_1 maturate e non riscosse dal novembre 2005 al giugno 2008, oltre interessi e rivalutazione (doc.8); che, con nota del 28.10.2022, il Ministero dell'Interno prendeva atto della comunicazione del
28.09.2022 e chiedeva all'Ufficio di competenza la trasmissione del provvedimento emesso in esecuzione della sentenza (doc.9).
Esponeva che, con decreto del 7.12.2023, il Ministero dell'Interno dando esecuzione al provvedimento di cui sopra (sentenza n. TAR Lazio n. 5074/2018) riliquidava la prestazione di
2 pensione privilegiata richiesta in data 27.09.2023 e che, a seguito di sollecito, con pec del CP_ 17.05.2024, l' comunicava che si era dato esecuzione al decreto n. 125/2023 (doc. 11).
Deduceva che il decreto n. 125/2023 stabiliva di dover rideterminare la prestazione di pensione privilegiata 8^ categoria, già attribuita dal d.m. n. 504/2009, per effetto del riconoscimento ai fini giuridici, di quiescenza e previdenza del periodo di servizio di fatto prestato dal 21.05.2001 al
06.11.2003 e non, come tenta di far credere controparte con la trasmissione del prospetto allegato alla pec del 17.05.2024, il trattamento pensionistico di invalidità per effetto dell'annullamento del provvedimento del 20.07.2005, con cui era stato stabilito che il periodo 21.05.2001 – 06.11.2003 non era valido, nonché del decreto del Ministero dell'Interno che aveva sospeso l'efficacia del provvedimento del 07.11.2003.
Deduceva che, inoltre, dall'esame dell'allegato alla comunicazione del 17.05.2024, risultano pagate somme per il periodo del quale si discute (novembre 2005/giugno 2008) che in realtà non sono mai state erogate al ricorrente.
Esponeva che, a supporto di quanto sopra allegato, con prospetto del 21.06.2024 scaricato dal ricorrente tramite proprie credenziali, il medesimo ricorrente riceveva la somma di euro 32.760,05
(lorda 40.067,38) a titolo di pensione privilegiata (invalidità) la cui domanda veniva presentata nel settembre 2003 (doc. 12 - 13). CP_ Deduceva che l'importo erogato dall' non corrisponde quindi alle somme a titolo di arretrati di pensione di cui al trattamento pensionistico n. 11508879 dal novembre 2005 al giugno 2008 oggetto del presente giudizio.
Chiedeva “previo accertamento del diritto del ricorrente all'erogazione del trattamento pensionistico n. 11508879, condannare l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle somme a titolo di CP_1 arretrati di pensione di cui al trattamento pensionistico n. 11508879 a far data dal mese di novembre
2005 al maggio 2008 pari ad euro 29.031,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia…”.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore CP_1 della Corte dei Conti, la decadenza, la prescrizione, il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
Deve preliminarmente accertarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte di legittimità (Sez. U - , Ordinanza n. 9436 del 05/04/2023) ha affermato che in materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente
3 percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an"
e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario.
La Corte nella suddetta pronuncia ha affermato: “5. E' stato, altresì, precisato, in termini generali, che la Corte dei conti ha giurisdizione su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: v., ex plurimis, Cass., Sez. Un.,
23 febbraio 2021, n. 4854; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017,
n. 15058; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849).
6. Tuttavia, nel caso in esame, non è in discussione il riconoscimento in favore del dipendente pubblico del trattamento pensionistico ovvero il suo ammontare.”
Nella fattispecie in esame non è controversa la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione del pubblico dipendente e pertanto la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Il periodo lavorativo valido ai fini pensionistici è stato accertato in sede giurisdizionale con la sentenza n. 5074/2018 del TAR Lazio pubblicata il 8.5.2018 nella quale l' è resistente CP_1 costituito in giudizio (cfr. doc. in atti).
La suddetta sentenza ha accertato che il periodo lavorativo prestato dal ricorrente dal 21.5.2001 al
6.11.2003 è valido ai fini previdenziali.
L'eccezione di decadenza.
Tenuto conto che il ricorrente era tenuto a far valere il proprio diritto al pagamento dei ratei del trattamento pensionistico n. 11508879 maturati dal novembre 2005 al maggio 2008 a far data dal suddetto accertamento giurisdizionale, è maturata la decadenza prevista dall'art. 47 DPR 639 del
1970.
Il ricorrente ha infatti proposto il ricorso introduttivo della presente controversia solo in data
7.10.2024.
L'art. 47 DPR 639 del 1970 prevede:
4 “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito CP_2 per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai Controparte_3 loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte (Comma aggiunto dall'articolo 38, comma 1, lett. d), numero 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98).”
In materia di decadenza è opportuno per chiarezza espositiva riportare la motivazione dell'ordinanza della Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, n.27720 che afferma, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità, che solo la proposizione dell'azione giudiziaria evita la decadenza.
La Corte nella suddetta pronuncia afferma: “con l'unico motivo di ricorso, l' deduce la CP_1 violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come novellato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in L. n. 111 del 2011, in ragione del fatto che, in contrasto con Cass. SS.UU. n. 15352 del 2015,
Cass. n. 3580 del 2019 e Cass. n. 7756 del 2016, la sentenza impugnata ha ritenuto non soggetta ad alcun termine decadenziale la domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia già in godimento al momento dell'entrata in vigore della citata disposizione;
il motivo è fondato e va accolto;
5 questa Corte di Cassazione ha ormai consolidato l'orientamento secondo il quale anche alla fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico, già riconosciuto alla data di entrata in vigore dell'art. 38 cit., va applicato il termine decadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione (Cass. n. 123 del 2022; Cass. n. 17430 del
2021; Cass. n. 28416 del 2020; Cass. nn. 3580 del 2019 e 29754 del 2019; 16661 del 2018; Cass. n.
7756 del 2016), con ciò ribadendo i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa
Corte con la sentenza n. 15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV); il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione. La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza;
si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa;
si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014): inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque - secondo i principi generali in materia di decadenza - il solo atto che possa impedire la decadenza;
il D.L. n. 98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 il comma 2 per cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non
6 liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni";
l'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile;
l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta;
può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale;
la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi su estesi ed il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione affinché esamini la fattispecie alla luce dei principi sopra esposti e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità.”
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato che il trattamento pensionistico n. 11508879, già in godimento, non era stato erogato dal novembre 2005 al giugno 2008.
Posto che, solo a fronte dell'accertamento del periodo lavorativo valido ai fini pensionistici effettuato nella suddetta sentenza n. 5074/2018 del TAR Lazio, il ricorrente poteva proporre l'azione giurisdizionale diretta alla condanna dell' al pagamento dei ratei pensionistici nella CP_1 misura dovuta, deve accertarsi che è maturata la decadenza prevista dall'ultimo comma dell'art. 47
DPR 639 del 1970.
Il ricorso giurisdizionale introduttivo della presente controversia è stato infatti depositato in data
7.10.2024.
7 Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla deve statuirsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso essendo maturata la decadenza prevista dall'ultimo comma dell'art. 47 DPR 639 del 1970;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso il 08.11.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 12160/2024 del Ruolo Generale
TRA
nato Napoli il 28.03.1958, rapp.to e difeso dall'avv. Giuliano Ferraro;
Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente allegava che l'istante, quale assistenza di polizia, con decreto del 14.09.2000 reso dal Capo della Polizia, veniva destituito dal servizio nell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza a decorrere dal 16.09.2000; che, avverso tale provvedimento, veniva promossa istanza di sospensione che veniva rigettata dal TAR ma poi accolta dal Consiglio di Stato con ordinanza del 27.02.2001 n.
1412/2001 con conseguente riammissione in servizio del sig. a far data dal 21.05.2001. Pt_1
Aggiungeva che, nelle more, il TAR Lazio con sentenza n. 3299/2005 respingeva nel merito il ricorso promosso dal con la conseguente reviviscenza del decreto del Capo della Polizia del Pt_1
14.09.2000; in ragione di ciò il servizio prestato dal 21.05.2001 (data di riammissione al servizio per effetto dell'accoglimento della sospensione del Consiglio di Stato) e fino alla data di dispensa per inabilità (07.11.2003) non era valido né ai fini giuridici, né a quelle di quiescenza, come indicato nella nota del 20 luglio 2005 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica
Sicurezza (doc. 1): provvedimento quest'ultimo impugnato con ricorso al TAR (RG 3119/2008).
1 Esponeva che con ulteriore provvedimento del 7 novembre 2003 (doc. 2) il Ministero dell'Interno dispensava il ricorrente dal servizio per inabilità fisica (provvedimento poi – come più avanti allegato – riformato in data 13.09.2007, come da ordinanza Consiglio di Stato n. 4732/2007 con cui
è stato accolto l'appello ed annullato il provvedimento reso dal TAR n. 3002/2007); che, per effetto della comunicazione datata 7 novembre 2003 (collocamento a riposo per inabilità fisica), con atto
19 Aprile 2004, la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - comunicava all'Inpdap, e per conoscenza alla ragioneria provinciale dello Stato ed al ricorrente, che al ricorrente sarebbe stato erogato il trattamento provvisorio di pensione di euro annui lordi 9.341,40 a decorrere dal 7 novembre 2003 (doc. 3).
Specificava che l'INPDAP con nota del 22 settembre 2005 comunicava l'interruzione dell'erogazione del trattamento pensionistico a far data dal mese di novembre 2005 in quanto l'accertamento dell'inabilità del ricorrente (2001- 2003) sarebbe avvenuto in un arco temporale che il Ministero dell'Interno aveva considerato privo di effetti (nota del 20.07.2005).
Aggiungeva che, con provvedimento del Consiglio di Stato ordinanza numero 4732 del 2007 del 13 settembre 2007, veniva sospeso il provvedimento di revoca del decreto di dispensa dal servizio per inabilità fisica del 07.11.2003 (doc.5) e di conseguenza l'INPDAP ripristinava il trattamento pensionistico a decorrere dal giugno 2008 in seguito all'emissione dell'ordinanza del Consiglio di
Stato numero 674/2008 con la quale veniva riattivato il trattamento pensionistico in favore del ricorrente (doc.6).
Esponeva che pertanto dal novembre 2005 (data di interruzione del trattamento pensionistico) al giugno 2008 (data di riattivazione) il ricorrente non ha percepito alcuna somma.
Rappresentava che, con sentenza del TAR Lazio n. 5074/2018 pubblicata il 08.05.2018, veniva annullato il provvedimento del 20.07.2005, con cui era stato stabilito che il periodo 21.05.2001 –
06.11.2003 non era valido e veniva annullato il decreto del Ministero dell'Interno che aveva sospeso l'efficacia del provvedimento del 07.11.2003 (doc.7), essendo tale sentenza divenuta cosa giudicata.
Esponeva che, per effetto di tale decisione, con istanza del 28.09.2022, il ricorrente, per il tramite dell'avv. Lepore e avv. Iaccarino, chiedeva all' di provvedere al pagamento delle somme CP_1 maturate e non riscosse dal novembre 2005 al giugno 2008, oltre interessi e rivalutazione (doc.8); che, con nota del 28.10.2022, il Ministero dell'Interno prendeva atto della comunicazione del
28.09.2022 e chiedeva all'Ufficio di competenza la trasmissione del provvedimento emesso in esecuzione della sentenza (doc.9).
Esponeva che, con decreto del 7.12.2023, il Ministero dell'Interno dando esecuzione al provvedimento di cui sopra (sentenza n. TAR Lazio n. 5074/2018) riliquidava la prestazione di
2 pensione privilegiata richiesta in data 27.09.2023 e che, a seguito di sollecito, con pec del CP_ 17.05.2024, l' comunicava che si era dato esecuzione al decreto n. 125/2023 (doc. 11).
Deduceva che il decreto n. 125/2023 stabiliva di dover rideterminare la prestazione di pensione privilegiata 8^ categoria, già attribuita dal d.m. n. 504/2009, per effetto del riconoscimento ai fini giuridici, di quiescenza e previdenza del periodo di servizio di fatto prestato dal 21.05.2001 al
06.11.2003 e non, come tenta di far credere controparte con la trasmissione del prospetto allegato alla pec del 17.05.2024, il trattamento pensionistico di invalidità per effetto dell'annullamento del provvedimento del 20.07.2005, con cui era stato stabilito che il periodo 21.05.2001 – 06.11.2003 non era valido, nonché del decreto del Ministero dell'Interno che aveva sospeso l'efficacia del provvedimento del 07.11.2003.
Deduceva che, inoltre, dall'esame dell'allegato alla comunicazione del 17.05.2024, risultano pagate somme per il periodo del quale si discute (novembre 2005/giugno 2008) che in realtà non sono mai state erogate al ricorrente.
Esponeva che, a supporto di quanto sopra allegato, con prospetto del 21.06.2024 scaricato dal ricorrente tramite proprie credenziali, il medesimo ricorrente riceveva la somma di euro 32.760,05
(lorda 40.067,38) a titolo di pensione privilegiata (invalidità) la cui domanda veniva presentata nel settembre 2003 (doc. 12 - 13). CP_ Deduceva che l'importo erogato dall' non corrisponde quindi alle somme a titolo di arretrati di pensione di cui al trattamento pensionistico n. 11508879 dal novembre 2005 al giugno 2008 oggetto del presente giudizio.
Chiedeva “previo accertamento del diritto del ricorrente all'erogazione del trattamento pensionistico n. 11508879, condannare l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle somme a titolo di CP_1 arretrati di pensione di cui al trattamento pensionistico n. 11508879 a far data dal mese di novembre
2005 al maggio 2008 pari ad euro 29.031,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia…”.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore CP_1 della Corte dei Conti, la decadenza, la prescrizione, il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
Deve preliminarmente accertarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte di legittimità (Sez. U - , Ordinanza n. 9436 del 05/04/2023) ha affermato che in materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente
3 percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an"
e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario.
La Corte nella suddetta pronuncia ha affermato: “5. E' stato, altresì, precisato, in termini generali, che la Corte dei conti ha giurisdizione su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: v., ex plurimis, Cass., Sez. Un.,
23 febbraio 2021, n. 4854; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017,
n. 15058; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849).
6. Tuttavia, nel caso in esame, non è in discussione il riconoscimento in favore del dipendente pubblico del trattamento pensionistico ovvero il suo ammontare.”
Nella fattispecie in esame non è controversa la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione del pubblico dipendente e pertanto la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Il periodo lavorativo valido ai fini pensionistici è stato accertato in sede giurisdizionale con la sentenza n. 5074/2018 del TAR Lazio pubblicata il 8.5.2018 nella quale l' è resistente CP_1 costituito in giudizio (cfr. doc. in atti).
La suddetta sentenza ha accertato che il periodo lavorativo prestato dal ricorrente dal 21.5.2001 al
6.11.2003 è valido ai fini previdenziali.
L'eccezione di decadenza.
Tenuto conto che il ricorrente era tenuto a far valere il proprio diritto al pagamento dei ratei del trattamento pensionistico n. 11508879 maturati dal novembre 2005 al maggio 2008 a far data dal suddetto accertamento giurisdizionale, è maturata la decadenza prevista dall'art. 47 DPR 639 del
1970.
Il ricorrente ha infatti proposto il ricorso introduttivo della presente controversia solo in data
7.10.2024.
L'art. 47 DPR 639 del 1970 prevede:
4 “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito CP_2 per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai Controparte_3 loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte (Comma aggiunto dall'articolo 38, comma 1, lett. d), numero 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98).”
In materia di decadenza è opportuno per chiarezza espositiva riportare la motivazione dell'ordinanza della Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, n.27720 che afferma, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità, che solo la proposizione dell'azione giudiziaria evita la decadenza.
La Corte nella suddetta pronuncia afferma: “con l'unico motivo di ricorso, l' deduce la CP_1 violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come novellato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in L. n. 111 del 2011, in ragione del fatto che, in contrasto con Cass. SS.UU. n. 15352 del 2015,
Cass. n. 3580 del 2019 e Cass. n. 7756 del 2016, la sentenza impugnata ha ritenuto non soggetta ad alcun termine decadenziale la domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia già in godimento al momento dell'entrata in vigore della citata disposizione;
il motivo è fondato e va accolto;
5 questa Corte di Cassazione ha ormai consolidato l'orientamento secondo il quale anche alla fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico, già riconosciuto alla data di entrata in vigore dell'art. 38 cit., va applicato il termine decadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione (Cass. n. 123 del 2022; Cass. n. 17430 del
2021; Cass. n. 28416 del 2020; Cass. nn. 3580 del 2019 e 29754 del 2019; 16661 del 2018; Cass. n.
7756 del 2016), con ciò ribadendo i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa
Corte con la sentenza n. 15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV); il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione. La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza;
si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa;
si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014): inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque - secondo i principi generali in materia di decadenza - il solo atto che possa impedire la decadenza;
il D.L. n. 98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 il comma 2 per cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non
6 liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni";
l'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile;
l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta;
può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale;
la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi su estesi ed il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione affinché esamini la fattispecie alla luce dei principi sopra esposti e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità.”
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato che il trattamento pensionistico n. 11508879, già in godimento, non era stato erogato dal novembre 2005 al giugno 2008.
Posto che, solo a fronte dell'accertamento del periodo lavorativo valido ai fini pensionistici effettuato nella suddetta sentenza n. 5074/2018 del TAR Lazio, il ricorrente poteva proporre l'azione giurisdizionale diretta alla condanna dell' al pagamento dei ratei pensionistici nella CP_1 misura dovuta, deve accertarsi che è maturata la decadenza prevista dall'ultimo comma dell'art. 47
DPR 639 del 1970.
Il ricorso giurisdizionale introduttivo della presente controversia è stato infatti depositato in data
7.10.2024.
7 Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla deve statuirsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso essendo maturata la decadenza prevista dall'ultimo comma dell'art. 47 DPR 639 del 1970;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso il 08.11.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
8