Sentenza 2 maggio 2026
Decreto presidenziale 5 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/05/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00603/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo IA, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
Commissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ufficio -Commissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione n. -OMISSIS- del 26 aprile 2026, adottata dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 129 c.p.a.
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 2 maggio 2026 il dott. BE SA MO e uditi l’avv. Salvadori per la parte ricorrente e l’avv. Miele per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. I fatti di causa e il provvedimento impugnato .
1.1. Con ricorso notificato il 29 aprile 2026 e depositato in pari data, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il verbale di deliberazione della Sottocommissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 26 aprile 2026 con cui è stata disposta l’esclusione della sua candidatura a consigliere comunale in occasione delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di -OMISSIS-, comune di -OMISSIS-; elezioni che si terranno il 24 e 25 maggio 2026.
1.2. A carico del ricorrente, la Sottocommissione elettorale ha rilevato la sussistenza della causa di incandidabilità prevista dall’art. 56 del d. lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in quanto, diversamente da quanto dichiarato dall’interessato nella dichiarazione di accettazione della candidatura, è risultato che il medesimo ricopriva (sia alla data di presentazione della candidatura sia al momento della deliberazione di non ammissione) la carica di consigliere comunale presso il Comune di -OMISSIS-, come attestato dal sindaco di detto Comune con comunicazione inviata via pec alla Sottocommissione elettorale in data 26 aprile 2026.
1.3. Più precisamente, i fatti che hanno condotto all’adozione del provvedimento impugnato, per come emergono dalla documentazione prodotta in atti, possono essere così riepilogati:
- in relazione alle date di svolgimento della competizione elettorale, il termine di legge per la presentazione delle candidature scadeva alle ore 12:00 del 25 aprile 2026, ex art. 28 comma 8 D.P.R. n. 570 del 1960;
- il ricorrente sottoscriveva in data 23 aprile 2026 la dichiarazione di accettazione della propria candidatura nella lista “-OMISSIS-” ; nella dichiarazione, il ricorrente autocertificava, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non trovarsi in alcuna situazione ostativa alla candidatura, e in particolare “di non essere consigliere in carica di altro Comune”;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura del ricorrente era presentata alla Segreteria del Comune, unitamente a quella degli altri candidati nella medesima lista, alle ore 12,00 del 25 aprile 2026;
- alla luce della dichiarazione del ricorrente, la Sottocommissione Elettorale, all’esito delle operazioni preliminari di verifica dell’ammissibilità delle candidature, ammetteva la candidatura del sig. -OMISSIS- con deliberazione n. 263 del 25 aprile 2026;
- peraltro, nella mattinata del giorno successivo, 26 aprile 2026, il Sindaco del Comune di -OMISSIS- rappresentava informalmente alla Prefettura di IA che il sig. -OMISSIS- era invece consigliere comunale in carica presso il predetto Comune di -OMISSIS-;
- la Sottocommissione Elettorale fissava una nuova seduta per le ore 19:00 di quello stesso giorno, al fine di verificare la sussistenza o meno della causa di incandidabilità di cui all’art. 56 del TUEL;
- nelle more della seduta, alle ore 20:25 del 26 aprile 2026, perveniva la comunicazione via pec del sindaco di -OMISSIS- che confermava che “alla data odierna non risultano presentate a questo Ente dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del dott. -OMISSIS-, consigliere comunale tutt’ora in carica presso questo Comune” :
- alla luce di tale riscontro, la Sottocommissione Elettorale disponeva quindi di non ammettere il sig. -OMISSIS- alla competizione elettorale e di trasmettere copia degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in relazione alle dichiarazioni rese dall’interessato in seno al procedimento elettorale.
2. Il ricorso .
2.1. A fondamento del ricorso, il ricorrente ha premesso di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale presso il Comune di -OMISSIS- in data 24 aprile 2026, proprio al fine di rimuovere la causa di incandidabilità di cui all’art. 56 del TUEL; tali dimissioni, redatte e sottoscritte in data 24 aprile 2026, sono state successivamente trasmesse al Comune di -OMISSIS- con pec del 27 aprile 2026 e depositate presso l’Ufficio Protocollo del medesimo Comune in data 28 aprile 2026.
2.2. Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto quattro motivi di ricorso, i primi due formulati in via principale, e gli altri due in via subordinata; i motivi possono essere così sintetizzati:
1-2) con i primi due motivi, che per l’intima connessione possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente ha dedotto vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 56 del d. lgs. n. 267 del 2000, del principio del favor partecipationis e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, nonché vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti di fatto:
- secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe adottato un’interpretazione eccessivamente formalistica dell’art. 56 del TUEL, attribuendo un rilievo determinante soltanto alle date (del 27 e 28 aprile 2026) di avvenuta trasmissione e protocollazione della dichiarazione di dimissioni dalla carica di consigliere comunale di quel Comune, anziché a quella di effettiva sottoscrizione di tale dichiarazione (24 aprile 2026);
- l’effetto di rimozione della causa di incandidabilità anderebbe invece ricollegato soltanto a quest’ultima data, coeva a quella di presentazione della candidatura e antecedente a quella di scadenza del termine di legge;
- ogni diversa interpretazione sarebbe contraria al principio del favor partecipationis e alla ratio dell’art. 56 del TUEL di impedire il cumulo di cariche di consigliere comunale in Comuni diversi, considerato che già alla data del 24 aprile 2026 doveva ritenersi manifestata la volontà inequivoca del ricorrente di dismettere la carica incompatibile con la candidatura;
- sarebbe anche sproporzionata e ingiustificata la decisione della Sottocommissione Elettorale di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, attesa l’insussistenza di una dichiarazione falsa o mendace del ricorrente;
3-4) con il terzo e il quarto motivo, anch’essi intimamente connessi, il ricorrente ha dedotto in via subordinata ulteriori vizi di illegittimità del provvedimento impugnato, sotto diversi profili:
- secondo il ricorrente, quand’anche si volesse accogliere la tesi secondo cui le dimissioni dalla carica di consigliere comunale produrrebbero i propri effetti soltanto dalla data di presentazione e di avvenuta protocollazione, la causa di incompatibilità sarebbe comunque cessata il 27 aprile 2026, quindi prima della pubblicazione delle liste e prima della conoscibilità della candidatura da parte dei cittadini elettori, sicchè la ratio sottesa all’art. 56 del TUEL di impedire il cumulo della cariche sarebbe stata comunque rispettata;
- né sussisterebbe alcun interesse pubblico all’esclusione della candidatura del ricorrente, dal momento che la integrazione del requisito, per quanto avvenuta tardivamente, non sarebbe idonea ad influire in alcun modo sulla competizione elettorale, visto che, allo stato, il ricorrente non ha ancora svolto alcuna campagna elettorale, i due Comuni sono distanti circa 100 km l’uno dall’altro, e le elezioni nei due Comuni si svolgeranno contestualmente, per cui non vi sarebbe alcuna possibile sovrapposizione di carica qualora il ricorrente fosse eletto in tutti e due i Comuni.
3. Svolgimento del processo .
3.1. Per resistere al ricorso si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura di IA, la Commissione Elettorale di IA e la -OMISSIS- Sottocommissione Elettorale di -OMISSIS-, depositando gli atti del procedimento elettorale e memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
3.2. All’udienza pubblica del 2 maggio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Decisione .
Il ricorso è infondato.
4.1. L’art. 56 comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) dispone che “I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale” .
L’art. 60 comma 1 n. 12) dello stesso TUEL prevede, a sua volta, che “Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: (…) 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione” .
Le norme appena citate rispondono entrambe ad una duplice finalità: da un lato, garantire la correttezza e la trasparenza della competizione elettorale, impedendo che un candidato possa utilizzare la propria visibilità e il proprio ruolo istituzionale in un ente per trarne vantaggi nella competizione elettorale presso altro ente; dall’altro, assicurare, attraverso il divieto di cumulo degli incarichi, la serietà e la continuità del mandato elettivo, imponendo a chi ne sia investito l’obbligo di perseguire in via esclusiva gli interessi della comunità rappresentata fino a quando non abbia reciso il legame instaurato con la sua elezione, ad esempio attraverso le dimissioni (cfr. sul punto Cassazione Civile, Sez. I, n. 11894 del 20 maggio 2006 e sentenza della Corte Costituzionale 2 marzo 1991, n. 97).
Considerate le finalità perseguite dal legislatore, si tratta, al di là del nomen (“ineleggibilità”) utilizzato nell’art. 60 comma 3 del TUEL, di un requisito di candidabilità, e in quanto tale deve sussistere al momento della presentazione della candidatura, ai fini della validità della stessa. Ne consegue la necessità che le dimissioni dalla carica elettiva siano presentate prima della presentazione della lista dei candidati nella quale è compreso il consigliere comunale dimissionario (cfr. di recente, TAR Salerno, Sez. I, 28 aprile 2026, n. 786).
4.2. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale e provinciale sono disciplinate dall’art. 38 comma 8 del TUEL, il quale prevede che le dimissioni , “indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegate con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni” .
4.3. Nel caso di specie, il termine di presentazione delle candidature è scaduto alle ore 12.00 del giorno 25 aprile 2026.
Il ricorrente ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione della propria candidatura in data 23 aprile 2026, dichiarando “di non essere consigliere in carica in altro comune” .
In realtà, a quella data egli era ancora consigliere in carica presso il Comune di -OMISSIS-; infatti, le dimissioni da tale carica sono state trasmesse dal ricorrente al Comune soltanto con pec del 27 aprile 2026 e depositate personalmente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente il successivo 28 aprile 2026, e ivi protocollate in pari data.
Le dimissioni sono quindi intervenute successivamente sia alla data di sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura (23 aprile 2026), sia alla data di presentazione della candidatura (25 aprile 2026), sia alla data di adozione del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla competizione elettorale (26 aprile 2026).
A nulla rileva l’annotazione della diversa data del “24 aprile 2026” apposta dal ricorrente in calce alla dichiarazione di dimissioni, in quanto priva di data certa e come tale inidonea a determinare la retrodatazione degli effetti giuridici delle dimissioni, il cui inizio è invece correlato dalla legge al requisito formale (e oggettivamente verificabile) della data di “presentazione” delle dimissioni e di “assunzione (delle stesse) al protocollo dell’ente”, individuabili nel caso di specie, come detto, nei giorni 27 e 28 aprile 2026.
4.4. Correttamente, pertanto, la Sottocommissione Elettorale ha rilevato l’assenza di un requisito di candidabilità e disposto l’esclusione della candidatura del ricorrente, dopo aver conseguito dal sindaco di -OMISSIS- l’attestazione formale che, alla data del 26 aprile 2026, l’interessato continuava a risultare “tutt’ora in carica presso questo Comune” come consigliere comunale, in assenza di dimissioni (a quella data non ancora presentate).
4.5. Altrettanto correttamente – e doverosamente – la Sottocommissione Elettorale ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in relazione ai profili di mendacio e di falsità astrattamente rinvenibili nella dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato il 23 aprile 2026 ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 “di non trovarsi in una delle seguenti condizioni ostative alla candidatura: (…) di non essere consigliere in carica in altro Comune”.
4.6. Alla stregua di tali considerazioni, le censure dedotte con i primi due motivi vanno respinte perché infondate.
4.7. Infondate, e per gli stessi motivi, sono anche le altre due censure, dedotte dal ricorrente in via subordinata.
Venendo infatti in considerazione un requisito di candidabilità, attinente alla legittimità stessa della partecipazione alla competizione elettorale, è necessario che lo stesso sussista alla data di presentazione della candidatura, mentre è irrilevante che esso sia integrato in data successiva.
Né sarebbe consentito all’Amministrazione svolgere considerazioni di carattere discrezionale in ordine all’effettiva incidenza dell’integrazione postuma del requisito sul regolare svolgimento della competizione elettorale, dal momento che, in mancanza di un requisito di candidabilità, l’esclusione della candidatura costituisce, per legge, un atto dovuto.
Del resto, è lo stesso art. 60 comma 3 del TUEL che individua nel giorno fissato per la presentazione delle candidature lo spartiacque tra la rilevanza e l’irrilevanza della rimozione della causa di incandidabilità, precludendo alla Commissione Elettorale, e quindi anche al giudice amministrativo, ogni valutazione in merito.
5. Conclusioni .
5.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto.
5.2. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR RO, Presidente
BE SA MO, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| BE SA MO | UR RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.