TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/05/2026, n. 603
TAR
Sentenza 2 maggio 2026
>
CS
Decreto presidenziale 5 maggio 2026
>
CS
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    violazione e falsa applicazione dell'art. 56 del d. lgs. n. 267 del 2000, del principio del favor partecipationis e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti di fatto

    Il Tribunale ha ritenuto che il requisito di candidabilità debba sussistere al momento della presentazione della candidatura e che le dimissioni debbano essere presentate prima della presentazione della lista. Le dimissioni del ricorrente sono intervenute successivamente alla presentazione della candidatura e alla scadenza del termine.

  • Rigettato
    vizi di illegittimità del provvedimento impugnato (in via subordinata)

    Il Tribunale ha ribadito che si tratta di un requisito di candidabilità che deve sussistere alla data di presentazione della candidatura e che l'esclusione è un atto dovuto in assenza di tale requisito.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/05/2026, n. 603
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 603
    Data del deposito : 2 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo