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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexiesi c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6065/2020 pendente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. GUARNACCIA C.F._2
EL (C.F. ) C.F._3
APPELLANTI
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAJORANO Controparte_1 P.IVA_1
MA (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ); CP_2 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
N. 6065/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G .
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MAJORANO Controparte_3 P.IVA_2
MA (C.F. ); C.F._4
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. e , con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la sentenza n. 131/2020, con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, all'esito del giudizio recante R.G. 1319/18, ha rigettato ritenendole non provate le domande dagli stessi spiegate al fine di conseguire il risarcimento dei danni a persona subiti in Marigliano (NA) il 12/09/2017 alle ore 14,10 circa, alla Via Padre Pio, quando, mentre i predetti attraversavano la strada sulle strisce pedonali, erano stati investiti dall'autovettura Lancia Y, tg. ED527NG, il cui conducente, nel ripartire da una posizione di sosta, con una repentina manovra di retromarcia, provocava loro le lesioni di cui all'allegata documentazione medica. Chiedevano pertanto l'accoglimento dell'appello deducendo l'erronea ricostruzione della vicenda processuale, l'erronea lettura dei verbali di causa, l'erronea applicazione di ragioni di fatto e di diritto, la contraddittorietà dei motivi della decisione, la falsa applicazione di legge ed i vizi di motivazione della sentenza in quanto il Giudice di Pace, in prima udienza, a seguito dell'articolazione dei mezzi istruttori a verbale di udienza da parte degli attori aveva disposto il rinvio ai sensi dell'art. 320 c.p.c. all'udienza del 23.11.2018. Rappresentavano che, non essendo comparsi gli attori a tale udienza, il Giudice aveva poi disposto rinvio ai sensi dell'art. 321 c.p.c. all'udienza del 26.06.2019, nel corso della quale, pur essendo stata richiesta dagli attori la
N. 6065/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . revoca della precedente ordinanza e l'ammissione delle prove articolate in citazione ed a verbale, il
Giudice aveva riservato la causa in decisione. Chiedevano, dunque, in conclusione di dichiarare ammissibile e procedibile la domanda, di riconoscere la rimessione in istruttoria con i mezzi articolati ed accogliere la domanda dichiarando l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura
Lancia Y, TG. ED527NG, di proprietà di CP_2
3.1. Sebbene ritualmente citato, non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. CP_2
3.2. La compagnia si è costituita nel presente grado di giudizio ed ha Controparte_1 eccepito la nullità del gravame e l'infondatezza dello stesso;
rappresentava ancora l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 148, comma III, Codice delle Assicurazioni Private ed insisteva per il rigetto della domanda. Da ultimo, ha chiesto l'estromissione dal giudizio in considerazione dell'intervento dell Controparte_4
[...
. Con atto di intervento dell'08.09.2025 è intervenuta nel presente giudizio la società CP_3
la quale ha rappresentato il trasferimento totale del portafoglio assicurativo, mediante il
[...] conferimento in natura del ramo d'azione, con autorizzazione da parte dell'IVASS (provv. Del
09.12.2024, prot.
4. L'appello dev'essere dichiarato inammissibile per l'impossibilità da parte del Tribunale di procedere all'esame di fondatezza delle censure in esso spiegate (cfr. Cass., ord. n. 20849/2021; più recentemente, Cass. ord. 22.10.2024, n. 27362).
Deve rilevarsi che in atti non è presente la copia integrale della sentenza impugnata, non essendo la stessa stata depositata né dagli appellanti né dall'appellata né dalla parte intervenuta.
Sul punto, deve evidenziarsi che l'art. 347, comma II, c.p.c. prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo una copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva a tale scopo fissata. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude in astratto al
Giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti di causa, lo stesso abbia elementi sufficienti (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 27536/2013).
Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 348 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge
353/1990, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata,
N. 6065/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi. Ne deriva che la mancanza agli atti del giudizio di seconde cure della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria dell'improcedibilità, né consente la rimessione in termine della parte per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo istruttorio onde consentirne l'acquisizione, imponendo al Giudice d'appello l'assunzione di una decisione nel merito se possibile sulla base degli atti ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità, per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 27362/2024; Cass. n. 12751/2021; Cass. n.
14883/2019; Cass. n. 23713/2016; Cass. n.10751/2015; Cass. n. 11352/2010; Cass. n. 238/2010).
L'inammissibilità consegue all'assenza di elementi e/o ulteriori allegazioni che possano consentire l'esame dei motivi di appello.
Neppure l'acquisizione del fascicolo di primo grado è valsa a consentire la piena conoscibilità della decisione impugnata, di cui è trascritta, salva la parte dispositiva, un'unica frase della motivazione nell'atto di appello – dal momento che la sentenza gravata non è presente in detto fascicolo, né nel fascicolo telematico né stata prodotta dall'appellata.
Peraltro, pur essendo stato acquisito il fascicolo di prime cure acquisito, non risulta possibile ricostruire compiutamente l'iter logico compiuto dal Giudice per sostenere la propria decisione e per valutare la fondatezza dei motivi di gravame articolati, specie tenuto conto dei motivi di appello articolati consistono anche nell'errata ricostruzione delle vicende processuali da parte del Giudice e sulla contraddittorietà della motivazione, che non emerge dagli atti di causa.
È principio pacifico nell'ipotesi di insufficienza degli elementi suddetti, quando neppure il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, che il Tribunale non possa che rilevare l' “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (cfr. Cass. n. 238/2010).
Pertanto, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile.
5. Tenuto conto delle ragioni dell'adottata decisione, ricorrono gravi ed eccezionali motivi, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, a mezzo della quale è stato affermato che devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed
N. 6065/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92, comma II,
c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Giudice di Parte_1 Parte_2
Pace di Marigliano, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di CP_2
b) dichiara inammissibile l'appello;
c) compensa integralmente le spese di lite;
d) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, iscritto all'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Nola, il 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 6065/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexiesi c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6065/2020 pendente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. GUARNACCIA C.F._2
EL (C.F. ) C.F._3
APPELLANTI
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAJORANO Controparte_1 P.IVA_1
MA (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ); CP_2 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
N. 6065/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G .
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MAJORANO Controparte_3 P.IVA_2
MA (C.F. ); C.F._4
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. e , con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la sentenza n. 131/2020, con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, all'esito del giudizio recante R.G. 1319/18, ha rigettato ritenendole non provate le domande dagli stessi spiegate al fine di conseguire il risarcimento dei danni a persona subiti in Marigliano (NA) il 12/09/2017 alle ore 14,10 circa, alla Via Padre Pio, quando, mentre i predetti attraversavano la strada sulle strisce pedonali, erano stati investiti dall'autovettura Lancia Y, tg. ED527NG, il cui conducente, nel ripartire da una posizione di sosta, con una repentina manovra di retromarcia, provocava loro le lesioni di cui all'allegata documentazione medica. Chiedevano pertanto l'accoglimento dell'appello deducendo l'erronea ricostruzione della vicenda processuale, l'erronea lettura dei verbali di causa, l'erronea applicazione di ragioni di fatto e di diritto, la contraddittorietà dei motivi della decisione, la falsa applicazione di legge ed i vizi di motivazione della sentenza in quanto il Giudice di Pace, in prima udienza, a seguito dell'articolazione dei mezzi istruttori a verbale di udienza da parte degli attori aveva disposto il rinvio ai sensi dell'art. 320 c.p.c. all'udienza del 23.11.2018. Rappresentavano che, non essendo comparsi gli attori a tale udienza, il Giudice aveva poi disposto rinvio ai sensi dell'art. 321 c.p.c. all'udienza del 26.06.2019, nel corso della quale, pur essendo stata richiesta dagli attori la
N. 6065/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . revoca della precedente ordinanza e l'ammissione delle prove articolate in citazione ed a verbale, il
Giudice aveva riservato la causa in decisione. Chiedevano, dunque, in conclusione di dichiarare ammissibile e procedibile la domanda, di riconoscere la rimessione in istruttoria con i mezzi articolati ed accogliere la domanda dichiarando l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura
Lancia Y, TG. ED527NG, di proprietà di CP_2
3.1. Sebbene ritualmente citato, non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. CP_2
3.2. La compagnia si è costituita nel presente grado di giudizio ed ha Controparte_1 eccepito la nullità del gravame e l'infondatezza dello stesso;
rappresentava ancora l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 148, comma III, Codice delle Assicurazioni Private ed insisteva per il rigetto della domanda. Da ultimo, ha chiesto l'estromissione dal giudizio in considerazione dell'intervento dell Controparte_4
[...
. Con atto di intervento dell'08.09.2025 è intervenuta nel presente giudizio la società CP_3
la quale ha rappresentato il trasferimento totale del portafoglio assicurativo, mediante il
[...] conferimento in natura del ramo d'azione, con autorizzazione da parte dell'IVASS (provv. Del
09.12.2024, prot.
4. L'appello dev'essere dichiarato inammissibile per l'impossibilità da parte del Tribunale di procedere all'esame di fondatezza delle censure in esso spiegate (cfr. Cass., ord. n. 20849/2021; più recentemente, Cass. ord. 22.10.2024, n. 27362).
Deve rilevarsi che in atti non è presente la copia integrale della sentenza impugnata, non essendo la stessa stata depositata né dagli appellanti né dall'appellata né dalla parte intervenuta.
Sul punto, deve evidenziarsi che l'art. 347, comma II, c.p.c. prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo una copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva a tale scopo fissata. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude in astratto al
Giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti di causa, lo stesso abbia elementi sufficienti (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 27536/2013).
Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 348 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge
353/1990, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata,
N. 6065/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi. Ne deriva che la mancanza agli atti del giudizio di seconde cure della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria dell'improcedibilità, né consente la rimessione in termine della parte per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo istruttorio onde consentirne l'acquisizione, imponendo al Giudice d'appello l'assunzione di una decisione nel merito se possibile sulla base degli atti ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità, per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 27362/2024; Cass. n. 12751/2021; Cass. n.
14883/2019; Cass. n. 23713/2016; Cass. n.10751/2015; Cass. n. 11352/2010; Cass. n. 238/2010).
L'inammissibilità consegue all'assenza di elementi e/o ulteriori allegazioni che possano consentire l'esame dei motivi di appello.
Neppure l'acquisizione del fascicolo di primo grado è valsa a consentire la piena conoscibilità della decisione impugnata, di cui è trascritta, salva la parte dispositiva, un'unica frase della motivazione nell'atto di appello – dal momento che la sentenza gravata non è presente in detto fascicolo, né nel fascicolo telematico né stata prodotta dall'appellata.
Peraltro, pur essendo stato acquisito il fascicolo di prime cure acquisito, non risulta possibile ricostruire compiutamente l'iter logico compiuto dal Giudice per sostenere la propria decisione e per valutare la fondatezza dei motivi di gravame articolati, specie tenuto conto dei motivi di appello articolati consistono anche nell'errata ricostruzione delle vicende processuali da parte del Giudice e sulla contraddittorietà della motivazione, che non emerge dagli atti di causa.
È principio pacifico nell'ipotesi di insufficienza degli elementi suddetti, quando neppure il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, che il Tribunale non possa che rilevare l' “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (cfr. Cass. n. 238/2010).
Pertanto, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile.
5. Tenuto conto delle ragioni dell'adottata decisione, ricorrono gravi ed eccezionali motivi, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, a mezzo della quale è stato affermato che devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed
N. 6065/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92, comma II,
c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Giudice di Parte_1 Parte_2
Pace di Marigliano, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di CP_2
b) dichiara inammissibile l'appello;
c) compensa integralmente le spese di lite;
d) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, iscritto all'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Nola, il 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 6065/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G .