Art. 5. (Pensione di invalidita') 1. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, per infermita' o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). 2. Il diritto alla pensione di invalidita' sussiste anche quando l'infermita' o il difetto fisico o mentale invalidante preesistano al rapporto previdenziale, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa. 3. La misura della pensione di invalidita' e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, ferma restando la misura del minimo della pensione prevista dall'articolo 2, comma 4. 4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni di invalidita' che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita', e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio. 5. Il pensionato per invalidita' che abbia continuato l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita', puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidita'.
Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 18/05/2006 n. 69 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 18 maggio 2006
[…] dell\'articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir. Tale conclusione e\' ulteriormente suffragata dalla considerazione che l\'articolo 12, comma 5, della Legge 414/1991, nell\'escludere il contributo integrativo dalla base imponibile IRPEF, richiama unicamente il precedente comma 1 e non anche il comma 3, che prevede il contributo integrativo minimo.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 631Provvedimento: […] 1.1 Con ricorso depositato il 16/09/2021 Parte_1 dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla fase amministrativa in seno al procedimento per il riconoscimento della chiesta provvidenza (assegno mensile ai sensi e per gli effetti di cui agli art 5 e 6 Legge 30/12/1991 n.414), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Accertare e dichiarare che la capacità di esercizio della professione del ricorrente è ridotta in modo continuativo a meno di un terzo”, fin dal giorno della presentazione della domanda, o in subordine dalla diversa data che venisse accertata in corso di causa, ai fini e per gli effetti di cui agli art 5 e 6Leggi di più...
- assistenza obbligatoria·
- soccombenza·
- interessi legali·
- CTU·
- requisito sanitario·
- rivalutazione monetaria·
- spese di giudizio·
- art. 5 e 6 Legge 414/1991·
- riconoscimento provvidenze