TAR Potenza, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 16
TAR
Sentenza 8 gennaio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza breve 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione dell’art. 101 d.lgs. n. 50 del 2016 nonché dell’art. 12, ultimo comma del disciplinare. Violazione dell’art. 5 (principio di buona fede e di tutela dell’affidamento), dell’art. 10 (principio di tassatività delle cause d’esclusione e di massima partecipazione) e dell’art. 1 (principio del risultato). violazione dell’art. 20 del disciplinare di gara. Error in procedendo

    Il Collegio ha ritenuto che l'errore non fosse immediatamente rilevabile né emendabile secondo i criteri giurisprudenziali consolidati. Ha specificato che l'esegesi ricostruttiva della volontà negoziale non può estendersi a una considerazione sistematica di elementi esterni all'offerta, trascendendo in una ricostruzione logico-deduttiva non coerente con i canoni di 'immediata evidenza' e 'pura materialità'. Nel caso di specie, per sanare l'offerta, sarebbe stato necessario un apporto chiarificatore esterno e un'indagine ricostruttiva della volontà negoziale, configurando un'inammissibile integrazione postuma dell'offerta e violando i principi di par condicio e autoresponsabilità. Inoltre, la lex specialis, sia nel modulo di offerta economica che nel disciplinare, faceva riferimento esplicito al fabbisogno e all'importo triennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 16
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 16
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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