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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/10/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1944/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RB Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 22.07.2025, da
1) Parte_1
nata UI (Panama) il 07.03.1997
cittadinoa: panamense ed ecuadoriana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. COSETTA ORTOLANI del foro di Milano
e
2) Controparte_1
1 nato Lima (Perù) il 13.02.1995
cittadino: Cod. Fisc. CP_2 C.F._2
residente in [...] Corso Roma n. 78
con l'Avv. ROBERTO MAURO
premesso che:
- con ricorso su domanda congiunta ex artt. 316/337 ter e seguenti cod. civ. e art. 473 bis.51 c.p.c., per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale la sig.ra Parte_1
ed il sig. della minore
[...] Controparte_1 Persona_1
C.F.: , nata a [...] il [...], di anni 10, con
[...] C.F._3 cittadinanza ecuadoregna e peruviana, studentessa, residente con la madre in via Roccolo n. 19, San
Fermo della Battaglia (CO)
chiedevano la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
Persona_1 letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire il recepimento da parte del Tribunale dei seguenti accordi:
1) La figlia minore viene affidata secondo il principio dell'affido condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale manterrà la propria residenza.
3) , verserà a a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 400,00, che sarà versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal giorno 5 del mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al luglio 2025 (prima rivalutazione 5 luglio 2026).
4) terrà altresì a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative Controparte_1 alla figlia secondo le il Protocollo del Tribunale di Como per le spese extra assegno approvate dal
Tribunale di Como in data 24.05.2018 e qui di seguito riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se
2 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione, o altro mezzo equipollente) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 3 Le spese di mensa scolastica vanno incluse tra le spese sub c) in quanto il minore frequenta scuola
a tempo pieno con obbligo di permanenza pomeridiana per svolgimento di attività curriculare.
Per_ 5) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia , nel rispetto dei desideri e delle esigenze della bambina, secondo il seguente calendario di frequentazione:
- due fine settimana alterni al mese, dal venerdì sera dopo le 18,30 sino alle ore 20.00 della domenica sera;
- il padre potrà inoltre trascorrere con la figlia, ad anni alterni, o il Natale o il Capodanno (dal
24 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre, e viceversa l'anno successivo), sempre ad anni alterni la settimana pasquale, così come verranno alternate le festività nazionali e i "ponti”;
Per_
- nel periodo delle vacanze estive coincidenti con la chiusura delle scuole, trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive, fermo restando che i periodi di ferie dovranno concordarsi di anno in anno entro il giorno 15 di maggio. Quando la bambina sarà con uno dei genitori, l'altro dovrà sempre essere informato del luogo in cui si trovano ed entrambi dovranno avere in qualsiasi momento la possibilità di tenersi in contatto telefonicamente. Anche gli spostamenti che comportino l'allontanamento dal luogo prefissato per un tempo superiore alle 24 ore dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore;
- in ogni caso, i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque devono essere sempre informati del luogo in cui si trova la minore nonché degli eventuali spostamenti in altre località.
6) Spese di lite compensate fra le parti.
*******
Le parti dichiaravano espressamente ex art. 473-bis.51, comma 2° di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma citata, impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale.
Sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
4 Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 29.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa RB Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RB Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 22.07.2025, da
1) Parte_1
nata UI (Panama) il 07.03.1997
cittadinoa: panamense ed ecuadoriana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. COSETTA ORTOLANI del foro di Milano
e
2) Controparte_1
1 nato Lima (Perù) il 13.02.1995
cittadino: Cod. Fisc. CP_2 C.F._2
residente in [...] Corso Roma n. 78
con l'Avv. ROBERTO MAURO
premesso che:
- con ricorso su domanda congiunta ex artt. 316/337 ter e seguenti cod. civ. e art. 473 bis.51 c.p.c., per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale la sig.ra Parte_1
ed il sig. della minore
[...] Controparte_1 Persona_1
C.F.: , nata a [...] il [...], di anni 10, con
[...] C.F._3 cittadinanza ecuadoregna e peruviana, studentessa, residente con la madre in via Roccolo n. 19, San
Fermo della Battaglia (CO)
chiedevano la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
Persona_1 letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire il recepimento da parte del Tribunale dei seguenti accordi:
1) La figlia minore viene affidata secondo il principio dell'affido condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale manterrà la propria residenza.
3) , verserà a a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 400,00, che sarà versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal giorno 5 del mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al luglio 2025 (prima rivalutazione 5 luglio 2026).
4) terrà altresì a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative Controparte_1 alla figlia secondo le il Protocollo del Tribunale di Como per le spese extra assegno approvate dal
Tribunale di Como in data 24.05.2018 e qui di seguito riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se
2 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione, o altro mezzo equipollente) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 3 Le spese di mensa scolastica vanno incluse tra le spese sub c) in quanto il minore frequenta scuola
a tempo pieno con obbligo di permanenza pomeridiana per svolgimento di attività curriculare.
Per_ 5) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia , nel rispetto dei desideri e delle esigenze della bambina, secondo il seguente calendario di frequentazione:
- due fine settimana alterni al mese, dal venerdì sera dopo le 18,30 sino alle ore 20.00 della domenica sera;
- il padre potrà inoltre trascorrere con la figlia, ad anni alterni, o il Natale o il Capodanno (dal
24 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre, e viceversa l'anno successivo), sempre ad anni alterni la settimana pasquale, così come verranno alternate le festività nazionali e i "ponti”;
Per_
- nel periodo delle vacanze estive coincidenti con la chiusura delle scuole, trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive, fermo restando che i periodi di ferie dovranno concordarsi di anno in anno entro il giorno 15 di maggio. Quando la bambina sarà con uno dei genitori, l'altro dovrà sempre essere informato del luogo in cui si trovano ed entrambi dovranno avere in qualsiasi momento la possibilità di tenersi in contatto telefonicamente. Anche gli spostamenti che comportino l'allontanamento dal luogo prefissato per un tempo superiore alle 24 ore dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore;
- in ogni caso, i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque devono essere sempre informati del luogo in cui si trova la minore nonché degli eventuali spostamenti in altre località.
6) Spese di lite compensate fra le parti.
*******
Le parti dichiaravano espressamente ex art. 473-bis.51, comma 2° di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma citata, impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale.
Sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
4 Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 29.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa RB Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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