Ordinanza presidenziale 21 marzo 2020
Sentenza 27 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 27/10/2021, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2021
N. 01286/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00616/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 616 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IE NE, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, elettivamente domiciliato in Venezia, S. Marco, 4091;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
del provvedimento del Comune di Venezia, di reiezione della domanda di condono; del parere dell’11.7.2007 della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;
quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 2.3.2012:
del provvedimento del Comune di Venezia, di demolizione di manufatto abusivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 ottobre 2021, tenutasi ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, proprietario di un immobile in Venezia Pellestrina, in data 30 giugno 1986, ha presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi degli artt. 31 e ss., l. n. 47/85, per un manufatto in lamiera ad uso ripostiglio realizzato quale pertinenza nell'area scoperta, in sestiere Scarpa, fg. 7, mapp. 445, cui ha fatto seguito, in data 10.2.94, la presentazione, su richiesta dell’amministrazione, di ulteriore documentazione integrativa.
Con nota prot. 2007/540078 del 27.12.07, l’Amministrazione comunale ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, richiamando il parere negativo della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, datato 20 settembre 2007.
Nonostante le osservazioni presentate dall’odierno ricorrente in data 24.1.08, con provvedimento datato 17 dicembre 2008, il Comune resistente ha respinto la domanda del ricorrente, richiamando il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia e ritenendo non accoglibili le osservazioni predette.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, quindi, parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 3 marzo 2009, chiedendone l’annullamento e deducendo:
1. la violazione dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, non essendo state portate all’attenzione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, le osservazioni del ricorrente, che riguardavano specificamente il relativo parere;
2. l’illegittimità del diniego per essere medio tempore maturato il silenzio-assenso, per decorso dei 24 mesi, previsto dall’art. 35, l. n. 47/85;
3. il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, il Comune essendosi limitato a richiamare il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia a sua volta privo di adeguata motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Successivamente, previa comunicazione di avvio del procedimento, in data 18.3.2009, con provvedimento prot. 513170 del 7 dicembre 2011, il Comune resistente ha ordinato la demolizione del manufatto in questione, richiamando, in motivazione, l’art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, laddove prevede che <<in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4>>.
Avverso il suddetto ordine di demolizione il ricorrente ha depositato, in data 2 marzo 2012, ricorso per motivi aggiunti contestando:
1. l’illegittimità derivata del provvedimento avendo la demolizione quale presupposto il diniego di condono edilizio impugnato con il ricorso introduttivo;
2. il riferimento, nel provvedimento impugnato, all’art. 167, d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto all’epoca della realizzazione del manufatto non sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica.
In data 23 ottobre 2017, a seguito di richiesta, da parte del ricorrente, di riesame del diniego di sanatoria, il Comune ha confermato il diniego.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato del 19 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul ricorso principale.
1.1. In via preliminare.
Il Comune resistente, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.
Come accennato nella parte in fatto che precede, infatti, il Comune di Venezia, in data 23 ottobre 2017, ha emesso un nuovo provvedimento di diniego, a seguito di istanza di riesame presentata da parte ricorrente, atto da considerarsi non meramente confermativo e che non è stato tempestivamente impugnato da parte ricorrente, né con motivi aggiunti né autonomamente.
Al riguardo, si rammenta l’insegnamento secondo il quale <<un provvedimento è meramente confermativo nel caso in cui venga ribadita la decisione assunta nell'atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; mentre è di conferma (in senso proprio) qualora l'Amministrazione proceda ad un riesame della precedente decisione, attraverso una nuova valutazione degli elementi di fatto acquisiti (ovvero, l'acquisizione di nuovi elementi), o, ancora, mediante rinnovata ponderazione de gli interessi coinvolti (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2447, 6 aprile 2020, n. 2260, 8 novembre 2019, n. 7655, 11 ottobre 2019, n. 6916, 27 novembre 2017, n. 5547; Sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7230; Sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6984). La distinzione fra "conferma" ed "atto meramente confermativo", quindi, si atteggia nel senso che solo la prima - e non il secondo - va a sostituire l'atto confermato, con improcedibilità del ricorso proposto contro di esso: il criterio distintivo dovendo ravvisarsi nella circostanza per cui: - se la conferma è emessa dopo una nuova considerazione della fattispecie concreta, e in particolare dopo una nuova istruttoria; - diversamente, l'atto meramente confermativo non fa che ripetere la precedente volontà dell'Amministrazione, che come tale non viene toccata (Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2020 n. 2035). Di conseguenza, solo nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento; e, all'esito di questo, un nuovo provvedimento, sia pure di contenuto identico al precedente, che si sostituisce ad esso>> (in tal senso, ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 12 giugno 2020, n. 3746).
Nel caso di specie, il Comune di Venezia, con il provvedimento 23 ottobre 2017, prot. n. 508351/2017, nel confermare il precedente diniego, ha effettuato una nuova e autonoma rivalutazione della situazione in fatto e diritto.
In particolare, l’Ente resistente ha motivato il nuovo provvedimento dando conto del fatto che:
- in data 30/06/1986 è stata presentata la domanda di condono edilizio n. 13856/0/V per la definizione degli illeciti, relativi all'immobile sito in isola di Pellestrina civ. 1023/E Venezia, riguardanti la costruzione di un manufatto in lamiera ad uso ripostiglio su scoperto di pertinenza;
- l'edificio ricade all'interno del vincolo paesaggistico - ecosistema laguna veneziana commissione provinciale seduta del 04/07/1984 recepito con D.M. 01/08/1985 (Galasso) - D.Lgs.42/2004 artt. 142 e 157 - e del D.M.26/03/1956 "Isola di Pellestrina";
- l'art. 32, comma l, l. n. 47/1985, subordina il rilascio del titolo edilizio in sanatoria al parere favorevole da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso;
- per l'immobile oggetto di condono sono stati espressi più volte pareri in merito all'opera realizzata da parte dell'organo competente in materia di tutela paesaggistica e da ultimo in data 11/09/2007 la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, nella seduta n. 15/07, con parere n. 7/3065, ha espresso parere contrario, considerando che l'immobile oggetto della sanatoria deve essere valutato così come realizzato e non con future opere di adeguamento.
Da quanto sopra emerge come il Comune non si sia meramente limitato a richiamare il precedente provvedimento di diniego, ma abbia riesaminato la fattispecie, in fatto e in diritto, confermando la soluzione previamente adottata.
Del resto, è lo stesso difensore di parte resistente, nella memoria del 21 settembre 2021, a sottolineare che <<il diniego di riesame non aveva natura confermativa ed era quindi passibile di impugnazione>>.
Come ricordato dall’insegnamento del Consiglio di Stato più sopra richiamato, l’atto, laddove sia “confermativo” in senso proprio, viene a sostituire l’atto confermato, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto contro di esso, in particolare laddove, come nel caso di specie, il successivo provvedimento confermativo non sia stato impugnato nei termini di decadenza.
In accoglimento dell’eccezione sollevata da parte resistente, pertanto, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile.
2. Sul ricorso per motivi aggiunti.
In conseguenza dell’improcedibilità del ricorso principale, il primo motivo aggiunto deve essere respinto, non essendo configurabile alcuna illegittimità derivata dell’ordine di demolizione.
Per quando concerne il secondo motivo aggiunto, invece, occorre sottolineare come il fondamento dell’ordine di demolizione impugnato, al di là del riferimento contenuto in motivazione alla violazione dell’art. 167, d.lgs. n. 42 del 2004, sia la mancanza di un titolo abilitativo per la realizzazione e il mantenimento del manufatto contestato, elemento di per sé sufficiente a giustificare il provvedimento contestato.
Al riguardo, si richiama l’insegnamento secondo il quale <<costituisce costante affermazione giurisprudenziale che l'attività di repressione degli abusi edilizi non costituisce attività discrezionale, ma del tutto vincolata (cfr., ex multis , Cons. Stato, VI, 6-9-2017 n. 4243). Ne consegue che l'ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che essa è già dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività (cfr. Cons. Stato, IV, 5-11-2018, n. 6246). La legittimità dell'ingiunzione demolitoria richiede, dunque, l'affermazione della accertata abusività dell'opera, attraverso la descrizione delle opere, la constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo e l'individuazione della norma applicata, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento>> (Cons. Stato, sez. VI, 06 febbraio 2019, n. 903).
Pertanto, il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile e il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
1. dichiara improcedibile il ricorso principale;
2. respinge il ricorso per motivi aggiunti;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021, tenutasi con modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO