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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi LLart. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2146/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio LLavv.to Parte_1 C.F._1
ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio LLavv.to CP_1 C.F._2
SCATA' PIERFRANCESCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
Per parte attrice “- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i
1 signori e in atti generalizzati, matrimonio Parte_1 CP_1
celebrato a Proptisht (Albania) il 12.01.2011 non trascritto In Italia;
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- Disporre l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, LLinclinazione
naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle figlie presso di sé;
- Disporre che il padre possa tenere con sé le figlie con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per due/tre giorni infrasettimanali, con prelievo da scuola (o dal centro estivo o dalla casa familiare) e riaccompagnamento a casa alle 20,30; i giorni saranno individuati di comune accordo tra i genitori in base ai turni di lavoro del padre;
durante l'estate per
15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 24 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Con riguardo alle festività pasquali, le minori trascorreranno la Pasqua (comprensiva del sabato antecedente) con un genitore e il lunedì LLNG (comprensivo del martedì seguente) con l'altro, sempre ad anni alterni, salvo diversi accordi. I minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni tutte le altre festività che comportino uno o più
giorni di sospensione dal lavoro;
- In ordine al diritto di visita delle minori, viene fatto salvo ogni diverso accordo intervenuto direttamente tra i genitori;
- Il signor verserà alla moglie a titolo di contributo al CP_1
mantenimento delle figlie minori la somma mensile di € 350,00 complessivi in
2 forma tracciabile entro i primi 15 giorni di ogni mese. Tale importo verrà
rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
- Le spese straordinarie utili alla prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%; al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta,
che dovrà essere formulata per iscritto e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta;
- La casa familiare, unitamente agli arredi, viene assegnata alla signora Pt_1
la quale l'abiterà con le figlie;
[...]
- I coniugi e si impegnano a pagare ciascuno per la Parte_1 CP_1
giusta metà la rata del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare;
- Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
- Compensi professionali e spese rifuse”;
per parte convenuta “Nel merito
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e in premessa generalizzati, matrimonio celebrato a Proptisht CP_1
(Albania) il 12.01.2011 non trascritto in Italia;
- autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- disporre l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione e residenza anagrafica presso la madre.
Le decisioni di maggior interesse per le minori – riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, LLinclinazione
naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita
3 quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle figlie presso di sé;
- disporre che il padre possa tenere con sé le figlie con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per due/tre giorni infrasettimanali, con prelievo da scuola (o dal centro estivo o dalla casa familiare) e riaccompagnamento a casa alle 20.30, i giorni saranno individuati di comune accordo tra i genitori in base ai turni di lavoro del padre;
durante l'estate per
15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 24 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali le minori trascorreranno la Pasqua (comprensiva del sabato antecedente) con un genitore e il lunedì
LLNG (comprensivo del martedì seguente) con l'altro, ad anni alterni,
salvo diversi accordi. Le minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni tutte le altre festività che comportino uno o più giorni di sospensione dal lavoro;
- in ordine al diritto di visita delle minori, viene fatto salvo ogni diverso accordo intervenuto direttamente tra i genitori;
- disporsi un contributo al mantenimento mensile a carico LLodierno
resistente in misura sensibilmente minore a quello richiesto con l'atto introduttivo del giudizio in forma tracciabile entro i primi 15 giorni di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie utili alla prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%; al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà
un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà
essere formulata per iscritto e corredata di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta.
- assegnarsi la casa familiare alla Signora la quale l'abiterà con le Parte_1
figlie.
4 I coniugi e si impegnano a pagare ciascuno per la Parte_1 CP_1
giusta metà le rate del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare;
- l'assegno unico – universale per le figlie a carico verrà percepito dalla
Signora ; Parte_1
Compensi professionali e spese rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma LLart. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 21.11.2023 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio contratto in Albania, in data 12/01/2011, con ha chiesto CP_1
che venga applicata, se vi è il consenso del convenuto, la legge albanese in punto status così da ottenere l'immediata pronuncia di divorzio (ai sensi degli artt. 125 e seguenti del Codice della Famiglia della Repubblica di Albania,
Legge n. 9062 approvata in data 8.05.20023) senza preventivo tempo di separazione e questo ai sensi LLart. 5 Reg. UE 1259/2010; ha dedotto di vivere separata di fatto dal coniuge dal mese di ottobre 2023, che dalla loro unione erano nate le figlie in data 11.09.2014, e in data Per_1 Per_2
24.05.2019, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Il marito convenuto, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, avvalendosi della scelta di applicare la legge nazionale comune, ma è giunto a conclusioni divergenti circa l'affido e il mantenimento della prole. All'esito dello svolgimento
LLodierno processo, che ha richiesto il conferimento di incarico al
5 Consultorio familiare competente per il comune di residenza delle minori e ai
Servizi sociali del Comune di San Vito al Tagliamento (Pn), le posizioni delle parti risultano convergenti sulla maggior parte del thema decidendum;
infatti,
entrambe i coniugi convengono sull'affido condiviso della figlie minori ad entrambi i genitori, sulla loro collocazione prevalente presso la madre,
sull'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, sui tempi di frequentazione tra padre e figlie, sull'equa ripartizione delle spese straordinarie e sulla individuazione delle stesse secondo Protocollo vigente presso questo Tribunale, sull'impegno di entrambi i coniugi ad adempiere in quota parte l'obbligazione relativa al mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, sull'attribuzione esclusiva LLassegno unico a favore della madre,
in quanto collocataria prevalente e sull'equa ripartizione delle detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge. Tali condizioni sono accoglibili perché
appaiono conformi all'interesse superiore delle figlie minori, come si avrà
modo di argomentare più avanti. Residua, quale unica questione controversa:
- il contributo al mantenimento ordinario delle figlie a carico del genitore non collocatario.
2. Merito della lite.
2.1. Status
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi LLart. 3,
lett a), i), del Regolamento UE 2019/1111, quale autorità giurisdizionale dello
Stato membro dove si trova la residenza abituale dei coniugi,
preliminarmente, deve osservarsi che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in Italia.
A tal proposito, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione LLart. 28 l.n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido,
6 quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato nella Repubblica
d'Albania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato,
come risulta dalla copia LLatto di matrimonio prodotta in giudizio. La
mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto LLordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10
Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile. Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale
formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio,
anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, diverse sono state le pronunce della Suprema Corte secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione (Sez. 1,
Sentenza n. 9578 del 17/09/1993).
Ciò posto, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio,
avendo i coniugi dichiarato di volersi avvalere - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 legge 218/1995 e LLart. 5 del Regolamento UE
1259/2010 - della legge nazionale albanese, scelta di comune accordo, che non prevede la fase della separazione, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2.2. Affido della prole.
7 Le condizioni concordate dalle parti in ordine all'affido condiviso delle figlie minori e alla loro collocazione prevalente presso la madre, Per_1 Per_2
all'assegnazione LLabitazione familiare, nonché alla regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre, risultano conformi all'interesse superiore delle minori e meritano accoglimento.
Tale valutazione trova riscontro nelle relazioni redatte dal Consultorio
Familiare e dal Servizio Sociale del Comune di San Vito al Tagliamento, dalle quali emerge un quadro complessivamente rassicurante circa le condizioni di vita delle minori e la loro relazione con entrambi i genitori.
In particolare, la relazione del Servizio Sociale del 30.06.2025 evidenzia che entrambe le bambine appaiono serene, ben inserite nel contesto scolastico e sociale, affettivamente legate a entrambi i genitori, e che le famiglie allargate costituiscono un valido supporto pratico ed emotivo. Le insegnanti descrivono come una bambina serena, educata e ben curata, con buone relazioni Per_1
sociali e ottimi risultati sportivi;
è descritta come solare, sveglia e ben Per_2
integrata nel contesto scolastico. Entrambe frequentano con entusiasmo la ginnastica artistica e mostrano affetto indistinto verso entrambi i genitori.
La relazione del Consultorio Familiare del 10.12.2024 conferma che, pur in presenza di una conflittualità di coppia ancora elevata e di difficoltà
comunicative, i genitori hanno collaborato per definire le ferie estive e le modalità di comunicazione, e che il padre ha condiviso la propria turnazione lavorativa per agevolare la programmazione delle visite. Gli operatori sottolineano l'importanza di mantenere un contesto chiaro e condiviso per le minori, evitando iniziative unilaterali che possano generare confusione.
La relazione del 24.05.2024 ha evidenziato, attraverso l'osservazione diretta del nucleo e delle minori, una buona relazione affettiva tra le figlie e i genitori,
pur rilevando in segnali di coinvolgimento emotivo nel conflitto Per_1
genitoriale e un rischio di “adultizzazione”. È stato raccomandato ai genitori di rassicurare le figlie e di mantenere alta la stima reciproca agli occhi delle
8 minori.
Infine, la relazione del 04.07.2025 conferma la bontà della relazione genitori-
figlie e la capacità dei genitori di raggiungere accordi concreti sulla gestione delle minori, come dimostrato dalla pianificazione condivisa delle ferie estive e dall'adozione di modalità di comunicazione strutturate (email e telefonate).
Alla luce di tali elementi, le condizioni concordate dalle parti – che ricalcano sostanzialmente i provvedimenti provvisori già adottati in corso di causa –
appaiono idonee a garantire la stabilità affettiva, educativa e relazionale delle minori, e pertanto devono essere integralmente recepite nel dispositivo.
2.2.1. Esclusione LLascolto delle minori perché superfluo.
Alla luce della piena convergenza delle parti sulle condizioni relative all'affido, alla collocazione, ai tempi di frequentazione e alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, nonché della riscontrata conformità di tali condizioni all'interesse superiore delle minori, si ritiene superfluo procedere all'ascolto delle stesse.
Le relazioni redatte dal Consultorio Familiare e dal Servizio Sociale del
Comune di San Vito al Tagliamento restituiscono, come già detto, un quadro rassicurante circa il benessere psicofisico delle minori e la qualità della relazione affettiva con entrambi i genitori.
Inoltre, come rilevato nella relazione del Consultorio Familiare del 24.05.2024,
la minore ha manifestato segnali di coinvolgimento emotivo nel conflitto Per_1
genitoriale, con episodi di pianto e preoccupazioni eccessive per la gestione familiare, suggerendo un rischio di “adultizzazione”. In tale contesto, l'ascolto giudiziale potrebbe risultare non solo non utile, ma potenzialmente disfunzionale rispetto al benessere psicologico delle minori.
Pertanto, in applicazione del principio di economia processuale e in ossequio al superiore interesse delle minori, si ritiene opportuno omettere l'ascolto delle stesse, non ravvisandosi alcuna necessità di acquisire ulteriori elementi rispetto a quelli già emersi nel corso LListruttoria.
9
3. Mantenimento della prole.
Le questioni economiche si incentrano sulla determinazione del contributo del padre per il mantenimento delle figlie minori conviventi con la madre.
Ai sensi LLart. 337-ter, quarto comma, c.c., ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice, ove necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, tenendo conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, nonché delle risorse economiche complessive.
Nel caso di specie, al momento LLadozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c., è stata effettuata la seguente ricostruzione economica:
la madre, parte attrice, percepisce un reddito mensile netto medio pari ad euro
1.100,00 (inclusa la tredicesima mensilità), con obbligo di rimborso di un finanziamento personale con rata mensile pari ad euro 123,84;
il padre convenuto, non ha inizialmente prodotto documentazione reddituale,
ma dalle dichiarazioni congiunte allegate dalla moglie si è desunto un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.600,00.
In corso di causa, le parti non hanno ottemperato all'ordine di esibizione di ulteriore documentazione reddituale, avendo inizialmente raggiunto un accordo transattivo (poi naufragato) che includeva anche un trasferimento immobiliare. Solo successivamente sono state prodotte le ultime dichiarazioni dei redditi, dalle quali si conferma la sostanziale corrispondenza con i dati già
ricostruiti.
In particolare:
la dichiarazione della sig.ra (mod. 730/2025) attesta un reddito Parte_1
complessivo lordo per l'anno 2024 pari ad euro 15.946,00, corrispondente a circa euro 1.100,00 netti mensili;
10 la certificazione unica del sig. (CU 2025) attesta un reddito CP_1
complessivo lordo pari ad euro 28.009,07, corrispondente a circa euro 1.600,00
netti mensili.
Va inoltre valorizzata la circostanza, pacificamente emersa in giudizio, che il pagamento delle rate del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa familiare è stato sino ad oggi adempiuto esclusivamente dal padre. Tale
circostanza, pur non potendo incidere sulla ripartizione LLobbligazione
contrattuale tra i coniugi – che resta regolata dall'autonomia negoziale delle parti – deve essere considerata ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva del genitore onerato.
Tenuto conto della collocazione prevalente delle minori presso la madre, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dei maggiori oneri di cura e assistenza gravanti sulla madre, della differenza reddituale tra le parti, della necessità di garantire alle minori un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di convivenza, si ritiene equo determinare in euro
350,00 mensili (euro 175,00 a figlia) l'importo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, da versarsi in forma tracciabile entro i primi 15 giorni di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Pordenone, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, l'assegno unico universale sarà integralmente a favore della madre,
in quanto collocataria prevalente e le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%, come da accordi tra le parti.
4. Spese.
Tenuto conto della natura personale e familiare della controversia, della sostanziale adesione del convenuto alla domanda di scioglimento del matrimonio, della circostanza che le parti hanno trovato un ampio accordo su
11 tutti gli aspetti della regolamentazione della crisi familiare, ad eccezione della misura del contributo al mantenimento della prole, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite nella misura di tre quarti, mentre per il restante un quarto le spese seguono la soccombenza del convenuto sul contributo al mantenimento ordinario della prole, senza che tuttavia siano state spese negli scritti conclusionali argomentazioni a sostegno della residua posizione;
le spese di lite, calcolate in complessivi euro 7.600,00
(valore indeterminabile, complessità bassa, tutte le fasi, valori medi ex DM
55/2014), vanno poste a carico del convenuto nella misura di euro 1.900,00,
oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Albania, in data 12/01/2011; CP_1
Affida le figlie minori e a entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per le minori –
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, LLinclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle figlie presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in San Vito al
Tagliamento (Pn), Viale Madonna di Rosa n. 20, int. E, alla madre Pt_1
;
[...]
dispone che il padre possa tenere con sé le figlie con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per tre giorni infrasettimanali, con
12 prelievo da scuola (o dal centro estivo o dalla casa familiare) e riaccompagnamento a casa alle 20,30; i giorni saranno individuati di comune accordo tra i genitori in base ai turni di lavoro del padre;
durante l'estate per
15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno (per l'anno in corso entro il 30 giugno). Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. Il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno delle figlie. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
pone a carico del padre l'obbligo di versare a CP_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma
[...]
mensile di euro 350,00, in forma tracciabile, entro i primi 15 giorni di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli
Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
dà atto che le parti si impegnano a pagare ciascuno per la giusta metà le rate del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di tre quarti e condanna il convenuto al pagamento, in favore della CP_1
parte attrice, della residua quota di un quarto, che liquida in euro 1.900,00,
oltre accessori di legge.
13 Così deciso in Pordenone, in data 07/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi LLart. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2146/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio LLavv.to Parte_1 C.F._1
ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio LLavv.to CP_1 C.F._2
SCATA' PIERFRANCESCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
Per parte attrice “- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i
1 signori e in atti generalizzati, matrimonio Parte_1 CP_1
celebrato a Proptisht (Albania) il 12.01.2011 non trascritto In Italia;
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- Disporre l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, LLinclinazione
naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle figlie presso di sé;
- Disporre che il padre possa tenere con sé le figlie con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per due/tre giorni infrasettimanali, con prelievo da scuola (o dal centro estivo o dalla casa familiare) e riaccompagnamento a casa alle 20,30; i giorni saranno individuati di comune accordo tra i genitori in base ai turni di lavoro del padre;
durante l'estate per
15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 24 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Con riguardo alle festività pasquali, le minori trascorreranno la Pasqua (comprensiva del sabato antecedente) con un genitore e il lunedì LLNG (comprensivo del martedì seguente) con l'altro, sempre ad anni alterni, salvo diversi accordi. I minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni tutte le altre festività che comportino uno o più
giorni di sospensione dal lavoro;
- In ordine al diritto di visita delle minori, viene fatto salvo ogni diverso accordo intervenuto direttamente tra i genitori;
- Il signor verserà alla moglie a titolo di contributo al CP_1
mantenimento delle figlie minori la somma mensile di € 350,00 complessivi in
2 forma tracciabile entro i primi 15 giorni di ogni mese. Tale importo verrà
rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
- Le spese straordinarie utili alla prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%; al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta,
che dovrà essere formulata per iscritto e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta;
- La casa familiare, unitamente agli arredi, viene assegnata alla signora Pt_1
la quale l'abiterà con le figlie;
[...]
- I coniugi e si impegnano a pagare ciascuno per la Parte_1 CP_1
giusta metà la rata del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare;
- Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
- Compensi professionali e spese rifuse”;
per parte convenuta “Nel merito
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e in premessa generalizzati, matrimonio celebrato a Proptisht CP_1
(Albania) il 12.01.2011 non trascritto in Italia;
- autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- disporre l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione e residenza anagrafica presso la madre.
Le decisioni di maggior interesse per le minori – riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, LLinclinazione
naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita
3 quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle figlie presso di sé;
- disporre che il padre possa tenere con sé le figlie con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per due/tre giorni infrasettimanali, con prelievo da scuola (o dal centro estivo o dalla casa familiare) e riaccompagnamento a casa alle 20.30, i giorni saranno individuati di comune accordo tra i genitori in base ai turni di lavoro del padre;
durante l'estate per
15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 24 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali le minori trascorreranno la Pasqua (comprensiva del sabato antecedente) con un genitore e il lunedì
LLNG (comprensivo del martedì seguente) con l'altro, ad anni alterni,
salvo diversi accordi. Le minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni tutte le altre festività che comportino uno o più giorni di sospensione dal lavoro;
- in ordine al diritto di visita delle minori, viene fatto salvo ogni diverso accordo intervenuto direttamente tra i genitori;
- disporsi un contributo al mantenimento mensile a carico LLodierno
resistente in misura sensibilmente minore a quello richiesto con l'atto introduttivo del giudizio in forma tracciabile entro i primi 15 giorni di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie utili alla prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%; al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà
un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà
essere formulata per iscritto e corredata di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta.
- assegnarsi la casa familiare alla Signora la quale l'abiterà con le Parte_1
figlie.
4 I coniugi e si impegnano a pagare ciascuno per la Parte_1 CP_1
giusta metà le rate del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare;
- l'assegno unico – universale per le figlie a carico verrà percepito dalla
Signora ; Parte_1
Compensi professionali e spese rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma LLart. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 21.11.2023 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio contratto in Albania, in data 12/01/2011, con ha chiesto CP_1
che venga applicata, se vi è il consenso del convenuto, la legge albanese in punto status così da ottenere l'immediata pronuncia di divorzio (ai sensi degli artt. 125 e seguenti del Codice della Famiglia della Repubblica di Albania,
Legge n. 9062 approvata in data 8.05.20023) senza preventivo tempo di separazione e questo ai sensi LLart. 5 Reg. UE 1259/2010; ha dedotto di vivere separata di fatto dal coniuge dal mese di ottobre 2023, che dalla loro unione erano nate le figlie in data 11.09.2014, e in data Per_1 Per_2
24.05.2019, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Il marito convenuto, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, avvalendosi della scelta di applicare la legge nazionale comune, ma è giunto a conclusioni divergenti circa l'affido e il mantenimento della prole. All'esito dello svolgimento
LLodierno processo, che ha richiesto il conferimento di incarico al
5 Consultorio familiare competente per il comune di residenza delle minori e ai
Servizi sociali del Comune di San Vito al Tagliamento (Pn), le posizioni delle parti risultano convergenti sulla maggior parte del thema decidendum;
infatti,
entrambe i coniugi convengono sull'affido condiviso della figlie minori ad entrambi i genitori, sulla loro collocazione prevalente presso la madre,
sull'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, sui tempi di frequentazione tra padre e figlie, sull'equa ripartizione delle spese straordinarie e sulla individuazione delle stesse secondo Protocollo vigente presso questo Tribunale, sull'impegno di entrambi i coniugi ad adempiere in quota parte l'obbligazione relativa al mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, sull'attribuzione esclusiva LLassegno unico a favore della madre,
in quanto collocataria prevalente e sull'equa ripartizione delle detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge. Tali condizioni sono accoglibili perché
appaiono conformi all'interesse superiore delle figlie minori, come si avrà
modo di argomentare più avanti. Residua, quale unica questione controversa:
- il contributo al mantenimento ordinario delle figlie a carico del genitore non collocatario.
2. Merito della lite.
2.1. Status
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi LLart. 3,
lett a), i), del Regolamento UE 2019/1111, quale autorità giurisdizionale dello
Stato membro dove si trova la residenza abituale dei coniugi,
preliminarmente, deve osservarsi che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in Italia.
A tal proposito, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione LLart. 28 l.n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido,
6 quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato nella Repubblica
d'Albania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato,
come risulta dalla copia LLatto di matrimonio prodotta in giudizio. La
mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto LLordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10
Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile. Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale
formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio,
anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, diverse sono state le pronunce della Suprema Corte secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione (Sez. 1,
Sentenza n. 9578 del 17/09/1993).
Ciò posto, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio,
avendo i coniugi dichiarato di volersi avvalere - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 legge 218/1995 e LLart. 5 del Regolamento UE
1259/2010 - della legge nazionale albanese, scelta di comune accordo, che non prevede la fase della separazione, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2.2. Affido della prole.
7 Le condizioni concordate dalle parti in ordine all'affido condiviso delle figlie minori e alla loro collocazione prevalente presso la madre, Per_1 Per_2
all'assegnazione LLabitazione familiare, nonché alla regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre, risultano conformi all'interesse superiore delle minori e meritano accoglimento.
Tale valutazione trova riscontro nelle relazioni redatte dal Consultorio
Familiare e dal Servizio Sociale del Comune di San Vito al Tagliamento, dalle quali emerge un quadro complessivamente rassicurante circa le condizioni di vita delle minori e la loro relazione con entrambi i genitori.
In particolare, la relazione del Servizio Sociale del 30.06.2025 evidenzia che entrambe le bambine appaiono serene, ben inserite nel contesto scolastico e sociale, affettivamente legate a entrambi i genitori, e che le famiglie allargate costituiscono un valido supporto pratico ed emotivo. Le insegnanti descrivono come una bambina serena, educata e ben curata, con buone relazioni Per_1
sociali e ottimi risultati sportivi;
è descritta come solare, sveglia e ben Per_2
integrata nel contesto scolastico. Entrambe frequentano con entusiasmo la ginnastica artistica e mostrano affetto indistinto verso entrambi i genitori.
La relazione del Consultorio Familiare del 10.12.2024 conferma che, pur in presenza di una conflittualità di coppia ancora elevata e di difficoltà
comunicative, i genitori hanno collaborato per definire le ferie estive e le modalità di comunicazione, e che il padre ha condiviso la propria turnazione lavorativa per agevolare la programmazione delle visite. Gli operatori sottolineano l'importanza di mantenere un contesto chiaro e condiviso per le minori, evitando iniziative unilaterali che possano generare confusione.
La relazione del 24.05.2024 ha evidenziato, attraverso l'osservazione diretta del nucleo e delle minori, una buona relazione affettiva tra le figlie e i genitori,
pur rilevando in segnali di coinvolgimento emotivo nel conflitto Per_1
genitoriale e un rischio di “adultizzazione”. È stato raccomandato ai genitori di rassicurare le figlie e di mantenere alta la stima reciproca agli occhi delle
8 minori.
Infine, la relazione del 04.07.2025 conferma la bontà della relazione genitori-
figlie e la capacità dei genitori di raggiungere accordi concreti sulla gestione delle minori, come dimostrato dalla pianificazione condivisa delle ferie estive e dall'adozione di modalità di comunicazione strutturate (email e telefonate).
Alla luce di tali elementi, le condizioni concordate dalle parti – che ricalcano sostanzialmente i provvedimenti provvisori già adottati in corso di causa –
appaiono idonee a garantire la stabilità affettiva, educativa e relazionale delle minori, e pertanto devono essere integralmente recepite nel dispositivo.
2.2.1. Esclusione LLascolto delle minori perché superfluo.
Alla luce della piena convergenza delle parti sulle condizioni relative all'affido, alla collocazione, ai tempi di frequentazione e alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, nonché della riscontrata conformità di tali condizioni all'interesse superiore delle minori, si ritiene superfluo procedere all'ascolto delle stesse.
Le relazioni redatte dal Consultorio Familiare e dal Servizio Sociale del
Comune di San Vito al Tagliamento restituiscono, come già detto, un quadro rassicurante circa il benessere psicofisico delle minori e la qualità della relazione affettiva con entrambi i genitori.
Inoltre, come rilevato nella relazione del Consultorio Familiare del 24.05.2024,
la minore ha manifestato segnali di coinvolgimento emotivo nel conflitto Per_1
genitoriale, con episodi di pianto e preoccupazioni eccessive per la gestione familiare, suggerendo un rischio di “adultizzazione”. In tale contesto, l'ascolto giudiziale potrebbe risultare non solo non utile, ma potenzialmente disfunzionale rispetto al benessere psicologico delle minori.
Pertanto, in applicazione del principio di economia processuale e in ossequio al superiore interesse delle minori, si ritiene opportuno omettere l'ascolto delle stesse, non ravvisandosi alcuna necessità di acquisire ulteriori elementi rispetto a quelli già emersi nel corso LListruttoria.
9
3. Mantenimento della prole.
Le questioni economiche si incentrano sulla determinazione del contributo del padre per il mantenimento delle figlie minori conviventi con la madre.
Ai sensi LLart. 337-ter, quarto comma, c.c., ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice, ove necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, tenendo conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, nonché delle risorse economiche complessive.
Nel caso di specie, al momento LLadozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c., è stata effettuata la seguente ricostruzione economica:
la madre, parte attrice, percepisce un reddito mensile netto medio pari ad euro
1.100,00 (inclusa la tredicesima mensilità), con obbligo di rimborso di un finanziamento personale con rata mensile pari ad euro 123,84;
il padre convenuto, non ha inizialmente prodotto documentazione reddituale,
ma dalle dichiarazioni congiunte allegate dalla moglie si è desunto un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.600,00.
In corso di causa, le parti non hanno ottemperato all'ordine di esibizione di ulteriore documentazione reddituale, avendo inizialmente raggiunto un accordo transattivo (poi naufragato) che includeva anche un trasferimento immobiliare. Solo successivamente sono state prodotte le ultime dichiarazioni dei redditi, dalle quali si conferma la sostanziale corrispondenza con i dati già
ricostruiti.
In particolare:
la dichiarazione della sig.ra (mod. 730/2025) attesta un reddito Parte_1
complessivo lordo per l'anno 2024 pari ad euro 15.946,00, corrispondente a circa euro 1.100,00 netti mensili;
10 la certificazione unica del sig. (CU 2025) attesta un reddito CP_1
complessivo lordo pari ad euro 28.009,07, corrispondente a circa euro 1.600,00
netti mensili.
Va inoltre valorizzata la circostanza, pacificamente emersa in giudizio, che il pagamento delle rate del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa familiare è stato sino ad oggi adempiuto esclusivamente dal padre. Tale
circostanza, pur non potendo incidere sulla ripartizione LLobbligazione
contrattuale tra i coniugi – che resta regolata dall'autonomia negoziale delle parti – deve essere considerata ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva del genitore onerato.
Tenuto conto della collocazione prevalente delle minori presso la madre, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dei maggiori oneri di cura e assistenza gravanti sulla madre, della differenza reddituale tra le parti, della necessità di garantire alle minori un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di convivenza, si ritiene equo determinare in euro
350,00 mensili (euro 175,00 a figlia) l'importo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, da versarsi in forma tracciabile entro i primi 15 giorni di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Pordenone, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, l'assegno unico universale sarà integralmente a favore della madre,
in quanto collocataria prevalente e le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%, come da accordi tra le parti.
4. Spese.
Tenuto conto della natura personale e familiare della controversia, della sostanziale adesione del convenuto alla domanda di scioglimento del matrimonio, della circostanza che le parti hanno trovato un ampio accordo su
11 tutti gli aspetti della regolamentazione della crisi familiare, ad eccezione della misura del contributo al mantenimento della prole, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite nella misura di tre quarti, mentre per il restante un quarto le spese seguono la soccombenza del convenuto sul contributo al mantenimento ordinario della prole, senza che tuttavia siano state spese negli scritti conclusionali argomentazioni a sostegno della residua posizione;
le spese di lite, calcolate in complessivi euro 7.600,00
(valore indeterminabile, complessità bassa, tutte le fasi, valori medi ex DM
55/2014), vanno poste a carico del convenuto nella misura di euro 1.900,00,
oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Albania, in data 12/01/2011; CP_1
Affida le figlie minori e a entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per le minori –
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, LLinclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle figlie presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in San Vito al
Tagliamento (Pn), Viale Madonna di Rosa n. 20, int. E, alla madre Pt_1
;
[...]
dispone che il padre possa tenere con sé le figlie con i seguenti tempi e le seguenti modalità: tutte le settimane, per tre giorni infrasettimanali, con
12 prelievo da scuola (o dal centro estivo o dalla casa familiare) e riaccompagnamento a casa alle 20,30; i giorni saranno individuati di comune accordo tra i genitori in base ai turni di lavoro del padre;
durante l'estate per
15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno (per l'anno in corso entro il 30 giugno). Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni. Il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno delle figlie. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
pone a carico del padre l'obbligo di versare a CP_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma
[...]
mensile di euro 350,00, in forma tracciabile, entro i primi 15 giorni di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli
Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
dà atto che le parti si impegnano a pagare ciascuno per la giusta metà le rate del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di tre quarti e condanna il convenuto al pagamento, in favore della CP_1
parte attrice, della residua quota di un quarto, che liquida in euro 1.900,00,
oltre accessori di legge.
13 Così deciso in Pordenone, in data 07/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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