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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI GE ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 2806 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Fonteiana n. 49, presso lo studio Parte_1 del procuratore Avv. Flavio Carcascio, dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTI
CONTRO in persona del legale rappresentante con sede in Nettuno Controparte_1 CP_2
(RM), e
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante con sede in Nettuno, Controparte_4 entrambe elettivamente domiciliate in Fondi (LT) via delle Fornaci n. 61/A, presso lo studio del procuratore Avv. Tommaso Cantarano, dal quale sono rappresentate e difese
NONCHE'
, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, Controparte_5
con sede in Bentivoglio (BO), elettivamente domiciliata in Bologna via della Controparte_6
Zecca n. 1, presso lo studio del procuratore Avv. Giovanna Zangrilli, dal quale è rappresentata e difesa
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24 maggio 2022 ha rappresentato: di avere Parte_1 lavorato alle dipendenze di dal 20 novembre 2017 al 27 giugno Controparte_7
2020, data delle dimissioni, con qualifica di trasportatore e inquadramento al 5° livello c.c.n.l. autotrasporto merci e logistica (Ugl - Uni. ; di aver lavorato con orario a tempo pieno sino al CP_7
31 maggio 2018, a tempo parziale al 62,5% dall'1 al 30 giugno 2018, e a tempo parziale al 75% dall'1 luglio 2018 al 31 maggio 2019; di essere stato impiegato nelle attività oggetto di un rapporto di appalto sussistente tra la datrice di lavoro, e Controparte_5 Controparte_8
, nella distribuzione del materiale della
[...] Controparte_5
In diritto, il lavoratore ha affermato di vantare un credito nei confronti della datrice di lavoro per € 10.309,55, per differenze retributive, e la responsabilità solidale di e Controparte_5
, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 o dell'art. 1676 Controparte_8
c.c. ha pertanto convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_7
e , chiedendo che il giudice Controparte_5 Controparte_8 condanni le convenute, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di € 10.309,55, per differenze retributive, o in subordine al pagamento della somma di € 3.107,72.
1.1. Si sono costituite e Controparte_7 Controparte_8
, che hanno eccepito la nullità e la inammissibilità del ricorso e contestato nel
[...] merito quanto dedotto da parte ricorrente;
le società hanno quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2. Si è altresì costituita in giudizio che ha contestato nel merito la Controparte_5 sussistenza di una propria responsabilità solidale e chiesto il rigetto del ricorso.
2. Con provvedimento del 5 maggio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 18 giugno 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni da ciascuno rassegnate.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce, depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati sino alla data del 28 febbraio 2023.
3. e Controparte_7 Controparte_5 Controparte_8
hanno eccepito la nullità e l'inammissibilità del ricorso per omesso deposito
[...] del c.c.n.l. applicabile e carenza di allegazioni.
3.1. Quanto al lamentato mancato deposito del contratto collettivo, rileva l'Ufficio che il lavoratore ha prodotto il c.c.n.l. applicato, come allegato n. 9 al ricorso, e le medesime società che hanno sollevato l'eccezione hanno allegato alla memoria di costituzione l'accordo di rinnovo del c.c.n.l. dell'1 aprile 2021 (doc. 3), che pertanto risulta acquisito agli atti del giudizio.
3.2. Quanto alla carenza di allegazioni, osserva il Giudicante che, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 22 marzo 2018, n. 7199).
3.2.1. Nel caso di specie, nel ricorso risultano adeguatamente allegati le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti alla base della domanda: ne deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata.
3.3. L'eccezione in esame deve essere pertanto disattesa.
4. Il lavoratore ha affermato di essere creditore, nei confronti della datrice di lavoro, della somma di € 10.309,55, per differenze retributive, di cui € 6.990,10 per retribuzione ordinaria, €
706,82 per tredicesima mensilità, € 407,74 per festività, € 199,16 per differenze su ferie godute, €
900,00 per quattordicesima mensilità, € 22,84 per ferie residue, € 126,49 per permessi festività abolite ed € 956,40 per tfr.
La datrice di lavoro ha dedotto l'integrale pagamento delle retribuzioni delle indennità maturate da e che la loro quantificazione, in busta paga, risulta corretta stante la sua Parte_1 qualità di socio-lavoratore, con applicazione di minimi tabellari inferiori, come previsto dal c.c.n.l. di settore.
4.1. Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 27 aprile 2015, n. 8521; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
4.2. Risultano agli atti: lettera del 16 dicembre 2019 contenente l'accordo di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato il 20 novembre 2017, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 31 dicembre 2019 (doc. 1 del ricorso); buste paga del lavoratore, relative al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, da cui emergono l'inquadramento al 5° livello c.c.n.l. applicato e un orario a tempo pieno sino a 31 maggio 2018, a tempo parziale al 62,50% dall'1 al 30 giugno 2018, a tempo parziale al 75% dall'1 luglio 2018 al 31 maggio 2019 e di nuovo al 62,50% dall'1 luglio 2019 alla cessazione del rapporto (doc. 2 del ricorso); modulo di dimissioni, con decorrenza dal 27 giugno 2020 (doc. 3 del ricorso).
Rileva inoltre l'Ufficio che le differenze retributive oggetto di domanda (doc. 4) derivano dall'applicazione corretta dei minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva (doc. 9 di parte ricorrente), come diffenziale sugli importi applicati dalla datrice di lavoro.
4.3. Tanto premesso, considerato che la datrice di lavoro, su cui incombe l'onere della prova della qualità di socio-lavoratore di e del pagamento di quanto spettante, non ha Parte_1 dimostrato tali circostanze, rilevata la correttezza dei conteggi depositati, si deve affermare che spetta al lavoratore la somma di € 10.309,55, per differenze retributive, di cui € 6.990,10 per retribuzione ordinaria, € 706,82 per tredicesima mensilità, € 407,74 per festività, € 199,16 per differenze su ferie godute, € 900,00 per quattordicesima mensilità, € 22,84 per ferie residue, €
126,49 per permessi festività abolite ed € 956,40 per tfr, e la datrice di lavoro deve essere condannata al relativo pagamento.
5. ha affermato la responsabilità solidale di e Parte_1 Controparte_5
, ex art. 29 d.lgs. 276/2003 o ex art. 1676, c.c., per la Controparte_8 sussistenza di un rapporto di appalto con la datrice di lavoro e per il suo impiego presso le attività oggetto di tale appalto.
Servizi e non Controparte_7 Controparte_8 hanno contestato la sussistenza tra loro di un rapporto di appalto, né che il lavoratore è stato impiegato nelle attività oggetto di tale appalto. ha invece dedotto la sussistenza con dal 31 Controparte_5 Controparte_1 agosto 2016, di due rapporti fondati su contratti di franchising, uno per la zona di Roma e l'altro per le zona di Pomezia, Latina e provincia, in forza dei quali la è l'affiliante e la Controparte_5
è l'affiliata. Controparte_1
5.1. L'art. 29 2° comma d.lgs. 276/2003 prevede: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
L'art. 1 comma 1 legge 129/2004 stabilisce che “L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi".
5.2. Nella fattispecie concreta, i contratti di franchising stipulati tra Controparte_5
(affiliante) e (affiliata), all'art.
1.1.A, stabiliscono che “l'affiliato raccoglie la Controparte_1 merce, in spedizione verso terzi, presso imprese mittenti sue clienti o di altri Partners (Ritiro c/to terzi) ubicate nel territorio di sua competenza, specificamente indicato nell'Allegato 1
“Territorio”, e attua a sua cura e sotto sua responsabilità, a sue spese e ricavi, il trasporto – anche previo deposito e custodia pro tempo presso magazzini e/o strutture logistiche nella sua disponibilià – agli HUB gestiti da ” (docc. 1 e 2 di Controparte_5 Controparte_5
.
[...]
5.3. Ritiene l'Ufficio che, stante la mancata contestazione della sussistenza tra
[...]
e a responsabilità limitata di un rapporto di Controparte_7 Controparte_8 appalto e dell'impiego del lavoratore nelle attività oggetto di tale appalto, si deve affermare l'applicabilità dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 nei confronti di Controparte_1
Considerata la natura retributiva dei crediti, deve essere dichiarata Controparte_1 solidalmente responsabile nei confronti del lavoratore della somma di € 10.160,22, di cui € 6.990,10 per retribuzione ordinaria, € 706,82 per tredicesima mensilità, € 407,74 per festività, € 199,16 per differenze su ferie godute, € 900,00 per quattordicesima mensilità, ed € 956,40 per tfr, con esclusione quindi delle indennità sostitutiva di ferie non godute, per € 22,84, e della indennistà sostitutiva di permessi festività abolite non goduti, per € 126,49 (Cass. 21 gennaio 2025, n. 1450).
5.4. Quanto a occorre svolgere più approfondite riflessioni, anche Controparte_5 alla luce di una diversità di orientamenti, in giurisprudenza.
In giudizio, è stata data la prova documentale di un rapporto fondato su un contratto di franchising tra e in cui la seconda, nella qualità di Controparte_5 Controparte_1 affiliata, ha raccolto la merce presso propri clienti e partners e ha attuato il loro trasporto verso i destinatari, anche attraverso gli HUB della prima, affiliante nel contratto. Ritiene l'Ufficio che il rapporto contrattuale, come documentato, dimostra una notevole diversità con lo schema dell'appalto, in relazione allo schema causale di riferimento, e anche in termini economici l'attività dell'affiliata non costituisce un segmento di quella dell'affiliata, né un complesso di operazioni a quella serventi: i clienti del servizio sono infatti clienti propri dell'affiliata, che utilizza il marchio, procedure e know-how dell'affiliante, dietro corrispettivo (art. 4 del contratto).
5.4.1. Ne deriva l'inapplicabilità dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c. nei confronti di Controparte_5
6. Tanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso: Controparte_9
e devono essere condannate in solido tra loro, ex art. 29 d.lgs. 276/2003, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 10.160,22, di cui € 6.990,10 per Parte_1 retribuzione ordinaria, € 706,82 per tredicesima mensilità, € 407,74 per festività, € 199,16 per differenze su ferie godute, € 900,00 per quattordicesima mensilità, ed € 956,40 per trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
deve Controparte_9 inoltre essere condannata al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di € 149,33, di cui
€ 22,84 per indennità sostitutiva di ferie non godute, ed € 126,49 per indennità sostitutiva di permessi festività abolite non goduti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
7. e soccombenti, devono essere Controparte_9 Controparte_1 condannate al pagamento, in favore del lavoratore, delle spese di giudizio, che sono liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distrarsi.
Le spese di lite tra parte ricorrente e devono essere compensate, Controparte_5 stante la diversità di orientamenti nella giurisprudenza, sul punto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, condanna in persona del legale rappresentante, e Controparte_9 [...]
in persona del legale rappresentante, al pagamento, in solido tra loro ex art. 29 d.lgs. CP_1
276/2003, della somma di € 10.160,22, di cui € 6.990,10 per retribuzione ordinaria, € 706,82 per tredicesima mensilità, € 407,74 per festività, € 199,16 per differenze su ferie godute, € 900,00 per quattordicesima mensilità, ed € 956,40 per trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore di Parte_1 condanna in persona del legale rappresentante, al Controparte_9 pagamento in favore di della somma di € 149,33, di cui € 22,84 per indennità Parte_1 sostitutiva di ferie non godute, ed € 126,49 per indennità sostitutiva di permessi festività abolite non goduti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna in persona del legale rappresentante, al Controparte_9 pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre spese Parte_1 generali, Iva e cpa come per legge, da distrarsi;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Controparte_1 di delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre spese generali, Iva e cpa come Parte_1 per legge, da distrarsi;
compensa i compensi di lite tra e Parte_1 Controparte_5
Si comunichi.
Velletri, 18 luglio 2025
Il giudice
PI GE ZZ