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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3448/2023 depositato il 03/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230132356524000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 14.7.2023 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa e successivamente depositato presso questa Corte il 3.12.2023, il Ricorrente_1 Spa, con sede in Roma, Indirizzo_1, C.F. e registro delle imprese: P.IVA_1, in persona del legale rappresentate Sig. Nominativo_1, nato a [...] il [...], C.F. CF_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dal Dott. Difensore_1, presso il cui studio, in Roma, Indirizzo_2
, proponeva ricorso con istanza di reclamo mediazione ex art.17-bis Dlgs 546/92, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n 09720230132356524000, notificata il 18.5.2023, portante un carico di € 350,40, a titolo di IRPEF e addizionale IRPEF, anno 2017, e relativi accessori.
Dopo avere brevemente illustrato la disciplina normativa relativa al visto di conformità e alle sanzioni applicabili in caso di errata apposizione dello stesso visto, il ricorrente deduceva di avere con dichiarazione integrativa rettificato l'errore commesso e di avere tempestivamente versato le somme dovute a titolo di sanzione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare la cartella di pagamento impugnata, con condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese processuali e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 13.12.2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, comunicava di avere già inviato al ricorrente la comunicazione di non luogo a provvedere per carenza di interesse ad agire in quanto la cartella impugnata era stata già saldata nel suo intero ammontare in data 26/07/2023.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'udienza del 4.11.2025, era presente, per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, la delegata Nominativo_2, la quale insisteva nella richiesta di estinzione per cessata materia del contendere. Nessuno era presente per il ricorrente. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto della richiesta della parte resistente ed esaminato la comunicazione di non luogo a provvedere per carenza di interesse ad agire da cui si evince che gli importi reclamati con la cartella impugnati sono stati interamente versati senza che risulti dagli atti del giudizio che tale pagamento sia stato effettuato con animo di rivalsa ovvero che sia stato chiesto il rimborso dei suddetti importi, ritiene sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 46, 1° comma del D.Lgs. n° 546/1992, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, decidendo il ricorso di cui in premessa, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Ragusa lì 4/11/2025
IL GIUDICE
PP IC
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3448/2023 depositato il 03/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230132356524000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 14.7.2023 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa e successivamente depositato presso questa Corte il 3.12.2023, il Ricorrente_1 Spa, con sede in Roma, Indirizzo_1, C.F. e registro delle imprese: P.IVA_1, in persona del legale rappresentate Sig. Nominativo_1, nato a [...] il [...], C.F. CF_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dal Dott. Difensore_1, presso il cui studio, in Roma, Indirizzo_2
, proponeva ricorso con istanza di reclamo mediazione ex art.17-bis Dlgs 546/92, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n 09720230132356524000, notificata il 18.5.2023, portante un carico di € 350,40, a titolo di IRPEF e addizionale IRPEF, anno 2017, e relativi accessori.
Dopo avere brevemente illustrato la disciplina normativa relativa al visto di conformità e alle sanzioni applicabili in caso di errata apposizione dello stesso visto, il ricorrente deduceva di avere con dichiarazione integrativa rettificato l'errore commesso e di avere tempestivamente versato le somme dovute a titolo di sanzione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare la cartella di pagamento impugnata, con condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese processuali e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 13.12.2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, comunicava di avere già inviato al ricorrente la comunicazione di non luogo a provvedere per carenza di interesse ad agire in quanto la cartella impugnata era stata già saldata nel suo intero ammontare in data 26/07/2023.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'udienza del 4.11.2025, era presente, per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, la delegata Nominativo_2, la quale insisteva nella richiesta di estinzione per cessata materia del contendere. Nessuno era presente per il ricorrente. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto della richiesta della parte resistente ed esaminato la comunicazione di non luogo a provvedere per carenza di interesse ad agire da cui si evince che gli importi reclamati con la cartella impugnati sono stati interamente versati senza che risulti dagli atti del giudizio che tale pagamento sia stato effettuato con animo di rivalsa ovvero che sia stato chiesto il rimborso dei suddetti importi, ritiene sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 46, 1° comma del D.Lgs. n° 546/1992, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, decidendo il ricorso di cui in premessa, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Ragusa lì 4/11/2025
IL GIUDICE
PP IC