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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 13/05/2025 N. 13703/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SANTONICOLA CIRO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ESPOSITO ALDO
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. ROVELLI Controparte_1
NO e dell'avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25 novembre 2024, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il , per sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:
1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto emesso dall' – ATP di MILANO di esclusione dalla CP_3 graduatoria permanente ATA, a.s. 2022/2023, profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2022/2023, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
4. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
5. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art.93 c.p.c. Si costituiva ritualmente in giudizio il , eccependo Controparte_2
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria delle spese di lite. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 13.5.25, il Giudice, ad esito della discussione e della camera di consiglio, pronunciava sentenza. Tanto chiarito si rileva quanto segue. Emerge documentalmente, nemmeno risultando contestato che, a seguito di domanda presentata in data 30.10.2017, è stato inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di Parte_1
III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2018-2021, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e collaboratore scolastico per la Provincia di Milano;
nella suddetta domanda, il ricorrente ha allegato di aver prestato servizio presso l'Istituto paritario “La Fenice” di CE NF (SA) nel periodo compreso tra il 13 gennaio 2017 ed il 31 agosto 2017 (doc. 1, fascicolo ricorrente). In forza della suddetta domanda, il ricorrente è stato individuato quale destinatario di tre contratti di lavoro a tempo determinato;
nello specifico:
- a.s. 2018/2019 dal 27.09.2018 al 08.06.2019 presso l'I.C. di Gazzaniga -BG- (doc n.3, ricorso);
- a.s. 2019/2020 dal 16.09.2019 al 30.06.2020 presso l'I.C. di Gazzaniga -BG- (doc n.4, ricorso);
- a.s. 2020/2021 dal 28.09.2020 al 30.06.2021 presso l'I.C. “Sorelle De Marchi” di Gromo - BG- (doc n.5, ricorso). Nelle more, con decreto del 12.3.2020, il Dirigente dell'Istituto Statale “San Pellegrino” di Milano ha convalidato l'inserimento nelle suddette graduatorie con il punteggio di 9.60 per il profilo di collaboratore scolastico (doc. 6, fascicolo ricorrente). Scaduto il triennio, in data 25.4.2021, ha inoltrato domanda di aggiornamento Parte_1 delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2021-2024 (doc. 7, fascicolo ricorrente), per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la Provincia di Milano, chiedendo, nelle NOTE, 'la cancellazione di un servizio pregresso e precisamente dal 13.1.2017 al 31.8.2017 presso gli Istituti Paritari La fenice Via Papa CP_4
Giovanni XXIII 2 CE NF (SA)'. L'I.C. di Carugate, con decreto prot.2316 del 02.03.2022 (doc n.8) rettificava il punteggio in 19,60 per il profilo di Collaboratore Scolastico. A seguito dell'inserimento nella graduatoria permanente ATA, il ricorrente è stato chiamato l'I.C. di Carugate per la stipula di un contratto a tempo indeterminato, profilo di collaboratore scolastico (doc. 9, fascicolo ricorrente). Il successivo 16.5.2022, inoltre, ha chiesto di essere inserito nella graduatoria permanente ATA per l'Anno Scolastico 2022/2023, in ragione dei 24 mesi di servizio statale resi e valutabili per il profilo di collaboratore scolastico (doc. 10, fascicolo ricorrente). In data 01.09.2022, il ricorrente è stato assunto dalla menzionata graduatoria permanente ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sesto San Giovanni (MI) con la mansione di Collaboratore Scolastico (doc 11). Con nota del 1.8.24, n. prot. 19542, l'
[...]
ha comunicato al Controparte_5 collaboratore scolastico l'avvio di un procedimento disciplinare per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato.
2 Il menzionato procedimento amministrativo è stato generato dalla comunicazione dell'
[...] prot. 6581 del 13.03.2023 contenente una ordinanza di applicazione di misure cautelari, CP_3 emessa in data 28.10.2022 nei confronti del gestore dell'Istituto paritario “La Fenice” di CE NF (SA), nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato presso il Tribunale di CE NF L'USR Lombardia – ATP di Milano, in considerazione del fatto che il nominativo del ricorrente risultava nella predetta ordinanza tra i dipendenti dell'istituto paritario e considerato che l' di CE NF aveva disconosciuto il rapporto di lavoro, ha così avviato un procedimento CP_6 amministrativo per l'emanazione dell'atto di cancellazione dalla graduatoria permanente e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato. L'Amministrazione scolastica ha dunque contestato anche la validità del titolo culturale in forza del quale veniva reso il servizio utile al raggiungimento dell'anzianità di almeno due anni di servizio. Nel dettaglio, l'Amministrazione scolastica, ha quindi contestato la veridicità della dichiarazione dei titoli di servizio paritario, svolto presso l'Istituto di CE NF, presente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA del triennio 2018/2021, ritenendo non validi giuridicamente i servizi statali svolti negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, requisito di accesso nella graduatoria permanente ATA 24 mesi. Ad esito del procedimento amministrativo, conclusosi con decreto prot. 2141 del 10.09.2024 (allegato n.14) è stata quindi disposta l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della provincia di Milano per l'a.s. 2022/2023 per carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con il presente giudizio, contesta la legittimità dei suddetti provvedimenti e Parte_1 conclude, pertanto, come sopra precisato. Il ricorso non può essere accolto. E' circostanza pacifica in giudizio, e comunque documentale, che il procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale sia stato avviato a seguito della comunicazione dell del 13 Controparte_5 marzo 2023, n. prot. 6581, relativa a una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data il 28 ottobre 2022 nei confronti del titolare dell'Istituto paritario “La Fenice” di CE NF (SA), nell'ambito del procedimento penale N. 4756/2018 R.G.N.R. e N. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato presso il Tribunale Ordinario di CE NF (docc. 1-2, fascicolo resistente). Costituendosi in giudizio, il
[...]
Controparte_7 ha documentalmente provato che l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa nell'ambito del suddetto procedimento penale muove dall'accertamento dell'esistenza di un'associazione criminale finalizzata alla fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di aspiranti che – rivolgendosi a soggetti inseriti nel sistema delle predette scuole – “si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio” (cfr. pag. 5 – doc. 2, fascicolo resistente).
3 Nello specifico, avuto particolare riguardo all'Istituto paritario “La Fenice” di CE NF (SA), come risulta dagli atti di indagine, nel periodo intercorso tra aprile 2016 e agosto 2017, venivano trasmessi flussi Uni-Emens per 488 lavoratori, quasi tutti inviati tardivamente a partire dal 16/09/2016, dati che non trovavano riscontro nelle schede trasmesse all'Ufficio Scolastico Provinciale all'inizio degli anni scolastici di riferimento. Tanto portava gli inquirenti a ritenere che “proprio in concomitanza all'emanazione di detto decreto (n.d.r. il d.m. 640/2017 di costituzione delle graduatorie di terza fascia per il triennio 2017/2020) si verifica un irragionevole aumento della forza lavoro dichiarata sulla base delle comunicazioni di assunzione Unilav e dei corrispondenti invii dei flussi Uniemens che non trova corrispondenza con quella comunicata nella documentazione trasmessa al – Ufficio di Salerno (prospetti del personale e schede di funzionamento)”. CP_8
Significativo altresì come anche gli ispettori della sede di CE NF con proprio CP_6 verbale ispettivo n. 1674 del 24/01/2020 abbiano disconosciuto i rapporti di lavoro di centinaia di persone in quanto rapporti di lavoro solo formalmente instaurati dalla scuola paritaria “La Fenice” di LO Giulia
Tra i soggetti che avrebbero fruito di questo disegno criminoso, finalizzato all'attestazione di fittizi rapporti di lavoro funzionali al riconoscimento di punteggi più elevati nelle graduatorie del sistema scolastico, figura lo stesso ricorrente – il quale ultimo ““in data 30/10/2017 ha presentato presso l'Istituto Professionale San Pellegrino Terme, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola La Fenice di Muto lo Giulia dal 13/1/2017 al 31/08/2017. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo, Via Dante 30 - Gazzaniga (Bergamo), dal 27/09/20 I 8 al 30/06/2020” (cfr. pag. 396 – doc. 2, fascicolo resistente). Con nota del 13 giugno 2024, n. prot. 15697, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Cont CE NF ha comunicato all' che: A seguito di accertamento ispettivo effettuato nei confronti della scuola paritaria denominata "LA FENICE di MUTOLO GIULIA", gli Ispettori di Vigilanza hanno ritenuto insussistente l'asserito rapporto di lavoro subordinato intercorso per il periodo dal 13/01/2017 al 31/08/2017 tra il lavoratore di che trattasi ( ) e la suddetta scuola paritaria. Parte_1
Il provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato (prot. 7201.10/12/2020.0375175) è stato inviato a mezzo raccomandata AR al sig. e risulta CP_6 Parte_1 notificato in data 16/12/2020 e si informa che la relativa copia richiesta potrà essere rilasciata previa autorizzazione del Giudice. Orbene, a fronte delle suddette risultanze documentali, sarebbe stato onere esclusivo di Pt_1
dimostrare l'effettività del servizio reso presso l'Istituto paritario in questione e la veridicità della
[...] dichiarazione resa ai fini dell'utile inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA, valevoli per interessato. L'onere di cui si discute non è stato soddisfatto. In ricorso, parte attrice afferma che “Il Sig. , nel periodo indicato, ha prestato regolare Parte_1 servizio per 6 ore settimanali presso Istituto Paritario come si evince dal certificato di servizio (allegato n.15), comunicazione obbligatoria UniLav (allegato n.16), certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l'Impiego (allegato n.17), buste paga (allegato n.18), certificazione unica relativa all'anno 2017 (allegato n.19) (pag. 7, ricorso); tuttavia, deve escludersi che le suddette circostanze possano esser provate con i documenti all'uopo allegati, in quanto si tratta di documentazione confutata proprio dall'esito delle indagini che hanno portato al procedimento penale e alla vicenda di cui ci si occupa.
4 Per il resto, pare sufficiente evidenziare come il ricorrente non abbia ritenuto di formulare un solo capitolo di prova o di indicare un solo testimone in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto paritario “La Fenice” di CE NF (SA). Da quanto sin qui osservato, deriva l'assoluta correttezza dell'operato dell'Amministrazione convenuta. Come opportunamente sottolineato in memoria, “la falsa dichiarazione di servizio, in realtà mai prestato, nelle scuole paritarie era risultata determinante ai fini del conseguimento del ruolo nel profilo professionale di collaboratore scolastico” (pag. 5, memoria). Risulta accertato, d'altronde, che – in occasione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro già sopra richiamati il ricorrente abbia falsamente dichiarato di aver prestato servizio presso l'Istituto paritario “La Fenice” di CE NF (SA) nel periodo compreso tra il 13.1.2017 e il 31 ottobre 2017: servizio mai prestato, ma indebitamente attestato al solo fine di acquisire illecitamente un punteggio più elevato in graduatoria, così da ottenere la stipula di contratti a tempo determinato in luogo e in danno dei legittimi destinatari delle assunzioni medesime. Il ricorrente peraltro insiste sulla validità del servizio statale prestato, quale collaboratore scolastico, negli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e, conseguentemente, sulla sussistenza del requisito utile (24 mesi di servizio statale) per l'inserimento nella graduatoria permanente, e ciò sulla scorta della considerazione per la quale l'istante avrebbe prestato servizio come CS nel corso del triennio 2018/21, anche senza il punteggio derivante dal servizio paritario. La prospettazione attorea deve essere disattesa. Come correttamente rammentato da parte convenuta, ai sensi dell'art. 7, co. 7, D.M. 640/2017 (decreto recante la disciplina per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA per il triennio 2018-2021), “…l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio” (doc. 14, fascicolo resistente). Inoltre, ai sensi dell'art. 8.5, co. 2, del bando di concorso, “le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 pubblicato nella G.U n.42 del 20.2.2001” (doc. 19, fascicolo resistente). Senza il servizio a tempo determinato svolto sulla base di dichiarazioni mendaci, il ricorrente sarebbe risultato sprovvisto di uno dei requisiti di ammissione al concorso (cfr. art. 2, co. 2 del bando di concorso del Direttore Generale dell' prot. 821 del 22/04/2022, che prevede come CP_3 requisito per l'assunzione a tempo indeterminato l'avere una anzianità di servizio di almeno due anni di servizio prestato nel profilo corrispondente presso scuole statali). Ai fini dell'acquisizione del requisito dei 24 mesi di servizio, a nulla valgono periodi di servizio non assegnati ma solo ipoteticamente e potenzialmente assegnabili poiché ad avere rilevanza è, evidentemente, solo il servizio effettivamente svolto che, nel caso di specie, è stato dal ricorrente conseguito sulla base di dichiarazioni mendaci. Vieppiù ove sol si consideri che, come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, richiamati dal bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato all'art. 8, co. 5, e dal bando che istituisce e regola la formazione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze all'art. 8, co. 2
5 e 4, le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti. Dunque, non solo il servizio prestato negli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 non può aver nessun rilievo giuridico, ma, comunque, in ragione della falsa attestazione sul servizio presso l'Istituto paritario “La Fenice” di CE NF (SA), non avrebbe potuto – in ogni Parte_1 caso – restare nella graduatoria permanente, dovendosene disporre l'esclusione. Da ultimo, devesi rilevare come, anche le censure in punto violazione del principio di tempestività della verifica e conseguente adozione del provvedimento fuori termine, appaiano destituite di fondamento. Lo stesso decreto del Direttore Generale dell' prot. 821 del 22/04/2022, con CP_3 cui è stata bandita la procedura di immissione in ruolo per l'a.s. 2022/2023, prevede infatti la possibilità di disporre in qualsiasi momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti (art. 9, co. 2) e di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rese dai candidati, poiché le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti (art. 8, co. 5). Il termine previsto dall'art. 21-novies della legge n. 241/90, poi, invocato a sproposito dal ricorrente, decorre peraltro dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, non venendo nel caso in esame in rilievo né un'autorizzazione, né un provvedimento attributivo di vantaggi economici, bensì un provvedimento di attribuzione del corretto punteggio da assegnare in graduatoria.
Per questi motivi
, assorbenti rispetto a ogni ulteriore questione prospettata dalle parti, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del resistente, CP_2 spese che si liquidano in euro 2.500 per onorari, oltre spese generali, IVA, CPA oneri accessori dovuti per legge.
Milano, 13.5.25 Il Giudice Claudia Tosoni
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