Ordinanza collegiale 27 ottobre 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02814/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12399/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12399 del 2019, proposto da Sat – Società Autostrada Tirrenica s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Annoni in Roma, via Udine 6;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 15019 del 14 giugno 2019 con il quale è stata approvata, con prescrizioni e raccomandazioni, la perizia di variante tecnica e suppletiva presentata dalla Società Autostrada Tirrenica s.p.a. relativa ai lavori denominati “ Autostrada A12 Rosignano – Civitavecchia Lotto 6° - Viabilità secondaria complanare – Attraversamento Fiume Mignone ” nei limiti di interesse;
b) della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 15019 del 14 giugno 2017, successivamente ricevuta in data 1° luglio 2019, con la quale il suddetto decreto è stato trasmesso alla Società Autostrada Tirrenica s.p.a.;
c) di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese le relazioni istruttorie redatte in relazione alla Perizia di Variante dall'Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma e dal Responsabile Divisione 5 della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AR AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la società Autostrada Tirrenica s.p.a. è concessionaria per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dell’Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia;
- il rapporto concessorio è attualmente regolato dalla Convenzione Unica sottoscritta in data 11 marzo 2009 con ANAS s.p.a. cui è successivamente subentrata nel ruolo di Concedente, a far data dal 1° ottobre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (il MIT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 5 del d.l. 216/2011 e dell’art. 36 del d.l. n. 98 del 2011;
- con il presente gravame la predetta società, odierna ricorrente, ha impugnato il provvedimento del MIT n. 15019 del 14 giugno 2019, con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori denominati “ Autostrada A12 Rosignano - Civitavecchia Lotto 6°- Viabilità secondaria complanare - Attraversamento Fiume Mignone ”;
Dato atto che con ordinanza 27 ottobre 2025, n. 18671 di questa Sezione è stato rilevato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, cod. proc. amm., per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa sulle controversie in materia di perizie di variante (su cui cfr.: T.a.r. Lazio – Roma, n. 8568/24; ID, 10127/2024; ID, 10128/2024; ID, 13175/2024; T.a.r. Friuli-Venezia Giulia, n. 177/2024; Cons. Stato, n. 4034/2022; ID, n. 4036/2022; ID, n. 4041/2022; ID, n. 3863/2022);
Ritenuto, all’esito della discussione in pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 e tenuto conto del contenuto delle memorie depositate dalle parti in replica alla questione sollevata d’ufficio, di confermare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, considerato che:
- come chiarito dalla S.U. della Corte di Cassazione “ il potere amministrativo non è ravvisabile in linea di principio quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario, sia sorto il vincolo contrattuale e siano in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto, salvo che l’amministrazione intervenga con atti autoritativi che incidono direttamente, seppure successivamente all’aggiudicazione, sulla procedura di affidamento mediante esercizio del potere di annullamento d’ufficio, o comunque nella fase esecutiva, mediante altri poteri riconosciuti dalla legge ” (Così, SS.UU., n. 18267 del 2019; cfr. pure, in senso analogo, SS.UU., n. 30267 del 2023);
- contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il diniego di approvazione delle perizie di variante non è basato su una determinazione autoritativa del concedente, bensì esclusivamente sull’interpretazione, da parte di quest’ultimo, delle previsioni convenzionali e di legge riguardanti il rapporto (paritetico) tra le parti e le reciproche obbligazioni;
Precisato che gli argomenti spesi da parte ricorrente a favore della sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), b) e c) cod.proc.amm. sono già stati analizzati e respinti dalla giurisprudenza amministrativa, da ultimo, con sentenza del Consiglio di Stato del 24 luglio 2025, n. 6583 – cui si rinvia per relationem - che ha confermato integralmente l’orientamento di questa Sezione sul punto;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi indicare il giudice ordinario quale giudice dotato di giurisdizione, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 cod.proc.amm.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, di doverne disporre la compensazione dato che l’orientamento giurisprudenziale a favore della giurisdizione del giudice ordinario in materia di perizie di variante si è consolidato solo a seguito della proposizione del presente gravame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi indicare il giudice ordinario quale giudice dotato di giurisdizione, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod.proc.amm.;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC EL, Presidente
AR AL, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AL | NC EL |
IL SEGRETARIO