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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 222/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede in nella Via Agatocle n. 2 (P. I. ; Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, nella Piazza San Francesco Di Paola n. 47, presso lo studio dell'avv. Debora Zaccaria, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Cucchiara per mandato in atti;
appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore (P. I. ); Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in , presso la Sezione Legale del Palazzo di Città, Via Roma n. Pt_1
13, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Bellia, giusta deliberazione della G.C. n. 153 del 6/09/2022; appellato
Motivi della decisione
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 19/02/2018, ha Parte_1 convenuto in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, formulando le Controparte_1 seguenti richieste:
“A. Ritenere e dichiarare che il convenuto, in persona del Sindaco p.t. domiciliato per la carica Controparte_1 presso la Casa Comunale sita in Via Roma n°13, detiene ed occupa illegittimamente, arbitrariamente e senza alcun titolo l'immobile denominato Centro Direzionale 'Ex Motel Agip' sito in , via Figuli n° 1 posto al Pt_1 primo piano composto da n°13 locali con i pertinenti servizi igienici e relativi arredi, nonché le quattro stanze poste nello stesso immobile al piano cantinato per come individuato nella planimetria allegata al contratto di comodato stipulato dalle parti in data 22/10/2010, in atti;
B. Ritenere e dichiarare, altresì, l'inadempimento del per avere omesso la manutenzione Controparte_1 dell'immobile cui lo stesso si era onerato (…);
C. Condannare il al rilascio del detto immobile, per come in atti, libero e vuoto di persone e Controparte_1 cose in favore della esponente, ordinando al convenuto l'immediata consegna in favore della medesima;
D. Condannare, altresì, il al pagamento della somma di € 104.400,00 oltre iva se ed in Controparte_1 quanto legalmente dovuta, ovvero della somma che sarà determinata in corso di causa fino all'effettivo rilascio dell'immobile a titolo di indennità di occupazione sine titulo e comunque condannare il detto Comune al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia;
E. Condannare il al risarcimento del danno immediato subito dall'esponente anche a causa Controparte_1 dell'omessa manutenzione dell'immobile di cui era onerato, quantificato tra le parti nella misura di € 30.000,00, ovvero in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia;
F. Condannare, altresì, il al risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'esponente in Controparte_1 conseguenza del mancato godimento/disponibilità dell'immobile per il predetto periodo e comunque sino all'effettivo rilascio nella misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
G. Emettere ogni utile e consequenziale statuizione, come per legge, al fine di immettere l'odierna esponente nella materiale disponibilità dell'immobile per cui è causa”
Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 92/2021, emessa in data 7/07/2021, all'esito del giudizio n. r.g. 214/2018, ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di rilascio dell'immobile denominato Centro Direzionale "Ex Motel Agip" sito in
, via Figuli n° 1; ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'attrice; ha condannato Pt_1 il alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, liquidate in Controparte_1 complessivi € 2.768,00, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello contestandone Parte_1
l'erroneità sotto vari profili.
Ha resistito al gravame il in persona del Sindaco pro tempore, insistendo per la Controparte_1 conferma integrale della sentenza resa dal giudice di primo grado.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 7/03/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo di appello, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di indennità di occupazione sine titulo dalla stessa formulata nell'atto introduttivo al punto D). Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente equiparato le domande sub D) e sub F) e avrebbe esaminato solo la seconda afferente al danno consequenziale al “mancato godimento/disponibilità dell'immobile” conferito in comodato, omettendo l'esame dell'altra. Insiste, pertanto, nell'accoglimento della domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità per occupazione sine titulo dell'immobile nella misura di € 104.400,00. 2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda formulata al punto F). Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare la documentazione prodotta attestante l'ulteriore specifico pregiudizio economico derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile e, conseguentemente, accogliere la domanda di risarcimento del danno proposta.
3.Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda formulata al punto B). Secondo la prospettazione dell'appellante, poiché il era contrattualmente onerato della manutenzione del tetto dell'immobile, in CP_1 forza dell'art. 3 del contratto di comodato, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la pretesa risarcitoria avanzata.
---
1.e.2. Ragioni di connessione logico-giuridica impongono di trattare congiuntamente i primi due motivi di appello.
I fatti di causa traggono origine dal contratto di comodato stipulato tra le parti in data 22/10/10 avente ad oggetto l'immobile, denominato Centro Direzionale "Ex Motel Agip", sito in , Pt_1 via Figuli n° 1 (composto da 13 locali al primo piano e da 4 stanze al piano cantinato), successivamente adibito dal Comune di a sede del Comando di Polizia Municipale. Tale Pt_1 contratto (la cui durata era fissata in tre anni soggetta a proroga tacita di anno in anno) prevedeva diversi obblighi in capo al comodatario, tra cui quello di provvedere a proprie cure e spese all'esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione del tetto dell'edificio, nonché l'impegno finalizzato a garantire il controllo e la vigilanza del parco retrostante l'edificio con proprio personale (cfr. art. 3 del suddetto contratto).
Ebbene, a fondamento della propria domanda esponeva, sin dall'atto Parte_1 introduttivo del giudizio, che la predetta manutenzione ordinaria non era mai stata eseguita nonostante i numerosi solleciti e che il mancato adempimento dell'obbligo contrattuale incombente in capo al aveva determinato gravi infiltrazioni di acqua con conseguente CP_1 ammaloramento dell'immobile concesso in comodato. Deduceva, in particolare, che con comunicazioni del 12/6/2013 e del 10/10/2013 aveva informato il di non Controparte_1 voler procedere alla rinnovazione tacita del contratto, sicché quest'ultimo doveva considerarsi risolto all'esito del triennio originariamente pattuito.
Alla luce di tali dati incontestati, il Tribunale ha in effetti dichiarato risolto il contratto di comodato in essere tra le parti in data 10.10.2013, ossia alla scadenza del triennio contrattualmente previsto, così dando atto che il Comune di , sino al 21.11.2019 ha Pt_1 detenuto l'immobile sine titulo. Occorre, pertanto, vagliare la domanda dell'appellante diretta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente al mancato immediato rilascio dell'immobile da parte del che, sulla base delle sue stesse prospettazioni, può agevolmente essere distinto CP_1 nelle due voci di danno emergente (domanda articolata con la lettera D e dallo stesso identificata in termini di “indennizzo da occupazione sine titulo”) e lucro cessante (domanda articolata alla lettera F).
Ebbene, alla luce dell'indirizzo ermeneutico segnato da una parte della giurisprudenza di legittimità e confermato da Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n. 33645, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.
Nel caso che ci occupa non vi è alcuna prova della perdita subita dall'appellante per non aver potuto concretamente godere dell'immobile sin dal momento della risoluzione del contratto di comodato. Emerge, anzi, dalle stesse prospettazioni di parte appellante che unica ragione della richiesta di restituzione dell'immobile fosse quella di disporre la liquidazione del proprio patrimonio al fine di risanare le proprie esposizioni debitorie e procedere all'estinzione della società. Sicchè può ritenersi che di alcun godimento si sarebbe giovata l'appellante, né diretto né indiretto.
Allo stesso modo, non può ritenersi adeguatamente provato il mancato guadagno suscettibile di ristoro. Non vi è, infatti, alcuna prova che l'appellante abbia subito un danno ulteriore rispetto a quello oggettivamente correlato al mancato concreto godimento dell'immobile. Al contrario, vi è prova che, sebbene l'immobile fosse stato più volte messo in vendita, tutte le aste erano andate deserte, ciò dimostrando che non vi fossero concrete possibilità di rimettere agevolmente sul mercato lo stesso.
3. Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato.
Neanche può trovare accoglimento la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per omessa manutenzione ordinaria del tetto dell'immobile da parte del Controparte_1
Va osservato che l'art. 3 del contratto di comodato in essere tra le parti prevedeva espressamente l'obbligo del di provvedere a proprie cure e spese all'esecuzione delle opere di ordinaria CP_1 manutenzione del tetto dell'edificio così come individuati nel corso di apposito sopralluogo con personale di fiducia del comodante. L'esito di tale sopralluogo non è noto, non avendo l'appellante depositato un verbale o relazione all'uopo redatti dal proprio tecnico. Può, però, ritenersi provato l'inadempimento del alla predetta obbligazione, tant'è che con nota CP_1 prot. n. 6264 del 27 Settembre 2013 il ha dato atto che le somme occorrenti Controparte_1 per l'esecuzione di quanto previsto dall'art. 3 co. 2 del contratto di comodato ammontano ad € 30.000,00 e che, sino a quel momento, le opere necessarie alla manutenzione ordinaria del tetto dell'immobile non erano state poste in essere. Il riconoscimento di tale debito trova, peraltro, conferma anche nelle successive note del 20/01/2016, 4/02/2016 e del 5 Ottobre 2016. Può, pertanto, essere accolta la domanda dell'appellante diretta ad ottenere il pagamento di € 30.000,00 a titolo di ristoro del danno da inadempimento contrattuale.
Quanto agli ulteriori danni subiti dall'immobile deve convenirsi con il giudice di primo grado in merito alla carenza di prova circa l'imputabilità degli stessi alla condotta del convenuto. CP_1
Non avendo, infatti, l'appellante depositato una relazione dello stato dell'immobile al momento della consegna dell'immobile al Comune di non può valutarsi se i danni lamentati siano Pt_1 riconducibili ad un difetto di manutenzione ordinaria ovvero se gli stessi fossero correlati all'esigenza di porre in essere interventi di manutenzione straordinaria o ancora se si trattasse di difetti strutturali dell'immobile stesso.
In definitiva, ed in parziale accoglimento del terzo motivo di appello, il Controparte_1 dev'essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Tale somma integra un debito di valore perché dovrà compensare l'appellante del danno subito, da determinarsi all'attualità pertanto sulla predetta somma, devalutata, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995. Mentre, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza decorreranno sulla somma liquidata, devalutata e rivalutata come sopra, gli interessi nella misura legale sino all'effettivo pagamento.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento dell'appello, devono essere compensate nella misura di due terzi e per il restante terzo devono essere poste a carico del e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti Controparte_1 dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 92/2021 emessa dal Tribunale di Sciacca il 7.7.2021 all'esito del giudizio n.r.g. 214/2018:
- Condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 30.000,00 oltre interessi come in parte motiva;
[...]
- Compensa nella misura di due terzi le spese di lite e per il restante terzo, condanna il al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 2.300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo del 10 Settembre 2025.
Palermo, 11 Settembre 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 222/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede in nella Via Agatocle n. 2 (P. I. ; Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, nella Piazza San Francesco Di Paola n. 47, presso lo studio dell'avv. Debora Zaccaria, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Cucchiara per mandato in atti;
appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore (P. I. ); Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in , presso la Sezione Legale del Palazzo di Città, Via Roma n. Pt_1
13, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Bellia, giusta deliberazione della G.C. n. 153 del 6/09/2022; appellato
Motivi della decisione
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 19/02/2018, ha Parte_1 convenuto in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, formulando le Controparte_1 seguenti richieste:
“A. Ritenere e dichiarare che il convenuto, in persona del Sindaco p.t. domiciliato per la carica Controparte_1 presso la Casa Comunale sita in Via Roma n°13, detiene ed occupa illegittimamente, arbitrariamente e senza alcun titolo l'immobile denominato Centro Direzionale 'Ex Motel Agip' sito in , via Figuli n° 1 posto al Pt_1 primo piano composto da n°13 locali con i pertinenti servizi igienici e relativi arredi, nonché le quattro stanze poste nello stesso immobile al piano cantinato per come individuato nella planimetria allegata al contratto di comodato stipulato dalle parti in data 22/10/2010, in atti;
B. Ritenere e dichiarare, altresì, l'inadempimento del per avere omesso la manutenzione Controparte_1 dell'immobile cui lo stesso si era onerato (…);
C. Condannare il al rilascio del detto immobile, per come in atti, libero e vuoto di persone e Controparte_1 cose in favore della esponente, ordinando al convenuto l'immediata consegna in favore della medesima;
D. Condannare, altresì, il al pagamento della somma di € 104.400,00 oltre iva se ed in Controparte_1 quanto legalmente dovuta, ovvero della somma che sarà determinata in corso di causa fino all'effettivo rilascio dell'immobile a titolo di indennità di occupazione sine titulo e comunque condannare il detto Comune al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia;
E. Condannare il al risarcimento del danno immediato subito dall'esponente anche a causa Controparte_1 dell'omessa manutenzione dell'immobile di cui era onerato, quantificato tra le parti nella misura di € 30.000,00, ovvero in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia;
F. Condannare, altresì, il al risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'esponente in Controparte_1 conseguenza del mancato godimento/disponibilità dell'immobile per il predetto periodo e comunque sino all'effettivo rilascio nella misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
G. Emettere ogni utile e consequenziale statuizione, come per legge, al fine di immettere l'odierna esponente nella materiale disponibilità dell'immobile per cui è causa”
Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 92/2021, emessa in data 7/07/2021, all'esito del giudizio n. r.g. 214/2018, ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di rilascio dell'immobile denominato Centro Direzionale "Ex Motel Agip" sito in
, via Figuli n° 1; ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'attrice; ha condannato Pt_1 il alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, liquidate in Controparte_1 complessivi € 2.768,00, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello contestandone Parte_1
l'erroneità sotto vari profili.
Ha resistito al gravame il in persona del Sindaco pro tempore, insistendo per la Controparte_1 conferma integrale della sentenza resa dal giudice di primo grado.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 7/03/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo di appello, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di indennità di occupazione sine titulo dalla stessa formulata nell'atto introduttivo al punto D). Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente equiparato le domande sub D) e sub F) e avrebbe esaminato solo la seconda afferente al danno consequenziale al “mancato godimento/disponibilità dell'immobile” conferito in comodato, omettendo l'esame dell'altra. Insiste, pertanto, nell'accoglimento della domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità per occupazione sine titulo dell'immobile nella misura di € 104.400,00. 2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda formulata al punto F). Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare la documentazione prodotta attestante l'ulteriore specifico pregiudizio economico derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile e, conseguentemente, accogliere la domanda di risarcimento del danno proposta.
3.Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda formulata al punto B). Secondo la prospettazione dell'appellante, poiché il era contrattualmente onerato della manutenzione del tetto dell'immobile, in CP_1 forza dell'art. 3 del contratto di comodato, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la pretesa risarcitoria avanzata.
---
1.e.2. Ragioni di connessione logico-giuridica impongono di trattare congiuntamente i primi due motivi di appello.
I fatti di causa traggono origine dal contratto di comodato stipulato tra le parti in data 22/10/10 avente ad oggetto l'immobile, denominato Centro Direzionale "Ex Motel Agip", sito in , Pt_1 via Figuli n° 1 (composto da 13 locali al primo piano e da 4 stanze al piano cantinato), successivamente adibito dal Comune di a sede del Comando di Polizia Municipale. Tale Pt_1 contratto (la cui durata era fissata in tre anni soggetta a proroga tacita di anno in anno) prevedeva diversi obblighi in capo al comodatario, tra cui quello di provvedere a proprie cure e spese all'esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione del tetto dell'edificio, nonché l'impegno finalizzato a garantire il controllo e la vigilanza del parco retrostante l'edificio con proprio personale (cfr. art. 3 del suddetto contratto).
Ebbene, a fondamento della propria domanda esponeva, sin dall'atto Parte_1 introduttivo del giudizio, che la predetta manutenzione ordinaria non era mai stata eseguita nonostante i numerosi solleciti e che il mancato adempimento dell'obbligo contrattuale incombente in capo al aveva determinato gravi infiltrazioni di acqua con conseguente CP_1 ammaloramento dell'immobile concesso in comodato. Deduceva, in particolare, che con comunicazioni del 12/6/2013 e del 10/10/2013 aveva informato il di non Controparte_1 voler procedere alla rinnovazione tacita del contratto, sicché quest'ultimo doveva considerarsi risolto all'esito del triennio originariamente pattuito.
Alla luce di tali dati incontestati, il Tribunale ha in effetti dichiarato risolto il contratto di comodato in essere tra le parti in data 10.10.2013, ossia alla scadenza del triennio contrattualmente previsto, così dando atto che il Comune di , sino al 21.11.2019 ha Pt_1 detenuto l'immobile sine titulo. Occorre, pertanto, vagliare la domanda dell'appellante diretta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente al mancato immediato rilascio dell'immobile da parte del che, sulla base delle sue stesse prospettazioni, può agevolmente essere distinto CP_1 nelle due voci di danno emergente (domanda articolata con la lettera D e dallo stesso identificata in termini di “indennizzo da occupazione sine titulo”) e lucro cessante (domanda articolata alla lettera F).
Ebbene, alla luce dell'indirizzo ermeneutico segnato da una parte della giurisprudenza di legittimità e confermato da Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n. 33645, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.
Nel caso che ci occupa non vi è alcuna prova della perdita subita dall'appellante per non aver potuto concretamente godere dell'immobile sin dal momento della risoluzione del contratto di comodato. Emerge, anzi, dalle stesse prospettazioni di parte appellante che unica ragione della richiesta di restituzione dell'immobile fosse quella di disporre la liquidazione del proprio patrimonio al fine di risanare le proprie esposizioni debitorie e procedere all'estinzione della società. Sicchè può ritenersi che di alcun godimento si sarebbe giovata l'appellante, né diretto né indiretto.
Allo stesso modo, non può ritenersi adeguatamente provato il mancato guadagno suscettibile di ristoro. Non vi è, infatti, alcuna prova che l'appellante abbia subito un danno ulteriore rispetto a quello oggettivamente correlato al mancato concreto godimento dell'immobile. Al contrario, vi è prova che, sebbene l'immobile fosse stato più volte messo in vendita, tutte le aste erano andate deserte, ciò dimostrando che non vi fossero concrete possibilità di rimettere agevolmente sul mercato lo stesso.
3. Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato.
Neanche può trovare accoglimento la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per omessa manutenzione ordinaria del tetto dell'immobile da parte del Controparte_1
Va osservato che l'art. 3 del contratto di comodato in essere tra le parti prevedeva espressamente l'obbligo del di provvedere a proprie cure e spese all'esecuzione delle opere di ordinaria CP_1 manutenzione del tetto dell'edificio così come individuati nel corso di apposito sopralluogo con personale di fiducia del comodante. L'esito di tale sopralluogo non è noto, non avendo l'appellante depositato un verbale o relazione all'uopo redatti dal proprio tecnico. Può, però, ritenersi provato l'inadempimento del alla predetta obbligazione, tant'è che con nota CP_1 prot. n. 6264 del 27 Settembre 2013 il ha dato atto che le somme occorrenti Controparte_1 per l'esecuzione di quanto previsto dall'art. 3 co. 2 del contratto di comodato ammontano ad € 30.000,00 e che, sino a quel momento, le opere necessarie alla manutenzione ordinaria del tetto dell'immobile non erano state poste in essere. Il riconoscimento di tale debito trova, peraltro, conferma anche nelle successive note del 20/01/2016, 4/02/2016 e del 5 Ottobre 2016. Può, pertanto, essere accolta la domanda dell'appellante diretta ad ottenere il pagamento di € 30.000,00 a titolo di ristoro del danno da inadempimento contrattuale.
Quanto agli ulteriori danni subiti dall'immobile deve convenirsi con il giudice di primo grado in merito alla carenza di prova circa l'imputabilità degli stessi alla condotta del convenuto. CP_1
Non avendo, infatti, l'appellante depositato una relazione dello stato dell'immobile al momento della consegna dell'immobile al Comune di non può valutarsi se i danni lamentati siano Pt_1 riconducibili ad un difetto di manutenzione ordinaria ovvero se gli stessi fossero correlati all'esigenza di porre in essere interventi di manutenzione straordinaria o ancora se si trattasse di difetti strutturali dell'immobile stesso.
In definitiva, ed in parziale accoglimento del terzo motivo di appello, il Controparte_1 dev'essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Tale somma integra un debito di valore perché dovrà compensare l'appellante del danno subito, da determinarsi all'attualità pertanto sulla predetta somma, devalutata, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995. Mentre, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza decorreranno sulla somma liquidata, devalutata e rivalutata come sopra, gli interessi nella misura legale sino all'effettivo pagamento.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento dell'appello, devono essere compensate nella misura di due terzi e per il restante terzo devono essere poste a carico del e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti Controparte_1 dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 92/2021 emessa dal Tribunale di Sciacca il 7.7.2021 all'esito del giudizio n.r.g. 214/2018:
- Condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 30.000,00 oltre interessi come in parte motiva;
[...]
- Compensa nella misura di due terzi le spese di lite e per il restante terzo, condanna il al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 2.300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo del 10 Settembre 2025.
Palermo, 11 Settembre 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo