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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/10/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6562/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI OG
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. UC IN Presidente
Dott.ssa LA LD Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6562/2025 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. SHAKAJ VALBONA Parte_1
RICORRENTE contro
C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI Controparte_1
OG (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato P.IVA_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “....Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, - in via preliminare ed urgente: 1) disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, sussistendo nel caso di specie il fumus boni iuris ed il periculum in mora per le ragioni illustrate in narrativa ed anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa;
- in via principale: dichiarare illegittima e inefficace e/o annullare la decisione della Questura di Cat. CP_1
A12/2024/Imm/1Sez./AD emesso il 24.02.2025 e notificato in data 18.04.2025 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale con relativo suo diritto al rilascio da parte della del CP_1
permesso di soggiorno. Con vittoria delle spese e onorari ...”.
Conclusioni per il resistente: “...Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.....”
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Pagina 1 1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 17 maggio 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 24.02.2025, dalla Questura di , notificatogli il 18.04.2025. CP_1
1.1. Il provvedimento reiettivo riferito al ricorrente si fonda sul parere sfavorevole adottato nella seduta del 14.09.2023 dalla competente Commissione territoriale, la quale la quale ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 co.
1.1. terzo e quarto periodo “... nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un'effettiva radicamento raggiunto nel Paese ospitante, in quanto l'istante, è assente dall'Italia, dopo essere stato espulso per la perdita del permesso di soggiorno per i reati commessi, da almeno 7 anni - assenza tale per cui non si può parlare di continuità nel soggiorno - e, dopo essere rientrato si è trattenuto senza averne titolo, mentre avrebbe potuto munirsi di titoli idoneo in ragione della presenza del figlio (art. 31 c. 3 TUI ....”).
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale nonché lo svolgimento di lavoro a tempo indeterminato e la presenza del figlio in Italia.
1.3. In data 19 maggio 2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Controparte_3
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il
GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di ulteriori documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 9 settembre 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo ha dichiarato con l'ausilio dell'interprete: “ ADR: lavoro come manovale per la ditta FT sySTEM con sede in provincia di;
ho il contratto a tempo indeterminato;
ci lavoro da tre CP_1 anni per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, a volte anche il sabato;
guadagno al mese 2300,-2400,00 euro circa. ADR: io vivo a Reggio-Emilia, nella frazione di Villa Cella;
sono ospite di questo residence;
ovviamente pago e precisamente pago 350,00 euro al mese di affitto. Chiederò al responsabile del residence di farmi rilasciare un'attestazione del mio alloggio presso la struttura. ADR: la mia salute è ok. ADR: io sono entrato in Italia nel 1997, ho avuto la carta di soggiorno dal 2008 dopo un primo permesso per lavoro
Pagina 2 subordinato. ADR: ho avuto un solo problema con la giustizia italiana nel 2013 per un unico episodio di spaccio, sono stato in carcere a Reggio-Emilia per 3 mesi e un mese agli arresti domiciliari e poi sono stato scarcerato. Fino ad ora non ho ricevuto alcuna notificazione o comunicazione di eventuali decreti di sospensione della esecuzione della pena. Il difensore fa presente che, verosimilmente, e per quanto sia indicato nel provvedimento questorie impugnato un ordine di espulsione di 5 anni, il ricorrente potrebbe aver accettato la conversione della pena detentiva in quella di espulsione dall'Italia. ADR: sono andato via dall'Italia nel 2015, sono tornato nel mio paese, l'Albania dove ancora vivono i miei genitori sono poi rientrato in Italia nel 2022, ricordo che i 5 anni di espulsione ricadevano proprio nel 2020 durante la pandemia da Covid. Ho due sorelle, una residente qui in Italia a Ravenna che ha il permesso per motivi familiari in quanto sposata con cittadino albanese, e un'altra sorella trasferitasi in America. Sono in contatto telefonico con i miei genitori e con mia sorella ci vediamo spesso, soprattutto la domenica. ADR: sono rientrato in Italia nel 2022 perché qui avevo un figlio nato nel 2006 dal mio primo matrimonio con una mia connazionale diventata cittadina italiana. Oramai sono divorziato dal 2014 e mio figlio è diventato maggiorenne, è nato nel 2006. Quando sono dovuto rientrare in Albania, ho conosciuto una ragazza e ci siamo sposati dopo un po' di tempo, abbiamo avuto un figlio nel
2021, a dicembre compie 4 anni. Vorrei fare il ricongiungimento con loro, invio denaro a casa, anche ai miei genitori che sono anziani. Se riesco a trovare le copie dei trasferimenti di denaro, le consegno all'avvocato. Ogni mese riesco a inviare tra i 300,00 e i 500,00 euro. ADR: non ho svolto attività di volontariato, non ho preso parte a corsi di lingua italiana sul posto di lavoro il mio capo mi ha fatto partecipare a corsi di sicurezza e per la guida dei mezzi che mi servono per lavorare. Se trovo gli attestati li consegno all'avvocato qui presente. ADR dell'avv. SHAKAJ VALBONA: con mio figlio nato dalla mia prima moglie mi vedo ogni giorno, deve ancora terminare le scuole superiori”.
1.6. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.7. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Reggio Emilia con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Pagina 3 4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_1
il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020 (come risulta dal provvedimento questorile impugnato la domanda de qua v. doc. 1 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n.
20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente poiché
l'appuntamento era stato richiesto prima.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge
n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art.
8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione
Pagina 4 offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di
'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Per_1 Per_2 Per_3
Svezia): tale bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
6.3. Venendo al caso di specie, il ricorrente, giunto in Italia nel 1997 e già titolare di un primo foglio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. D.P.C.M. 16.10.98, inizialmente rilasciato dalla Questura di Perugia e successivamente rinnovato dalla Questura di fino ad CP_1
ottenere un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal 18.10.2008 e fino al
2014, ha attualmente in corso di svolgimento un regolare lavoro a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 14.04.2023 come operaio (manovale) presso la società FT SYSTEM SRL con sede nella provincia di riuscendo a percepire discreti guadagni come da documentazione in atti CP_1
Pagina 5 (v. docc. 9 13 e 14 ricorso). In particolare nel 2023 ha percepito oltre 18.000 euro, oltre 23.000 nel
2024 e nel 2025, fino al 31 luglio, quasi 14.000 euro.
Ha dimostrato, pur in assenza di idonee attestazioni, di ben conoscere la lingua italiana durante la sua audizione in sede giudiziale, come evincibile dal verbale d'udienza.
Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente ha documentato di disporre di un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro (doc. 16)
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, nonostante la presenza in quel Paese della moglie e del figlio. Infatti, va comunque considerato che il ricorrente in Italia ha un figlio, da poco maggiorenne, nato dal primo matrimonio e cittadino italiano.
Il ricorrente in Italia ha dimostrato di aver raggiunto una buona condizione lavorativa, come risulta dai redditi che percepisce. Ha inoltre frequentato corsi professionalizzanti.
Sotto il profilo della pericolosità occorre dare atto che dalla documentazione in atti e dalle sue stesse dichiarazioni rese in Tribunale il ricorrente risulta, poi, aver riportato una condanna in data
25.07.2013 ad anni tre di reclusione e alla multa di euro 14.000 a seguito di sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 DPR 309/90, con conseguente emissione in data 16.05.2015 nei confronti del ricorrente di un decreto di espulsione con divieto di reingresso nel territorio nazionale per anni cinque, a seguito del quale il ricorrente faceva rientro nel suo paese d'origine, in Albania, nel 2015. All'epoca infatti l'autorità amministrativa gli revocava, a causa della sua pericolosità, il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE.
Il ricorrente è poi rientrato in Italia nel 2022 e poco dopo presentava domanda di protezione speciale.
Orbene, ciò detto, si tratta di accertare se il reato commesso possa essere espressione di una pericolosità sociale attuale e tale da sopravanzare la vita privata e familiare del ricorrente sul territorio nazionale. Il reato innanzi indicato, per quanto grave, è stato commesso oltre 10 anni fa (2013) ed è rimasto isolato (la controparte non ha segnalato ulteriori pendenze).
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pagina 6 7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e considerato che la valutazione della pericolosità è condotta all'attualità.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna il 10 ottobre 2025
Il Giudice est.
LA LD
Il Presidente
UC IN
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI OG
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. UC IN Presidente
Dott.ssa LA LD Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6562/2025 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. SHAKAJ VALBONA Parte_1
RICORRENTE contro
C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI Controparte_1
OG (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato P.IVA_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “....Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, - in via preliminare ed urgente: 1) disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, sussistendo nel caso di specie il fumus boni iuris ed il periculum in mora per le ragioni illustrate in narrativa ed anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa;
- in via principale: dichiarare illegittima e inefficace e/o annullare la decisione della Questura di Cat. CP_1
A12/2024/Imm/1Sez./AD emesso il 24.02.2025 e notificato in data 18.04.2025 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale con relativo suo diritto al rilascio da parte della del CP_1
permesso di soggiorno. Con vittoria delle spese e onorari ...”.
Conclusioni per il resistente: “...Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.....”
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Pagina 1 1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 17 maggio 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 24.02.2025, dalla Questura di , notificatogli il 18.04.2025. CP_1
1.1. Il provvedimento reiettivo riferito al ricorrente si fonda sul parere sfavorevole adottato nella seduta del 14.09.2023 dalla competente Commissione territoriale, la quale la quale ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 co.
1.1. terzo e quarto periodo “... nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un'effettiva radicamento raggiunto nel Paese ospitante, in quanto l'istante, è assente dall'Italia, dopo essere stato espulso per la perdita del permesso di soggiorno per i reati commessi, da almeno 7 anni - assenza tale per cui non si può parlare di continuità nel soggiorno - e, dopo essere rientrato si è trattenuto senza averne titolo, mentre avrebbe potuto munirsi di titoli idoneo in ragione della presenza del figlio (art. 31 c. 3 TUI ....”).
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale nonché lo svolgimento di lavoro a tempo indeterminato e la presenza del figlio in Italia.
1.3. In data 19 maggio 2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Controparte_3
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il
GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di ulteriori documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 9 settembre 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo ha dichiarato con l'ausilio dell'interprete: “ ADR: lavoro come manovale per la ditta FT sySTEM con sede in provincia di;
ho il contratto a tempo indeterminato;
ci lavoro da tre CP_1 anni per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, a volte anche il sabato;
guadagno al mese 2300,-2400,00 euro circa. ADR: io vivo a Reggio-Emilia, nella frazione di Villa Cella;
sono ospite di questo residence;
ovviamente pago e precisamente pago 350,00 euro al mese di affitto. Chiederò al responsabile del residence di farmi rilasciare un'attestazione del mio alloggio presso la struttura. ADR: la mia salute è ok. ADR: io sono entrato in Italia nel 1997, ho avuto la carta di soggiorno dal 2008 dopo un primo permesso per lavoro
Pagina 2 subordinato. ADR: ho avuto un solo problema con la giustizia italiana nel 2013 per un unico episodio di spaccio, sono stato in carcere a Reggio-Emilia per 3 mesi e un mese agli arresti domiciliari e poi sono stato scarcerato. Fino ad ora non ho ricevuto alcuna notificazione o comunicazione di eventuali decreti di sospensione della esecuzione della pena. Il difensore fa presente che, verosimilmente, e per quanto sia indicato nel provvedimento questorie impugnato un ordine di espulsione di 5 anni, il ricorrente potrebbe aver accettato la conversione della pena detentiva in quella di espulsione dall'Italia. ADR: sono andato via dall'Italia nel 2015, sono tornato nel mio paese, l'Albania dove ancora vivono i miei genitori sono poi rientrato in Italia nel 2022, ricordo che i 5 anni di espulsione ricadevano proprio nel 2020 durante la pandemia da Covid. Ho due sorelle, una residente qui in Italia a Ravenna che ha il permesso per motivi familiari in quanto sposata con cittadino albanese, e un'altra sorella trasferitasi in America. Sono in contatto telefonico con i miei genitori e con mia sorella ci vediamo spesso, soprattutto la domenica. ADR: sono rientrato in Italia nel 2022 perché qui avevo un figlio nato nel 2006 dal mio primo matrimonio con una mia connazionale diventata cittadina italiana. Oramai sono divorziato dal 2014 e mio figlio è diventato maggiorenne, è nato nel 2006. Quando sono dovuto rientrare in Albania, ho conosciuto una ragazza e ci siamo sposati dopo un po' di tempo, abbiamo avuto un figlio nel
2021, a dicembre compie 4 anni. Vorrei fare il ricongiungimento con loro, invio denaro a casa, anche ai miei genitori che sono anziani. Se riesco a trovare le copie dei trasferimenti di denaro, le consegno all'avvocato. Ogni mese riesco a inviare tra i 300,00 e i 500,00 euro. ADR: non ho svolto attività di volontariato, non ho preso parte a corsi di lingua italiana sul posto di lavoro il mio capo mi ha fatto partecipare a corsi di sicurezza e per la guida dei mezzi che mi servono per lavorare. Se trovo gli attestati li consegno all'avvocato qui presente. ADR dell'avv. SHAKAJ VALBONA: con mio figlio nato dalla mia prima moglie mi vedo ogni giorno, deve ancora terminare le scuole superiori”.
1.6. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.7. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Reggio Emilia con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Pagina 3 4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_1
il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020 (come risulta dal provvedimento questorile impugnato la domanda de qua v. doc. 1 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n.
20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente poiché
l'appuntamento era stato richiesto prima.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge
n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art.
8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione
Pagina 4 offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di
'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Per_1 Per_2 Per_3
Svezia): tale bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
6.3. Venendo al caso di specie, il ricorrente, giunto in Italia nel 1997 e già titolare di un primo foglio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. D.P.C.M. 16.10.98, inizialmente rilasciato dalla Questura di Perugia e successivamente rinnovato dalla Questura di fino ad CP_1
ottenere un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal 18.10.2008 e fino al
2014, ha attualmente in corso di svolgimento un regolare lavoro a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 14.04.2023 come operaio (manovale) presso la società FT SYSTEM SRL con sede nella provincia di riuscendo a percepire discreti guadagni come da documentazione in atti CP_1
Pagina 5 (v. docc. 9 13 e 14 ricorso). In particolare nel 2023 ha percepito oltre 18.000 euro, oltre 23.000 nel
2024 e nel 2025, fino al 31 luglio, quasi 14.000 euro.
Ha dimostrato, pur in assenza di idonee attestazioni, di ben conoscere la lingua italiana durante la sua audizione in sede giudiziale, come evincibile dal verbale d'udienza.
Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente ha documentato di disporre di un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro (doc. 16)
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, nonostante la presenza in quel Paese della moglie e del figlio. Infatti, va comunque considerato che il ricorrente in Italia ha un figlio, da poco maggiorenne, nato dal primo matrimonio e cittadino italiano.
Il ricorrente in Italia ha dimostrato di aver raggiunto una buona condizione lavorativa, come risulta dai redditi che percepisce. Ha inoltre frequentato corsi professionalizzanti.
Sotto il profilo della pericolosità occorre dare atto che dalla documentazione in atti e dalle sue stesse dichiarazioni rese in Tribunale il ricorrente risulta, poi, aver riportato una condanna in data
25.07.2013 ad anni tre di reclusione e alla multa di euro 14.000 a seguito di sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 DPR 309/90, con conseguente emissione in data 16.05.2015 nei confronti del ricorrente di un decreto di espulsione con divieto di reingresso nel territorio nazionale per anni cinque, a seguito del quale il ricorrente faceva rientro nel suo paese d'origine, in Albania, nel 2015. All'epoca infatti l'autorità amministrativa gli revocava, a causa della sua pericolosità, il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE.
Il ricorrente è poi rientrato in Italia nel 2022 e poco dopo presentava domanda di protezione speciale.
Orbene, ciò detto, si tratta di accertare se il reato commesso possa essere espressione di una pericolosità sociale attuale e tale da sopravanzare la vita privata e familiare del ricorrente sul territorio nazionale. Il reato innanzi indicato, per quanto grave, è stato commesso oltre 10 anni fa (2013) ed è rimasto isolato (la controparte non ha segnalato ulteriori pendenze).
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pagina 6 7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e considerato che la valutazione della pericolosità è condotta all'attualità.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna il 10 ottobre 2025
Il Giudice est.
LA LD
Il Presidente
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