Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/05/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ABBRUZZESE FABIO c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di Rossano, Via Moro, 4, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte ricorrente, sull'assunto di essere stata riconosciuta invalida senza diritto alla pensione ex L. 118/71 ed all'handicap grave, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la pensione e l'handicap grave a causa delle pluripatologie
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento delle predette provvidenze.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma deducendo, ancor prima, il mancato rispetto del termine: a) semestrale per l'espletamento della fase di ATP;
b) entro cui andava effettuata la dichiarazione di dissenso;
b) entro cui andava iscritto il ricorso a seguito del proposto dissenso.
A seguito della rinnovazione della CTU e della nomina della Dott.ssa Persona_1
la stessa prestava il giuramento di rito, espletava l'incarico, depositava la relazione
[...] peritale ed alla odierna udienza le Parti presenti, come da verbale, chiedevano decidersi la causa dopo breve discussione orale.
1. L'opposizione deve ritenersi fondata ni limiti che seguono.
2. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 03.11.2023 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 04.12.2023 (luned') ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 03.01.2024.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo state espletate le visite presso la Commissione Medica in data 18.03.2022 laddove il ricorso per ATP risulta essere CP_1 stato iscritto il 04.08.2022.
3. Parte ricorrente con il ricorso chiese, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 3977/22 RG, accertarsi il diritto alla pensione ex L. 118/71 ed alla situazione di handicap in condizione di gravità.
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a Per_1 seguito della visita medica e sulla scorta della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo al ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento delle invocate provvidenze;
ciò con decorrenza dal 19.02.2024 ossia dalla data in cui si è registrato un significativo peggioramento nelle condizioni di salute della parte.
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate sulla base della documentazione prodotta e della visita medico-legale espletata;
ciò anche avuto riguardo alla decorrenza del beneficio.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti.
La domanda deve quindi accogliersi nei prefati limiti.
4. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), possono integralmente compensarsi stante il riconoscimento del beneficio con decorrenza successiva sia rispetto alla data della domanda amministrativa, sia rispetto alla pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo sia, infine, rispetto alla presente fase;
seguono integralmente la soccombenza quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.
con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 3977/22 RG) e sulla domanda dallo Parte_1 stesso proposta nei confronti dell , in p.l.r.p.t. così provvede: CP_1
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione, e per l'effetto, la domanda dichiarando ed accertando la sussistenza in capo al ricorrente:
a) dei presupposti di natura sanitaria afferente alla pensione ex L. 118/71 avendo il
Consulente accertato l'invalidità civile nella misura del 100% con decorrenza dal
19.02.2024;
b) del presupposto di natura sanitaria afferente all'handicap grave ex art. 3, comma 3°, L.
104/92 con decorrenza dal 19.02.2024;
- Spese di lite compensate;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1 fase che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 19 Maggio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo