Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati AN Puliatti e Paola Strano, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato AN Puliatti in Catania, via Gabriele D’Annunzio n. 111, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tremestieri Etneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Freni e Patrizia Romano, con domicilio fisico eletto presso la residenza municipale in Tremestieri Etneo, Piazza Mazzini n. 1 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) dell’ordinanza del Comune di Tremestieri Etneo, 5° Direzione Utc Pian. Urb. Manutenzione e Pubblica Illuminazione del 31.10.2025 n. 6 (successivamente notificata il 4 novembre 2025), con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere ivi indicate;
2) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi: a) la comunicazione di avvio del procedimento del 4.2.2025 n. 3761 prot.; b) la nota dell’8.4.2025 n. 9974 prot. di rigetto delle deduzioni; c) la nota del 30.10.2025 n. 28858 prot.; d) il verbale di accertamenti della Polizia Municipale del 2.10.2024 prot. 24-14/02 P.E..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tremestieri Etneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. GI EP AN AT e uditi i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 23 dicembre 2025 e depositato in data 19 gennaio 2026 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente è proprietario di un fabbricato (della tipologia villino) composto da due distinte ed autonome unità immobiliari, sito nel Comune di Tremestieri Etneo, iscritto in catasto al foglio -OMISSIS-per il primo piano; l’immobile, oltre a costituire la residenza del ricorrente, è in parte destinato a struttura ricettiva.
Il Comune resistente, a seguito di accertamenti effettuati, con verbale della Polizia Municipale del 2 ottobre 2024, ha riscontrato la realizzazione di interventi edilizi ritenuti privi di idoneo titolo abilitativo; più precisamente, si tratta di “ due ambienti verandati in struttura precaria di cui una con piscina interrata, e delle tettoie in zona vincolata paesaggisticamente ed in zona sismica ”, ritenute abusive in quanto eseguite in assenza di permesso di costruire e prive del nullaosta paesaggistico, oltre che dell’autorizzazione del Genio Civile.
Conseguentemente, con nota del 4 febbraio 2025, prot. n. 3761, il Comune resistente ha comunicato l’avvio del procedimento repressivo.
Il ricorrente, con nota del 7 marzo 2025, ha presentato deduzioni tecniche, rilevando che trattasi di interventi non necessitanti permesso di costruire (che hanno infatti formato oggetto di CILA presentate al Comune, oltre che di autorizzazione del Genio Civile), in quanto pertinenze dell’immobile principale, aventi carattere di struttura precaria; più precisamente:
- la struttura precaria senza vasca al suo interno, di mq 52, posta al servizio di uno soltanto degli immobili, considerando il volume tecnico di mq 3,5, rientra nei limiti dei 50 metri quadrati consentiti dalla L.R. 4/2003;
- la struttura precaria con vasca, di circa mq 60, essendo pertinenziale all’altra porzione catastalmente distinta e destinata ad attività commerciale, rientra nei limiti ammissibili ex art. 20, comma 7, della L.R. 4/2003.
Entrambe tali strutture, presentando coperture trasparenti, non comportano alcun cambio di destinazione d’uso degli spazi interessati, ma una mera fruibilità coibentata;
- lo spazio di collegamento tra le due strutture precarie, pari a mq 6, in realtà è un volume tecnico (doppie porte di coibentazione), al pari della tettoia, ovvero della pensilina parapioggia per l’accesso pedonale;
- la tettoria posta sul lato est del giardino, destinata al riparo delle autovetture, aperta su tutti i lati, si configura come struttura effimera (gazebo), come tale rientrante nella categoria dell’edilizia libera;
- la piscina interrata in realtà è una vasca con lunghezza massima minore di 12 metri, che per dimensioni e caratteristiche non è adatta ad attività natatorie e come tale non necessitante di permessi edilizi e di calcoli strutturali da presentare al Genio Civile.
Il Comune, con nota dell’8 aprile 2025 n. 9974, ha rigettato le osservazioni proposte dal ricorrente, ritenendo che “ trattasi di un insieme sistematico di opere che hanno trasformato in modo permanente il territorio, che sono da ritenersi opere che generano volume urbanistico e variazione di destinazione d’uso ”.
Il ricorrente, con nota del 16 aprile 2025, ha ribadito che trattasi di opere aventi natura pertinenziale, con le caratteristiche strutturali della precarietà, che non hanno variato la destinazione d’uso, che non costituiscono aumento di superficie utile, ma meramente accessoria.
Il Comune, con nota del 30 ottobre 2025, dopo aver ribadito quanto precedentemente asserito e ritenendo potersi “ configurare una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. e), del D.P.R. 380/2001, soggetta a rilascio di permesso di costruire ”, con ordinanza del 31 ottobre 2025 n. 6, ha ingiunto la demolizione delle opere di cui trattasi.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, il deducente ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Tremestieri Etneo chiedendo il rigetto del proposto ricorso perché inammissibile e/o improcedibile oltre che infondato.
1.2. Con atto depositato in data 18 febbraio 2026 la parte ricorrente ha chiesto il differimento dell’udienza pubblica del 24 marzo 2026, in considerazione della presentazione, in data 29 gennaio 2026, di istanza di permesso di costruire in sanatoria.
1.3. Il Comune resistente, con memoria depositata in data 19 febbraio 2026, ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, stante la presentazione da parte del ricorrente, in data 29 gennaio 2026, di istanza di permesso di costruire in sanatoria per le opere oggetto del provvedimento impugnato; la parte resistente, inoltre, ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e/o improcedibile oltre che infondato.
1.4. All’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026, presenti i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come da verbale, il primo ha insistito sull’istanza di rinvio depositata in atti, mentre il secondo si è opposto al chiesto rinvio; dunque, su richiesta dei difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione, anche sulla richiesta di rinvio.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio rigetta l’istanza di differimento dell’udienza avanzata dalla parte ricorrente (in ragione dell’intervenuta presentazione di istanza di permesso di costruire in sanatoria).
Ed invero, nel vigente ordinamento processuale non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge; al di fuori di tali ipotesi, le parti hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza. Ciò in quanto alle parti spetta la disponibilità delle proprie pretese sostanziali e, in funzione di esse, del diritto di difesa in giudizio, ma le stesse non hanno anche la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, che compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che si rivolgono al giudice. La decisione finale sui tempi della decisione della controversia spetta dunque al giudice, e la domanda di rinvio deve fondarsi su “situazioni eccezionali” che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 2 aprile 2025, n. 2830).
Nel caso di specie la definizione nel merito del proposto ricorso non reca alcuna compressione del diritto di difesa né incide sul procedimento di sanatoria edilizia in atto; pertanto non ricorrono eccezionali ragioni ai fini del rinvio dell’udienza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 29 dicembre 2025, n. 8462).
2. Il Collegio disattende, inoltre, l’eccezione di improcedibilità del ricorso - frapposta dal Comune resistente - sempre in ragione dell’intervenuta presentazione da parte del deducente, nelle more del giudizio, di una domanda di permesso di costruire in sanatoria in relazione alle opere edilizie oggetto dell’ordinanza impugnata.
Ed invero, per costante indirizzo giurisprudenziale se, da un lato, la presentazione dell’istanza de qua determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 12 gennaio 2026, n. 247; per l’affermazione del principio secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria non rende inefficace la pregressa ordinanza di demolizione, ma determina una mera sospensione della sua efficacia con la conseguenza che, in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia cfr. anche Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. sez. giur., 16 luglio 2025, n. 585).
Ne consegue che, come da tempo chiarito, la presentazione della domanda di sanatoria non determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione (cfr., ex multis , Cons Stato, sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4940; Cons Stato, sez. II, 31 dicembre 2024, n. 10536; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 6 marzo 2026, n. 473).
3. Con unico articolato motivo di gravame sono stati dedotti i vizi di Violazione per errata applicazione degli articoli 3, 6 comma 1 lett. b-bis), 22, 31, 36bis e 37 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., come recepiti in Sicilia ex L.R. 16/2026 e L.R. 27/2024. Violazione dell’articolo 20 della L.R. 4/2003. Violazione art. 3 Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza istruttoria, erroneità dei presupposti, irragionevolezza, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e travisamento di fatti.
Per il deducente, in sintesi, i provvedimenti adottati dal Comune sono errati ed illegittimi perché, ritenendo che quanto realizzato integri una “ nuova costruzione ” ex art. 3 D.P.R. 380/2001, fanno riferimento all’art. 31, anziché agli artt. 22 e 37 del medesimo D.P.R. 380/2001.
Nel caso concreto, per l’esponente, gli interventi edilizi realizzati a seguito di presentazione di apposite CILA e conseguente attestazione del Genio Civile del 25 maggio 2023 (contrariamente all’erroneo assunto del Comune resistente), rappresentano dei manufatti privi di autonomia, aventi natura pertinenziale e precaria, con funzione servente rispetto all’edificio principale ed insuscettibili di separata utilizzazione (è lo stesso provvedimento impugnato a dare atto del fatto che si tratta di opere realizzate con “ pannelli plastici trasparenti ” o “ pannelli (metallici) rivestiti in materiale plastico .. ” o di “ struttura metallica ”, senza l’utilizzo di alcuna opera muraria e tanto meno strutturale, facilmente amovibile senza necessità di alcuna attività demolitoria).
Osserva il ricorrente che le strutture precarie realizzate quali pertinenze dell’immobile principale non necessitano di alcun permesso di costruire, avendo un’evidente finalità di mero arredo e di riparo dell’immobile cui accedono e non incidendo in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio. Nel caso concreto, i manufatti posti in essere rientrano, piuttosto, nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime della SCIA ex art. 22 D.P.R. 380/2001, la cui mancanza non è sanzionabile con la rimozione o demolizione di cui all’art. 31 D.P.R. 380/2001, ma con l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 D.P.R. cit., con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, e non la sanzione demolitoria.
Nella fattispecie in esame, aggiunge il ricorrente, si tratta di superfici accessorie (e non aumento di superficie utile) e di coperture precarie, al solo fine funzionale di coibentazione termica e senza alcun cambio di destinazione d’uso degli spazi interessati e senza realizzazione di opere stabili e tanto meno murarie o strutturali; in particolare:
- la struttura precaria senza vasca al suo interno, di mq 52, posta al servizio di uno soltanto degli immobili, considerando il volume tecnico di mq 3,5, rientra nei limiti dei 50 metri quadrati consentiti dalla L.R. 4/2003;
- la struttura precaria con vasca, di circa mq 60, essendo pertinenziale all’altra porzione catastalmente distinta e destinata ad attività commerciale, rientra nei limiti ammissibili ex art. 20, comma 7, della L.R. 4/2003.
Quindi, per l’esponente, vengono in considerazione interventi che, alla luce delle novità legislative introdotte dalla legge n. 105/2024, anche in termini di c.d. “sanabilità dinamica” (come recepita in Sicilia ex L.R. 27/2024), rientrano in una logica di progressiva “semplificazione” dell’azione amministrativa in materia di titoli abilitativi edilizi; ne discende, per il ricorrente, anche un palese difetto di motivazione e travisamento dei fatti da parte del Comune resistente che, lungi dall’eseguire una compiuta istruttoria, si è affidata a mere petizioni di principio senza un esame concreto ed analitico dello stato dei luoghi.
Le deduzioni tecniche inviate a seguito dell’avvio del procedimento, aggiunge l’esponente, specificano che si tratta di coperture che garantiscono “fruibilità coibentata” senza cambio di destinazione d'uso (le opere rientrano dunque nella definizione di “pergotenda” o, per le chiusure laterali, di VEPA-vetrate panoramiche amovibili, che ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b-bis), del T.U. Edilizia sono edilizia libera; lo stesso provvedimento impugnato descrive le opere come realizzate in “ struttura metallica ” con copertura in “ pannelli plastici trasparenti ” e prive di “ visibili sistemi di ancoraggio al suolo ” permanenti).
Per l’esponente, le strutture di copertura leggera destinate a proteggere dagli agenti atmosferici (c.d. pergotende), anche se ancorate al suolo ma costituite da elementi leggeri (metallo, plastica, teli) e facilmente amovibili, non necessitano di titolo edilizio; nel caso di specie, la copertura trasparente e la struttura metallica configurano un mero arredo esterno, funzionale alla migliore fruizione dello spazio aperto, inidoneo a creare nuovo volume urbanistico; inoltre, la chiusura perimetrale con elementi trasparenti o leggeri rientra nella disciplina delle VEPA-vetrate panoramiche amovibili, oggi liberalizzate dall'art. 6, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. 380/2001, non configurando spazi stabilmente chiusi con variazione di destinazione d'uso (circostanza, quest'ultima, non contestata dal Comune, che, anzi, ammette la natura “precaria” dei materiali).
Considerazioni analoghe, secondo il ricorrente, valgono anche con riguardo alla vasca (definita “piscina” dal Comune resistente, senza adeguata verifica e/o istruttoria in merito) che può essere considerata pertinenza quando è di modesta entità ed è posta ad esclusivo corredo di una proprietà; in particolare, per l’esponente, non eccedendosi i m. 12, la vasca realizzata risulta pienamente legittima, non necessitando di alcun titolo abilitativo.
In definitiva, conclude l’esponente, gli interventi oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione, non configurando spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e superfici che possono generare nuova volumetria e comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, non necessitano di permesso di costruire.
4. Il Comune resistente ha contrastato le censure articolate e le domande avanzate dalla parte ricorrente.
5. Il ricorso non può essere accolto.
5.1. In via preliminare, il Collegio non può che ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l’Amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l’intervento abusivamente realizzato; invero, secondo costante indirizzo interpretativo:
- gli abusi edilizi “ devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate; l'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2026, n. 632);
- “ nel ponderare l’impatto urbanistico di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata della complessiva operazione posta in essere. Ne discende che i singoli abusi eseguiti vanno riguardati nella loro interezza e, proprio perché visti nel loro insieme, possono determinare quella complessiva alterazione dello stato dei luoghi che legittima la sanzione applicata e persuade della sua appropriatezza e proporzionalità rispetto a quanto realizzato, specie nel caso, qui ricorrente, di opere che vanno ad inserirsi in un contesto territoriale paesaggisticamente protetto ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9332);
- in presenza di una pluralità di interventi edilizi non è dato “ scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 26 febbraio 2026, n. 1536).
Orbene, la descrizione “puntiforme” degli abusi - operata dalla parte ricorrente, onde far discendere dagli interventi eseguiti un minor impatto sul territorio, e ciò al fine di invocare un regime edilizio più favorevole - si pone in contrasto con la sopra richiamata doverosa valutazione dell’abuso edilizio sulla base di una visione complessiva e non atomistica, allo scopo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell’abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario (o che può, se del caso, essere rilasciato), prospettino una scomposizione virtuale dell’intervento medesimo; in ultima analisi, non è dato scomporre l’intervento in parti, neanche in senso diacronico, al solo fine di elidere le reciproche interazioni delle opere e di negare l’assoggettabilità dell’insieme a una determinata sanzione demolitoria (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 5 marzo 2026, n. 194).
Nel caso in esame, appaiono evidenti le reciproche interazioni, di tipo strutturale e funzionale, degli interventi descritti nell’ordinanza di demolizione impugnata, tutti aventi un unico contestuale impatto edilizio, con conseguente erroneità di una visione parcellizzata degli stessi.
5.2. Il Collegio, poi, intende prescindere dalla questione relativa alla contestazione, da parte del ricorrente, del carattere non abusivo delle opere realizzate, alla luce della avvenuta presentazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria che costituisce ammissione del carattere abusivo delle opere realizzate e della necessità che queste fossero assistite da apposito permesso di costruire (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 8 gennaio 2026, n. 39).
5.3. In disparte quanto sopra, dunque, ai fini del giudizio di infondatezza delle censure articolate dalla parte ricorrente si rivela di per sé decisiva la circostanza della ricadenza delle opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico (come espressamente precisato nel provvedimento impugnato e non contestato dalla parte ricorrente), ciò che legittima l’adozione dell’ordine di demolizione in ragione della carenza, nel caso concreto, del necessario titolo paesaggistico (circostanza, anche questa, espressamente precisata nel provvedimento impugnato e non contestata dalla parte ricorrente).
Il Collegio, dunque, non intende immorare sulla questione della necessità o meno del previo rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione dei manufatti descritti nell’ordinanza impugnata e oggetto dell’attività repressiva del Comune resistente, essendo sufficiente il profilo di seguito specificato per ritenere infondate le contestazioni articolate dalla parte ricorrente.
Invero, condiviso e costante orientamento giurisprudenziale ha in più occasioni affermato il principio per cui la realizzazione di opere edilizie in area vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica obbliga l’Amministrazione comunale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad irrogare la più grave delle sanzioni ivi previste, ossia quella demolitoria di cui all’art. 31 del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e ciò “ a prescindere dal regime autorizzatorio eventualmente disatteso e, quindi, finanche nell’ipotesi di attività edilizia libera ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 12 marzo 2026, n. 226; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 5 marzo 2026, n. 470; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 13 febbraio 2026, n. 2866; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 11 dicembre 2023, n. 3705; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 19 giugno 2023, n. 521).
In sintesi, nelle ipotesi in cui gli interventi edilizi abusivi siano stati realizzati in area vincolata in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, “ la sanzione demolitoria non ammette alcun tipo di deroga e opera d'ufficio ancorché si tratti di opere che non avrebbero richiesto il previo rilascio del permesso di costruire ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 13 febbraio 2026, n. 1184; Cons. Stato, sez. VII, 21 luglio 2025, n. 6441; Cons. Stato, sez. VII, 21 luglio 2025, n. 6428).
6. Per le ragioni sopra precisate - e, segnatamente, in forza di quanto evidenziato al superiore punto 5.3. in Diritto - il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (€. millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG AN AR, Presidente
GI EP AN AT, Consigliere, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI EP AN AT | AG AN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.