Sentenza 10 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01184/2026REG.PROV.COLL.
N. 04479/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4479 del 2023, proposto da
Opera Nazionale per il Mezzogiorno D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sanremo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Nuvoloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00942/2022, resa tra le parti, annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 38, datata 31 gennaio 2012
avente ad oggetto
ingiunzione di demolizione di opera abusiva sita in Strada Rot. Capo Nero, n. l27, fg. 11 mapp. 2592-2593, notificata il 3 febbraio 2012
nonché per l'annullamento
di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso
e per l'accertamento e la declaratoria
al risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa dell'atto impugnato
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sanremo e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. DE PO e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto l’ordinanza dirigenziale n. 38 del 31 gennaio 2012, con cui il Comune di Sanremo ha ingiunto la demolizione di opere edilizie ritenute abusive, realizzate su un compendio immobiliare sito in Strada Rotabile Capo Nero n. 127, consistenti nella copertura di una preesistente vasca irrigua e nella sistemazione dell’area adiacente a piazzale con recinzione e cancello carraio.
2. Avverso il citato atto l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia ha proposto ricorso al TAR Liguria, deducendo plurimi profili di illegittimità, tra cui la natura pertinenziale e di manutenzione straordinaria delle opere, l’erronea applicazione della sanzione demolitoria, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento.
3. Il giudice di prime cure, con sentenza n. 942 del 10 novembre 2022, ha respinto il ricorso introduttivo per infondatezza e ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese di lite.
4. Con l’atto di appello, la ricorrente ha censurato la sentenza di primo grado lamentando: l’erroneità della qualificazione delle opere come ristrutturazione edilizia “pesante”, sostenendone la natura pertinenziale e la conseguente assoggettabilità a D.I.A.; la violazione del principio di proporzionalità, per avere il TAR ritenuto legittima la sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria; l’illegittimità dell’ordine di demolizione per mancata delimitazione delle parti abusive rispetto a quelle legittimamente assentite; il difetto di motivazione dell’atto comunale in ordine alle specifiche norme urbanistiche violate; l’insufficienza della motivazione circa i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell’ingiunzione di demolizione.
5. Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione resistente e il Ministero della Cultura.
6. All’udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Dall’analisi degli atti di causa emerge come oggetto controverso siano due interventi, in zona vincolata: la trasformazione di una vecchia vasca circolare irrigua in uno spazio di accoglienza polivalente, mediante la realizzazione del solaio di copertura in cemento armato; nella sistemazione dell’area adiacente a piazzale con recinzione e cancello carraio.
9. Preliminarmente, vanno respinti i tre motivi finali, concernenti vizi dell’ordine di demolizione in termini di individuazione dell’area, delle norme di piano e della relativa motivazione.
9.1 Infatti, tali deduzioni si scontrano con i consolidati orientamenti di questo Consiglio di Stato a mente dei quali l’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di valido titolo abilitativo ha natura di atto vincolato, fondato unicamente sull'accertamento dell'abuso.
9.2 Non è richiesta una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, poiché tale interesse è già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata.
9.3 Il mero decorso del tempo dalla commissione dell'abuso non incide sulla legittimità né sull'esercizio del potere repressivo, che può essere legittimamente esercitato anche tardivamente.; può quindi ritenersi dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l'individuazione delle violazioni accertate (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. VII, 17/07/2025, n. 6301 e sez. II, 9/12/2025, n. 9688).
9.4 Nel caso di specie l’ordinanza impugnata aderisce a tali canoni, individuando correttamente gli abusi accertati, la situazione dei luoghi e le norme violate.
9.5 Parimenti va ribadito che la mancata o l'erronea individuazione dell'area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile comunale non costituisce ragione d'illegittimità dell'ordine di demolizione, in quanto l'acquisizione gratuita delle opere e della relativa area di sedime costituisce una conseguenza ex lege dell'inottemperanza all'ordine impartito e, quindi, tale individuazione ben può essere compiuta anche a valle del medesimo, con atto successivo e separato avente natura meramente dichiarativa e ricognitiva (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. II, 1/06/2023, n. 5416).
10. Parimenti infondati sono i primi due motivi, dedotti avverso la qualificazione delle opere.
10.1 Infatti, va ribadito che, in linea generale, in caso di vincolo paesaggistico sull'area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in sua assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 08/11/2021, n. 7426).
102. Analogamente, la valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale e non in termini atomistici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/02/2021, n. 1350). Infatti, la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione.
10.3 In caso di abuso edilizio, specie in ambito vincolato, non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato.
10.4 La valutazione unitaria nel caso di specie assume ulteriore specifico connotato e conferma dal fatto che tutte le opere sono state accertate e contestate come finalizzate all’utilizzo dell’immobile in questione. Opere peraltro di rilevante consistenza e trasformazione dell’esistente, in relazione all’impatto paesaggistico: in primo luogo, stante l’evidente ingombro della copertura che ha dato luogo ad un manufatto di rilevanti dimensioni ed impatto innovativo; in secondo luogo in ordine ad un terreno agricolo pavimentato e recintato, trasformato quindi da terreno verde a spazio chiuso cementato destinato a parcheggio del medesimo complesso.
10.5 In linea generale, al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto – specie in ambito soggetto a specifica tutela vincolistica - un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo, con la conseguenza che i molteplici interventi eseguiti non vanno considerati, dunque, in maniera “frazionata” (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 08/09/2021 , n. 6235). Inoltre, assume rilievo dirimente il principio per cui nelle ipotesi in cui gli interventi edilizi abusivi siano stati realizzati in area vincolata in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, la sanzione demolitoria non ammette alcun tipo di deroga e opera d'ufficio ancorché si tratti di opere che non avrebbero richiesto il previo rilascio del permesso di costruire (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VII, 21/07/2025, n. 6428).
11. In definitiva, risulta corretta la qualificazione fatta propria dall’amministrazione e condivisa dal Giudice di prime cure; le opere abusive accertate, realizzate in zona vincolata di particolare pregio, hanno dato luogo ad un intervento di rilevante impatto, correttamente considerato in termini unitari anche a fronte della incisività su di un’area soggetta a specifica tutela, come desumibile dalla chiara ricostruzione posta a base della statuizione contestata. Trattasi di una pluralità di interventi, compiutamente indicati, anche nelle misure, dall’ordinanza impugnata, realizzati in totale difformità della situazione preesistente.
12. L’appello va pertanto respinto.
13. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA CO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
DE PO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE PO | LA CO |
IL SEGRETARIO