TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 23/12/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa AN SC, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025 svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 1379, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato a margine del ricorso dall'Avv. MEI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, Via Adige, n.41,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
BO RI , come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale
Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo di Parte_1 CP_1 aver svolto dal 1986 l'attività lavorativa di autista e di operatore ecologico e di aver riportato a
1 causa ed in conseguenza dell'attività lavorativa espletata la spondilodiscoartrosi lombare con un'ernia e due protrusioni tutte che improntano sul sacco durale con conseguenti gravi segni radicolari, per la quale ha proposto domanda amministrativa all' rigettata. CP_1
Tanto premesso, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni:” In via principale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, che la malattia di cui è affetto il sig. è di origine professionale con Parte_1 conseguente riconoscimento di un danno biologico in misura pari al 7% (sette). -Condannare
l' in persona del legale rapp.te p.t. all'erogazione in favore del ricorrente del beneficio CP_1 previdenziale richiesto oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla domanda amministrativa. -In via subordinata, tenuto conto che in sede amministrativa l' ha CP_1 disconosciuto il nesso tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, che la malattia di cui è affetto il sig. Pt_1
è di origine professionale con riconoscimento di un danno biologico nella misura del 6%
[...] ovvero in quella che verrà accertata in corso di causa;
-Condannare l'ente resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario”.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Espletata l'attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.
Entrambi i testi escusso hanno confermato le specifiche mansioni espletate dal ricorrente addetto come operatore ecologico, al carico e scarico dei rifiuti alla raccolta e alla movimentazione di pesi.
In relazione alla valutazione della sussistenza di un nesso causale tra l'esercizio dell'attività lavorativa svolta dal Sig. e la patologia del rachide lombare diagnosticata Parte_1
“Spondilodiscoartrosi lombare con una ernia e due protrusioni, tutte che improntano sul sacco durale con conseguenti gravi segni radicolari” si rileva che la patologia ,di natura degenerativa e multifattoriale, può essere accelerata o aggravata da fattori biomeccanici e posturali ripetitivi strettamente legati all'attività lavorativa. Nella specie, l'esercizio dell'attività lavorativa svolta in modo sostanzialmente continuativo a partire dal 1993 come autista addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, con mansioni di guida di autocompattatori e con movimentazione manuale dei
2 cassonetti deve ritenersi potenzialmente idonea a determinare patologie degenerative del rachide, così come riportato nella CTU. In altri termini, l'attività lavorativa svolta ha agito come idonea concausa nell'evoluzione del quadro spondilo-disco-artrosico lombare, seppur in presenza di un non trascurabile substrato “parafisiologico” confacente all'età anagrafica (con gli inevitabili fattori degenerativi locali ad essa correlati). Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sulla base della documentazione esaminata, avuta considerazione anche dello stato anteriore patologico del sig.
si ritiene sussistente la malattia a carico del rachide lombare a genesi professionale così Pt_1 come denunciata, avendo accertato un quid di danno biologico permanente (cfr. Tabelle CP_1
D.M. n°38 del 12 luglio 2000 – codice 193 per analogia / equivalenza) – parametrabile al 6 % (sei per cento), a far epoca dal 25/11/2022.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell , nella misura liquidata in dispositivo, CP_1 con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionali della spondilo-disco-artrosico lombare , il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 6%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) condanna l' alla refusione delle spese del giudizio, in favore del ricorrente liquidate CP_1 in €.1.800,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 18/12/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AN SC
3