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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/05/2024, n. 9300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9300 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 53386 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
P.IV ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n.109, Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana n.233, presso lo studio dell'Avv.
Nicola Muzzopappa, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto;
-Parte opponente -
E
( P.IV ) in persona del l.r.p.t. con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Roma alla Via Ippolito Nievo n. 61 rappresentata e difesa, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, dall'Avv.
Mirko Palumbo del Foro di Napoli, con il quale elettivamente domicilia in Bacoli (NA) al viale Olimpico n. 42;
-Parte opposta –
CONCLUSIONI.
Parte opponente:” -nel merito, in via principale, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 12350 emesso dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice dott. Cinque, in data 04/08/2020 (n.r.g.30399/2020), notificato in data 25.08.2020 e dichiararlo privo di effetti in quanto infondato in fatto ed in diritto per
i motivi esposti in narrativa”.
Parte opposta: “ - in via preliminare concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 12350/2020 emesso dal Tribunale di Roma il 4.08.2020 e notificato in data 25.08.2020 atteso che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, ovvero su documenti di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., che dimostrino
l'inesistenza del fatto costitutivo del credito o l'esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito, né la stessa opposizione è di pronta soluzione;
- in via principale, rigettare l'opposizione formulata da controparte munendo il decreto ingiuntivo n.
12350/2020 di efficacia esecutiva;
- in ogni caso condannare l'opponente al pagamento, in favore di della somma di € 6.266,84 a titolo di corrispettivo dovuto Controparte_2
per la merce di cui alle fatture prodotte in a tti o ltre interessi m oratori ex D.lgs 231/2002
;- rigettare ogni altra domanda o eccezione formulata da parte opponente perché infondata e p retestuosa;
- condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore di tenendo anche conto della Controparte_1
manifesta infondatezza dell'opposizione e della condotta processuale di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello delle comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta (di Controparte_1 seguito solo ), l'attrice roponeva opposizione avverso il CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo (n° 12350/20 del 04/08/2020; rg 30399/20 di questo Tribunale) ottenuto dalla convenuta per il pagamento della complessiva somma di 6.286,84 euro, oltre interessi e spese, quale preteso credito relativo alla fornitura di merci (toner per stampanti), come da fatture: n. 26 del 28/03/19 per euro 3 02,56 scadenza 3 1/05/19, n. 34 del 28/03/19 per euro 1 06,87 scadenza 31/05/19, n. 58 dell'11/04/19 per euro 26,72 scadenza 11/06/19, n. 64 del
23/04/19 per euro 2 .620,56 scadenza 23/06/19, n. 143 del 19/07/19 per euro 3 .210,13 scadenza 19/09/19. Al riguardo l'opponente, premesso di svolgere attività di noleggio, vendita e assistenza per quanto riguarda multifunzioni colore e bianco/nero, fotocopiatrici, fax, stampanti, personal computer e server, alla propria clientela e che per svolgere la sua attività, tra le altre cose, è solita stipulare dei contratti con la
[...]
cui fornisce i propri beni aziendali, che la poi, cede in Controparte_3 CP_3
locazione a terzi, fruitori finali del bene;
Allegava che non essendo, l'opponente produttrice di toner, si rivolgeva alla società acquistando la fornitura di cui CP_1
alle fatture indicate nel decreto ingiuntivo;
che, tali beni tuttavia, si sono rivelati però completamente difettosi in quanto i toner acquistati dalla opposta sono stati utilizzati presso macchinari noleggiati da terzi ed hanno, da subito, presentato avarie che hanno causato il cattivo funzionamento degli anzidetti macchinari;
Sostiene la società opponente che al caso di specie risulta applicabile l'art. 1460 c.c. che prevede la possibilità per uno dei contraenti di non eseguire la propria prestazione qualora la controparte non offra di eseguire contestualmente la propria e che il mancato adempimento è paragonabile all'inesatto e/o difettoso adempimento, per mancanza delle qualità promesse dal venditore e ciò a prescindere dalla responsabilità di quest'ultimo, essendo meritevole di tutela l'interesse dell'acquirente a non eseguire la prestazione in assenza della controprestazione e a non trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto all'alienante. Si costituiva la ontestando le avverse difese chiedendo in via Controparte_1
preliminare la concessione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione stante la non contestazione del rapporto commerciale dedotto nel ricorso monitorio e la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.p.c.
All'udienza cartolare del 21/02/2021 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa con la sola documentazione versata in atti all'udienza del 29 maggio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
L'opposizione non è fondata e va rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Giova prima di tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11).
L'opposta, attrice sostanziale, ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della somma di 6.266,84 euro, oltre interessi legali, portata dalle fatture indicate nel decreto ingiuntivo, per la fornitura di merci ( toner per stampanti), ricevuta senza alcuna contestazione da parte della cfr. ricorso monitorio). Parte_1
Da parte sua l'opponente, con l'opposizione proposta, non nega il rapporto obbligatorio ed in particolare, non contesta di aver acquistato e ricevuto i toner descritti nelle fatture emesse e prodotte agli atti dalla e neppure la circostanza relativa al mancato CP_1
pagamento del corrispettivo, ritiene tuttavia, di non dover adempiere la sua prestazione sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c .c. per la presenza di vizi e/o mancanza di qualità dei toner acquistati dall'opposta. Va rilevato al riguardo che tale eccezione di inadempimento formulata da per Pt_1
rifiutare il pagamento del prezzo, non è stata ulteriormente argomentata ed è rimasta dedotta in maniera generica.
Al riguardo si condividono le osservazioni espresse dell'opposta laddove rileva come nel criterio di riparto dell'onere della prova, che deve ritenersi applicabile anche che nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non può trovare applicazione quando il debitore deduce la presenza di vizi nella cosa venduta, dovendo essere risolta alla stregua del noto principio, fissato nell'articolo 2967 c.c., che recita “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Spettava quindi al compratore specificare l'esistenza dei vizi e difetti, in quanto soggetto che deve fornire la prova della sussistenza dei vizi della merce.
E dunque, nel caso di specie, la società opponente non ha provato se tutti i vizi lamentati dai clienti finali fossero da ricondurre ai toner piuttosto che ad una carenza di manutenzione delle macchine e/o comunque a problematiche attinenti alle stesse.
In ogni caso si rileva che la società non ha mai contestato le fatture emesse Pt_1
dalla e non ha mai avanzato lamentele per vizi, se non con la presente CP_1
opposizione, risulta, pertanto, a tutti gli effetti decaduta dalla garanzia dei vizi e l'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c. è prescritta ( come tempestivamente eccepito dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta).
La società opponente non contesta la consegna del materiale, confermando la ricezione dello stesso, ne contesta viceversa, solo in questa sede e mai prima d'ora, "la qualità".
Tuttavia la suddetta contestazione dei vizi del materiale da parte dell'opponente nell'odierno giudizio, si presenta "fuorviante" pretestuosa, priva di sostegno documentale e pertanto dilatoria, riferendosi, per di piu', a problematiche attenenti alle macchine date in locazione piuttosto che al toner fornito dall'opposta.
La soc. non ha lamentato la presenza di vizi nei termini di legge ( 8 giorni dalla Pt_1
consegna), e ai sensi dell'art. 1495 c.c.e risulta altresì decaduta dall'azione.
La decadenza della garanzia deriva anche dall'accettazione del materiale stesso e dal suo utilizzo.
Come è noto, la denuncia dei vizi ex art. 1495 cod.civ. da un lato assolve allo scopo di rendere edotto il venditore dei vizi della merce da lui ignorati, ma dall'altro consente l'accertamento dell'entità e della causa dei medesimi, così da fare in modo che anche il venditore sia messo nelle condizioni di rivalersi eventualmente contro il proprio fornitore.
Ebbene, nel caso di specie, l'intempestiva denuncia della opponente, non ha permesso alla di provvedere al necessario accertamento dell'entità degli asseriti vizi CP_1
lamentati dalla e, soprattutto l'accertamento del nesso causale e quindi della Pt_1
eventuale riconducibilità degli stessi al materiale fornito da . CP_1
In definitiva l'opposizione non risulta provata non avendo la allegato in Pt_1
maniera specifica quali siano i vizi dei toner acquistati ed infatti avrebbe dovuto provare i fatti posti a fondamento della sollevata eccezione di inadempimento, non potendosi limitare ad allegare generici vizi di qualità delle stampe eseguite da terzi con macchine che, peraltro, non sono state oggetto di fornitura.
In conclusione, la documentazione prodotta dalla società opposta appare idonea a dimostrare le proprie ragioni di credito, di contro non risulta suffragata da alcun supporto probatorio, l'eccezione sollevata da parte opponente secondo cui la fornitura dei beni sarebbe difettata.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, quindi, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Parimenti va accolta la richiesta ex art. 96 cod. proc. civ. di parte opposta, in quanto la condotta processuale della società opponente merita di essere opportunamente sanzionata.
Ed infatti tale condanna serve anche a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e temerarie , è un comportamento abusivo come quello in esame merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata. Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento protrattosi ben quattro anni, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice. Riguardo ai criteri da adottare per la liquidazione del danno da responsabilità aggravata, reputa questo tribunale equo liquidare a titolo di condanna ex art. 96 c.p.c. a carico della società opposta la somma di € 1.000,00. In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte convenuta, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, compensi professionale il cui calcolo è basato sui nuovi parametri ministeriali 2014 d.m. Giustizia 10/03/2014 n. 55, compensi che vengono liquidati come in dispositivo, rispondenti al compenso tabellare dei minimi con scaglione di riferimento da 5.201 a 26.000.- ( ex art. 4 comma 5 ), i cui criteri di liquidazione tuttavia appaiono in linea e comunque congrui e proporzionati rispetto all'attività dalla medesima svolta e in ragione della trattazione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma , Sedicesima Sezione Civile in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nr.53386 2020 R.G. così provvede:
a) Rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto nr. 12350 emesso dal Tribunale di Roma, in data
04/08/2020 (n.r.g.30399/2020), e reso già provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 21/02/2021;
b) Condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento di € 1.000,00 in favore Parte_1 della società opposta;
c) Condanna , alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_4
delle spese di giudizio che liquida in euro 2738,00 per compensi oltre rimborso
[...] forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma 02 maggio 2024
Il Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 53386 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
P.IV ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n.109, Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana n.233, presso lo studio dell'Avv.
Nicola Muzzopappa, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto;
-Parte opponente -
E
( P.IV ) in persona del l.r.p.t. con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Roma alla Via Ippolito Nievo n. 61 rappresentata e difesa, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, dall'Avv.
Mirko Palumbo del Foro di Napoli, con il quale elettivamente domicilia in Bacoli (NA) al viale Olimpico n. 42;
-Parte opposta –
CONCLUSIONI.
Parte opponente:” -nel merito, in via principale, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 12350 emesso dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice dott. Cinque, in data 04/08/2020 (n.r.g.30399/2020), notificato in data 25.08.2020 e dichiararlo privo di effetti in quanto infondato in fatto ed in diritto per
i motivi esposti in narrativa”.
Parte opposta: “ - in via preliminare concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 12350/2020 emesso dal Tribunale di Roma il 4.08.2020 e notificato in data 25.08.2020 atteso che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, ovvero su documenti di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., che dimostrino
l'inesistenza del fatto costitutivo del credito o l'esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito, né la stessa opposizione è di pronta soluzione;
- in via principale, rigettare l'opposizione formulata da controparte munendo il decreto ingiuntivo n.
12350/2020 di efficacia esecutiva;
- in ogni caso condannare l'opponente al pagamento, in favore di della somma di € 6.266,84 a titolo di corrispettivo dovuto Controparte_2
per la merce di cui alle fatture prodotte in a tti o ltre interessi m oratori ex D.lgs 231/2002
;- rigettare ogni altra domanda o eccezione formulata da parte opponente perché infondata e p retestuosa;
- condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore di tenendo anche conto della Controparte_1
manifesta infondatezza dell'opposizione e della condotta processuale di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello delle comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta (di Controparte_1 seguito solo ), l'attrice roponeva opposizione avverso il CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo (n° 12350/20 del 04/08/2020; rg 30399/20 di questo Tribunale) ottenuto dalla convenuta per il pagamento della complessiva somma di 6.286,84 euro, oltre interessi e spese, quale preteso credito relativo alla fornitura di merci (toner per stampanti), come da fatture: n. 26 del 28/03/19 per euro 3 02,56 scadenza 3 1/05/19, n. 34 del 28/03/19 per euro 1 06,87 scadenza 31/05/19, n. 58 dell'11/04/19 per euro 26,72 scadenza 11/06/19, n. 64 del
23/04/19 per euro 2 .620,56 scadenza 23/06/19, n. 143 del 19/07/19 per euro 3 .210,13 scadenza 19/09/19. Al riguardo l'opponente, premesso di svolgere attività di noleggio, vendita e assistenza per quanto riguarda multifunzioni colore e bianco/nero, fotocopiatrici, fax, stampanti, personal computer e server, alla propria clientela e che per svolgere la sua attività, tra le altre cose, è solita stipulare dei contratti con la
[...]
cui fornisce i propri beni aziendali, che la poi, cede in Controparte_3 CP_3
locazione a terzi, fruitori finali del bene;
Allegava che non essendo, l'opponente produttrice di toner, si rivolgeva alla società acquistando la fornitura di cui CP_1
alle fatture indicate nel decreto ingiuntivo;
che, tali beni tuttavia, si sono rivelati però completamente difettosi in quanto i toner acquistati dalla opposta sono stati utilizzati presso macchinari noleggiati da terzi ed hanno, da subito, presentato avarie che hanno causato il cattivo funzionamento degli anzidetti macchinari;
Sostiene la società opponente che al caso di specie risulta applicabile l'art. 1460 c.c. che prevede la possibilità per uno dei contraenti di non eseguire la propria prestazione qualora la controparte non offra di eseguire contestualmente la propria e che il mancato adempimento è paragonabile all'inesatto e/o difettoso adempimento, per mancanza delle qualità promesse dal venditore e ciò a prescindere dalla responsabilità di quest'ultimo, essendo meritevole di tutela l'interesse dell'acquirente a non eseguire la prestazione in assenza della controprestazione e a non trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto all'alienante. Si costituiva la ontestando le avverse difese chiedendo in via Controparte_1
preliminare la concessione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione stante la non contestazione del rapporto commerciale dedotto nel ricorso monitorio e la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.p.c.
All'udienza cartolare del 21/02/2021 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa con la sola documentazione versata in atti all'udienza del 29 maggio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
L'opposizione non è fondata e va rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Giova prima di tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11).
L'opposta, attrice sostanziale, ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della somma di 6.266,84 euro, oltre interessi legali, portata dalle fatture indicate nel decreto ingiuntivo, per la fornitura di merci ( toner per stampanti), ricevuta senza alcuna contestazione da parte della cfr. ricorso monitorio). Parte_1
Da parte sua l'opponente, con l'opposizione proposta, non nega il rapporto obbligatorio ed in particolare, non contesta di aver acquistato e ricevuto i toner descritti nelle fatture emesse e prodotte agli atti dalla e neppure la circostanza relativa al mancato CP_1
pagamento del corrispettivo, ritiene tuttavia, di non dover adempiere la sua prestazione sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c .c. per la presenza di vizi e/o mancanza di qualità dei toner acquistati dall'opposta. Va rilevato al riguardo che tale eccezione di inadempimento formulata da per Pt_1
rifiutare il pagamento del prezzo, non è stata ulteriormente argomentata ed è rimasta dedotta in maniera generica.
Al riguardo si condividono le osservazioni espresse dell'opposta laddove rileva come nel criterio di riparto dell'onere della prova, che deve ritenersi applicabile anche che nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non può trovare applicazione quando il debitore deduce la presenza di vizi nella cosa venduta, dovendo essere risolta alla stregua del noto principio, fissato nell'articolo 2967 c.c., che recita “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Spettava quindi al compratore specificare l'esistenza dei vizi e difetti, in quanto soggetto che deve fornire la prova della sussistenza dei vizi della merce.
E dunque, nel caso di specie, la società opponente non ha provato se tutti i vizi lamentati dai clienti finali fossero da ricondurre ai toner piuttosto che ad una carenza di manutenzione delle macchine e/o comunque a problematiche attinenti alle stesse.
In ogni caso si rileva che la società non ha mai contestato le fatture emesse Pt_1
dalla e non ha mai avanzato lamentele per vizi, se non con la presente CP_1
opposizione, risulta, pertanto, a tutti gli effetti decaduta dalla garanzia dei vizi e l'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c. è prescritta ( come tempestivamente eccepito dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta).
La società opponente non contesta la consegna del materiale, confermando la ricezione dello stesso, ne contesta viceversa, solo in questa sede e mai prima d'ora, "la qualità".
Tuttavia la suddetta contestazione dei vizi del materiale da parte dell'opponente nell'odierno giudizio, si presenta "fuorviante" pretestuosa, priva di sostegno documentale e pertanto dilatoria, riferendosi, per di piu', a problematiche attenenti alle macchine date in locazione piuttosto che al toner fornito dall'opposta.
La soc. non ha lamentato la presenza di vizi nei termini di legge ( 8 giorni dalla Pt_1
consegna), e ai sensi dell'art. 1495 c.c.e risulta altresì decaduta dall'azione.
La decadenza della garanzia deriva anche dall'accettazione del materiale stesso e dal suo utilizzo.
Come è noto, la denuncia dei vizi ex art. 1495 cod.civ. da un lato assolve allo scopo di rendere edotto il venditore dei vizi della merce da lui ignorati, ma dall'altro consente l'accertamento dell'entità e della causa dei medesimi, così da fare in modo che anche il venditore sia messo nelle condizioni di rivalersi eventualmente contro il proprio fornitore.
Ebbene, nel caso di specie, l'intempestiva denuncia della opponente, non ha permesso alla di provvedere al necessario accertamento dell'entità degli asseriti vizi CP_1
lamentati dalla e, soprattutto l'accertamento del nesso causale e quindi della Pt_1
eventuale riconducibilità degli stessi al materiale fornito da . CP_1
In definitiva l'opposizione non risulta provata non avendo la allegato in Pt_1
maniera specifica quali siano i vizi dei toner acquistati ed infatti avrebbe dovuto provare i fatti posti a fondamento della sollevata eccezione di inadempimento, non potendosi limitare ad allegare generici vizi di qualità delle stampe eseguite da terzi con macchine che, peraltro, non sono state oggetto di fornitura.
In conclusione, la documentazione prodotta dalla società opposta appare idonea a dimostrare le proprie ragioni di credito, di contro non risulta suffragata da alcun supporto probatorio, l'eccezione sollevata da parte opponente secondo cui la fornitura dei beni sarebbe difettata.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, quindi, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Parimenti va accolta la richiesta ex art. 96 cod. proc. civ. di parte opposta, in quanto la condotta processuale della società opponente merita di essere opportunamente sanzionata.
Ed infatti tale condanna serve anche a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e temerarie , è un comportamento abusivo come quello in esame merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata. Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento protrattosi ben quattro anni, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice. Riguardo ai criteri da adottare per la liquidazione del danno da responsabilità aggravata, reputa questo tribunale equo liquidare a titolo di condanna ex art. 96 c.p.c. a carico della società opposta la somma di € 1.000,00. In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte convenuta, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, compensi professionale il cui calcolo è basato sui nuovi parametri ministeriali 2014 d.m. Giustizia 10/03/2014 n. 55, compensi che vengono liquidati come in dispositivo, rispondenti al compenso tabellare dei minimi con scaglione di riferimento da 5.201 a 26.000.- ( ex art. 4 comma 5 ), i cui criteri di liquidazione tuttavia appaiono in linea e comunque congrui e proporzionati rispetto all'attività dalla medesima svolta e in ragione della trattazione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma , Sedicesima Sezione Civile in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nr.53386 2020 R.G. così provvede:
a) Rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto nr. 12350 emesso dal Tribunale di Roma, in data
04/08/2020 (n.r.g.30399/2020), e reso già provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 21/02/2021;
b) Condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento di € 1.000,00 in favore Parte_1 della società opposta;
c) Condanna , alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_4
delle spese di giudizio che liquida in euro 2738,00 per compensi oltre rimborso
[...] forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma 02 maggio 2024
Il Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano