CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 687/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1090/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa Sociale Onlus - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paderno Dugnano - Via Grandi N. 15 20037 Paderno Dugnano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 19522317 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 19522317 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 19522317 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 19522317 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 19522317 IMU 2016
- INGIUNZIONE n. 19522323 IMU
- INGIUNZIONE n. 19522323 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 396/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Come riportate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse - Ricorrente_1 Società Cooperativa Sociale Onlus, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dall'avv. Difensore_1.
Contro il comune di Paderno Dugnano.
-Avverso documento n. 19522317, atto di ingiunzione di pagamento n. 1026111 notificato in data 30.11.2023
e relativo ai seguenti avvisi di accertamento IMU ed irrogazione contestuale delle sanzioni.
1) Avviso n. 1049/2015, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 15.954,90= per IMU non versata;
2) Avviso n. 1654/2014, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 16.029,90= per IMU non versata;
3) Avviso n. 2518/2012, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 14.593,00= per IMU non versata;
4) Avviso n. 2080/2013, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 14.324,00= per IMU non versata;
5) Avviso n. 569/2016, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 15.919,90= per IMU non versata;
-Documento n. 19522323, atto di ingiunzione di pagamento n. 1026117 notificato in data 30.11.2023 e relativo ai seguenti avvisi di accertamento IMU ed irrogazione contestuale delle sanzioni):
1) Avviso n. 1207/2017, notificato alla ricorrente in data 13.09.2019, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 15.969,90= per IMU non versata;
2) Avviso n. 315/2018, notificato alla ricorrente in data 13.09.2019, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 15.939,90= per IMU non versata;
La ricorrente contesta tutti gli atti. Premette l'attività svolta, rileva che nonostante la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dal pagamento dei tributi de quibus e il silenzio assenso del Comune, quest'ultimo addebitava alla esponente, anche per gli anni successivi, imposte non dovute (anche alla luce del successivo
D.Lgs. n. 117/2017).
Eccepisce: A) Intervenuta prescrizione del presunto credito del Comune di Paderno Dugnano, con riferimento agli avvisi di accertamento n. 1049/2015, n. 1654/2014, n. 2518/2012, n. 2080/2013, n. 569/2016, relativi all'IMU per gli anni dal 2012 al 2016. B) Errore nella quantificazione dell'IMU rispetto alla natura della Cooperativa e alla destinazione degli immobili con riferimento agli avvisi di accertamento n. 1207/2017 e n. 315/2018, relativi all'IMU 2017 e 2018, nonché degli avvisi di accertamento n. 1049/2015, n. 1654/2014, n. 2518/2012, n. 2080/2013, n. 569/2016, relativi all'IMU per gli anni dal 2012 al 2016.
Per tutti i motivi esposti, quindi per la non debenza delle somme imputate alla esponente (o di parte di esse)
a titolo di IMU per gli anni dal 2012 al 2018, con riferimento agli immobili di proprietà della Cooperativa adibiti agli scopi di cui si è sino ad ora dibattuto, gli avvisi di accertamento sopra elencati e i conseguenti atti di ingiunzione dovranno essere annullati.
Il comune di Paderno Dugnano, ritualmente costituitosi in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso presentato essendo gli avvisi oggetto dell'impugnazione ormai definitivi (dal 05/02/2018 quelli dal
2012 al 2016 e dal 12/11/2019 il 2017 ed il 2018) ed in quanto tali non più soggetti a reclamo. Ne consegue che gli atti di ingiunzione possono essere impugnati solo per vizi propri.
In merito alla eccepita prescrizione del credito degli avvisi di accertamento IMU oggetto dell'impugnazione notificati in data 06/12/2017 in base ad una non meglio precisata prescrizione quinquennale che avrebbe fissato il termine ultimo per la riscossione coattiva al 31/12/2022 , il comune rileva che la controparte ignora che la legislazione emergenziale intervenuta a seguito della pandemia OV (artt. 67 e 68 del D.L. 18/2020) ha fissato il termine di scadenza per l'invio alla riscossione coattiva per avvisi di accertamento notificati entro il 31/12/2017 alla data del 31/12/2023. Il Comune ha inviato tempestivamente e validamente al proprio
Concessionario il ruolo coattivo con in elenco la ricorrente in data 30/11/2023 già in data 01/12/2023 ha iniziato ad emettere le ingiunzioni fiscali, pertanto la contestazione della ricorrente non ha alcun fondamento.
Risultano infondate e tardive tutte le questioni di merio dedotte dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, il ricorso risulta infondato e va rigettato
Il comune di Paderno Dugnano ha dato prova che gli avvisi di accertamento sono stati tutti notificati entro i termini di decadenza., precisamente:
1) Avviso n. 1049/2015, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 15.954,90= per IMU non versata;
2) Avviso n. 1654/2014, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 16.029,90= per IMU non versata;
3) Avviso n. 2518/2012, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 14.593,00= per
IMU non versata;
4) Avviso n. 2080/2013, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 14.324,00= per IMU non versata;
5) Avviso n. 569/2016, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 15.919,90= per IMU non versata;
6) Avviso
n. 1207/2017, notificato alla ricorrente in data 13.09.2019, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di
€ 15.969,90= per IMU non versata;
7) Avviso n. 315/2018, notificato alla ricorrente in data 13.09.2019, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 15.939,90= per IMU non versata.
In presenza di avvisi di accertamento ritualmente notificati entro i termini di decadenza, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge, è preclusa qualsiasi questione attinenti gli avvisi di accertamento, ormai divenuti intangibili- definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.
Principio confermato dalla Corte di Legittimità in via consolidata tra le tante ha statuito quanto segue, (cass
34416/23 in motiv). “Deve, quindi, essere ribadito il principio più volte espresso in sede di legittimità, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la cartella di pagamento, (nella specie Ingiunzioni) quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento; ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre
2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass.,
Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017,
n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass.,
Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073). I vizi dell'avviso di accertamento da cui nasce il debito alla fonte.
Non sussiste maturata alcuna prescrizione quinquennale. Le intimazioni impugnate sono state notificate il
30/11/23, entro il termine di prescrizione quinquennale, in considerazione delle varie proroghe.
-La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) e dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli. E' un fermo a pioggia durato a lungo e che ha inevitabilmente congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga.
In particolare, l'articolo 68 prevede che: -Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29
e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
-Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160… -Comma 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche' … sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
La disposizione citata , si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2
a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015. -Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
-Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari*, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
-Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso risulta infondato e come tale va rigettato, non sussistendo decadenza o prescrizione.
Segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio carico della società Coop. soccombente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese alla parte soccombente che si liquidano in euro 4000 oltre accessori di legge
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1090/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa Sociale Onlus - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paderno Dugnano - Via Grandi N. 15 20037 Paderno Dugnano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 19522317 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 19522317 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 19522317 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 19522317 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 19522317 IMU 2016
- INGIUNZIONE n. 19522323 IMU
- INGIUNZIONE n. 19522323 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 396/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Come riportate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse - Ricorrente_1 Società Cooperativa Sociale Onlus, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dall'avv. Difensore_1.
Contro il comune di Paderno Dugnano.
-Avverso documento n. 19522317, atto di ingiunzione di pagamento n. 1026111 notificato in data 30.11.2023
e relativo ai seguenti avvisi di accertamento IMU ed irrogazione contestuale delle sanzioni.
1) Avviso n. 1049/2015, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 15.954,90= per IMU non versata;
2) Avviso n. 1654/2014, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 16.029,90= per IMU non versata;
3) Avviso n. 2518/2012, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 14.593,00= per IMU non versata;
4) Avviso n. 2080/2013, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 14.324,00= per IMU non versata;
5) Avviso n. 569/2016, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 15.919,90= per IMU non versata;
-Documento n. 19522323, atto di ingiunzione di pagamento n. 1026117 notificato in data 30.11.2023 e relativo ai seguenti avvisi di accertamento IMU ed irrogazione contestuale delle sanzioni):
1) Avviso n. 1207/2017, notificato alla ricorrente in data 13.09.2019, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 15.969,90= per IMU non versata;
2) Avviso n. 315/2018, notificato alla ricorrente in data 13.09.2019, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 15.939,90= per IMU non versata;
La ricorrente contesta tutti gli atti. Premette l'attività svolta, rileva che nonostante la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dal pagamento dei tributi de quibus e il silenzio assenso del Comune, quest'ultimo addebitava alla esponente, anche per gli anni successivi, imposte non dovute (anche alla luce del successivo
D.Lgs. n. 117/2017).
Eccepisce: A) Intervenuta prescrizione del presunto credito del Comune di Paderno Dugnano, con riferimento agli avvisi di accertamento n. 1049/2015, n. 1654/2014, n. 2518/2012, n. 2080/2013, n. 569/2016, relativi all'IMU per gli anni dal 2012 al 2016. B) Errore nella quantificazione dell'IMU rispetto alla natura della Cooperativa e alla destinazione degli immobili con riferimento agli avvisi di accertamento n. 1207/2017 e n. 315/2018, relativi all'IMU 2017 e 2018, nonché degli avvisi di accertamento n. 1049/2015, n. 1654/2014, n. 2518/2012, n. 2080/2013, n. 569/2016, relativi all'IMU per gli anni dal 2012 al 2016.
Per tutti i motivi esposti, quindi per la non debenza delle somme imputate alla esponente (o di parte di esse)
a titolo di IMU per gli anni dal 2012 al 2018, con riferimento agli immobili di proprietà della Cooperativa adibiti agli scopi di cui si è sino ad ora dibattuto, gli avvisi di accertamento sopra elencati e i conseguenti atti di ingiunzione dovranno essere annullati.
Il comune di Paderno Dugnano, ritualmente costituitosi in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso presentato essendo gli avvisi oggetto dell'impugnazione ormai definitivi (dal 05/02/2018 quelli dal
2012 al 2016 e dal 12/11/2019 il 2017 ed il 2018) ed in quanto tali non più soggetti a reclamo. Ne consegue che gli atti di ingiunzione possono essere impugnati solo per vizi propri.
In merito alla eccepita prescrizione del credito degli avvisi di accertamento IMU oggetto dell'impugnazione notificati in data 06/12/2017 in base ad una non meglio precisata prescrizione quinquennale che avrebbe fissato il termine ultimo per la riscossione coattiva al 31/12/2022 , il comune rileva che la controparte ignora che la legislazione emergenziale intervenuta a seguito della pandemia OV (artt. 67 e 68 del D.L. 18/2020) ha fissato il termine di scadenza per l'invio alla riscossione coattiva per avvisi di accertamento notificati entro il 31/12/2017 alla data del 31/12/2023. Il Comune ha inviato tempestivamente e validamente al proprio
Concessionario il ruolo coattivo con in elenco la ricorrente in data 30/11/2023 già in data 01/12/2023 ha iniziato ad emettere le ingiunzioni fiscali, pertanto la contestazione della ricorrente non ha alcun fondamento.
Risultano infondate e tardive tutte le questioni di merio dedotte dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, il ricorso risulta infondato e va rigettato
Il comune di Paderno Dugnano ha dato prova che gli avvisi di accertamento sono stati tutti notificati entro i termini di decadenza., precisamente:
1) Avviso n. 1049/2015, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 15.954,90= per IMU non versata;
2) Avviso n. 1654/2014, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 16.029,90= per IMU non versata;
3) Avviso n. 2518/2012, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 14.593,00= per
IMU non versata;
4) Avviso n. 2080/2013, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 14.324,00= per IMU non versata;
5) Avviso n. 569/2016, notificato alla ricorrente in data 6.12.2017, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 15.919,90= per IMU non versata;
6) Avviso
n. 1207/2017, notificato alla ricorrente in data 13.09.2019, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di
€ 15.969,90= per IMU non versata;
7) Avviso n. 315/2018, notificato alla ricorrente in data 13.09.2019, con il quale si ingiunge di pagare l'importo di € 15.939,90= per IMU non versata.
In presenza di avvisi di accertamento ritualmente notificati entro i termini di decadenza, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge, è preclusa qualsiasi questione attinenti gli avvisi di accertamento, ormai divenuti intangibili- definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.
Principio confermato dalla Corte di Legittimità in via consolidata tra le tante ha statuito quanto segue, (cass
34416/23 in motiv). “Deve, quindi, essere ribadito il principio più volte espresso in sede di legittimità, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la cartella di pagamento, (nella specie Ingiunzioni) quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento; ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre
2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass.,
Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017,
n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass.,
Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073). I vizi dell'avviso di accertamento da cui nasce il debito alla fonte.
Non sussiste maturata alcuna prescrizione quinquennale. Le intimazioni impugnate sono state notificate il
30/11/23, entro il termine di prescrizione quinquennale, in considerazione delle varie proroghe.
-La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) e dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli. E' un fermo a pioggia durato a lungo e che ha inevitabilmente congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga.
In particolare, l'articolo 68 prevede che: -Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29
e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
-Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160… -Comma 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche' … sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
La disposizione citata , si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2
a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015. -Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
-Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari*, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
-Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso risulta infondato e come tale va rigettato, non sussistendo decadenza o prescrizione.
Segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio carico della società Coop. soccombente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese alla parte soccombente che si liquidano in euro 4000 oltre accessori di legge