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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/08/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 396 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello D A rappresentata e difesa dall'Avv.to Aldo Verro Parte_1 presso il cui studio in via Giovanni Battista Fardella n.6, è elettivamente Pt_1 domiciliata appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to Ivano Samannà presso il cui studio in CP_1
Paceco, via San Severino n.7, è elettivamente domiciliata appellato all'udienza del 17 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.478/2022, emessa in data 4.11.2022, il Tribunale di Trapani, in funzione di G.L., disattesa ogni altra domanda, dichiarò che “aveva diritto CP_1 all'attribuzione dell'incarico di <
[...] giugno 2019, non prestato a causa della illegittima condotta dell'Amministrazione”. Anzitutto, respinse l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_2 all'uopo richiamando il “consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. da
[...] ultimo Cass. n. 15790 del 07/06/2021) secondo cui in tema di scorrimento della graduatoria la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché si fa valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione" … ”. Precisò, al riguardo, “che, deliberato lo scorrimento, la contestazione relativa alle modalità dello stesso, quanto all'individuazione della graduatoria dalla quale attingere il nominativo dell'aspirante all'impiego, riguarda atti estranei all'esercizio del potere amministrativo, che si collocano a valle della procedura concorsuale, ormai definita con l'approvazione della graduatoria stessa, sicché si
Pag.1 ricade nell'ambito delle controversie relative al diritto all'assunzione ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (Cass. S.U. n. 7611/2010)”. Quanto al merito della controversia, afferente “all'individuazione della graduatoria dalla quale attingere il nominativo dell'aspirante all'impiego, nonché al riconoscimento del diritto della ricorrente allo scorrimento della graduatoria”, rilevò che “l'azienda convenuta si” era “limitata a sostenere in difesa, quale unica ragione per la quale la graduatoria approvata con delibera n. 5035/2013 non potesse essere utilizzata in occasione della chiamata del settembre 2017, che la stessa aveva ormai perso efficacia, sicché lo scorrimento poteva riguardare i soli idonei inseriti nella graduatoria recepita dalla deliberazione n. 3803/2014”. Osservò che “tale ragione” era “smentita per tabulas dallo stesso comportamento dell'azienda convenuta che, nell'assumere la ricorrente nel maggio del 2019” aveva “fatto espresso riferimento - nel contratto a tempo determinato (all.1 ricorso) - alla graduatoria per assunzioni a tempo determinato approvata con deliberazione n. 14 dell'11/01/2013 e rettificata (come specificato dal teste Tes_1 dalla successiva delibera n. 5035/2013”. Quanto alla contemporanea vigenza di più graduatorie ritenne, col conforto della giurisprudenza pure richiamata in sentenza, sussistente “il diritto soggettivo all'assunzione dei candidati utilmente collocatisi nella graduatoria più risalente, diritto che può essere sacrificato solo in presenza di interessi generali che siano idonei a configurare un fatto impeditivo del diritto stesso”; che, invece, “nel caso di specie l'azienda convenuta non” aveva “dedotto né provato quelle “ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare la compressione del diritto allo "scorrimento prioritario" degli idonei utilmente classificatisi nella graduatoria più antica”; che, in particolare, la stessa non aveva
“fornito prova della difformità sostanziale fra il profilo professionale per il quale il precedente concorso era stato bandito e quello del posto da coprire, evincendosi anzi dal confronto delle due graduatorie (cfr. all.ti 7 e 8) che quella più recente (approvata con delibera 3803/2014) potesse essere utilizzata solo per il conferimento di specifici incarichi all' e/o unità operative oncologiche Parte_2 dell'azienda resistente, laddove quella più risalente (approvata con delibera 5035/2013) avendo carattere più “generalista”, poteva essere utilizzata per attingere qualsiasi profilo di dirigente psicologo, ed in particolare di quello addetto alla formazione”; che, anzi, dalle “dichiarazioni del teste risultava che “la richiesta del settembre 2017 atteneva all'individuazione di una figura di Tes_1 dirigente psicologo addetta alla Formazione presso l'Unità Operativa Semplice Formazione del Personale” talchè “la stessa non poteva essere attinta dalla seconda graduatoria, volta esclusivamente alle assunzioni presso l' e/o unità operative oncologiche dell'azienda resistente, bensì Parte_2 da quella più risalente approvata con delibera 5053/2013”; che, conseguentemente, “poiché nel settembre del 2017 la graduatoria nella quale era collocata la ricorrente (e cioè quella approvata con delibera n. 5035/2013) doveva ritenersi … ancora valida ed efficace, la ricorrente aveva diritto all'assunzione in luogo della , per come emerso “dalle stesse dichiarazioni del teste Pt_3
responsabile delle risorse umane dell'azienda convenuta, il quale” aveva “confermato che se Tes_1 nel settembre 2017 si fosse utilizzata la prima graduatoria, la prima avente diritto sarebbe stata la ricorrente”. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso CP_2 depositato il 4.5.2023. Col primo motivo ripropone, sotto forma di doglianza, l'eccezione di difetto di giurisdizione assumendo che nel caso di specie “ciò di cui si discute non è lo illegittimo scorrimento in favore di altri (che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario), ma il mancato utilizzo della graduatoria da scorrere (la cui valutazione riguardando una scelta amministrativa può essere conosciuta dal G.A.)”. Pag.2 Col secondo motivo lamenta, nel merito, l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accolto una domanda di risarcimento del danno generica ed indeterminata. Rileva, inoltre, che “non vi è certezza, trattandosi di contratto a tempo determinato, che lo Contr stesso sarebbe stato rinnovato dall' per l'anno successivo al primo, per cui la richiesta di risarcimento per oltre due anni appare illogica …”. In ogni caso sostiene che nell'acclarata sussistenza di un contratto a tempo determinato stipulato con la nel maggio 2019, erronea deve reputarsi la pronuncia CP_1 di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento per mancata percezione di emolumenti fino a giugno 2019.
si è costituita in giudizio con memoria depositata il 2/4/2025, CP_1 chiedendo il rigetto del gravame. Disposta l'acquisizione del contratto stipulato nel maggio del 2019 con la dott.ssa e del bando di concorso da cui era derivata la prima graduatoria del 2013, Persona_1 all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Il primo motivo, riguardante il difetto di giurisdizione, deve essere disatteso. Al riguardo deve qui richiamarsi l'orientamento espresso dalla più recente ed autorevole giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. n.9829/2024) secondo cui “nel rapporto di lavoro pubblico di fonte contrattuale, diversamente da quello di fonte provvedimentale, è configurabile un diritto soggettivo alla costituzione del rapporto, è ciò è stato esplicitato dal legislatore con la previsione di giurisdizione ordinaria sulle controversie relative all'assunzione ( D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1). L'interesse all'assunzione assume la consistenza del diritto soggettivo (in astratto e indipendentemente dalla questione di merito della sussistenza in concreto di tale situazione giuridica soggettiva) allorché debba escludersi la presenza di attività autoritative dell'amministrazione. La riserva in favore del giudice amministrativo della giurisdizione sulle controversie in materia di procedure concorsuali di assunzione (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4) rende manifesta la scelta legislativa, operata sul terreno del diritto sostanziale, di conservare a questi procedimenti la caratterizzazione pubblicistica sul piano soggettivo ed oggettivo: la dizione letterale "restano devolute" evoca il mantenimento della tradizionale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. La norma, però, inserendosi in un assetto che, tendenzialmente, assegna all'area del diritto privato tutte le scelte organizzative non riservate al diritto pubblico e, soprattutto, la totalità degli atti di gestione del lavoro pubblico (tra i quali rientra senza dubbio la stipulazione dei contratti di lavoro), impone di considerare in un certa misura eccezionale la previsione di assegnazione della materia al diritto pubblico e la conseguente giurisdizione amministrativa (per questa precisazione vedi, Cass., Sez. Un., n. 1989/2004). Questo il fondamento, all'interno di una prospettiva rigorosa, dell'identificazione della procedura concorsuale esclusivamente in quella caratterizzata dall'atto che indice il concorso e ne fissa le regole di svolgimento, dalle operazioni di valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto amministrative terminale del procedimento (vedi Cass., Sez. Un., n. 1399/2007; Cass., Sez. Un., n. 8951/2007).
7. Pertanto, in tema di scorrimento della graduatoria, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, poiché si fa valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto Pag.3 all'assunzione". Solo qualora, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass., Sez. Un., n. 14529/2003; Cass., Sez. Un., n. 16527/2008; Cass., Sez. Un., n. 25185/2009; Cass., Sez. Un., n. 10404/2013; Cass., Sez. Un., n. 26272/2016; Cass., Sez. Un., n. 21607/2019).
8. Nella specie, oggetto della controversia è se l'amministrazione, nel decidere di non indire un nuovo concorso ma di utilizzare graduatorie di concorsi precedenti (decisione che, come detto, determina l'insorgenza della pretesa all'assunzione in termini di diritto soggettivo), potesse legittimamente attingere a due diverse graduatorie, ovvero fosse obbligata ad assumere prima gli idonei non vincitori inseriti nella graduatoria del concorso più antico. La contestazione, quindi, cade su atti estranei all'esercizio del potere amministrativo di assumere al lavoro mediante procedure concorsuali ed ascrivibili, di conseguenza, a quelli adottati con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2). Infatti, non si controverte né in ordine alla validità delle graduatorie approvate in precedenza ed alla posizione occupata in esse dagli aspiranti all'assunzione, né in ordine all'esercizio del potere di procedere al c.d. "scorrimento" anziché bandire un nuovo concorso per procedere all'assunzione. Si discute soltanto delle modalità di attuazione dello "scorrimento", sicché la vertenza viene a collocarsi all'esterno delle fasi di svolgimento delle procedure concorsuali concluse con i provvedimenti di approvazione delle rispettive graduatorie, provvedimenti che non sono investiti da contestazioni.
9. Si è perciò nell'ambito delle controversie relative al diritto all'assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, (si vedano anche, nel medesimo senso, Cass., Sez. Un., n. 20107/2005; Cass., Sez. Un., n. 10940/2007; Cass., Sez. Un., n. 8736/2008; Cass., Sez. Un., n. 19510/2008; Cass., Sez. Un., 3055/2009, n. 3055 ed ancora Cass. n. 15790/2021)”. Talchè, sul punto, ogni altra considerazione si appalesa superflua dovendosi, in definitiva, condividere la motivazione contenuta nella sentenza qui impugnata.
Il secondo, articolato, motivo è solo marginalmente fondato. Nella vicenda che occupa vengono in rilievo due graduatorie definitive (la prima, generalista, approvata con delibera n.14 del 2013 e poi con delibera n.5035/2013 riguardante le assunzioni a tempo determinato di dirigente sanitario non medico - psicologo per i presidi ospedalieri ricadenti nell'ambito territoriale dell'azienda; la seconda, specifica, approvata con delibera n.3803/2014 riguardante le assunzioni a tempo determinato di dirigente psicologo per l' e l'UU. Parte_2 Controparte_3
) dalle quali l' ha, tra il 2017 e il 2019, attinto i candidati
[...] CP_2 utilmente posizionati in graduatoria per la stipula di contratti a tempo determinato. In particolare, è accaduto (e di ciò si è lamentata la col ricorso di primo CP_1 Cont grado) che l' di nel mese di settembre 2017 ha stipulato (fatto incontestato Pt_1 dall'appellante) con la dott.ssa un contratto a tempo determinato prendendo in Pt_3 considerazione la seconda graduatoria anziché la prima (in cui la si trovava CP_1 collocata al 15° posto mentre la al 19° posto). Pt_3
Ciò premesso, deve, anzitutto, escludersi, come pure dedotto nei propri scritti difensivi dall' che la prima graduatoria non avesse più efficacia. CP_2
Tanto lo si può affermare ove solo si consideri che tale graduatoria venne regolarmente utilizzata nel 2019 (per il conferimento di un incarico a tempo determinato Pag.4 nei confronti della dott.ssa la quale, per altro, occupava la ventunesima posizione Per_1 ossia dopo quella, la quindicesima, occupata dalla – cfr. doc. fasc. di parte). CP_1
In altri termini, risulta evidente come l' abbia tenuto un Controparte_2 comportamento contraddittorio e, comunque, incompatibile con l'asserita (e non dimostrata) perdita di efficacia della prima graduatoria. Quanto alla prospettata genericità della domanda risarcitoria, è appena il caso di Cont osservare che la , contrariamente a quanto sostenuto dall' con l'atto di gravame, CP_1 nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. doc. fascicolo d'ufficio telematico di primo grado) aveva adeguatamente specificato la propria pretesa (ossia il riconoscimento economico e giuridico del servizio non prestato a causa dell'illegittima condotta posta in essere dalla parte datoriale, relativo al periodo settembre 2017/giugno 2019). Parimenti infondata si appalesa la doglianza che si appunta sulla misura del risarcimento riconosciuto in sentenza. Al riguardo ritiene questa Corte che sia stata raggiunta la ragionevole prova (in termini di elevata probabilità prossima alla certezza) che ove il contratto del settembre del 2017 fosse stato (come doveva essere) stipulato con la , lo stesso sarebbe stato CP_1 prorogato così come, di fatto, è avvenuto nei confronti della dott.ssa Pt_3
Tanto lo si ricava dalla deposizione del teste (cfr. verbale udienza Tes_1
6.10.2021) il quale ha dichiarato: “…. la dott.ssa prestò servizio dal settembre 2017 e, a Pt_3 seguito di successive proroghe, fino al 2020 …”. Deve, invece, essere accolta la censura che si appunta sulla condanna al riconoscimento economico e giuridico del servizio non prestato fino al giugno del 2019. Per come è pacifico tra le parti (oltre che documentalmente provato), infatti, la
, in data 27.5.2019, ha sottoscritto (proprio in ragione della sua utile collocazione CP_1 nella citata prima graduatoria del 2013) un contratto a tempo determinato con l' di CP_2 con decorrenza 1.6.2019. Pt_1
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado deve limitarsi la statuizione di condanna dell' al riconoscimento Parte_1 economico e giuridico del servizio non prestato relativo al periodo settembre 2017– maggio 2019 (con esclusione del mese di giugno 2019). Nel resto, la pronuncia di primo grado rimane confermata.
3) Considerato l'esito del presente giudizio di gravame, si ritiene conforme a giustizia la parziale compensazione tra le parti delle spese processuali in ragione di 1/3. La restante quota, in ossequio al principio della soccombenza, deve porsi a carico di parte appellante e si liquida come da dispositivo in favore di parte appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.478/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Trapani dichiara che la ricorrente aveva diritto all'attribuzione dell'incarico di <> a partire dal mese di settembre del 2017 e sino al mese di maggio del 2019 e, per l'effetto, condanna l' al riconoscimento economico e Parte_1 giuridico del servizio relativo al periodo settembre 2017–maggio 2019, non prestato a causa della illegittima condotta dell'Amministrazione. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Pag.5 Compensa parzialmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio in ragione di 1/3 e per l'effetto condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata della restante quota che liquida in complessivi €2.315,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute. Palermo 17 luglio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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