Art. 15.
L' art. 1 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534 , riguardante il trattamento economico dei professori incaricati delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 luglio 1955, a coloro ai quali e' conferito un incarico di insegnamento presso le Universita' o gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, e' attribuito un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale previsto per i dipendenti statali di gruppo A, grado 8°, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; di gruppo A, grado 9°, se l'incaricato sia libero docente; di gruppo A, grado 10°, se l'incaricato sia cultore della materia.
Agli incaricati di cui al presente articolo sono attribuite, se ed in quanto dovute, le quote di aggiunta di famiglia e le eventuali indennita' inerenti ai gradi su indicati.
Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico di insegnamento. Per altri eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma del presente articolo, la retribuzione dovuta per il secondo incarico e' calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal medesimo comma e quella inerente al terzo incarico e' calcolata in ragione del 25 per cento dello stesso stipendio.
Per gl'incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, la retribuzione e' calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio di cui al primo comma del presente articolo, per il primo incarico, ed in ragione del 25 per cento dello stesso stipendio, per il secondo incarico".
L' art. 1 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534 , riguardante il trattamento economico dei professori incaricati delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 luglio 1955, a coloro ai quali e' conferito un incarico di insegnamento presso le Universita' o gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, e' attribuito un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale previsto per i dipendenti statali di gruppo A, grado 8°, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; di gruppo A, grado 9°, se l'incaricato sia libero docente; di gruppo A, grado 10°, se l'incaricato sia cultore della materia.
Agli incaricati di cui al presente articolo sono attribuite, se ed in quanto dovute, le quote di aggiunta di famiglia e le eventuali indennita' inerenti ai gradi su indicati.
Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico di insegnamento. Per altri eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma del presente articolo, la retribuzione dovuta per il secondo incarico e' calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal medesimo comma e quella inerente al terzo incarico e' calcolata in ragione del 25 per cento dello stesso stipendio.
Per gl'incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, la retribuzione e' calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio di cui al primo comma del presente articolo, per il primo incarico, ed in ragione del 25 per cento dello stesso stipendio, per il secondo incarico".