Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1424 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in CORSO Parte_1 C.F._1
UMBETO I, n. 175 BAGHERIA presso lo studio dell'avv. TOMASELLO STEFANIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
Conclusioni delle parti: All'udienza del 18.02.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi
Nella presente controversia introdotta con atto di citazione notificato in data
24.06.2020 al chiedeva la condanna Controparte_1 Parte_1
dell'anzidetto Comune al risarcimento - quantificato in euro 5.295,95 - dei danni da lei subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in il 27/08/2019, intorno alle ore CP_1
09:57.
A fondamento delle domande così spiegate l'attrice esponeva nei fatti che:
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Imerese, nei pressi del Poliambulatorio dell'ASP, quando perdeva l'equilibrio inciampando e scivolando in una buca creatasi a causa della mancata manutenzione dell'asfalto e del marciapiede;
- rovinava, pertanto, al suolo accusando forti dolori, per cui si rendevano necessarie cure mediche;
- veniva soccorsa dal proprio marito, presente sui luoghi, che la trasportava presso il vicino Ospedale dei Bianchi di dove le veniva diagnosticata una “frattura CP_1
plurifocale della base del V metatarso, in atto composta...” (cfr. pag. 2 atto di citazione);
- nella medesima data veniva sottoposta a visita ortopedica ed esame radiologico,
all'esito dei quali veniva confermata la disgnosi di “frattura polifocale della base del V
metatarso composta in doccia gessata che dovrà portare per 30/35 giorni. La paziente lamenta inoltre rachialgia diffusa […] da rivedere con rx a termine della fase di riposo funzionale per la frattura” (cfr. doc. all. 2 atto di citazione);
- in data 13.09.2019 si sottoponeva ad un nuovo esame radiologico, il cui referto riportava testualmente “rima di frattura ancora ben identificabile alla base del V
metatarso. Necessaria consulenza ortopedica e proseguimento di stretto follow-up strumentale” (cfr. doc. all. 2 atto di citazione);
- in data 17.09.2019, 02.10.2019 e 09.10.2019 si sottoponeva a radiografia e visita ortopedica dalle quali si evinceva “frattura della base del quinto metatarso piede sinistro consolidata” (cfr. pag. 3 atto di citazione);
- Con raccomandata datata 12.09.2019 (vd. all. doc. 3 atto di citazione) diffidava il ai fini del risarcimento del danno subito per la responsabilità dello Controparte_1
stesso Ente, senza ricevere riscontro.
Chiedeva pertanto: i) di ritenere e dichiarare che il sinistro si era verificato per esclusiva colpa e responsabilità del ii) di condannare l'odierno convenuto al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni da lei subiti con particolare riferimento al danno biologico, al
Pagina 2 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile danno morale, all'invalidità temporanea, totale e parziale, quantificata in euro 5.295,95
ovvero nella maggiore o minore somma che il Decidente riterrà opportuna anche con valutazione equitativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio,
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..
Ritualmente evocato in giudizio non si costituiva il ed all'udienza Controparte_1
del 25.11.2020 l'allora G.I. Dott.ssa dichiarava la contumacia. Per_1
La causa veniva istruita mediante prove orali e ctu e, mutato il giudicante nella persona del Giudice scrivente, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2. Merito della lite.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, e ricostruito brevemente il suo svolgimento, giova osservare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 156/1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla
Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass.
civ. n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
I giudici di legittimità hanno, invero, precisato, al riguardo, che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass. n. 1257/2018).
Pagina 3 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Con più specifico riguardo al compito di manutenere le strade comunali, mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionale del rientra quello provvedere alla CP_1
manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà.
La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito,
l'art. 3, n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la
“parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni”).
Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà sia CP_1
sulle strade che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Suprema Corte ha, inoltre, espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle strade medesime, e quindi ad CP_1
esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione,
gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 (cfr. Cass. civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
“cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
Pagina 4 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non
è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi,
oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017).
In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (cfr., Cass. civ. n. 24881/2008 e n. 390/2008).
Ne deriva che, laddove venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
occorre dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ. n. 15761/2016 e n. 6141/2018).
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé
statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (cfr. Cass. n. 2660/2013 e, successivamente, Cass. Ordinanza n.
11526 del 11/05/2017); allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un
Pagina 5 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento,
e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (cfr. Sentenza n. 12895 del
22/06/2016).
Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, lo scrivente ritiene che l'attrice, sulla quale incombeva il relativo onere della prova,
trattandosi di responsabilità ex art. 2051 c.c., non abbia provato sufficientemente la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
Invero, sulla base delle prove costituite, nella specie, referto del pronto soccorso, rilievi fotografici scattati del luogo del sinistro e delle prove costituende (prova testimoniale),
deve ritenersi non sufficientemente dimostrato l'effettivo accadimento dell'evento nei termini descritti dall'attrice ed in particolare deve ritenersi non raggiunta la prova certa della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una condizione del marciapiede/della manutenzione dell'asfalto integrante una vera e propria insidia non visibile né tantomeno evitabile mercé l'uso dell'ordinaria diligenza.
In primo luogo, occorre evidenziare la genericità della ricostruzione fattuale operata dall'attrice nel proprio atto introduttivo (cfr. pag. 2 atto di citazione “In data 27.08.2019
alle ore 9:57 circa, la SI.ra percorreva a piedi la via Don Giovanni Parte_1
Colletto in quando, nei pressi del Poliambulatorio dell'ASP, perdeva l'equilibrio CP_1
inciampando e scivolando in una buca creatasi a causa della mancata manutenzione dell'asfalto e del marciapiede. La stessa, pertanto, rovinava al suolo e, accusando forti dolori, si rendevano necessarie cure mediche.”) da cui non è dato comprendere se l'attrice stesse percorrendo la predetta via procedendo sul marciapiede o sull'asfalto, quale fosse la sua direzione, se stesse salendo o scendendo dal gradino al momento della caduta, né reca alcuna descrizione dei luoghi e della “buca”.
Neppure le riproduzioni fotografiche forniscono una chiara ricostruzione dei luoghi,
giacché quelle allegate all'atto introduttivo risultano indistinte, sfocate, di scarsa qualità e
Pagina 6 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile in bianco e nero;
mentre riguardo le tre foto a colori allegate alla memoria ex art. 183
co.6 n.2 cpc: le prime due ritraggono solo una sezione del gradino del marciapiede e sono prive di riferimenti topici determinati e la terza ritrae il marciapiede ed una porta di ingresso, ove si scorge una “buca” non posizionata nella sezione percorribile della banchina ma a ridosso della strada ed in corrispondenza di un'aiuola.
Appare inoltre controverso se vi sia stato o meno un intervento sul luogo dell'incidente da parte delle forze dell'ordine; infatti, mentre nella missiva di diffida e messa in mora inviata al convenuto (vd. doc. 3 all. atto di citazione), si dichiara l'avvenuto CP_1
intervento della Polizia Municipale, nessun verbale è rinvenibile dalla documentazione in atti.
Nondimeno, l'unico teste che assume di aver assistito all'evento è il marito dell'attrice,
il quale ha fornito dichiarazioni generiche, che non fanno riferimento all'intervento delle forze dell'ordine. In particolare, il dichiarando che la caduta era stata provocata da Tes_1
un “marciapiede spaccato”, ha poi soggiunto di aver posteggiato “la macchina distante dal luogo dell'accaduto” (vds. verbale di udienza del 10.2.2023).
Va al riguardo evidenziato come, pur a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974- che non permette una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate dall'art. 247 c.p.c. – non si esclude che l'esistenza di uno dei rapporti in essa indicati (nella specie, vincolo di coniugio tra testimone e parte)
possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (cass.sent. 12259 del
20/08/2003).
La deposizione della seconda teste di parte attrice, , non ha fornito Testimone_2
elementi utili in ordine al verificarsi dei fatti costitutivi della domanda, atteso che costei ha riferito di non avere assistito alla caduta, ma di aver visto l'attrice quando già si trovava per terra, aggiungendo che “(…) accanto a lei vi erano delle mattonelle “smosse”
dal pavimento”, non fornendo ulteriori indicazioni sul luogo del sinistro (“non ricordo in
Pagina 7 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile questo momento dove si trovava di preciso”), né facendo alcun riferimento all'intervento delle forze dell'ordine sui luoghi.
Va poi soggiunto che i testimoni siano stati indicati per la prima volta dall'attrice in atto di citazione, infatti nella richiesta di risarcimento danni inoltrata in sede stragiudiziale all'ente comunale odierno convenuto si faceva genericamente riferimento alla presenza di testimoni non identificati (“Si comunica che al sinistro hanno assistito dei testimoni, dei quali ci si riserva di produrre dichiarazione.” ,cfr. doc. all. 3 all'atto di citazione).
Ancora, si evidenzia che la disamina del certificato di triage di P.S. allegato al fascicolo di parte attrice, se certamente fornisce riscontro dell'avvenuto ricovero in data
27.08.2019, nonché della diagnosi ivi indicata (“frattura plurifocale della base del V
metatarso, in atto composta”), tuttavia non rappresenta la prova che le lesioni siano conseguenza del sinistro descritto in citazione, sebbene quest'ultima abbia dichiarato di essere caduta accidentalmente mentre percorreva il marciapiede (v. doc. 8 allegato all'atto di citazione).
Consegue che l'attrice, alla stregua delle superiori argomentazioni, non ha offerto elementi sufficienti a dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro così come narrato in citazione.
Né la suddetta prova, ad avviso di questo Tribunale, può ricavarsi dallo stato di contumacia del essendo principio pacifico che la contumacia non Controparte_2
introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non sollevando cioè l'attore dall'onere probatorio su di esso gravante, né potendosi, dunque, ritenere incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore, non costituendo, appunto, la contumacia una tacita ammissione (per non contestazione ex art. 115 c.p.c.) di tali fatti.
Ad abundantiam va chiarito che, anche qualora si volesse ritenere che la caduta occorsa all'attrice sia stata causata a seguito dei fatti narrati in citazione, la condotta
Pagina 8 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile tenuta dalla stessa assumerebbe connotazioni tali da essere considerata gravemente imprudente ai sensi dell'art 1227 c.c..
Al riguardo, giova ricordare che mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n.
19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa,
e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove,
per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
Nel caso di specie, risulta narrato che il sinistro si è verificato alle 9.57 circa, in una strada verosimilmente trafficata del paese (via Don Giovanni Colletto, all'altezza del
Poliambulatorio ASP), in un luogo presumibilmente noto alla attrice (residente a
, trattandosi anche di un contesto urbano di dimensioni ridotte. CP_1
3.Spese di lite
In considerazione della contumacia della parte vittoriosa, nulla va disposto sulle spese.
Per altro verso, le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico dell'erario, essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando così provvede:
-rigetta le domande avanzate da nei confronti di parte convenuta;
Parte_1
- nulla sulle spese di lite;
-pone le spese di ctu a carico dell'erario.
Così deciso in Termini Imerese il 14/05/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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