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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/10/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 7625/2024
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.to Alfonso Parte_1 C.F._1
Santagata, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Gennaro Caputo, presso il quale elettivamente domicilia, come in atti in persona del Controparte_2
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Luca
OL e LA De Benedictis, come in atti
Resistenti
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2024 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028 76202400000496 000 notificata in
1 data 27.05.2024 avente ad oggetto, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito, per l'importo complessivo di € 15.175,71:
1) n. 328 2016 0002059605 000 relativa a contributi IVS 2015, presuntivamente notificata in data 10.05.2016;
2) n. 328 2016 0003116868 000 relativo a compensazione indebita per il 2013 presuntivamente notificato in data 07.07.2016;
3) n. 328 2016 0006166359 000 relativo a contributi IVS 2015, presuntivamente notificato in data 21.12.2016;
4) n. 328 2017 0000918314 000 relativo a contributi IVS 2014, presuntivamente notificato in data 21.08.2017;
5) n. 328 2017 0002472626 000 relativo a contributi IVS 2015, presuntivamente notificato in data 28.11.2017;
6) n. 328 2017 0003015763 000 relativo a contributi IVS 2016, presuntivamente notificato in data 28.11.2017;
7) n. 328 2017 0004877076 000 relativo a contributi DM10 2017, presuntivamente notificato in data 07.12.2017;
8) n. 328 2018 0003215700 000 relativo a contributi IVS 2017, presuntivamente notificato in data 18.07.2018.
Nello specifico, ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva ex art. 3, co. 9, L. 335/95 per omessa notifica degli atti appena indicati, nonché la prescrizione successiva all'eventuale notifica degli stessi, ove provata. Ha chiesto, pertanto, l'accertamento negativo della pretesa contributiva avanzata dall' con l'atto opposto, con condanna di parte resistente alle spese di lite e CP_2
attribuzione
L' si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva CP_2 della Nel merito, ha eccepito la tardività e l'infondatezza dell'opposizione proposta, Controparte_3
chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita altresì l' eccependo il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva con riferimento all'omessa notifica degli avvisi di addebito in oggetto e contestando nel merito le deduzioni attoree. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della avendo Controparte_3
l'avviso opposto ad oggetto crediti contributivi relativi agli anni dal 2013 al 2017. CP_ Ed infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine poi differito fino al 31.12.2009 da successive disposizione di legge.
Venendo al merito, l'opposizione è solo in parte fondata e va dunque accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Va in primo luogo rilevata esaminata la domanda avente a oggetto l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica degli avvisi indicati.
Giova ricordare, infatti, che in base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
- proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
- proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e art. 29 d.lgs. 46/1999
“nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.);
- proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario , in base a quanto statuito dalla Controparte_5
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. 19704/2015).
Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l.
78/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del
3 recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_2
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
È evidente, quindi, che il motivo di opposizione concernente l'omissione ovvero la nullità della notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) non assume rilevanza di per sé, ma solo in caso di esperimento della c.d. “tutela recuperatoria”, ossia laddove parte ricorrente alleghi di aver avuto conoscenza solo in occasione della notifica dell'atto opposto degli atti impositivi sottesi.
La deduzione in ordine all'omessa notifica ovvero alla sua nullità, in altre parole, risulta funzionale solo all'attivazione del recupero di tutela connesso all'inerzia che sia giustificata dalla mancata conoscenza dell'atto impositivo.
Pertanto - prescindendo dalla valutazione circa la validità e correttezza della notifica degli atti sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria - occorre evidenziare come il rimedio recuperatorio doveva essere comunque esperito nel termine di 40 gg dalla conoscenza della pretesa creditoria, ossia dalla notifica del preavviso stesso.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto l'atto impugnato in data 27.05.2024, circostanza non contestata dai resistenti e anzi confermata dall' . Atteso che il ricorso CP_2 introduttivo è stato depositato il 13.06.2024, l'opposizione, avente a oggetto esclusivamente la fondatezza nel merito della pretesa contributiva, risulta tempestiva.
Ciò posto, va rilevata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione per omessa notifica relativamente agli avvisi di cui ai nn. 1) e 5) della premessa in fatto (n. 328 2016 0002059605 000 e n. 328 2017
0002472626 000), poiché l' non ha fornito idonea prova del loro regolare invio alla ricorrente. CP_2
Nello specifico, avendo i predetti avvisi ad oggetto contributi IVS per l'anno 2015, in assenza di prova dell'inoltro di atti interruttivi prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. 335/95 (e ciò anche tenendo conto del periodi sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni), la relativa pretesa è prescritta.
Diversamente vale a dirsi per gli ulteriori avvisi.
In particolare, per quanto concerne gli avvisi di cui ai nn. 2), 3), 4), 7) e 8) (rispettivamente nn. 328
20160003116868 000, 328 20160006166359 000, 328 20170000918314 000, 328 20170004877076
000 e 328 20180003215700 000), gli stessi risultano tutti ritualmente notificati tramite raccomandata a/r.
4 Sul punto va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L.
890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez. VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019,
n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale
Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
5 Nel caso di specie, parte ricorrente ha svolto nelle note depositate in data 11.03.2025 contestazioni del tutto generiche, senza eccepire alcunché con specifico riferimento alle relate singolarmente considerate, né ha proposto querela di falso.
Ne discende l'inammissibilità di tutte le censure inerenti il merito della pretesa contributiva, in quanto proposte oltre il termine di 40 gg dalla notifica stessa, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, tra le quali senz'altro si annovera l'eccezione di prescrizione.
Quanto alle poste contributive di cui all'avviso indicato al n. 6) della premessa (n. 328 2017
0003015763 000), relative a contributi IVS anno 2016, deve evidenziarsi come, pur non essendovi in atti prova della regolare notifica dello stesso, esse non possono dichiararsi prescritte:
[...]
ha, infatti, depositato intimazione di pagamento n. 028 2022 9002383071 000, CP_1
regolarmente notificata alla ricorrente con il rispetto di tutte le formalità prescritte dall'art. 140
c.p.c. (vd. cartolina, attestazione di affissione all'albo comunale e avviso di ricevimento della c.a.d., in atti).
Ed, invero, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. - secondo il quale “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento” - la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Pertanto, la notifica della cartella esattoriale al destinatario che si sia reso irreperibile deve avvenire, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. con la sola particolarità che l'avviso del deposito del piego non deve essere affisso alla porta dell'abitazione del destinatario, ma nell'albo comunale.
Ne discende che parte ricorrente era già venuta a conoscenza della pretesa contributiva in parola tramite la notifica di tale intimazione, con la conseguenza che avrebbe dovuto opporsi alla stessa nel termine di 40 gg di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Anche per tale avviso, pertanto, l'eccezione è infondata.
Venendo all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi in parola (nn. 328
20160003116868 000, 328 20160006166359 000, 328 20170000918314 000, 328 2017
0003015763 000, 328 20170004877076 000 e 328 20180003215700 000), si osserva quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento impugnato.
6 Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di
Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del 31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, CP_ stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Tanto premesso, occorre verificare se nel caso di specie si sia verificata la prescrizione dei crediti contributivi invocata dall'opponente.
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la
"conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , CP_2
che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali CP_2
termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio
7 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Deve, poi, tenersi conto dei periodi di sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021), per un totale di 311 giorni.
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto delle date di notifica degli avvisi, coincidenti con quelle indicate in ricorso, e della data di notifica dell'intimazione di pagamento n. n. 028 2022
9002383071 000 (06.09.2022), il termine quinquennale non era ancora spirato al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede opposta.
La domanda va, pertanto, rigettata in parte qua.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Nulla sulle spese tra la ricorrente e la stante la contumacia di quest'ultima. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente in ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n. 328 2016 0002059605 000 e n. 328 2017 0002472626 000 in quanto prescritte;
b) Rigetta il ricorso;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente, l' e l' ; CP_2 Controparte_1
d) Nulla sulle spese tra la ricorrente e la Controparte_3
Si comunichi.
Aversa, 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 7625/2024
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.to Alfonso Parte_1 C.F._1
Santagata, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Gennaro Caputo, presso il quale elettivamente domicilia, come in atti in persona del Controparte_2
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Luca
OL e LA De Benedictis, come in atti
Resistenti
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2024 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028 76202400000496 000 notificata in
1 data 27.05.2024 avente ad oggetto, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito, per l'importo complessivo di € 15.175,71:
1) n. 328 2016 0002059605 000 relativa a contributi IVS 2015, presuntivamente notificata in data 10.05.2016;
2) n. 328 2016 0003116868 000 relativo a compensazione indebita per il 2013 presuntivamente notificato in data 07.07.2016;
3) n. 328 2016 0006166359 000 relativo a contributi IVS 2015, presuntivamente notificato in data 21.12.2016;
4) n. 328 2017 0000918314 000 relativo a contributi IVS 2014, presuntivamente notificato in data 21.08.2017;
5) n. 328 2017 0002472626 000 relativo a contributi IVS 2015, presuntivamente notificato in data 28.11.2017;
6) n. 328 2017 0003015763 000 relativo a contributi IVS 2016, presuntivamente notificato in data 28.11.2017;
7) n. 328 2017 0004877076 000 relativo a contributi DM10 2017, presuntivamente notificato in data 07.12.2017;
8) n. 328 2018 0003215700 000 relativo a contributi IVS 2017, presuntivamente notificato in data 18.07.2018.
Nello specifico, ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva ex art. 3, co. 9, L. 335/95 per omessa notifica degli atti appena indicati, nonché la prescrizione successiva all'eventuale notifica degli stessi, ove provata. Ha chiesto, pertanto, l'accertamento negativo della pretesa contributiva avanzata dall' con l'atto opposto, con condanna di parte resistente alle spese di lite e CP_2
attribuzione
L' si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva CP_2 della Nel merito, ha eccepito la tardività e l'infondatezza dell'opposizione proposta, Controparte_3
chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita altresì l' eccependo il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva con riferimento all'omessa notifica degli avvisi di addebito in oggetto e contestando nel merito le deduzioni attoree. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della avendo Controparte_3
l'avviso opposto ad oggetto crediti contributivi relativi agli anni dal 2013 al 2017. CP_ Ed infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine poi differito fino al 31.12.2009 da successive disposizione di legge.
Venendo al merito, l'opposizione è solo in parte fondata e va dunque accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Va in primo luogo rilevata esaminata la domanda avente a oggetto l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica degli avvisi indicati.
Giova ricordare, infatti, che in base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
- proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
- proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e art. 29 d.lgs. 46/1999
“nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.);
- proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario , in base a quanto statuito dalla Controparte_5
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. 19704/2015).
Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l.
78/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del
3 recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_2
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
È evidente, quindi, che il motivo di opposizione concernente l'omissione ovvero la nullità della notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) non assume rilevanza di per sé, ma solo in caso di esperimento della c.d. “tutela recuperatoria”, ossia laddove parte ricorrente alleghi di aver avuto conoscenza solo in occasione della notifica dell'atto opposto degli atti impositivi sottesi.
La deduzione in ordine all'omessa notifica ovvero alla sua nullità, in altre parole, risulta funzionale solo all'attivazione del recupero di tutela connesso all'inerzia che sia giustificata dalla mancata conoscenza dell'atto impositivo.
Pertanto - prescindendo dalla valutazione circa la validità e correttezza della notifica degli atti sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria - occorre evidenziare come il rimedio recuperatorio doveva essere comunque esperito nel termine di 40 gg dalla conoscenza della pretesa creditoria, ossia dalla notifica del preavviso stesso.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto l'atto impugnato in data 27.05.2024, circostanza non contestata dai resistenti e anzi confermata dall' . Atteso che il ricorso CP_2 introduttivo è stato depositato il 13.06.2024, l'opposizione, avente a oggetto esclusivamente la fondatezza nel merito della pretesa contributiva, risulta tempestiva.
Ciò posto, va rilevata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione per omessa notifica relativamente agli avvisi di cui ai nn. 1) e 5) della premessa in fatto (n. 328 2016 0002059605 000 e n. 328 2017
0002472626 000), poiché l' non ha fornito idonea prova del loro regolare invio alla ricorrente. CP_2
Nello specifico, avendo i predetti avvisi ad oggetto contributi IVS per l'anno 2015, in assenza di prova dell'inoltro di atti interruttivi prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. 335/95 (e ciò anche tenendo conto del periodi sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni), la relativa pretesa è prescritta.
Diversamente vale a dirsi per gli ulteriori avvisi.
In particolare, per quanto concerne gli avvisi di cui ai nn. 2), 3), 4), 7) e 8) (rispettivamente nn. 328
20160003116868 000, 328 20160006166359 000, 328 20170000918314 000, 328 20170004877076
000 e 328 20180003215700 000), gli stessi risultano tutti ritualmente notificati tramite raccomandata a/r.
4 Sul punto va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L.
890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez. VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019,
n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale
Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
5 Nel caso di specie, parte ricorrente ha svolto nelle note depositate in data 11.03.2025 contestazioni del tutto generiche, senza eccepire alcunché con specifico riferimento alle relate singolarmente considerate, né ha proposto querela di falso.
Ne discende l'inammissibilità di tutte le censure inerenti il merito della pretesa contributiva, in quanto proposte oltre il termine di 40 gg dalla notifica stessa, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, tra le quali senz'altro si annovera l'eccezione di prescrizione.
Quanto alle poste contributive di cui all'avviso indicato al n. 6) della premessa (n. 328 2017
0003015763 000), relative a contributi IVS anno 2016, deve evidenziarsi come, pur non essendovi in atti prova della regolare notifica dello stesso, esse non possono dichiararsi prescritte:
[...]
ha, infatti, depositato intimazione di pagamento n. 028 2022 9002383071 000, CP_1
regolarmente notificata alla ricorrente con il rispetto di tutte le formalità prescritte dall'art. 140
c.p.c. (vd. cartolina, attestazione di affissione all'albo comunale e avviso di ricevimento della c.a.d., in atti).
Ed, invero, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. - secondo il quale “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento” - la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Pertanto, la notifica della cartella esattoriale al destinatario che si sia reso irreperibile deve avvenire, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. con la sola particolarità che l'avviso del deposito del piego non deve essere affisso alla porta dell'abitazione del destinatario, ma nell'albo comunale.
Ne discende che parte ricorrente era già venuta a conoscenza della pretesa contributiva in parola tramite la notifica di tale intimazione, con la conseguenza che avrebbe dovuto opporsi alla stessa nel termine di 40 gg di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Anche per tale avviso, pertanto, l'eccezione è infondata.
Venendo all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi in parola (nn. 328
20160003116868 000, 328 20160006166359 000, 328 20170000918314 000, 328 2017
0003015763 000, 328 20170004877076 000 e 328 20180003215700 000), si osserva quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento impugnato.
6 Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di
Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del 31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, CP_ stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Tanto premesso, occorre verificare se nel caso di specie si sia verificata la prescrizione dei crediti contributivi invocata dall'opponente.
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la
"conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , CP_2
che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali CP_2
termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio
7 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Deve, poi, tenersi conto dei periodi di sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021), per un totale di 311 giorni.
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto delle date di notifica degli avvisi, coincidenti con quelle indicate in ricorso, e della data di notifica dell'intimazione di pagamento n. n. 028 2022
9002383071 000 (06.09.2022), il termine quinquennale non era ancora spirato al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede opposta.
La domanda va, pertanto, rigettata in parte qua.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Nulla sulle spese tra la ricorrente e la stante la contumacia di quest'ultima. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente in ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n. 328 2016 0002059605 000 e n. 328 2017 0002472626 000 in quanto prescritte;
b) Rigetta il ricorso;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente, l' e l' ; CP_2 Controparte_1
d) Nulla sulle spese tra la ricorrente e la Controparte_3
Si comunichi.
Aversa, 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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