TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 11986/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 11986/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Avv. Parte_1 C.F._1
Cosimo Guaglianone,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
1. ha adito questo Tribunale riferendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con il convenuto in data
27.11.1999 in Vrachneika, Grecia, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bari al n. 363, parte II, serie C, anno 2000. Ha dedotto che dalla loro unione sono nate
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 4 R.G. 11986/2024.
due figlie: (07.01.2004) e Persona_1 Persona_2
(15.01.2009), entrambe conviventi con la madre ed entrambe affette da patologia genetica.
Ha dedotto di essere stata vittima, insieme alle figlie, di violenza fisica e psicologica da parte del coniuge.
Ha allegato che il Tribunale dei Minori ha disposto il collocamento in casa rifugio di insieme alla Persona_2 mamma dal maggio 2023 sino alle dimissioni del maggio 2024 ed ha emesso ordine di allontanamento del padre dall'abitazione familiare.
Ha dedotto che è stata applicata al la misura CP_1 cautelare personale del divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie. Il Tribunale di Minori ha altresì dichiarato il decaduto dalla responsabilità genitoriale nei CP_1 confronti di ed ha autorizzato incontri tra la Persona_2 minore ed il padre esclusivamente con modalità protetta.
Sul fronte economico-patrimoniale, ha allegato di lavorare presso un'azienda agricola con contratti a scadenza percependo una retribuzione mensile variabile di circa € 1.100,00, mentre il marito è un artista e pittore privo di entrate fisse.
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi con addebito al marito;
l'affidamento della figlia minore, in via esclusiva;
l'assegnazione della Persona_2 casa coniugale;
la contribuzione per il mantenimento delle figlie di € 350,00 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico universale;
la contribuzione per il proprio mantenimento di € 500,00; con vittoria delle spese e compensi di lite (ricorso depositato il
19.11.2024).
I.2.- non si è costituito in giudizio Controparte_1 nonostante il regolare perfezionamento della notifica degli atti introduttivi.
I.
3. A seguito di comparizione all'udienza del 23.05.2025, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae. 1 Breviter, il giudice delegato ha, tra le altre cose: 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) disposto che la figlia minore resti affidata in via esclusiva alla Persona_2
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 4 R.G. 11986/2024.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio.
II.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
III.- La domanda di pronuncia della separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma,
c.p.c..
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che parte attrice ha manifestato sin da epoca precedente all'introduzione del giudizio.
Inoltre, la riconciliazione non è avvenuta e l'attrice ha reiterato la propria volontà di separarsi.
Pertanto, deve ritenersi che il nucleo familiare è oramai dissolto essendo altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
IV.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
V.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 11986/2024 introdotto con ricorso del 19.11.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., Controparte_1 disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(Patrasso, 25.03.1969) e (Bari,
[...] Controparte_1
15.05.1967) che in Vrachneika (Grecia) in data 27.11.1999 hanno contratto matrimonio trascritto nei registri degli madre;
3) disposto che il godimento della casa familiare resti attribuito a presso Parte_1 cui deve essere prevalentemente collocata la prole;
4) disposto che, nel vigore delle misure cautelari penali, gli incontri tra il padre e la figlia minore restino sospesi;
5) disposto a carico di l'obbligo di versare a favore di la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
€ 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascuna figlia); 6) disposto che le spese straordinarie per la prole sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) disposto che l'assegno unico e universale per ciascuna figlia sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto collocataria prevalente. Parte_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 4 R.G. 11986/2024.
atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 363, parte II, serie C, anno 2000;
2) MANDA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e compensi di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 11986/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Avv. Parte_1 C.F._1
Cosimo Guaglianone,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
1. ha adito questo Tribunale riferendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con il convenuto in data
27.11.1999 in Vrachneika, Grecia, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bari al n. 363, parte II, serie C, anno 2000. Ha dedotto che dalla loro unione sono nate
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 4 R.G. 11986/2024.
due figlie: (07.01.2004) e Persona_1 Persona_2
(15.01.2009), entrambe conviventi con la madre ed entrambe affette da patologia genetica.
Ha dedotto di essere stata vittima, insieme alle figlie, di violenza fisica e psicologica da parte del coniuge.
Ha allegato che il Tribunale dei Minori ha disposto il collocamento in casa rifugio di insieme alla Persona_2 mamma dal maggio 2023 sino alle dimissioni del maggio 2024 ed ha emesso ordine di allontanamento del padre dall'abitazione familiare.
Ha dedotto che è stata applicata al la misura CP_1 cautelare personale del divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie. Il Tribunale di Minori ha altresì dichiarato il decaduto dalla responsabilità genitoriale nei CP_1 confronti di ed ha autorizzato incontri tra la Persona_2 minore ed il padre esclusivamente con modalità protetta.
Sul fronte economico-patrimoniale, ha allegato di lavorare presso un'azienda agricola con contratti a scadenza percependo una retribuzione mensile variabile di circa € 1.100,00, mentre il marito è un artista e pittore privo di entrate fisse.
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi con addebito al marito;
l'affidamento della figlia minore, in via esclusiva;
l'assegnazione della Persona_2 casa coniugale;
la contribuzione per il mantenimento delle figlie di € 350,00 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico universale;
la contribuzione per il proprio mantenimento di € 500,00; con vittoria delle spese e compensi di lite (ricorso depositato il
19.11.2024).
I.2.- non si è costituito in giudizio Controparte_1 nonostante il regolare perfezionamento della notifica degli atti introduttivi.
I.
3. A seguito di comparizione all'udienza del 23.05.2025, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae. 1 Breviter, il giudice delegato ha, tra le altre cose: 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) disposto che la figlia minore resti affidata in via esclusiva alla Persona_2
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 4 R.G. 11986/2024.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio.
II.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
III.- La domanda di pronuncia della separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma,
c.p.c..
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che parte attrice ha manifestato sin da epoca precedente all'introduzione del giudizio.
Inoltre, la riconciliazione non è avvenuta e l'attrice ha reiterato la propria volontà di separarsi.
Pertanto, deve ritenersi che il nucleo familiare è oramai dissolto essendo altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
IV.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
V.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 11986/2024 introdotto con ricorso del 19.11.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., Controparte_1 disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(Patrasso, 25.03.1969) e (Bari,
[...] Controparte_1
15.05.1967) che in Vrachneika (Grecia) in data 27.11.1999 hanno contratto matrimonio trascritto nei registri degli madre;
3) disposto che il godimento della casa familiare resti attribuito a presso Parte_1 cui deve essere prevalentemente collocata la prole;
4) disposto che, nel vigore delle misure cautelari penali, gli incontri tra il padre e la figlia minore restino sospesi;
5) disposto a carico di l'obbligo di versare a favore di la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
€ 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascuna figlia); 6) disposto che le spese straordinarie per la prole sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) disposto che l'assegno unico e universale per ciascuna figlia sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto collocataria prevalente. Parte_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 4 R.G. 11986/2024.
atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 363, parte II, serie C, anno 2000;
2) MANDA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e compensi di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 4