Sentenza 15 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2018, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL SI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/10/2013 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ELISABETTA ROSI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI plic-IRt-cerrter~ Il Proc. Gen. conclude per l' nammissibilita' z. iNit d1/4--ed U/ Udito il difensore UV` kU,Lo 19Nku, il difensore presente si riporta ai motivi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 ottobre 2013 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato BO IM colpevole del reato di cui all'art. 30, c. 1, lett. g) della legge n. 157 del 1992, perché, utilizzando il proprio fucile, abbatteva una femmina di LO EL, animale appartenente ad avifauna tipica alpina, la cui caccia nel comprensorio alpino Valle di Scalve per la stagione venatoria in corso era vietata in quanto esemplare femmina, in Schilpario (BG), il 7 ottobre 2012 e lo ha condannato alla pena di 1.200 euro di ammenda.
2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto appello, trasmesso alla Corte di cassazione dalla Corte di appello di Brescia, chiedendo l'assoluzione e, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e il contenimento della pena al minimo edittale, lamentando la nullità del verbale di sequestro disposto ex art. 354 c.p.p., in quanto le piume dell'animale, asseritamente di esemplare femmina, anziché essere depositate all'ufficio corpi di reato, sono state distrutte dopo l'espletamento dei rilievi fotografici, rendendo impossibile il controllo sulle stesse. Inoltre non era stato tenuto in conto che vi era la possibilità che il colpo fosse partito dal compagno di caccia Mai Renato, considerato che l'imputato era sotto il controllo del guardiacaccia situato a circa 400 metri da dove era stato esploso il colpo e non era stato rinvenuto l'animale presuntivamente abbattuto, per cui di nuovo le piume distrutte costituivano l'unico elemento di prova.
3. Con successiva istanza, il difensore depositava memoria con la quale articolava sinteticamente il motivo di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla insanabile nullità del verbale redatto ex art. 354 c.p.p., ai sensi dell'art. 606, c. 1 lett. b) c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. L'impugnazione è manifestamente infondata. Va innanzitutto premesso che il giudice di merito ha rinvenuto la prova del fatto che l'abbattimento avesse avuto ad oggetto una esemplare femmina di LO EL nella deposizione del teste che vide l'imputato sparare ed abbattere l'uccello selvatico, con caduta al suolo dello stesso;
oltre tale elemento il giudice ha considerato, a conferma, il rinvenimento da parte dei verbalizzanti delle piume del colore tipico di una esemplare femmina, non avendo gli stessi verbalizzanti potuto recuperare il corpo dell'animale, probabilmente sottratto e collocato altrove prima del loro arrivo nel luogo dell'abbattimento.
2. Il verbale di sequestro ex art. 354 c.p.p., in quanto atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria, è stato correttamente valutato dal giudice in quanto incluso nel fascicolo del dibattimento ex art. 431, c.1, lett. b) c.p.p. Non rileva infatti che il giudice non abbia rinvenuto nel fascicolo del dibattimento le piume, in quanto "cose pertinenti al reato" poiché il corpo di reato e le altre cose pertinenti sono incluse nel fascicolo del dibattimento (ex art. 431, c. 1 lett. h) c.p.p.) quando non debbano essere custodite altrove. D'altra parte può essere disposta la distruzione delle res in vinculis qualora si tratti di cose la cui custodia possa essere pericolosa per l'igiene o la salute pubblica, ovvero si tratti di cose alterabili (art. 260 c.p.p.).
3. Ad ogni buon conto seppure la distruzione delle cose pertinenti il reato in esame possa essere stata disposta in assenza delle circostanze da ultimo menzionate, va ricordato che anche la eventuale nullità del provvedimento di distruzione del corpo di reato non si comunica agli atti antecedenti e, segnatamente , al verbale di sequestro del corpo di reato che rimane perciò a far parte del fascicolo (in tal senso, Sez. 1, n. 14366 del 21/02/2013, Rochira, Rv.255404 e Sez. 1, n. 23887 del 19/04/2007, Cannizzaro, Rv. 237348). Per cui risulta del tutto insussistente la asserita violazione di legge.
4. Quanto alle altre argomentazioni svolte dalla difesa in merito alla sussistenza del fatto di reato ascritto (abbattimento di un esemplare di aviofauna vietato) le stesse sono volte, all'evidenza, a sollecitare questa Corte ad una rilettura nel merito della vicenda, ossia al compimento di un accertamento di fatto che è estraneo dal giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza di condanna congrua e di perfetta tenuta logica. Pertanto il ricorso è manifestamente infondato e a ciò consegue declaratoria di inammissibilità dello stesso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle Ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21