CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 417/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1184/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2283/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220025602984000 CREDITI DI IMP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220025602984000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2350/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, in persona del Direttore pro tempore propone appello avverso la sentenza n. 2283/03/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, depositata il 26/09/2024, non notificata, avente ad oggetto la cartella di pagamento VA18 n. 291 2022 00256029 84, periodo d'imposta 2018, valore € 1.757,01, emessa a seguito di ricorso proposto da Resistente_1
.
Con l'atto di appello la Agenzia delle Entrate – DP Agrigento deduce l' erronea ricostruzione dei fatti ed erronea applicazione del principio di emendabilità della dichiarazione. L'Ufficio rappresentavche il recupero oggetto della cartella impugnata riguardava il credito esposto in rigo VL27, non riscontrato nel Quadro RU
e mai documentato dal contribuente, distinto dal credito IVA dell'anno precedente (rigo VL008) che risultava invece riconosciuto in sede di liquidazione.
La parte appellata non si è costituita nel presente grado e, in data 22/04/2025, ha inoltrato istanza di accesso agli atti, priva di contenuto difensivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Oggetto del recupero: credito VL27 e riconoscimento del credito VL008. Dal fascicolo emerge che il recupero operato con la cartella VA18 riguarda solo il credito dichiarato in VL27 (“crediti di imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto”), mentre il credito IVA dell'anno precedente indicato in VL008
è stato regolarmente riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria e non costituisce oggetto di contestazione.
2. Distinzione tra rigo VL27 e Quadro RU – natura e presupposti dei crediti d'imposta. Il rigo VL27 del
Modello IVA recepisce i crediti d'imposta utilizzati nell'anno per compensazioni in liquidazione periodica o in acconto. Tuttavia, tali crediti, essendo qualificati come agevolazioni, devono necessariamente essere esposti nel Quadro RU del Modello Redditi, destinato – secondo le istruzioni ministeriali – ai crediti d'imposta concessi alle imprese, ciascuno dei quali è soggetto a requisiti formali e sostanziali (codice identificativo del credito, limiti annuali, documentazione del presupposto agevolativo, ripartizione tra moduli, ecc.). Dalla documentazione prodotta emerge che il contribuente ha indicato € 1.625,00 in VL27, ma non ha compilato il Quadro RU, né ha presentato in giudizio documentazione atta a dimostrare natura, spettanza e presupposti del credito d'imposta.
Le istruzioni richiamate dall'Ufficio, allegate al fascicolo, confermano che la compilazione del Quadro RU è obbligatoria per tutti i crediti d'imposta agevolativi, e che la sua omissione impedisce il riconoscimento del credito stesso in sede di controllo automatizzato. Ne consegue che la mera esposizione del credito in VL27 non è idonea a legittimarne il riconoscimento né ai fini della liquidazione IVA, né in sede contenziosa.
Pertanto, la mancata compilazione del Quadro RU e l'assenza di prova documentale giustificano pienamente il recupero operato dall'Amministrazione.
3. Emendabilità della dichiarazione: limiti nel caso concreto. Il principio di emendabilità della dichiarazione non può operare in astratto, ma presuppone la dimostrazione del dato corretto che il contribuente assume essere stato erroneamente omesso. Nella specie:
- non è stata presentata alcuna dichiarazione integrativa;
- non è stata prodotta alcuna documentazione del credito;
il credito, per sua natura agevolativa, non è rilevabile d'ufficio. La sentenza di primo grado ha dunque fatto improprio uso del principio di emendabilità, assumendo per “non controverso” ciò che invece non era né documentato né dichiarato correttamente secondo le regole formali.
per effetto della complessità delle questioni esaminate si ritiene di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1184/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2283/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220025602984000 CREDITI DI IMP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220025602984000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2350/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, in persona del Direttore pro tempore propone appello avverso la sentenza n. 2283/03/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, depositata il 26/09/2024, non notificata, avente ad oggetto la cartella di pagamento VA18 n. 291 2022 00256029 84, periodo d'imposta 2018, valore € 1.757,01, emessa a seguito di ricorso proposto da Resistente_1
.
Con l'atto di appello la Agenzia delle Entrate – DP Agrigento deduce l' erronea ricostruzione dei fatti ed erronea applicazione del principio di emendabilità della dichiarazione. L'Ufficio rappresentavche il recupero oggetto della cartella impugnata riguardava il credito esposto in rigo VL27, non riscontrato nel Quadro RU
e mai documentato dal contribuente, distinto dal credito IVA dell'anno precedente (rigo VL008) che risultava invece riconosciuto in sede di liquidazione.
La parte appellata non si è costituita nel presente grado e, in data 22/04/2025, ha inoltrato istanza di accesso agli atti, priva di contenuto difensivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Oggetto del recupero: credito VL27 e riconoscimento del credito VL008. Dal fascicolo emerge che il recupero operato con la cartella VA18 riguarda solo il credito dichiarato in VL27 (“crediti di imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto”), mentre il credito IVA dell'anno precedente indicato in VL008
è stato regolarmente riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria e non costituisce oggetto di contestazione.
2. Distinzione tra rigo VL27 e Quadro RU – natura e presupposti dei crediti d'imposta. Il rigo VL27 del
Modello IVA recepisce i crediti d'imposta utilizzati nell'anno per compensazioni in liquidazione periodica o in acconto. Tuttavia, tali crediti, essendo qualificati come agevolazioni, devono necessariamente essere esposti nel Quadro RU del Modello Redditi, destinato – secondo le istruzioni ministeriali – ai crediti d'imposta concessi alle imprese, ciascuno dei quali è soggetto a requisiti formali e sostanziali (codice identificativo del credito, limiti annuali, documentazione del presupposto agevolativo, ripartizione tra moduli, ecc.). Dalla documentazione prodotta emerge che il contribuente ha indicato € 1.625,00 in VL27, ma non ha compilato il Quadro RU, né ha presentato in giudizio documentazione atta a dimostrare natura, spettanza e presupposti del credito d'imposta.
Le istruzioni richiamate dall'Ufficio, allegate al fascicolo, confermano che la compilazione del Quadro RU è obbligatoria per tutti i crediti d'imposta agevolativi, e che la sua omissione impedisce il riconoscimento del credito stesso in sede di controllo automatizzato. Ne consegue che la mera esposizione del credito in VL27 non è idonea a legittimarne il riconoscimento né ai fini della liquidazione IVA, né in sede contenziosa.
Pertanto, la mancata compilazione del Quadro RU e l'assenza di prova documentale giustificano pienamente il recupero operato dall'Amministrazione.
3. Emendabilità della dichiarazione: limiti nel caso concreto. Il principio di emendabilità della dichiarazione non può operare in astratto, ma presuppone la dimostrazione del dato corretto che il contribuente assume essere stato erroneamente omesso. Nella specie:
- non è stata presentata alcuna dichiarazione integrativa;
- non è stata prodotta alcuna documentazione del credito;
il credito, per sua natura agevolativa, non è rilevabile d'ufficio. La sentenza di primo grado ha dunque fatto improprio uso del principio di emendabilità, assumendo per “non controverso” ciò che invece non era né documentato né dichiarato correttamente secondo le regole formali.
per effetto della complessità delle questioni esaminate si ritiene di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente