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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 358/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31.01.2025 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
, elett.te dom.to in Enna, Via Libero Grassi, 18, presso lo studio
[...]
dell'avv. Valentina Devita, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto appello.
APPELLANTE
CONTRO
(già ), in persona del suo amm.re Controparte_1 Controparte_2 e legale rapp.te pro tempore , CF , rapp.ta e difesa dall'avv. P.IVA_1
Mario Franceso Mancuso, giusta procura notarile del 01/03/2017 rilasciata a rogito del notaio rep 53868, racc. 26971, elettivamente Persona_1
domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta Piazza Giovanni XXIII, 8 .
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…conclude riportandosi alle conclusioni spiegate con l'atto di appello da intendersi qui riportate e trascritte, nonché a tutte le difese spiegate nei successivi verbali di causa che qui si intendono espressamente richiamate. Il tutto, - reiectis adeversis- con vittoria di entrambi i gradi del giudizio…”.
Per parte appellata: “ -insiste nella propria comparsa di costituzione e risposta, -contesta nuovamente l'atto di appello avversario opponendosi alle richieste di parte appellante, -ribadisce la inammissibilità delle allegazioni avversarie e, comunque, la loro inidoneità a dimostrare l'an ed, ancora, il quantum debeatur del richiesto risarcimento dei presunti danni;
-precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28/04/2017, si rivolgeva Parte_1
la Tribunale di Enna deducendo di essere proprietario di un impianto fotovoltaico collegato alla rete di distribuzione della TA
, nel punto di consegna POD IT001E901533920, in C.da Controparte_3
pag. 2/8 Pollicarini di Enna;
lamentava che a causa di un problema inerente alla rete di distribuzione il proprio impianto avrebbe prodotto energia in quantità pari al 50% delle reali capacità. Chiedeva pertanto: 1) ordinarsi a di porre in essere gli interventi necessari a consentire Controparte_2
all'impianto di produrre energia nelle quantità che asseriva corrispondere alle potenzialità dello stesso;
2)la condanna della TA al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento dei danni patiti della somma di €
10.250,00, nonché delle somme per danni futuri fino al corretto funzionamento dell'impianto.
Si costituiva in giudizio la TA , resistendo alle Controparte_2
avversarie pretese, chiedendone il rigetto.
In corso di causa veniva disposta TU .
Con sentenza n. 290/2021, pubblicata il 24/05/2021, il Tribunale di Enna condannava parte TA a ridimensionare la rete al fine di consentire l'utile immissione in rete dell'energia prodotta dall'impianto di parte attrice;
rigettava la domanda risarcitoria;
compensava le spese di lite, ponendo quelle di TU a carico della parte TA.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, Parte_2
chiedendo: “-condannare le convenute al risarcimento dei danni discendenti dall'inesatta esecuzione della prestazione, sia a titolo di lucro cessante che danno emergente, nella complessiva misura di € 10.250,00 o in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
-condannare le società convenute agli ulteriori danni patrimoniali successivi alla data del
pag. 3/8 31/08/2016 e di tutti i danni futuri per le perdite successive conseguenti all'inadempimento sino al corretto funzionamento della connessione dell'impianto fotovoltaico per la potenza concordata di 6 KW.” Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio. ...”
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto del Controparte_2
gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per errata valutazione delle prove laddove, a pag 7, il primo giudice osserva che l'attore non aveva dato prova di quali fossero i consumi medi, se l'impianto fosse installato su di un immobile abitato o disabitato né di quali altri danni in concreto lo stesso avesse subito.
Deduce l'appellante che l'iter motivazionale del primo giudice non sia condivisibile, in quanto aveva del tutto disatteso le considerazioni tecniche del TU, ed avere omesso la valutazione dei report del GSE, che avrebbero determinato una diversa decisione. Infatti, se da un lato sarebbe stato accertato che l'impianto non era funzionante per impedenza di rete, quando le condizioni metereologiche non sono ideali, non si comprenderebbe il perché poi il Giudice di prime cure, abbia rigettato la richiesta risarcitoria, dal momento che dal mancato funzionamento dell'impianto fotovoltaico, discenderebbe una mancata produzione di energia e quindi un danno patrimoniale. Il report del GSE consentirebbe invece di determinare in modo inconfutabile i dati dell'energia prodotta: dati che vengono rilevati da Enel Distruzione dal contatore di produzione, punzonato dall , che attesta Controparte_4
pag. 4/8 l'effettiva produzione dell'impianto fotovoltaico immessa in rete nazionale e che la stessa E-Distruzione comunica al GSE. Quindi il dato dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, è un dato certo ed incontestabile che il Giudice non ha valutato. Dal report del GSE risulta che il totale di energia prodotto sino ad agosto 2016 era pari a KW ore 16.559, ed il contributo ottenuto e stimato sino all'agosto 2016 era di € 4.139,75, con una tariffa di 0,25 centesimi. Per cui, ove si considera che l'impianto fotovoltaico a causa dell'impedenza di rete funzionasse con una sola stringa ed un solo inverter, quindi al 50% delle sue potenzialità, la richiesta di risarcimento danno per mancato contributo sarebbe stata pari ad €
4.139,75, e quindi il primo giudice avrebbe dovuto accoglierla. Infatti, se l'impianto avesse funzionato al pieno delle sue capacità, la produzione avrebbe dovuto essere almeno il doppio e specularmente tale avrebbe dovuto essere il contributo erogato dal GSE.
La censura è fondata.
Osserva la Corte che il giudice di prime cure (pag 3 della sentenza di primo grado), ha evidenziato che dalla disposta TU, si è rilevata la effettiva sussistenza degli inconvenienti lamentati. E cioè che “l'impianto fotovoltaico, oggetto di causa, con la produzione del 25% della potenza nominale, mostra problemi di funzionamento conseguenti al superamento dei limiti di legge dei valori di tensione, con conseguente distacco della rete”, fornita dalla TA . E che parte TA Controparte_2
avrebbe dovuto adeguare a proprie cure il suo impianto (trattandosi di obblighi che per legge ha il distributore, indicando e quantificando all'utente, che ne ha carico, i lavori da eseguirsi), in modo tale da pag. 5/8 permettere l'immissione in rete della energia proveniente dall'impianto di parte attrice.
La medesima parte TA ebbe a confermare in atti che la rete non era sufficientemente adeguata, dichiarando i lavori necessari alla connessione dell'impianto di tipo complesso. Costi a dire dal primo giudice quantificati (€ 171,00) e pagati dalla parte attrice;
mentre non risultano essere stati eseguiti da , i lavori di tipo complesso. Controparte_2
Pur avendo accertato ciò, il primo giudice ha rigettato in toto la domanda risarcitoria sulla base che il non avrebbe dato prova di quali Pt_1
fossero i consumi medi, quale il risparmio di spesa se l'impianto avesse correttamente funzionato, se l'impianto era installato su un immobile per civile abitazione abitato o non abitato.
Il TU incaricato dal primo giudice, ing , ha evidenziato Persona_2
le criticità dell'impianto fotovoltaico e le cause del malfunzionamento
(circostanza questa evidenziata anche dal primo giudice in sentenza), accertando altresì che dal settembre 2012 l'impianto funzionava con un solo inverter e una sola stringa, producendo il 50% dell'energia (come da
All 4 di cui alla perizia), estrapolato dal sito GSE prodotta e stimata fino ad agosto 2016 in KWH in 16800 produzione di un impianto di 3 KWP e non di
6 KWP, quale è l'impianto oggetto di causa, con un mancato contributo di
€ 4.136,00 circa. Il TU ha anche stabilito che “di conseguenza anche l'energia auto-consumata è da stimare al 50%, totalizzando un mancato risparmio relativo a 4470 kwh di € 1.074,00, nonché il mancato scambio sul posto per un valore di € 1766,00 circa, tenuto conto che i valori testè dedotti nascono da quelli effettivamente riscontrabili dai rimborsi del pag. 6/8 Gestore Servizi Energetici GSE e tenuto conto delle innumerevoli volte in cui l'impianto è rimasto spento per malfunzionamento è opportuno incrementarli del 20% circa. Inoltre, per il funzionamento in condizioni difformi, si stimano danni agli inverter poiché funzionanti in sofferenza per circa 800,00”. Indi il TU stima che i danni subiti ammontano ad €
9.174,80 (mancata produzione, mancato risparmio in bolletta, mancato scambio sul posto, sofferenza inverter).
In considerazione di quanto sopra si ritiene che il danno patito dal
, inversamente a quanto affermato dal Tribunale, sussista e sia Pt_1
pari ad € 9.174,80, nel periodo 2012/agosto 2016 (data redazione della
TU).
Non si ritiene invece di accogliere la ulteriore domanda risarcitoria per i periodi successivi all'agosto 2016, in quanto dovrebbero prendersi in considerazione ai fini del calcolo di ulteriori periodi , dei parametri variabili
(consumi accertati dal GSE, ottenuti in base agli effettivi consumi e alla produzione dell'impianto, somme corrisposte dal GSE, reale produzione energia scambiata, produzione sempre decrescente di energia e risparmio, in base alla vetustà dell'impianto, etc…; valori che andrebbero provati tramite i tabulati GSE, per determinare in modo inequivocabile la mancata produzione, il mancato risparmio in bolletta, il mancato scambio sul posto,
e quanto altro.
In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello e dunque della riforma, almeno parziale, della sentenza di primo grado, non va esaminato il secondo, afferente alle spese di lite, dovendosi comunque dettare una nuova disciplina afferente ad entrambi i gradi di giudizio.
pag. 7/8 Data la sua preponderante soccombenza ed in applicazione dell'art. 91
c.p.c. la società TA, va condannata alle spese di lite come liquidate come da dispositivo ai minimi tariffari, e considerata la non eccessiva difficoltà della materia trattata
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 290/2021 pubblicata il 24/05/2021 resa dal Tribunale di Enna nel giudizio RG 574/2017, che per il resto conferma,
Condanna parte appellata al pagamento in favore di a Parte_1
titolo di risarcimento danni della somma di € 9.174,80, oltre interessi dalla data del deposito della TU in primo grado al soddisfo;
rigetta l'ulteriore risarcimento danni per i motivi sopra esposti.
condanna parte appellata alle spese di lite del primo e secondo grado che liquida quanto al primo grado in € 2.540,00 e quanto al secondo grado in
€ 1.984,00, oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 358/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31.01.2025 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
, elett.te dom.to in Enna, Via Libero Grassi, 18, presso lo studio
[...]
dell'avv. Valentina Devita, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto appello.
APPELLANTE
CONTRO
(già ), in persona del suo amm.re Controparte_1 Controparte_2 e legale rapp.te pro tempore , CF , rapp.ta e difesa dall'avv. P.IVA_1
Mario Franceso Mancuso, giusta procura notarile del 01/03/2017 rilasciata a rogito del notaio rep 53868, racc. 26971, elettivamente Persona_1
domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta Piazza Giovanni XXIII, 8 .
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…conclude riportandosi alle conclusioni spiegate con l'atto di appello da intendersi qui riportate e trascritte, nonché a tutte le difese spiegate nei successivi verbali di causa che qui si intendono espressamente richiamate. Il tutto, - reiectis adeversis- con vittoria di entrambi i gradi del giudizio…”.
Per parte appellata: “ -insiste nella propria comparsa di costituzione e risposta, -contesta nuovamente l'atto di appello avversario opponendosi alle richieste di parte appellante, -ribadisce la inammissibilità delle allegazioni avversarie e, comunque, la loro inidoneità a dimostrare l'an ed, ancora, il quantum debeatur del richiesto risarcimento dei presunti danni;
-precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28/04/2017, si rivolgeva Parte_1
la Tribunale di Enna deducendo di essere proprietario di un impianto fotovoltaico collegato alla rete di distribuzione della TA
, nel punto di consegna POD IT001E901533920, in C.da Controparte_3
pag. 2/8 Pollicarini di Enna;
lamentava che a causa di un problema inerente alla rete di distribuzione il proprio impianto avrebbe prodotto energia in quantità pari al 50% delle reali capacità. Chiedeva pertanto: 1) ordinarsi a di porre in essere gli interventi necessari a consentire Controparte_2
all'impianto di produrre energia nelle quantità che asseriva corrispondere alle potenzialità dello stesso;
2)la condanna della TA al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento dei danni patiti della somma di €
10.250,00, nonché delle somme per danni futuri fino al corretto funzionamento dell'impianto.
Si costituiva in giudizio la TA , resistendo alle Controparte_2
avversarie pretese, chiedendone il rigetto.
In corso di causa veniva disposta TU .
Con sentenza n. 290/2021, pubblicata il 24/05/2021, il Tribunale di Enna condannava parte TA a ridimensionare la rete al fine di consentire l'utile immissione in rete dell'energia prodotta dall'impianto di parte attrice;
rigettava la domanda risarcitoria;
compensava le spese di lite, ponendo quelle di TU a carico della parte TA.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, Parte_2
chiedendo: “-condannare le convenute al risarcimento dei danni discendenti dall'inesatta esecuzione della prestazione, sia a titolo di lucro cessante che danno emergente, nella complessiva misura di € 10.250,00 o in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
-condannare le società convenute agli ulteriori danni patrimoniali successivi alla data del
pag. 3/8 31/08/2016 e di tutti i danni futuri per le perdite successive conseguenti all'inadempimento sino al corretto funzionamento della connessione dell'impianto fotovoltaico per la potenza concordata di 6 KW.” Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio. ...”
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto del Controparte_2
gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per errata valutazione delle prove laddove, a pag 7, il primo giudice osserva che l'attore non aveva dato prova di quali fossero i consumi medi, se l'impianto fosse installato su di un immobile abitato o disabitato né di quali altri danni in concreto lo stesso avesse subito.
Deduce l'appellante che l'iter motivazionale del primo giudice non sia condivisibile, in quanto aveva del tutto disatteso le considerazioni tecniche del TU, ed avere omesso la valutazione dei report del GSE, che avrebbero determinato una diversa decisione. Infatti, se da un lato sarebbe stato accertato che l'impianto non era funzionante per impedenza di rete, quando le condizioni metereologiche non sono ideali, non si comprenderebbe il perché poi il Giudice di prime cure, abbia rigettato la richiesta risarcitoria, dal momento che dal mancato funzionamento dell'impianto fotovoltaico, discenderebbe una mancata produzione di energia e quindi un danno patrimoniale. Il report del GSE consentirebbe invece di determinare in modo inconfutabile i dati dell'energia prodotta: dati che vengono rilevati da Enel Distruzione dal contatore di produzione, punzonato dall , che attesta Controparte_4
pag. 4/8 l'effettiva produzione dell'impianto fotovoltaico immessa in rete nazionale e che la stessa E-Distruzione comunica al GSE. Quindi il dato dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, è un dato certo ed incontestabile che il Giudice non ha valutato. Dal report del GSE risulta che il totale di energia prodotto sino ad agosto 2016 era pari a KW ore 16.559, ed il contributo ottenuto e stimato sino all'agosto 2016 era di € 4.139,75, con una tariffa di 0,25 centesimi. Per cui, ove si considera che l'impianto fotovoltaico a causa dell'impedenza di rete funzionasse con una sola stringa ed un solo inverter, quindi al 50% delle sue potenzialità, la richiesta di risarcimento danno per mancato contributo sarebbe stata pari ad €
4.139,75, e quindi il primo giudice avrebbe dovuto accoglierla. Infatti, se l'impianto avesse funzionato al pieno delle sue capacità, la produzione avrebbe dovuto essere almeno il doppio e specularmente tale avrebbe dovuto essere il contributo erogato dal GSE.
La censura è fondata.
Osserva la Corte che il giudice di prime cure (pag 3 della sentenza di primo grado), ha evidenziato che dalla disposta TU, si è rilevata la effettiva sussistenza degli inconvenienti lamentati. E cioè che “l'impianto fotovoltaico, oggetto di causa, con la produzione del 25% della potenza nominale, mostra problemi di funzionamento conseguenti al superamento dei limiti di legge dei valori di tensione, con conseguente distacco della rete”, fornita dalla TA . E che parte TA Controparte_2
avrebbe dovuto adeguare a proprie cure il suo impianto (trattandosi di obblighi che per legge ha il distributore, indicando e quantificando all'utente, che ne ha carico, i lavori da eseguirsi), in modo tale da pag. 5/8 permettere l'immissione in rete della energia proveniente dall'impianto di parte attrice.
La medesima parte TA ebbe a confermare in atti che la rete non era sufficientemente adeguata, dichiarando i lavori necessari alla connessione dell'impianto di tipo complesso. Costi a dire dal primo giudice quantificati (€ 171,00) e pagati dalla parte attrice;
mentre non risultano essere stati eseguiti da , i lavori di tipo complesso. Controparte_2
Pur avendo accertato ciò, il primo giudice ha rigettato in toto la domanda risarcitoria sulla base che il non avrebbe dato prova di quali Pt_1
fossero i consumi medi, quale il risparmio di spesa se l'impianto avesse correttamente funzionato, se l'impianto era installato su un immobile per civile abitazione abitato o non abitato.
Il TU incaricato dal primo giudice, ing , ha evidenziato Persona_2
le criticità dell'impianto fotovoltaico e le cause del malfunzionamento
(circostanza questa evidenziata anche dal primo giudice in sentenza), accertando altresì che dal settembre 2012 l'impianto funzionava con un solo inverter e una sola stringa, producendo il 50% dell'energia (come da
All 4 di cui alla perizia), estrapolato dal sito GSE prodotta e stimata fino ad agosto 2016 in KWH in 16800 produzione di un impianto di 3 KWP e non di
6 KWP, quale è l'impianto oggetto di causa, con un mancato contributo di
€ 4.136,00 circa. Il TU ha anche stabilito che “di conseguenza anche l'energia auto-consumata è da stimare al 50%, totalizzando un mancato risparmio relativo a 4470 kwh di € 1.074,00, nonché il mancato scambio sul posto per un valore di € 1766,00 circa, tenuto conto che i valori testè dedotti nascono da quelli effettivamente riscontrabili dai rimborsi del pag. 6/8 Gestore Servizi Energetici GSE e tenuto conto delle innumerevoli volte in cui l'impianto è rimasto spento per malfunzionamento è opportuno incrementarli del 20% circa. Inoltre, per il funzionamento in condizioni difformi, si stimano danni agli inverter poiché funzionanti in sofferenza per circa 800,00”. Indi il TU stima che i danni subiti ammontano ad €
9.174,80 (mancata produzione, mancato risparmio in bolletta, mancato scambio sul posto, sofferenza inverter).
In considerazione di quanto sopra si ritiene che il danno patito dal
, inversamente a quanto affermato dal Tribunale, sussista e sia Pt_1
pari ad € 9.174,80, nel periodo 2012/agosto 2016 (data redazione della
TU).
Non si ritiene invece di accogliere la ulteriore domanda risarcitoria per i periodi successivi all'agosto 2016, in quanto dovrebbero prendersi in considerazione ai fini del calcolo di ulteriori periodi , dei parametri variabili
(consumi accertati dal GSE, ottenuti in base agli effettivi consumi e alla produzione dell'impianto, somme corrisposte dal GSE, reale produzione energia scambiata, produzione sempre decrescente di energia e risparmio, in base alla vetustà dell'impianto, etc…; valori che andrebbero provati tramite i tabulati GSE, per determinare in modo inequivocabile la mancata produzione, il mancato risparmio in bolletta, il mancato scambio sul posto,
e quanto altro.
In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello e dunque della riforma, almeno parziale, della sentenza di primo grado, non va esaminato il secondo, afferente alle spese di lite, dovendosi comunque dettare una nuova disciplina afferente ad entrambi i gradi di giudizio.
pag. 7/8 Data la sua preponderante soccombenza ed in applicazione dell'art. 91
c.p.c. la società TA, va condannata alle spese di lite come liquidate come da dispositivo ai minimi tariffari, e considerata la non eccessiva difficoltà della materia trattata
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 290/2021 pubblicata il 24/05/2021 resa dal Tribunale di Enna nel giudizio RG 574/2017, che per il resto conferma,
Condanna parte appellata al pagamento in favore di a Parte_1
titolo di risarcimento danni della somma di € 9.174,80, oltre interessi dalla data del deposito della TU in primo grado al soddisfo;
rigetta l'ulteriore risarcimento danni per i motivi sopra esposti.
condanna parte appellata alle spese di lite del primo e secondo grado che liquida quanto al primo grado in € 2.540,00 e quanto al secondo grado in
€ 1.984,00, oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 8/8