Ordinanza collegiale 17 giugno 2024
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2025
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/01/2026, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00716/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08505/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8505 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2 Sc. B Int. 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni per l’insorgenza delle patologie “broncopneumopatia, asbestosi polmonare e sindrome ansiosa depressiva di tipo reattivo”, in conseguenza del servizio svolto alle dipendenze del Ministero della difesa e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei predetti danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 il dott. UC TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe, il sottoufficiale dell’Aeronautica Militare in congedo -OMISSIS- ha adìto questo Tribunale al fine di ottenere la condanna del Ministero della Difesa, in qualità di datore di lavoro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per aver contratto le infermità “Asbestosi, B.P.C.O e sindrome ansioso-depressiva” durante il servizio espletato per l’Aeronautica dal 01/10/1968 al 31/12/1995.
Invero, durante tale lasso di tempo, egli sarebbe stato professionalmente esposto, senza alcuna precauzione e informazione preventiva, a polveri e fibre di amianto in concentrazioni superiori alle 100 fibre/litro nella media delle otto ore lavorative e comunque per un periodo superiore ai 10 anni; in particolare, in qualità di addetto al servizio antincendi (mansione questa svolta per l’intera durata della propria carriera), egli sarebbe stato costretto ad indossare indumenti (giubbotto, tuta, guanti) in tessuto ignifugo in amianto e ad intervenire su aeromobili che, a loro volta, avevano componenti in amianto, oltre al fatto che gli stessi edifici ove egli lavorava avevano copertura in amianto.
Il ricorrente afferma altresì di essere stato esposto ad altri agenti cancerogeni, quali tricloroetilene, tetracloroetilene e altri agenti clorurati provenienti dai fumi di scarico dei motori e dai campi elettromagnetici generati da apparecchiature di telecomunicazione.
1.1 A seguito di tale esposizione, il ricorrente, a partire dai primi mesi del 2010, ha cominciato ad avere i primi sintomi (tosse stizzosa associata a dolore toracico) all’esito dei quali si sottoponeva ad accurate visite mediche che si concludevano con la diagnosi formulata dall’Azienda USL di Rieti in data 08/10/2013 di “Silicosi e Asbestosi” come malattia professionale INAIL; inoltre, a seguito di una visita medica del 29/10/2013 presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo – Forlanini, gli veniva diagnostica una broncopneumopatia cronico ostruttiva (B.P.C.O.) compatibile con il quadro di asbestosi; da ultimo, gli veniva diagnosticata una sindrome ansioso depressiva (certificata dal Centro Salute Mentale della AUSL Rieti con diagnosi del 04.07.2011, 29.08.2013, 22.10.2014 e 31.01.2018) derivante dalla preoccupazione per le possibili conseguenze sulla propria salute fisica per l’esposizione all’amianto durante il periodo lavorativo e uno stato di stress cronico conseguente alla conoscenza delle possibili conseguenze della patologia polmonare.
Il ricorrente afferma inoltre che, dopo la diagnosi di asbestosi nell’ottobre del 2013, ha subito un peggioramento del proprio stato clinico con l’insorgere di numerosi episodi di infezione bronchiale, come accertato dall’ASL di Rieti in data 13/06/2018.
1.2 A tal riguardo, parte ricorrente ha sottolineato, da un lato, che la circostanza dell’esposizione a quantitativi di amianto non inferiori a 100 fibre/litro, come valore medio su otto ore al giorno, risulta dall’apposita attestazione rilasciata dall’INAIL (atto prot. n. -OMISSIS-del 28/10/2013) e, dall’altro lato, che la dipendenza da causa di servizio delle anzidette patologie risulta da dichiarazioni aventi natura confessoria provenienti dallo stesso Ministero della Difesa.
In particolare, il ricorrente riferisce che, a fronte dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio ed equo indennizzo presentata in data 13/11/2013, il Ministero della Difesa, sulla base del verbale della C.M.O. di Roma del 28/10/2014 e del parere favorevole del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 28/11/2016, ha con decreto prot. n. -OMISSIS- (Posizione n. -OMISSIS-) del 24/01/2017 disposto che le infermità “ Broncopneumopatia con valori spirometrici nella norma ed asbestosi” dipendono da causa di servizio e per l’effetto ha riconosciuto la spettanza dell’equo indennizzo.
Quanto, invece, allo stato ansioso depressivo, il ricorrente deduce che in un primo momento l’Amministrazione attestava che il ricorrente era affetto da tale infermità, ma poi successivamente con atto prot. n. -OMISSIS-del 08/07/2015 negava la possibilità di procedere al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per tale patologia perché trattandosi di infermità non a lunga latenza la domanda avrebbe dovuto essere presentata al massimo entro cinque anni dalla data di congedo.
1.3 Il ricorrente rileva, infine, che l’esistenza di un nesso eziologico tra infermità sofferte e servizio prestato a favore dell’Amministrazione sarebbe stato confermato altresì nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Padova (procedimento n. -OMISSIS-) in occasione degli accertamenti tecnici effettuati dalla Procura della Repubblica e anche nell’accertamento peritale disposto dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, nel giudizio n. -OMISSIS- riguardante un collega del ricorrente, dipendente civile dell’Aeronautica Militare.
2. Sulla scorta delle predette allegazioni in punto di fatto, il ricorrente ha articolato un unico motivo di gravame, con il quale ha dedotto la violazione, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di sicurezza di cui all’articolo 2087 cod. civ. e all’articolo 32 della Costituzione, in combinato disposto con gli articoli 1218 e 1453 cod. civ., e ai sensi degli articoli 2043 e 2059 cod. civ.; la violazione degli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 41 della Costituzione; la responsabilità anche per le condotte dei titolari delle posizioni di garanzia, ai sensi dell’articolo 28 della Costituzione e degli articoli 1228 e 2049 cod. civ.
Più in dettaglio, risulterebbe violato l’articolo 2087 cod. civ., in quanto le capacità lesive dell’amianto sarebbero già state note all’epoca di reclutamento del ricorrente e, in ogni caso, rileverebbero anche i rischi ipotetici e non del tutto conosciuti. Il Ministero della difesa avrebbe, tuttavia, utilizzato tale materiale senza alcuna restrizione e avrebbe, inoltre, omesso di dotare il personale di protezioni adeguate. L’Amministrazione avrebbe quindi violato gli obblighi posti dalle normative che, a partire dagli inizi del ‘900, hanno previsto cautele nell’esposizione all’amianto. Le prime misure di sicurezza in favore dei militari sarebbero state adottate, infatti, soltanto nel 2000.
Oltre alla responsabilità contrattuale, andrebbe ascritta al Ministero della difesa anche quella extracontrattuale, ai sensi degli articoli 2043 e 2059, in aggiunta ai profili di cui agli articoli 2050 cod. civ. (responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa) e 2051 cod. civ. (responsabilità da cosa in custodia).
Quanto agli elementi costitutivi dell’illecito, sussisterebbero:
- il nesso di causalità, tenuto conto del fatto che l’eziopatogenesi tumorale da esposizione professionale a fibre di amianto è di tipo “dose-dipendente”, con la conseguenza che ogni esposizione riveste un ruolo nel determinare la malattia, aumentando statisticamente il rischio di riduzione della latenza e accelerazione del processo patogenetico;
- il carattere colposo della condotta del Ministero della difesa, tenuto conto del fatto che la pericolosità dell’amianto risultava già dalla legge n. 455 del 1943, mentre gli effetti cancerogeni sono stati dimostrati nel 1955.
2.1 Per ciò che attiene alla quantificazione del danno, rileverebbe anzitutto il pregiudizio non patrimoniale, consistente nella lesione all’integrità psicofisica accertata a carico del militare e, inoltre, nelle sofferenze psicologiche derivanti dalla condizione in cui lo stesso si trova.
Il complessivo danno non patrimoniale di tipo biologico subito sarebbe pertanto pari al 100 % - o perlomeno all’80 % - e, tenendo conto dell’età che aveva il ricorrente quando nel 2013 ha appreso la infausta diagnosi, dovrebbe essere quantificato, in applicazione delle cd. tabelle milanesi, in € 1.252,882,5 (€ 835.225,00 maggiorato della personalizzazione del 50 %).
Il danno patrimoniale, invece, sarebbe costituito dalla mancata percezione delle indennità pensionistiche e dovrebbe pertanto essere quantificato come danno cd. da ritardo.
Il risarcimento totale dovrebbe, quindi, essere quantificato in € 1.450.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della Difesa con atto meramente formale.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 05/06/2024, la Sezione ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS-del 17/06/2024 con cui è stata disposta una verificazione, della quale è stata incaricato il Collegio medico legale della difesa, con il compito di accertare: “ - le conseguenze, in termini di danno biologico (danno biologico permanente e invalidità temporanea, tempo per tempo) determinate dall’insorgenza della patologia, con valutazione in termini di punteggio o di percentuale dell’incidenza di detto danno sull’integrità psico-fisica del ricorrente; - l’incidenza della patologia sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita dell’interessato e i presumibili riflessi di ordine soggettivo”.
Successivamente, vista l’istanza presentata dall’Organo Verificatore con cui si rappresentava che le operazioni di verificazione non avevano potuto essere espletate perché il ricorrente “…convocato più volte per sottoporsi a visite mediche specialistiche, ha comunicato la sua impossibilità a recarsi presso questo Ente in ognuno dei casi citati (come da pec a riferimento b), c) e d)) a causa di impedimenti di carattere sanitario del proprio Consulente di parte” , la Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-del 17/02/2025 ha prorogato i termini per effettuare la verificazione.
5. In data 04/07/2025 l’Organo Verificatore depositava la propria relazione nella quale perveniva alle seguenti conclusioni:
“In sintesi, questo Collegio Medico Legale, dopo l’accurata disamina della documentazione medica agli atti, in merito ai quesiti posti, sulla base delle considerazioni espresse, ritiene che il danno biologico permanente complessivo determinato dall’insorgenza della patologia: [“Broncopneumopatia, asbestosi polmonare e sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo”] che sussiste (dal momento della diagnosi riferita alla visita pneumologica del 29/10/2013) ed è confermata ad oggi, in assenza di significativa evoluzione clinica, possa essere stimato complessivamente pari al 10%; con invalidità temporanea assente. Per quanto attiene; l’incidenza della patologia sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita dell’interessato e i presumibili riflessi di ordine soggettivo si ritiene che possa essere quantificata nella misura massima di 1/3 del danno biologico permanente”.
All’udienza pubblica del 09/07/2025 la trattazione della causa veniva rinviata per dare termine a parte ricorrente di dedurre sugli esiti della verificazione.
In data 17/12/2025 parte ricorrente ha depositato memorie con cui ha contestato il merito delle risultanze della verificazione e ha domandato al Collegio di disattendere tali giudizi e di procedere ad una nuova verificazione ovvero ad una C.T.U.
5. Da ultimo, all’udienza pubblica del 7 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Come già ritenuto da questa Sezione (cfr. TAR Lazio, Sez, I Bis, 6 maggio 2024, n. 8903), merita adesione l’orientamento giurisprudenziale, seguito dalla Corte di Cassazione e condiviso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo il quale la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nel contratto di lavoro che, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., è integrato dall’articolo 2087 cod. civ., ove sono previsti doveri di prestazione finalizzati ad assicurare la tutela della salute del lavoratore (v. Ad. plen., n. 1 del 2018).
L’incorporazione dell’obbligo di sicurezza all’interno della struttura del rapporto obbligatorio “ è fonte (...) di obblighi positivi (e non solo di mera astensione) del datore, con possibilità per il prestatore di eccepirne l’inadempimento e di rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.) ” (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2018, n. 6952).
L’articolo 2087 cod. civ. prevede, infatti, che “ L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ”.
La formulazione “aperta” dell’articolo 2087 ha indotto la giurisprudenza ad assegnare alla suddetta previsione “ una funzione di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche ”, con la conseguenza che l’obbligo di sicurezza deve essere definito facendo riferimento alle misure disponibili tecnologicamente più avanzate, “ imponendo il continuo adattamento e aggiornamento delle misure di prevenzione ai nuovi ritrovati dell’esperienza e della tecnica, in modo che siano prevenuti non solo i rischi conosciuti ma anche quelli ancora ipotetici e non del tutto noti, mentre non sono opponibili in senso contrario considerazioni di carattere puramente economico ” (così ancora Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.).
Sul piano strutturale, la qualificazione dell’illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro “ implica, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., che: il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l’assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14865) ” (Ad. plen. n. 1 del 2018).
Più in dettaglio, nel caso del lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta, incombe sul medesimo lavoratore “ l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro. Solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi ” (Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.).
Quanto al nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale, la giurisprudenza ha chiarito che “ trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, potendosi escludere l’esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (Cass., 26 marzo 2015, n. 6105). La valutazione sul punto deve tenere adeguatamente in considerazione l’attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all’esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stessa ” (Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.).
Deve, peraltro, tenersi presente che “ in tema di illecito civile, il nesso causale ha veste probabilistico-statistica (“più probabile che non”) e non richiede, dunque, quella certezza di contro propria dell’accertamento penale ” (Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).
Inoltre, “ Tale strutturale carattere per così dire “attenuato” della prova richiesta in ordine all’elemento eziologico del danno civile è, se possibile, ancor più pregnante e giuridicamente necessario allorché:
- i danni lamentati afferiscano alla dimensione della tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore;
- questi svolga un servizio (la “difesa della Patria”) di vitale importanza per la Repubblica (“sacro dovere del cittadino”, art. 52 Cost.);
- sia in gioco la preservazione della salute e della stessa vita del militare;
- siano concretamente disponibili e ragionevolmente implementabili mezzi di protezione individuale ” (Cons. Stato, n. 7560 e n. 7564 del 2020, cit.).
3. Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate alla fattispecie oggetto della presente controversia, risulta dimostrato anzitutto che il ricorrente è affetto da una patologia polmonare, consistente in asbestosi e in B.P.C.O. (broncopneumopatia cronico ostruttiva), secondo quanto riconosciuto dallo stesso Ministero della Difesa con decreto n. -OMISSIS- del 24/01/2017 che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo; quale ulteriore conseguenza di tale infermità, il militare presenta, inoltre, anche un danno alla propria integrità psichica, consistente in una “ sindrome ansioso depressiva ”, la quale, benché non risulti agli atti per tale patologia il riconoscimento della causa di servizio, è stata ritenuta sussistente sia dall’Amministrazione con atto prot. n. -OMISSIS-del 08/07/2015 sia dal Verificatore.
Sulla base degli anzidetti provvedimenti risulta altresì provata la rilevante esposizione all’amianto del ricorrente durante tutta la sua attività lavorativa e il nesso eziologico sussistente tra esposizione ad amianto e patologie sofferte.
4. Ciò posto, deve tenersi presente che “ Una volta accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Cass. sez. lav., 5 agosto 2013, n.18626) ” (Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.).
A fronte di quanto dimostrato dal militare ricorrente, il Ministero della difesa, quale datore di lavoro, avrebbe quindi dovuto dimostrare, ai sensi dell’articolo 2087 cod. civ., di avere adottato tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro svolto, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore.
Tale prova non è stata tuttavia fornita e, al contrario, risulta anzi dimostrata la mancata adozione di idonee misure di prevenzione, che ben avrebbero potuto essere individuate e approntate.
La pericolosità dell’amianto è infatti nota da epoca molto risalente, e ben anteriore all’instaurazione del rapporto di lavoro del ricorrente, come è ricavabile dalla disciplina che ha incluso la filatura e tessitura dell’amianto tra i lavori insalubri o pericolosi (articolo 29, tabella B, n. 12, del regio decreto 14 giugno 1909, n. 442) e dalla normativa di tutela dei lavoratori esposti a polveri di qualunque genere (articolo 21 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di rimarcare che “ (...) la giurisprudenza di questa Corte già da tempo (cfr. Cass. n. 4721 del 1998 e, più di recente, Cass. n. 18626 del 2013, Cass. n. 18041 del 2014; Cass. 17252 del 2016) ha fatto risalire la conoscibilità della pericolosità dell’impiego di amianto ai primi anni del ‘900. A tal fine, nelle sentenze richiamate si è ricordato come già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442, che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all’art. 29, tabella 13, n. 12, includesse la filatura e tessitura dell’amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l’applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l’esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13; il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l’occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli subordinatamente all’osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, era inclusa la lavorazione dell’amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D’altro canto l’asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del ‘900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all’art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all’art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell’amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio; si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all’allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D’altro canto l’imperizia, nella quale rientra l’ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro ” (Cass. civ., Sez. lav., 25 marzo 2019, n. 8292).
A ciò deve aggiungersi che il ricorrente è stato esposto professionalmente ad amianto anche dopo che tale sostanza è stata bandita dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.
5. Sussistono, quindi, i presupposti per accertare la responsabilità del Ministero della difesa nei confronti del ricorrente per i danni derivanti dall’attività lavorativa svolta con esposizione ad amianto e senza l’adozione di adeguate misure precauzionali.
6. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il Collegio rileva anzitutto che parte ricorrente deduce che il danno biologico subito è pari al 100 % ( o perlomeno all’80 %), ma non indica con quali modalità abbia determinato detta percentuale.
Il Collegio ritiene pertanto di prendere in considerazione la misura del danno all’integrità psicofisica del ricorrente accertata mediante la verificazione disposta in corso di causa.
Tale incombente ha, anzitutto, escluso la sussistenza del danno biologico temporaneo (DBT) in considerazione della lievità del quadro clinico del ricorrente; dalle analisi effettuate è stata riscontrata, infatti, la assenza di “ apprezzabili ripercussioni funzionali sulla capacità respiratoria della patologia diagnosticata” e, inoltre, “non risultano documentati agli atti, né ricoveri ospedalieri, né applicazione di cure particolari necessarie a ristabilire il paziente e nemmeno periodi nei quali il Ricorrente sia stato temporaneamente inabile in modo totale o parziale allo svolgimento delle attività della vita quotidiana o soltanto ad alcune attività”.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, invece, il Verificatore - precisato che “ esso include tutte le conseguenze negative che derivano dalla compromissione del "bene salute” cagionato dalla persistenza della menomazione e che tali conseguenze incidono sull'efficienza psicosomatica allo svolgimento di qualsiasi attività umana (con l'eccezione di quelle volte all'acquisizione e la conservazione del patrimonio) e dunque possono riguardare gli atti della vita quotidiana del leso, la sua efficienza estetica, la sua vita sessuale e, più in generale, la sua vita di relazione e le sue scelte di vita” – lo ha determinato, in applicazione delle tabelle di cui al D.M. 12/07/2000 riguardante “ Lesione dell’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona” ex art. 13 del D.Lgs 38/2000 in ambito INAIL ”, nella misura del 5 %, essendo stato ritenuto che il quadro polmonare presentato dal ricorrente potesse essere inquadrato nella voce 332 dell’anzidetto decreto “Danno anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale a seconda dell’estensione ”; analoga stima percentuale di danno del 5%, è stata effettuata dal Verificatore, in assenza di una voce corrispondente per la patologia Broncopneumopatia con valori spirometrici nella norma, ma con episodi di riacutizzazione, ricorrendo per analogia alla voce 338 (“Crisi asmatiche documentate con assenza di deficit ventilatorio nel periodo intercritico, a seconda della frequenza delle riacutizzazioni e dell’entità delle crisi” ). Infine, relativamente alla sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo sofferta dal ricorrente, il Verificatore ha ritenuto di inquadrarla “in un “Disturbo dell'adattamento cronico di grado lieve con ansia ed umore deflesso (voce di riferimento 18017 con punteggio previsto fino a 6%) e ,in considerazione della lievità del quadro clinico, il punteggio sia da attestare al 2%”.
In conclusione, il Verificatore ha ritenuto che “Per quanto riguarda il calcolo complessivo del danno, nella valutazione delle due menomazioni concorrenti ad incidenza sul medesimo apparato (quello respiratorio) è stata utilizzata la formula di calcolo riduzionistico [0,5+0,5 - (0,5 * 0,5) = 0,75], cui è stato assommato il danno attribuibile alla menomazione della psiche [0,2] per un totale di 0,95 (arrotondato per eccesso, in senso favorevole al ricorrente, al 10%)”.
Da tali risultanze il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi anche in considerazione della genericità delle contestazioni attoree formulate con le memorie del 17/12/2025, le quali non offrono un percorso logico alternativo per la quantificazione del danno, se non nuovamente l’apodittica affermazione secondo la quale, a causa del gravissimo stato clinico del ricorrente, la percentuale avrebbe dovuto essere molto più alta.
6.1 Deve, poi, tenersi conto anche della sofferenza morale patita costantemente dal ricorrente.
Se è vero, infatti, che tale sofferenza si è tradotta in un disturbo psichiatrico, tuttavia, al di là della lesione all’integrità psichica, deve essere comunque valorizzata la circostanza che l’interessato dovrà convivere per tutta la durata della propria vita con il patema e il turbamento derivanti dalla paura di ammalarsi, in considerazione del rischio di contrarre un mesotelioma (tumore maligno), e inoltre con la preoccupazione di aver potuto involontariamente causare la contaminazione anche dei propri congiunti.
Tale particolare afflizione deve essere valorizzata applicando l’incremento percentuale massimo del 49 %, indicato dalle tabelle del Tribunale di Milano in relazione alla percentuale di invalidità del 10%.
6.2 Al fine della complessiva quantificazione del danno non patrimoniale, rileva, inoltre, la circostanza che nell’anno 2013 – corrispondente al momento della stabilizzazione delle attuali menomazioni fisiche così come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente – il ricorrente aveva 64 anni.
6.3 Applicando, pertanto, il punto percentuale previsto dalle Tabelle Milanesi ed. 2024 (€ 3.291,62 di cui € 2.612,40 quale punto di danno biologico e € 679,22 quale incremento per sofferenza) relativo alla percentuale di invalidità del 10%, e tenendo conto dell’età del ricorrente (64 anni), si arriva alla quantificazione del danno nella misura di € 22.548,00 (€ 17.895,00 per danno biologico e € 4.653,00 quale incremento per sofferenza).
Tale importo deve poi essere maggiorato della personalizzazione nella misura massima del 49 % del danno biologico, al fine di valorizzare ulteriormente in modo specifico la particolarità della condizione del ricorrente che, in aggiunta alle limitazioni alla vita sociale e relazionale derivanti dalle lesioni alla propria integrità psicofisica, convive con la lucida consapevolezza del rischio crescente di contrarre una patologia ben più grave.
L’importo finale da liquidare per il danno permanente è, quindi, pari a € 33.596,52..
7. L’importo spettante al ricorrente a titolo di danno non patrimoniale deve essere, pertanto, determinato nella misura di € 33.596,52.
Poiché la misura del risarcimento è stata determinata facendo applicazione delle recenti tabelle aggiornate al 2024, l’importo dovuto non richiede la rivalutazione.
Sono, invece, dovuti gli interessi legali, i quali dovranno essere determinati previa devalutazione del predetto importo alla data di stabilizzazione delle infermità (2013) e applicando sull’importo così determinato, rivalutato anno per anno secondo l’indice ISTAT, gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti, fino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26308).
8. Da tale importo va detratto quanto eventualmente riconosciuto dall’Amministrazione a titolo di equo indennizzo per causa di servizio e di eventuale speciale elargizione, dovendosi nella liquidazione del danno applicare il principio della compensatio lucri cum damno , ovverosia la sottrazione dal risarcimento del danno del quantum già ottenuto in via indennitaria (Cons. Stato, Sez. II, 29 dicembre 2023, n. 11363). E ciò in quanto “ la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario ” (Ad. plen., n. 1 del 2018).
9. Quanto al danno patrimoniale, rileva il Collegio che la richiesta di liquidazione della parte risulta del tutto sfornita di allegazione e di prova.
Nel ricorso si fa, infatti, generico riferimento alle indennità pensionistiche non ancora percepite; al riguardo, deve tuttavia osservarsi che la pensione è un emolumento che potrebbe essere percepito dal ricorrente, per cui non è dato comprendere per quale ragione il relativo importo dovrebbe corrispondere a un danno economico subito dall’interessato.
La parte avrebbe potuto, semmai, allegare di aver subito un danno derivante dall’eventuale minore importo del trattamento pensionistico complessivo derivante dalle patologie sofferte rispetto a quanto percepito in costanza del rapporto di lavoro, oppure avrebbe potuto dedurre di aver eventualmente perso, a causa delle predette infermità, concrete possibilità di crescita professionale e di conseguente accesso a più elevati livelli retributivi.
Tali profili non sono stati, tuttavia, allegati né tanto meno dimostrati, per cui su questo punto la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
10. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti sopra indicati, e per l’effetto:
- deve essere accertato il diritto del ricorrente a ottenere il risarcimento del danno per le infermità contratte in conseguenza del servizio prestato alle dipendenze del Ministero della difesa;
- va disposta, conseguentemente, la condanna del Ministero della difesa al pagamento, in favore del ricorrente, dell’importo complessivo di € 33.596,52, oltre interessi legali nei termini dianzi precisati, detratte da tale importo le somme eventualmente riconosciute a titolo di equo indennizzo e di speciale elargizione.
11. Le spese processuali vanno poste a carico del Ministero della difesa e liquidate nell’importo complessivo di € 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre accessori di legge.
Vanno, inoltre, poste a carico dell’Amministrazione anche le spese della verificazione, che si liquidano nell’importo di € 400,00, oltre IVA al 22%, richiesto dall’Organo verificatore e reputato congruo dal Collegio, da corrispondersi con le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota depositata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
- accerta il diritto del ricorrente a ottenere, da parte del Ministero della Difesa, il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa delle patologie contratte in conseguenza del servizio prestato alle dipendenze del Ministero della difesa;
- condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore del ricorrente, dell’importo complessivo di € 33.596,52, oltre interessi legali come indicato in motivazione, detratte le somme ivi specificate.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nell’importo complessivo di € 3.305,00, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di verificazione, che si liquidano nell’importo di € 400,00 oltre IVA al 22%, da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IA, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
UC TA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC TA | NI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.