Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3687/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
25/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 26/09/1957 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]25 20144 MILANO ITALIA con l'Avv. SAPORITI MASSIMO elettivamente domiciliato CORSO VERCELLI, 57 20144 MILANO
e
2) Parte_2
Nata il 11/07/1963 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]20 20144 MILANO ITALIA con l'Avv. SANTELIA ADELE elettivamente domiciliato VIA ENRICO BESANA, 5 20122 MILANO
con i seguenti figli: Email_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 24/03/2025,
hanno congiuntamente Parte_1 Parte_2 chiesto la modifica delle condizioni della sentenza divorzio del Tribunale di Milano n. 4404/2011 pubblicata il 31.3.2011
1) omologare le nuove condizioni qui di seguito indicate a modifica della sentenza di divorzio del
Tribunale di Milano n. 4404/2011, pubblicata in data 31 marzo 2011 e passata in giudicato in data 6 aprile 2011, così come modificata a seguito del verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto in data 3 marzo 2021 nel procedimento svoltosi avanti il Tribunale di Milano R. G.39806/2020, nonché a seguito del decreto del Tribunale di Milano decreto n. 3633 in data 10 febbraio 2022, pubblicato in data 21 febbraio 2022:
a) il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra previa dichiarazione di equità da parte del Pt_2 Pt_1 Tribunale e a titolo di liquidazione definitiva, in un'unica soluzione, dei diritti di divorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 95.000,00, tramite bonifico bancario, secondo le modalità e le pattuizioni di cui al punto b) che segue;
b) la somma una tantum di euro 95.000,00 di cui al punto a) che precede viene intesa dalle Parti come definitivamente comprensiva dell'assegno divorzile a favore della signora con decorrenza dalla Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso congiunto, da depositarsi avanti il Tribunale di Milano entro e non oltre il corrente mese di marzo 2025.
Entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso avanti il Tribunale del Milano, il dott. si Pt_2 impegna a versare alla signora che accetta, l'importo di euro 10.000,00 da imputarsi a titolo Pt_1 di acconto sulla somma una tantum divorzile di euro 95.000,00 di cui al punto a) che precede, restando espressamente inteso tra le Parti che, laddove in ogni caso e per qualsivoglia ragione il presente procedimento congiunto di modifica della sentenza divorzile non dovesse concludersi in via formale e definitiva, l'anticipo di euro 10.000,00 corrisposto dal signor al deposito del ricorso dovrà Pt_2 irrevocabilmente intendersi, a tutti gli effetti di legge, come pagamento anticipato dei singoli assegni divorzili mensili con scadenza rispettivamente al 5 aprile 2025, 5 maggio 2025, 5 giugno 2025, 5 luglio 2025, 5 agosto 2025, 5 settembre 2025, 5 ottobre 2025 e 5 novembre 2025, da aversi così per quietanzati dalla signora Pt_1 con efficacia pienamente liberatoria per l'ex coniuge onerato, al momento stesso dell'incasso dell'acconto di euro 10.000,00. Resta altresì inteso tra le Parti che, entro cinque giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'adito
Giudice, il Signor provvederà al pagamento della somma di euro 85.000,00 a titolo di saldo Pt_2 della residua sorte capitale prevista al punto a) come una tantum divorzile per l'ammontare complessivo di euro 95.000,00.
c) con la puntuale esecuzione da parte dei signor e degli obblighi di cui ai punti che Pt_2 Pt_1 precedono e con il versamento dell'intera predetta somma di Euro 95.000,00 effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, nelle tempistiche e modalità di cui ai punti a) e b), si intenderà a tutti gli effetti estinto l'obbligo del Sig. di versare alla Sig.ra l'assegno divorzile e con esso ogni Pt_2 Pt_1 obbligo (compensativo e/o perequativo e/o assistenziale) nei confronti di quest'ultima, con preclusione di ogni eventuale futura domanda, anche risarcitoria, di contenuto economico;
c) con il pagamento della predetta somma si intendono integralmente definiti tra le parti tutti i rapporti economici di qualsiasi natura derivanti dal pregresso vincolo matrimoniale, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra; 2) compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e non essendovi motivi per non reputare equa la una tantum pattuita tra le parti.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso:
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
, a parziale modifica della sentenza divorzio del Tribunale di Milano n. 4404/2011
[...] pubblicata il 31.3.2011
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite/Nulla sulle spese.
Si comunichi. Così deciso in Milano, il 23.04.2025
Il Presidente Rel. est.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai