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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5824 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25526/2024
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 16/04/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 25526/2024, sono comparsi:
- l'Avv. ALESSANDRO REMINI per la parte attrice;
- il Procuratore dello Stato , per le Amministrazioni convenute. Persona_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_2
[...]
Il difensore della parte attrice si riporta agli scritti ed alle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.; insiste, in particolare, per l'ammissione della consulenza tecnica richiesta ai fini della valutazione di esattezza del credito azionato dall'Agenzia delle
Entrate nella cartella impugnata.
Il Procuratore dello Stato si riporta ai precedenti scritti, insistendo in particolare per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
Il giudice
Ritenuto che, nell'atto introduttivo della lite, la parte attrice focalizzi le ragioni dell'opposizione sulla prescrizione della pretesa dell'Erario dello Stato, e su questioni diverse da quelle risolvibili mediante consulenza tecnica d'ufficio; considerato altresì che, per quanto concerne la consulenza tecnica, nell'atto introduttivo si formulano delle questioni che ben possono essere definite dal giudice, in veste di peritus peritorum,
pagina 1 di 6 visto ed applicato l'art. 80-bis disp. att. c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
Il difensore della parte attrice si riporta alle conclusioni rassegnate nella citazione introduttiva, nonché nella 1^ memoria ex art. 171-ter c.p.c.
Il Procuratore dello Stato si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 2 di 6
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione II^ Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
Imposimato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25526 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto
"opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)", e vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via
Fabio Massimo n. 107, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro
Remini, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato l'atto introduttivo
Attore opponente nonché
Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi Direttori pro Controparte_2 tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati presso gli Uffici dell'Avvocatura in Roma via dei
Portoghesi
Convenuto opposto
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe ha impugnato la cartella di pagamento 097 2023 02310 46710 000, emessa per “controllo modello IVA 2019: dichiarazione modello
IVA/2020 presentata per il periodo d'imposta 2019 – somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972”.
pagina 3 di 6 Quale motivo dell'opposizione l'attrice ha eccepito: (i) la nullità e/o illegittimità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, con la conseguente estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo;
(ii) in ogni caso, la sopravvenuta estinzione, per consumazione del termine prescrizionale, del credito vantato dall'ente impositore;
(iii) la nullità della cartella per assoluta genericità ed indeterminatezza della motivazione, tale da non lasciare comprendere la base di calcolo applicata e i criteri e parametri utilizzati per l'applicazione degli interessi e delle sanzioni.
Per tali ragioni ha chiesto la declaratoria di illegittimità e/o di nullità della cartella impugnata, con favore delle spese di giudizio.
Attivato il contraddittorio, si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate, nonché l'agente della riscossione, a ministero dell'Avvocatura dello Stato.
Hanno eccepito che, trattandosi di opposizione proposta ex art. 615 comma 1 c.p.c., per la declaratoria di prescrizione di un credito tributario, la causa sia attribuita alla giurisdizione del giudice tributario.
Tali i fatti controversi il tribunale, ritenuta superflua la consulenza tecnica contabile richiesta dalla difesa attrice, all'odierna udienza ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, quindi alla discussione della lite, ed emesso la presente sentenza.
2. Il tribunale deve pervenire alla declinatoria di giurisdizione invocata dall'Avvocatura dello Stato (comunque attinente ad una questione rilevabile ex officio in ogni stato e grado, salvo il giudicato interno, qui assente), per quanto di seguito considerato.
È indubbio che l'obbligazione da pagamento dell'IVA abbia natura tributaria. In giudizio, l'opponente ha assunto che tale obbligazione si sarebbe estinta per consumazione del termine prescrizionale quinquennale, in assenza di atti interruttivi entro il quinquennio pagina 4 di 6 successivo all'anno d'imposta cui riferito il credito iscritto a ruolo (2019).
Tale il tema del contendere, è principio uniformemente accolto nella giurisprudenza di nomofilachia, quello secondo cui «in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva»
(Cass. Sez. 3, 14/12/2024, n. 32539).
In breve, la pura e semplice notifica della cartella di pagamento non configura atto esecutivo, e tanto osta a ricondurre la domanda all'unica opposizione esperibile, ex art. 615, 2° comma c.p.c., innanzi al giudice ordinario (quando l'esecuzione abbia già preso avvio, con il pignoramento); ragione per cui, nel caso considerato la giurisdizione deve dirsi attribuita al giudice tributario («spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi, quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla»; in tali termini Cass. Sez. U., 16/10/2024, n. 26817; conf. Cass. Sez. U.,
25/05/2022, n. 16986: «anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno
pagina 5 di 6 della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva»).
Tanto basta alla declaratoria in dispositivo, restando assorbiti gli ulteriori motivi di censura svolti in citazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia attribuita alla competenza del giudice tributario;
- visto l'art. 59, legge n. 69/2009, assegna all'opponente termine di legge per riassumere il giudizio innanzi al giudice indicato competente;
- condanna la parte attrice a rifondere, alle controparti in solido, le spese del grado, che liquida in € 8.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge
Roma, 16 aprile 2025 il giudice
Alessandra Imposimato
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 16/04/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 25526/2024, sono comparsi:
- l'Avv. ALESSANDRO REMINI per la parte attrice;
- il Procuratore dello Stato , per le Amministrazioni convenute. Persona_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_2
[...]
Il difensore della parte attrice si riporta agli scritti ed alle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.; insiste, in particolare, per l'ammissione della consulenza tecnica richiesta ai fini della valutazione di esattezza del credito azionato dall'Agenzia delle
Entrate nella cartella impugnata.
Il Procuratore dello Stato si riporta ai precedenti scritti, insistendo in particolare per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
Il giudice
Ritenuto che, nell'atto introduttivo della lite, la parte attrice focalizzi le ragioni dell'opposizione sulla prescrizione della pretesa dell'Erario dello Stato, e su questioni diverse da quelle risolvibili mediante consulenza tecnica d'ufficio; considerato altresì che, per quanto concerne la consulenza tecnica, nell'atto introduttivo si formulano delle questioni che ben possono essere definite dal giudice, in veste di peritus peritorum,
pagina 1 di 6 visto ed applicato l'art. 80-bis disp. att. c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
Il difensore della parte attrice si riporta alle conclusioni rassegnate nella citazione introduttiva, nonché nella 1^ memoria ex art. 171-ter c.p.c.
Il Procuratore dello Stato si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 2 di 6
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione II^ Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
Imposimato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25526 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto
"opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)", e vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via
Fabio Massimo n. 107, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro
Remini, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato l'atto introduttivo
Attore opponente nonché
Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi Direttori pro Controparte_2 tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati presso gli Uffici dell'Avvocatura in Roma via dei
Portoghesi
Convenuto opposto
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe ha impugnato la cartella di pagamento 097 2023 02310 46710 000, emessa per “controllo modello IVA 2019: dichiarazione modello
IVA/2020 presentata per il periodo d'imposta 2019 – somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972”.
pagina 3 di 6 Quale motivo dell'opposizione l'attrice ha eccepito: (i) la nullità e/o illegittimità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, con la conseguente estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo;
(ii) in ogni caso, la sopravvenuta estinzione, per consumazione del termine prescrizionale, del credito vantato dall'ente impositore;
(iii) la nullità della cartella per assoluta genericità ed indeterminatezza della motivazione, tale da non lasciare comprendere la base di calcolo applicata e i criteri e parametri utilizzati per l'applicazione degli interessi e delle sanzioni.
Per tali ragioni ha chiesto la declaratoria di illegittimità e/o di nullità della cartella impugnata, con favore delle spese di giudizio.
Attivato il contraddittorio, si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate, nonché l'agente della riscossione, a ministero dell'Avvocatura dello Stato.
Hanno eccepito che, trattandosi di opposizione proposta ex art. 615 comma 1 c.p.c., per la declaratoria di prescrizione di un credito tributario, la causa sia attribuita alla giurisdizione del giudice tributario.
Tali i fatti controversi il tribunale, ritenuta superflua la consulenza tecnica contabile richiesta dalla difesa attrice, all'odierna udienza ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, quindi alla discussione della lite, ed emesso la presente sentenza.
2. Il tribunale deve pervenire alla declinatoria di giurisdizione invocata dall'Avvocatura dello Stato (comunque attinente ad una questione rilevabile ex officio in ogni stato e grado, salvo il giudicato interno, qui assente), per quanto di seguito considerato.
È indubbio che l'obbligazione da pagamento dell'IVA abbia natura tributaria. In giudizio, l'opponente ha assunto che tale obbligazione si sarebbe estinta per consumazione del termine prescrizionale quinquennale, in assenza di atti interruttivi entro il quinquennio pagina 4 di 6 successivo all'anno d'imposta cui riferito il credito iscritto a ruolo (2019).
Tale il tema del contendere, è principio uniformemente accolto nella giurisprudenza di nomofilachia, quello secondo cui «in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva»
(Cass. Sez. 3, 14/12/2024, n. 32539).
In breve, la pura e semplice notifica della cartella di pagamento non configura atto esecutivo, e tanto osta a ricondurre la domanda all'unica opposizione esperibile, ex art. 615, 2° comma c.p.c., innanzi al giudice ordinario (quando l'esecuzione abbia già preso avvio, con il pignoramento); ragione per cui, nel caso considerato la giurisdizione deve dirsi attribuita al giudice tributario («spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi, quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla»; in tali termini Cass. Sez. U., 16/10/2024, n. 26817; conf. Cass. Sez. U.,
25/05/2022, n. 16986: «anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno
pagina 5 di 6 della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva»).
Tanto basta alla declaratoria in dispositivo, restando assorbiti gli ulteriori motivi di censura svolti in citazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia attribuita alla competenza del giudice tributario;
- visto l'art. 59, legge n. 69/2009, assegna all'opponente termine di legge per riassumere il giudizio innanzi al giudice indicato competente;
- condanna la parte attrice a rifondere, alle controparti in solido, le spese del grado, che liquida in € 8.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge
Roma, 16 aprile 2025 il giudice
Alessandra Imposimato
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